Camera dei Deputati
Assemblea
Martedì 26 luglio
Assegnazione di disegni di legge:
Alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) CAROCCI ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici » (3963)
Trasmissione di sentenze della Corte Costituzionale:
Alla XI Commissione (Lavoro): con lettera in data 20 luglio 2016, Sentenza n. 187 del 15 giugno-20 luglio 2016 (Doc. VII, n. 675), con la quale: dichiara l’illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell’articolo 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
Mercoledì 27 luglio
Interrogazioni a risposta in Commissione
n. 5-09267 Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Brescia, Chimienti, Di Benedetto e D’Uva. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: un articolo apparso sul quotidiano « Il Messaggero » del 25 luglio 2016 descrive la «fuga dei commissari» del concorso della scuola a causa, soprattutto, dei bassissimi compensi a favore dei membri della commissione; l’ordinanza Prot. n. 0000571 – 14 luglio 2016 stabilisce che «In caso di mancanza di aspiranti (commissari), il dirigente preposto all’USR competente nomina i presidenti e i componenti, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal Decreto e dalla normativa vigente. Ove non risulti possibile reperire componenti aggregati per l’accertamento delle conoscenze informatiche e delle competenze linguistiche, il dirigente dell’USR può prescindere dai requisiti di cui all’articolo 4 comma 7, lettere a) e b) del Decreto Ministeriale n. 96 del 23 febbraio 2016, ferma restando la conferma in ruolo. Qualora non sia possibile reperire componenti aggregati nemmeno ai sensi del precedente periodo, il dirigente dell’USR competente può ricorrere con proprio decreto motivato alla nomina di componenti aggregati assicurando la partecipazione alle commissioni giudicatrici di esperti di comprovata competenza nel settore »; alle procedure concorsuali partecipa un gran numero di docenti non di ruolo i quali insegnano da diversi anni e che, a causa di quelli che per gli interroganti sono errori del Governo e per gli effetti della legge n. 107 del 2015 sulla « buona scuola », potranno essere giudicati anche da commissari che non hanno alcuna esperienza di docenza; l’ordinanza n. 0000571 – 14 luglio 2016 modifica i requisiti necessari per nominare i componenti delle commissioni giudicatrici a procedure concorsuali già avviate, nonostante diversi articoli di stampa, comunicati di sindacati di categoria avevano già denunciato dal mese di aprile la difficoltà del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel reperire un numero di commissari sufficiente per la formazione delle commissioni concorsuali; secondo quanto riportato dal portale Tuttoscuola.com, sono 450 i decreti degli uffici scolastici regionali per fronteggiare le rinunce dei componenti delle commissioni e necessari a salvare la regolarità dei concorsi.
Si chiede di sapere quanti siano totalmente i decreti di modifica delle commissioni concorsuali; se, a luce di quanto esposto in premessa, le procedure e, quindi, la validità dei concorsi indetti con decreti del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale n. 105 del 23 febbraio 2016, n. 106 del 23 febbraio 2016 e n. 107 del 23 febbraio 2016 non siano compromesse; per quale motivo il Ministro interrogato, nonostante fosse facilmente ipotizzabile la difficoltà nella formazione delle commissioni concorsuali a causa della modestissima retribuzione a fronte della mole di lavoro, non abbia predisposto per tempo le iniziative necessarie per evitare questa situazione di emergenza; per quale motivo non sia ancora stato emanato, in attuazione dell’articolo 2-quater del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, il decreto interministeriale che definisce i compensi per i componenti delle commissioni di esame del concorso della scuola.
n. 5-09268 Terzoni, Agostinelli e Cecconi. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: le sigle sindacali marchigiane hanno diffuso un comunicato con il quale lanciano l’allarme per la carenza di personale docente in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2016/2017; a mancare all’appello sarebbero 1300 docenti e c’è molta preoccupazione anche per la situazione del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ata); a rischio sono i servizi legati all’ordinaria attività didattica, i corsi serali, i licei musicali e coreutici, i corsi di bilinguismo, la scuola in carcere, le sezioni antimeridiane della scuola dell’infanzia; risulta, inoltre, che a fronte dell’aumento degli studenti con handicap non corrisponde un aumento degli insegnanti di sostegno; in più di un istituto si registrano classi con oltre 30 alunni, nonostante siano state aumentate le classi e nelle scuole per l’infanzia non sia stato possibile far fronte alla totalità delle richieste per il tempo pieno; infatti, sono ben 85 le sezioni che funzionano solo al mattino, malgrado le famiglie abbiano richiesto tutte sezioni a tempo pieno.
Si chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza della situazione descritta in premessa; se sia in grado di confermare e dettagliare i numeri che riguardano le criticità del personale a disposizione per le scuole nella regione Marche e, in generale, per tutto il territorio nazionale; se e come ritenga di intervenire al fine di scongiurare disservizi e inevitabili disagi che si potrebbero verificare all’avvio del nuovo anno scolastico se le condizioni dovessero rimanere quelle descritte in premessa.
Interrogazione a risposta scritta n. 4-13937 Melilla. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: in merito allo status degli insegnanti riconosciuti «inidonei» – cioè affetti da gravi patologie e dichiarati pertanto « non idonei all’insegnamento in modo assoluto e permanente» – la legge 128 del 2013, all’articolo 15, comma 6, prevede l’emanazione di decreti attuativi che definiscano i criteri per il passaggio a mansioni diverse dall’insegnamento; nonostante tali decreti non siano stati ancora emanati, risulta all’interrogante, in base anche a quanto segnalato dal Centro studi per la scuola pubblica (CESP), che nell’ambito territoriale di Campobasso si stia procedendo ad anomale convocazioni – da parte di ufficio scolastico regionale, ufficio scolastico territoriale e dirigenti scolastici – del personale inidoneo presso le strutture territoriali o gli uffici di presidenza e di segreteria delle istituzioni scolastiche, con la richiesta agli interessati di consegnare il proprio curriculum vitae, per poter procedere al loro immediato trasferimento; in mancanza dei decreti attuativi non è possibile determinare cambiamenti di sorta nella attuale posizione dei docenti « inidonei » che pertanto rimangono docenti a tutti gli effetti e permangono al proprio posto, sino all’eventuale determinazione di atti che regolamentino il previsto passaggio; i docenti interessati hanno, a tutt’oggi, svolto numerosi incontri a livello istituzionale, ottenendo rassicurazioni per il mantenimento delle loro attuali condizioni di lavoro, tenuto conto che, pur in presenza di gravi patologie, fanno fronte alla propria funzione di potenziamento e di supporto al piano dell’offerta formativa, svolgendo 36 ore settimanali di servizio.
Si chiede di sapere come intenda intervenire affinché non sia posta in essere alcuna iniziativa che possa risultare lesiva dei diritti dei docenti riconosciuti «inidonei».
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Commissione Cultura, scienza e istruzione
Mercoledì e Giovedì 27-28 luglio
Risoluzione:
n. 7-01038 Pannarale. Sulla proroga del termine entro il quale devono essere posseduti i titoli e i requisiti ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il personale docente iscritto con riserva (discussione)
Il sottosegretario Gabriele Toccafondi ricorda che il MIUR fissa annualmente il termine entro il quale i docenti, già inclusi con riserva nelle GAE in attesa del conseguimento del titolo, devono acquisire l’abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva; viene altresì stabilito il termine entro il quale i docenti iscritti nelle GAE devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti; e poi, ancora, il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle GAE devono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno. Per l’anno scolastico 2016/2017, con decreto ministeriale n. 495, tale termine è stato fissato alla data dell’8 luglio 2016. Al riguardo, afferma che le complesse operazioni necessarie per assicurare l’avvio dell’anno scolastico non possono ritenersi compatibili con la proposta di proroga e che l’eventuale fissazione di una nuova scadenza comporterebbe la necessità di disporre la riapertura dell’intera procedura di aggiornamento ed il conseguente allungamento dei tempi previsti per la riformulazione delle graduatorie, rendendo così impossibile assicurare le nomine in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico.
Annalisa Pannarale (SI-SEL) chiede al Governo di riconsiderare il parere negativo sulla sua risoluzione e di valutare la possibilità di istituire corsi universitari appositi che si concludano entro i termini necessari. Non è congruo porre a carico dei frequentanti le conseguenze di un disguido temporale di cui essi non sono colpevoli. Gianluca Vacca (M5S) si associa alla richiesta della collega Pannarale.
Il sottosegretario Gabriele Toccafondi, sottolinea che quest’anno sono previste in capo agli Uffici periferici, in applicazione della legge n. 107 del 2015, un numero maggiore di operazioni relative alle nomine in ruolo e a tempo indeterminato del personale docente e che, pertanto, si ritiene di non poter prorogare il termine dell’8 luglio previsto per quest’anno, come richiesto dalla risoluzione.
L’esame della Risoluzione è concluso
Giovedì 28 luglio
Risposta del sottosegretario Gabriele Toccafondi all’interrogazione n. 5-08173 Malpezzi: sulla non riconducibilità al Ministero dell’Istruzione, dll’università e della ricerca dell’indicazione di acquisto su un determinato sito commerciale di libri di testo per la preparazione al concorso per docenti
L’interrogazione verte su una iniziativa commerciale, finalizzata alla vendita di testi di preparazione al concorso per personale docente, effettuata dal sito web www.miuristruzione.com attraverso un link diretto al sito «Amazon». È necessario, in proposito, far chiarezza circa la questione segnalata precisando prima di tutto che il link «concorso-scuola-2016-cosa-studiare», accessibile con immediatezza dai principali motori di ricerca, fa riferimento ad un sito internet denominato «MiurIstruzione» con indirizzo www.miuristruzione.com e non al sito ufficiale del MIUR, che si trova all’indirizzo www.istruzione.it. Si sottolinea, inoltre, che da un confronto delle caratteristiche del sito internet sopra citato con quelle del sito ufficiale del Ministero, non si rilevano elementi che possano indurre gli utenti a ritenere che il primo sia il sito istituzionale del MIUR, ciò per due ordini di considerazione: innanzitutto, l’estensione «.com» del sito «Miur Istruzione» suggerisce all’utente che si tratta di un sito web commerciale; in secondo luogo, nel suddetto sito viene esplicitamente dichiarato che «Miur Istruzione non è il sito ufficiale del Ministero». Si osserva, altresì, che l’aspetto del sito internet «Miur Istruzione» è molto diverso da quello del sito istituzionale del Ministero e che la presenza nel medesimo di link e banner commerciali non attinenti al mondo dell’istruzione (si cita ad esempio «Concorso polizia») è tale da rendere chiaro all’utente che non si tratta del sito ufficiale del MIUR. Ciò posto, con l’occasione si ribadisce che nella materia in argomento il Ministero mantiene – indubbiamente – un atteggiamento di assoluta quanto doverosa imparzialità istituzionale, la quale non è stata in alcun modo messa in discussione dalle attività del sito «Miur Istruzione». Comunque, questa Amministrazione ha già effettuato una denuncia cautelare alla Polizia postale con nota protocollo 1391 del 4 maggio 2016 per segnalare i fatti in discussione e verificare le eventuali violazioni di legge da parte dei responsabili.
Risposta del sottosegretario Gabriele Toccafondi all’interrogazione n. 5-08016 Chimienti: sull’attribuzione di responsabilità ai docenti in relazione ai docenti in relazione ai veicoli e agli autisti impiegati nei viaggi di istruzione.
Al fine di ridurre i rischi di gravi incidenti, è stato stipulato in data 5 gennaio 2015 il Protocollo d’intesa tra il MIUR e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, che, tra le varie attività, prevede la condivisione di iniziative finalizzate a rendere quanto più sicuro possibile il trasporto scolastico. Il Servizio Polizia stradale ha in tal modo fornito una serie di informazioni utili per l’organizzazione in sicurezza dei viaggi e delle gite d’istruzione, riassunte in un apposito Vademecum. Tali indicazioni hanno lo scopo precipuo di supportare le scuole. Il MIUR ha pertanto diramato le descritte indicazioni alle scuole con nota della Direzione generale per lo studente n. 674 del 3 febbraio 2016, alla quale è stato allegato il citato Vademecum. In tal modo l’Amministrazione non ha inteso affatto attribuire nuovi e più onerosi compiti ai dirigenti scolastici e ai docenti accompagnatori, così aggravando le loro responsabilità. Il Vademecum in questione, che come sopra precisato è volto a facilitare l’attività delle scuole, non riveste difatti alcun carattere prescrittivo. Il Vademecum non attribuisce né potrebbe attribuire nuovi compiti o responsabilità al personale della scuola oltre quelli previsti dal codice civile e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Conseguentemente, ai soli conducenti vanno addebitati i comportamenti forieri di rischio dagli stessi eventualmente posti in essere, così come sono esclusivamente le società di trasporto a dover rispondere per quanto concerne la verifica alla guida dei loro dipendenti e le condizioni del veicolo. L’obiettivo è che, sulla base delle indicazioni riportate nel Vademecum, la scuola sia così in grado di segnalare al Servizio Polizia stradale, nell’ottica di una fattiva collaborazione, eventuali situazioni ritenute a rischio senza che ciò comporti per i dirigenti e i docenti alcun ulteriore obbligo né di sorveglianza sulla condotta del conducente né di accertamenti tecnici sull’automezzo. Quanto riferito è confermato da specifiche FAQ pubblicate sul sito istituzionale del MIUR, e successivamente, in modo ulteriormente dettagliato, ribadito con nota della Direzione generale per lo studente n. 3130 del 12 aprile 2016.
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Commissione Lavoro pubblico e privato
Mercoledì 27 luglio
Risposta del sottosegretario Angelo Rughetti all’interrogazione n. 5-08489 Murer: medici incaricati dell’accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici.
L’INPS, con la determinazione presidenziale n. 147 del 12 novembre 2015, ha effettuato una selezione per un contingente di 900 medici, preferibilmente specialisti in medicina legale e in altri settori di interesse per l’Istituto stesso, a cui conferire incarichi di collaborazione professionale. I suddetti incarichi sono finalizzati all’espletamento delle attività medico-legali istituzionali da svolgere presso le Unità operative complesse (UOC) e le Unità operative semplici (UOS) centrali e territoriali dell’Istituto, così come precisato anche nell’avviso di selezione. Ai medici inseriti utilmente nelle graduatorie di cui alla suindicata selezione per 900 professionisti non possono essere, quindi, affidate le attività che, ai sensi della normativa vigente, sono di competenza dei medici iscritti nelle liste speciali dell’Istituto ossia quelle inerenti all’effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sullo stato di effettiva incapacità temporanea al lavoro per malattia. Infine, come osservato dall’onorevole interrogante, l’articolo 17, comma 1, lettera l), della «legge delega Madia» sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, nell’attribuire all’INPS le funzioni in materia di accertamento medicolegale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, ha previsto, per lo svolgimento di tali funzioni, il prioritario ricorso ai medici fiscali inseriti nelle liste speciali ad esaurimento. Al riguardo, segnalo che nel decreto attuativo della suddetta norma, in corso di predisposizione, troverà piena applicazione il criterio che impone all’INPS, per l’effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari, tale prioritario ricorso. Ciò anche al fine di salvaguardare i professionisti che, da anni, lavorano per l’Istituto, garantendo un livello di efficienza molto elevato.
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Senato della Repubblica
Assemblea
Mercoledì 27 luglio
Interrogazione a risposta scritta n. 4-06192 Stucchi - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: l'organico dei funzionari dell'Ufficio scolastico di Bergamo è in calo dal 2010: da 46 addetti si è passati a 24 e oggi a 19, tra funzionari e personale; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione non "autorizzano" il turnover e tutti gli uffici scolastici della Lombardia sono in forte crisi, in particolare a Bergamo, dove l'ultima assunzione risale a 16 anni fa; il personale dipendente, attualmente impiegato nella Regione Lombardia, risulta a circa il 52 per cento dell'effettivo fabbisogno, con un'età media di 56 anni; i sindacati hanno lanciato un grido d'allarme, sottolineando che solo grazie al contributo del personale, che è riuscito a lavorare "in modo volontario e gratuito" anche da casa e anche nei weekend, si sono raggiunti fino ad oggi gli obiettivi.
Si chiede di sapere:
- quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, affinché gli uffici scolastici territoriali della Lombardia, ed in particolare quello di Bergamo, siano messi in condizione di rispettare le scadenze relative all'avvio del nuovo anno scolastico 2016/2017;
- se non ritengano necessario e urgente assicurare il turnover e il potenziamento dell'organico, consentendo agli uffici di smaltire anche il lavoro amministrativo generato dai nuovi adempimenti previsti dall'applicazione della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Interrogazione n. 3-03059 Blundo, Serra, Taverna, Cappelletti, Cotti, Girotto, Buccarella, Puglia - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Premesso che: con decreti del direttore generale n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016 sono stati banditi alcuni concorsi per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, anche di sostegno, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, secondo quanto previsto dal comma 114 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come "la Buona Scuola";
considerato che: dai dati relativi agli esiti delle prove scritte, emergono altissime percentuali di candidati non ammessi alla prova orale, cifre alle quali si è cercato di dare alcune spiegazioni che, a parere degli interroganti, appaiono deboli e inverosimili; sono giunte agli interroganti numerose segnalazioni che addebiterebbero l'abnorme numero di bocciature al numero effettivo di cattedre vacanti, che sarebbe nettamente inferiore rispetto ai 63.712 posti messi a bando;
risulta agli interroganti che il Ministro in indirizzo con ordinanza ministeriale n. 571 del 14 luglio 2016 ha modificato l'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 97 del 23 febbraio 2016 che disciplinava la formazione delle commissioni giudicatrici dei suddetti concorsi, stabilendo che "in caso di mancanza di aspiranti candidati, il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) competente nomina i presidenti e i componenti, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal decreto e dalla normativa vigente. Ove non risulti possibile reperire componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle competenze linguistiche il dirigente dell'USR può prescindere dai requisiti di cui all'articolo 4 comma 7 lettere a) e b) e/o addirittura ricorrere, qualora persista la difficoltà di reperimento, con un proprio decreto motivato, alla nomina di componenti aggregati assicurando la partecipazione alle commissioni giudicatrici di esperti di comprovata esperienza nel settore"; a parere degli interroganti la criticità consiste proprio nel derogare i requisiti necessari inizialmente fissati dal relativo decreto e atti a garantire una congrua ed equa valutazione delle competenze richieste ai candidati nelle differenti aree disciplinari e geografiche;
considerato inoltre che:con decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016, disponendo l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente per il triennio scolastico 2014/2017, escludeva ancora dalle graduatorie gli abilitati TFA e PAS, quelli laureati in Scienze della formazione primaria e quanti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.
