TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRETTORI SGA E DI TUTTO IL PERSONALE ATA

COMUNICATO

Nelle Istituzioni scolastiche ed educative si avvicina il tempo nel quale occorre provvedere al pagamento dei compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo di istituto (art. 6 CCNL 29/11/2007).

Il corrente anno scolastico presenta delle significative novità in ragione di quanto previsto dalla L.S. 2015 (L. 190/2014) e dalla Legge di riforma della “Buona Scuola” (L. 107/2015).

 

Il comma 332 dell'art. 1 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) dal 1 settembre 2015 rende quasi impossibili le supplenze brevi per il profilo professionale di Assistente Amministrativo, impossibili quelle per il profilo di Assistente Tecnico e difficoltose quelle per il profilo di Collaboratore Scolastico. In luogo delle supplenze brevi alla sostituzione degli assenti si può provvedere con l'attribuzione al personale in servizio di ore eccedenti, con prioritaria destinazione allo scopo ( le ore eccedenti ) del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF).

Ne consegue che una parte del fondo assegnato dal MIUR, per l’anno scolastico 2015/2016, deve essere previsto per le citate ore eccedenti (in via prioritaria) nel testo della contrattazione integrativa di istituto,  poiché la prescrizione di legge è vincolante per le parti e, comunque, un obbligo per il Dirigente scolastico titolare della contrattazione per la parte pubblica. 

Ne deriva che se il Direttore SGA viene chiamato a sostituire gli assistenti Amministrativi assenti, per svolgere attività e adempimenti non rinviabili e non attribuibili ad altro Assistente Amministrativo, dovrà essere retribuito con ore eccedenti a carico del fondo disponibile.

 

Diverse disposizioni contenute nella legge 107/2015 (commi 14, 18, 63, 65,95 etc... etc…) prescrivono la costituzione dell'organico dell'autonomia (posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento) in luogo dell'organico di diritto : l'organico dell'autonomia va a regime dall'a.s.2016/2017, ma i posti per il potenziamento sono stati attribuiti alle scuole  già nel corrente anno scolastico.

Ne consegue che il calcolo dell'indennità di direzione (parte variabile) spettante al Direttore SGA (e al suo sostituto) dovrà essere effettuato sul numero del personale docente dell'organico dell'autonomia e del personale ATA in organico di diritto a partire dall'a.s. 2016/2017. Per l'a.s. 2015/2016 detta indennità deve essere, invece, calcolata sul numero del personale docente in organico di diritto, maggiorato del numero dei docenti assegnati dall'USR sull'organico potenziato. Si ricorda che quando le clausole contrattuali sono in contrasto con disposizioni legislative vigenti, le stesse divengono inefficaci e lasciano il campo alla disciplina legale (vedasi D. Lgs. 150/2009 art. 1 comma 196 L. 107/2015). È questa la ragione per la quale il calcolo dell’indennità di direzione si effettua non più sull’organico di diritto (vedi art. 3 sequenza contrattuale del 25/7/2008) ma sull’organico dell’autonomia, con l’eccezione sopra riportata relativa al corrente anno scolastico (l’aggiunta del potenziato all’organico di diritto).

 

Quanto sostenuto per i Direttori SGA nei punti che precedono (supplenze brevi e indennità di direzione parte variabile) vale anche per i Direttori che lavorano in due scuole e per i loro sostituti nei giorni di mancata presenza del DSGA in una delle due scuole assegnate.

Chi sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ha diritto a percepire l'indennità di direzione (quota base e parte variabile detratto l'importo del CIA) sulla base del vigente art. 88 comma 2 lett. i) del CCNL 29/11/2007.

 

Di questa nuova modalità di calcolo dell’indennità di direzione spettante ai Direttori SGA, i Dirigenti Scolastici devono tener conto in sede di pagamento dell’indennità in parola.

 

Lì, 08.06.2016

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani

 

P.S.: il presente documento fa seguito al precedente del 22 dicembre 2015.


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Categoria: Approfondimenti Data di creazione: 08/06/2016
Sottocategoria: Sottocategoria n. 1 Ultima modifica: 09/06/2016 09:29:04
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