Camera dei Deputati
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Assemblea
- Mercoledì 6 luglio: interrogazione a risposta orale : 3-02370 presentata da Paola Binetti al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Premesso che: appare sorprendente che una giovane insegnante siciliana, destinataria di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in qualità di docente di scuola primaria della fase C del piano assunzioni della legge 107 del 2015, il 10 novembre 2015, essendo contestualmente titolare di un contratto triennale, dal 1o novembre 2014 al 31 ottobre 2017, con l'università di Palermo, in qualità di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non possa concludere la sua attività di ricerca e debba interromperla per prendere servizio nella scuola a cui è stata destinata e a cui non vuole rinunziare;
per il dottorato di ricerca e per l'assegno di ricerca, è prevista la possibilità di usufruire di un periodo di sospensione del contratto per tirocinio formativo attivo, maternità, e altro proprio per consentire di completarne l’iter anche in situazioni impreviste –:
a) se intenda assumere iniziative per estendere alla nuova figura di ricercatore a tempo determinato, introdotta ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, analoga possibilità di sospensione del contratto per un anno, così consentendo nel caso di specie di completare l'attività di ricerca intrapresa con l'università di Palermo, la cui conclusione è prevista per il 1o settembre 2017;
b) in alternativa, se si intendano assumere iniziative volte a prevedere la possibilità, in casi analoghi a quello indicato, di sospendere il rapporto di lavoro con l'università, in modo da svolgere l'anno di prova obbligatorio dopo l'assunzione in servizio nella scuola e poi chiedere l'aspettativa dalla scuola, in modo da completare la ricerca che si sta svolgendo presso l'università.
- Mercoledì 6 luglio: interrogazione a risposta in commissione 5-09100 presentata da Luigi Gallo e altri al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Premesso che: secondo il Coordinamento nazionale TFA, gli abilitati in «Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado» (classe di concorso A056, ex A077) «occupano, tra i beffati dal Governo, un posto speciale» in quanto esclusi dall'applicazione del cosiddetto «Bonus TFA», istituito con decreto ministeriale del 22 maggio del 2014, n. 353, che rappresenta una sorta di «risarcimento» per i docenti abilitati TFA, quantificato in 42 punti per gli abilitati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 (ossia per tutti gli abilitati TFA che hanno seguito il percorso transitorio avviato dalle università), e in 66 punti per gli abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto;
appare chiaro come tale disciplina di accesso alle nuove classi di concorso sia solo transitoria, presupponendo che gli abilitati che entro tale data non abbiano ancora avuto la possibilità di ottenere il ruolo su una delle classi di concorso, vedranno ridursi le proprie possibilità lavorative, come se un titolo conseguito possa avere un valore soltanto temporaneo, oltre il quale non è più usufruibile per quell'insegnamento;
appare comprensibile che, nel far fronte ad una situazione del genere, i docenti di strumento musicale si sentano discriminati e giudicati secondo criteri non equi rispetto ai propri colleghi di altre discipline –:
a) se non ritenga doveroso ed appropriato assumere iniziative volte a chiarificare e modificare la posizione in cui versano, nella fattispecie, i docenti di strumento musicale, riconoscendo anche agli abilitati di strumento musicale il bonus TFA, affinché vengano gettate le basi per una giusta ed equa selezione di tutto il personale docente.
