Dall’edizione del Sole 24 Ore del 29-08-2013 – pagina 31 – si riporta il seguente quadro informativo, di particolare importanza per quanto riguarda l’attività delle pubbliche amministrazioni (scuole comprese).
STESSO DURC PER PIU’ COMMESSE.
Le novità del D.L. del Fare (D.L. 69/2013 convertito nella L. 98/2013)
1. CHI ACQUISISCE IL DURC NEGLI APPALTI PUBBLICI
Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, dagli istituti (Inps – Inail) o cassa edile (edilizia) in via telematica.
2. VALIDITÀ DEL DURC
Il documento ha validità di 120 giorni dalla data di emissione. La sua validità è riferita soltanto al tempo di durata e non più anche allo scopo del rilascio. Può quindi riguardare ormai tutte le fasi dell’appalto con l’esclusione del solo pagamento del saldo, per il quale serve un nuovo Durc indipendentemente dalla presenza di documenti precedenti ancora validi.
3. RICHIESTA DEL DURC
Il documento unico di regolarità contributiva viene richiesto, tra l’atro, per effettuare il pagamento degli stati avanzamento lavori, o prestazioni relative a servizi e forniture, per rilasciare il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato conformità e quello di regolare esecuzione.
4. PROCEDURA IN CASO DI INADEMPIENZA
L’istituto (Inps – Inail) o cassa edile sono tenuti ad informare l’impresa interessata o il consulente del lavoro tramite posta certificata (Pec), invitandolo alla regolarizzazione entro 15 giorni, che se soddisfatta permetterà il rilascio del Durc. In caso contrario dovrà essere segnalata l’inadempienza all’appaltante, il quale dovrà trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente a quello risultante dall’inadempienza. L’importo verrà versato poi, per conto dell’impresa esecutrice, appaltatrice e/o subappaltatrice in posizione d’irregolarità, direttamente all’istituto (Inps – Inail) o alla cassa edile creditrice dei contributi dovuti e non versati.
Lì, 29-08-2013 Rielaborazione a cura del Presidente Anquap
Giorgio Germani