IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 17,
comma 1, lettera s), recante delega al Governo per il riordino della
disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e, in particolare gli articoli 55, 55-bis,
55-ter, 55-quater, 55-quinquies, 55-sexies come successivamente
modificati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nella riunione del 4 febbraio 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 3 marzo 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2016;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 55-quater
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Costituisce
falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalita'
fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far
risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno
l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attivita'
lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso.
Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria
condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nel caso di
cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in
servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di
sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze,
determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del
dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella
misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti,
senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La
sospensione e' disposta dal responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo,
dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento
motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal
momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La
violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione
disciplinare ne' l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta
salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia
imputabile.
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di
cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione
per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi
all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente e'
convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di
almeno quindici giorni e puo' farsi assistere da un procuratore
ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il
lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data
dell'audizione, il dipendente convocato puo' inviare una memoria
scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento,
formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio
della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il
differimento del termine a difesa del dipendente puo' essere disposto
solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il
procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del
dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei
suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilita' del
dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza
dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' della sanzione irrogata,
purche' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di
difesa del dipendente e non sia superato il termine per la
conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4.
3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico
ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della
Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall'avvio del
procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando
ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno
d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di
licenziamento. L'azione di responsabilita' e' esercitata, con le
modalita' e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15
novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla
denuncia, senza possibilita' di proroga. L'ammontare del danno
risarcibile e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche
in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e
comunque l'eventuale condanna non puo' essere inferiore a sei
mensilita' dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e
spese di giustizia.
3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che
abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di
qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti,
l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa
adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza
giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con
il licenziamento e di esse e' data notizia, da parte dell'ufficio
competente per il procedimento disciplinare, all'Autorita'
giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali
reati.».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Disposizione transitoria
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano agli illeciti
disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 giugno 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando