INDENNITA' DI FUNZIONI SUPERIORI AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CHE SOSTITUISCONO I DIRETTORI SGA

Sentenza parzialmente favorevole della Corte Costituzionale.

COMUNICATO

La Corte Costituzionale con sentenza n. 108 /2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di Direttore dei Servizi generali Amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore ( 1° gennaio 2013).

In buona sostanza, la Corte Costituzionale opera un bilanciamento tra la posizione privata incisa dalla retroattività della norma e l’interesse pubblico sotteso al contenimento della spesa e considera le disposizioni in parola in contrasto con l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della lesione del principio dell’affidamento.

Ne consegue che solo gli Assistenti Amministrativi che hanno avuto il conferimento delle mansioni superiori di Direttore SGA nel periodo dal 1° settembre 2012 al 31 dicembre 2012, potranno beneficiare degli effetti della sentenza emessa dalla Consulta, chiedendo alle istituzioni scolastiche competenti il riconoscimento  della differenza tra il livello iniziale di inquadramento del DSGA (22.073,10 annue)  ed il livello iniziale di inquadramento dell’Assistente Amministrativo ( 16.696,06),  vigente nel tempo (CCNL 4 agosto 2011) pari a 5.377,04 annui, più rateo di 13° mensilità.

Le istituzioni scolastiche dovranno accogliere la richiesta ed emettere un decreto di riconoscimento dell’istanza da sottoporre al visto della competente Ragioneria Territoriale dello Stato, allegando la citata sentenza della Corte Costituzionale.

Per le posizioni degli Assistenti Amministrativi che hanno avuto le mansioni superiori (quelle di Direttore SGA) successivamente al 31 dicembre 2012, le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 44 e 45, della L. 228/2012 non subiscono variazione alcuna: il differenziale da calcolare resta, purtroppo, quello tra il trattamento iniziale dei Direttori SGA e quello complessivamente in godimento dell’Assistente Amministrativo.

L’ANQUAP da tempo aveva sollevato il problema (da ultimo con il comunicato del 16 aprile 2016 che richiamava l’ordinanza del Tribunale di Torino di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale) ed ora esprime parziale soddisfazione per la decisione della Consulta.

Invita gli Assistenti Amministrativi interessati a chiedere immediatamente il riconoscimento spettante (indennità di funzioni superiori per l’a.s. 2012/2013) e dichiara la propria disponibilità per l’eventuale necessaria assistenza sindacale e legale.

Lì, 25.05.2016

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI il comunicato
   Documento allegato ... QUI la sentenza della Corte Costituzionale


 
Categoria: Approfondimenti Data di creazione: 25/05/2016
Sottocategoria: Sottocategoria n. 1 Ultima modifica: 26/05/2016 10:56:50
Permalink: INDENNITA' DI FUNZIONI SUPERIORI AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CHE SOSTITUISCONO I DIRETTORI SGA Tag: INDENNITA' DI FUNZIONI SUPERIORI AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CHE SOSTITUISCONO I DIRETTORI SGA
Autore: Pagina letta 1999 volte



  Feed RSS Stampa la pagina ...