Sindacato Ispettivo
Nel corso della settimana è stata data risposta all’interrogazione n. 4-11738 Gullo (FI-PdL) in cui si chiedeva, al Ministro competente, di chiarire definitivamente il concetto di «supplenza breve» dirimendo le incertezze interpretative; prevedere sistemi più agevoli di sostituzione del personale in caso di assenze ripetute dovute a persistenti problemi di salute del personale stesso.
Il Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, nel corso della risposta, ha sottolineato che la materia è stata oggetto di un significativo intervento normativo ad opera della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), la quale, in particolare all'articolo 1, ha previsto i seguenti limiti al conferimento delle supplenze:
a) comma 332: a decorrere dal 1o settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 a personale appartenente al profilo di: 1) assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il relativo organico di diritto abbia meno di tre posti, 2) assistente tecnico, 3) collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza;
b) comma 333: ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa a decorrere dal 1o settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, al personale docente per il primo giorno di assenza.
Inoltre, il Ministro ha osservato che con la circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca protocollo 2116 del 30 settembre 2015, è stato precisato per il personale docente che, a conclusione del piano straordinario di assunzioni, la sostituzione del personale assente possa avvenire anche mediante l'utilizzo dell'organico del potenziamento, ferma restando comunque in ogni caso la tutela del diretto allo studio.
Per quanto concerne il personale amministrativo tecnico e ausiliario, con riferimento nello specifico al divieto «di sostituzione dei collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza, è stato previsto che il divieto potesse essere superato, laddove il dirigente scolastico, con determinazione motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive, avesse raggiunto la certezza che l'assenza del collaboratore scolastico avrebbe determinato urgenze non altrimenti fronteggiabili a tutela dell'incolumità e sicurezza degli alunni nonché a garanzia dell'assistenza agli alunni disabili.
Si tratta, pertanto, di necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e irrimediabili che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico.
In merito alla nozione di «supplenze brevi», è necessario fare riferimento al dato normativo di cui ai regolamenti delle supplenze del personale docente (decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131) ed ATA (decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430) i quali prevedono in particolare:
supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;
supplenze temporanee (brevi), per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti.
Le citate definizioni risultano essere analoghe sia per il personale docente sia per il personale ATA.
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