- Giovedì 7 luglio: interrogazione a risposta scritta: 4-13719 presentata da Antonino Minardo al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Premesso che: la legge no 186 del 2003 ha apportato rilevanti cambiamenti nella condizione giuridica degli insegnanti di religione cattolica. In particolare, la stessa legge ha previsto l'indizione triennale del concorso per i suddetti docenti. Tra l'altro, non si è dato seguito alla trasformazione del concorso del 2004 in graduatoria ad esaurimento come avvenuto per tutti gli altri insegnamenti; è da rilevare come gli stessi siano esclusi da tutti i bonus previsti dalla legge cosiddetta sulla «Buona scuola», determinando una grave differenziazione tra docenti di ruolo e docenti con contratto a tempo determinato (nonostante per gli insegnanti di religione il vigente contratto preveda la sostanziale automatica conferma della nomina di anno in anno); la legge sulla buona scuola non ha dato risposte definitive ed esaurienti trascurando, di fatto, le problematiche relative ai docenti di religione cattolica che da anni sono presenti nel nostro ordinamento e non vengono risolte; è opportuno, quindi, per l'interrogante che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca offra delle soluzioni adeguate anche per i docenti che insegnano religione nelle scuole, prevedendo l'inclusione degli stessi docenti all'interno dell'autonomia scolastica. Allo stesso modo, appare utile bandire entro il 2017 un nuovo concorso per l'immissione in ruolo degli insegnati di religione precari e ripristinare la possibilità, per i docenti di religione, di svolgere l'incarico di vicario; è, inoltre, opportuno dare la possibilità ai docenti precari di religione di usufruire della «Carta del docente» per l'aggiornamento professionale; così come risulta importante prevedere una classe di concorso per gli insegnanti di religione cattolica ed una valutazione numerica degli stessi secondo le modalità previste per gli altri insegnamenti; è importante, inoltre, dare risposte adeguate agli insegnanti di religione cattolica che hanno svolto la propria attività come docenti precari, superando contrattualmente la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi. In particolare, è utile ricordare come la normativa europea preveda l'obbligo di stabilizzazione per i suddetti docenti e come numerose sentenze emesse dal giudice italiano abbiano dato ragione ai ricorrenti –:
a) se non si ritenga necessario intervenire per dare risposte idonee ed adeguate, secondo quanto espresso in premessa, ai docenti di religione cattolica per la loro importante funzione pedagogica e culturale e per la fondamentale finalità educativa nel quadro dell'azione scolastica.
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Camera dei Deputati
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Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro
- Giovedì 7 luglio: interrogazione 5-06584 presentata Lara Ricciatti al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Premesso che: ad oggi continuano ad esserci numerose segnalazioni di famiglie che, ad anno scolastico iniziato, non hanno ancora visto riconosciuti i loro diritti, mediante l'assegnazione di un docente di sostegno per i loro figli disabili; tra i vari casi si segnala la vicenda di una famiglia residente a Senigallia (An) che ha sollevato il significativo pregiudizio al diritto all'educazione e all'istruzione, subito per la carenza di insegnanti di sostegno. Nello specifico, si tratta di una, bambina di 9 anni iscritta alla quinta classe della scuola «Rodari» di Senigallia, affetta da Sma tipo 1, una grave disabilità che comporta la ventilazione meccanica assistita per 24 ore al giorno, anche se conserva il livello cognitivo. Fino all'anno precedente le erano state assegnate 5 ore di sostegno, insieme al progetto «scuola a domicilio» per i periodi nei quali non poteva frequentare la scuola. Le condizioni della bambina impediscono un suo inserimento in classe, tuttavia negli scorsi anni era seguita da una docente di sostegno, con l'assistenza di un infermiere, nella biblioteca della scuola, dove a piccoli gruppi altri bambini della classe condividevano con lei le varie attività scolastiche. Ad oggi a tale bambina non sarebbe stata assegnata alcuna ora di sostegno; la situazione, purtroppo, non riguarda solo casi come quello segnalato, ma pare essere più generalizzata. A fronte dei 120 mila docenti necessari a mantenere il rapporto di un docente ogni due alunni, infatti, risultano essere stati assegnati solo 90 mila posti; dei restanti 40 mila circa dieci mila saranno coperti con le nuove assunzioni, mentre i restanti posti risulterebbero ancora da destinare a docenti precari –:
a) quali iniziative intenda intraprendere al fine di provvedere con la massima urgenza all'immissione in organico dei docenti di sostegno mancanti, al fine di garantire il pieno adempimento del diritto all'educazione e all'istruzione;
b) quali iniziative intenda adottare al fine di garantire la continuità didattica per gli alunni affetti da disabilità.
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Camera dei Deputati
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Commissione Lavoro
- Giovedì 7 luglio: interrogazione 5-03774 presentata da Marialuisa Gnecchi al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Per sapere – premesso che: la legge n. 214 del 2011, approvata nel dicembre 2011, è intervenuta sul sistema previdenziale penalizzando fortemente coloro che erano prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici previgenti, allungando oltremodo il periodo di attesa per il diritto a pensione; le deroghe previste sono state anche oggetto di successivi interventi legislativi che hanno reso particolarmente difficoltosa la gestione delle cosiddette salvaguardie, e fra le molte questioni non sufficientemente chiarite, ci sono l'applicazione dell'aspettativa di vita e l'aumento dell'età pensionabile; con la circolare n. 20600 del 2012 l'Inps ha chiarito che per le donne «salvaguardate» per l'accesso alla pensione di vecchiaia, 60 anni, oltre all'aspettativa di vita, si dovevano anche considerare gli incrementi previsti dall'articolo 1, comma 20, della legge 148 del 2011; con successivo intervento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fu chiarito che l'aspettativa di vita non sarebbe stata applicata ai cosiddetti quarantisti, in quanto ciò avrebbe pregiudicato l'accesso alla salvaguardia che prevede il raggiungimento del requisito contributivo dei 40 anni entro la fine del periodo di mobilità e la stessa Inps aveva chiesto al Ministero (si veda circolare Inps 76/2013), con la medesima ratio, di escludere dall'applicazione dell'aspettativa di vita, i lavoratori e le lavoratrici in mobilità che avrebbero raggiunto i previgenti requisiti attraverso le quote o attraverso la pensione di vecchiaia, in quest'ultima fattispecie soprattutto le donne, ma la suddetta questione è tuttora rimasta irrisolta, pare in attesa di risposta da parte del Ministero; da sempre le donne accedono prevalentemente alla pensione di vecchiaia, raramente con le quote, ancora più raramente con i 40 di contribuzione ed è quindi evidente la disparità di trattamento, se non addirittura una palese discriminazione;
a) se il Governo non ritenga di intervenire sulla problematica segnalata, che a giudizio degli interroganti rappresenta una palese discriminazione e condiziona pesantemente l'accesso delle donne alle salvaguardie in relazione alla «manovra Fornero» (salva-Italia)
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Senato
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Assemblea
- Mercoledì 6 luglio: interrogazione 4-06065 presentata da Alessia Petraglia al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Premesso che: da "la Repubblica" del 6 luglio 2016, si apprende che la Corte dei conti parla di 47.000 docenti assunti grazie alla legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta buona scuola, mentre il Governo dichiara che siano 180.000 i docenti che verranno assunti grazie alla medesima legge; il sottosegretario Faraone dichiara testualmente: "compreso il concorso 2016 saranno 90 mila assunzioni ex novo e 90 mila contratti precari trasformati in cattedre"; considerato che il piano straordinario di assunzioni in ruolo, previsto dalla legge n. 107, contemplava 102.734 posti nell'anno scolastico 2015/2016; considerato inoltre che: le assunzioni delle fasi "0" previste per il 2015/2016 erano relative a 21.880 posti dovuti al turnover e di 14.747 di sostegno; successivamente su tutti i posti disponibili in organico di diritto non coperti dalle assunzioni alla predetta fase e sui posti dell'organico aggiuntivo (55.258 tra comuni e sostegno) si sarebbe dovuto procedere alle assunzioni del piano straordinario. Erano destinatari delle proposte di assunzione del piano straordinario gli inclusi a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie dei concorsi del 2012 (compresi gli idonei); queste ulteriori assunzioni sono avvenute in tre fasi (A, B e C), tutte con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015. In una prima fase si è assunto su tutti i posti vacanti di organico di diritto rimasti liberi con le attuali procedure nella provincia o regione di inclusione (50 per cento alle graduatorie ad esaurimento e 50 per cento al concorso); nelle due fasi successive si è assunto sui posti dell'organico di diritto non assegnati nella prima fase (per carenza di aspiranti) e sui posti dell'organico aggiuntivo; atteso che a parere degli interroganti, se tali notizie fossero vere, significherebbe tradire quanto dichiarato all'interno della legge e rispetto al numero delle potenziali assunzioni,
si chiede di sapere:
a) se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover appurare i fatti descritti e chiarire i numeri delle assunzioni relative alle diverse fasi;
b) inoltre, se non voglia valutare, qualora le assunzioni siano state inferiori rispetto a quelle previste dal piano assunzionale, di procedere ad ulteriori e immediate assunzioni a tempo indeterminato dei docenti precari che attendono da anni questo momento e non voglia inoltre estendere l'organico di potenziamento alla scuola dell'infanzia.
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Senato
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Commissione Lavoro
- Martedì 5 luglio: parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (n. 311).
Il relatore PAGANO ha illustrato il provvedimento che apporta modifiche ad alcuni decreti legislativi attuativi del Jobs Act (nn. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015).
In particolare con l’articolo 3 si definisce l'articolazione territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. L’articolo 4 modifica la denominazione dell’ISFOL, che diventa Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). Al medesimo articolo, si interviene anche sulle funzioni attribuite all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e sulla disciplina delle funzioni di vigilanza sui fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.
In conclusione, il relatore si riserva di proporre uno schema di parere alla conclusione del dibattito.
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