considerato altresì che:il 20 luglio 2016, la Corte costituzionale con sentenza n. 187 del 2016 ha definitivamente confermato l'illegittimità dell'articolo 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, nella parte in cui la stessa "autorizza il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino". Secondo la sentenza, risultano fondamentali i seguenti interventi: la previsione del tetto massimo di 36 mesi per la durata dei contratti a tempo determinato, con la previsione di un fondo per il pagamento degli eventuali risarcimenti dovuti nella misura massima da 2,5 a 12 mensilità; la cadenza triennale dei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale; l'avvio del piano straordinario di assunzioni; la conferma dell'accesso ai ruoli anche mediante scorrimento delle GAE;
considerato infine che risulterebbe pertanto esclusa dal lavoro nella scuola proprio la maggioranza degli abilitati che al termine dei 36 mesi imposti dalla legge n. 107 del 2015, pur essendo in possesso di un titolo di abilitazione e di un percorso lavorativo già svolto nel contesto scolastico quantomeno triennale, se risultati non idonei nell'ultimo concorso bandito verrebbero allontanati dal contesto scolastico dove hanno operato professionalmente fino a quel momento.
Si chiede di sapere:
- se il Ministro in indirizzo non ritenga che la modifica dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 97 del 23 febbraio 2016 con cui si regolamenta la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi in corso di svolgimento sia irrispettosa dei principi di trasparenza, equità e meritocrazia e se non consideri altresì che tale decisione possa mettere a rischio il regolare svolgimento delle procedure concorsuali;
- se, alla luce della sentenza della Consulta, intenda favorire un regime transitorio in cui gli attuali abilitati, in particolar modo TFA e PAS, possano confluire all'interno delle GAE, dalle quali fino ad oggi sono stati esclusi, a giudizio degli interroganti univocamente ed immotivatamente.
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Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport
Mercoledì 27 luglio
Risposta all’interrogazione n. 3-02369 Blundo - Sull’adozione di un piano straordinario di assunzione per pedagogisti ed educatori
Il sottosegretario Angela D'Onghia precisa innanzitutto che l’assunzione nei ruoli del personale scolastico è regolata da titoli di accesso e abilitanti e che, al momento, tra gli uni e gli altri non sono previsti profili che possano riferirsi al ruolo di pedagogista ed educatore. Occorrerebbe, quindi, rivedere l’ordinamento vigente per definire il profilo di accesso di tale categoria di personale. In secondo luogo, rammenta che l’attuale percorso di formazione iniziale del personale docente prevede, sia per la laurea in scienze della formazione primaria che per il tirocinio formativo attivo, una specifica formazione pedagogica. Afferma infatti che l’attenzione a tale dimensione dell’azione formativa non deve essere prerogativa di un singolo membro del gruppo dei docenti, ma di ciascuno di essi. Ritiene peraltro che la funzione di coordinamento pedagogico debba essere garantita dal dirigente scolastico, che non a caso proviene dai ruoli dei docenti e viene reclutato anche sulla base della valutazione delle sue competenze in campo pedagogico.
Ricorda peraltro che la legge n. 107 del 2015 attribuisce al Governo anche la delega per la revisione della formazione del personale docente, mediante il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli, con uno specifico riferimento alla determinazione di requisiti per l’accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti, conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi. Ulteriore delega è prevista dalla medesima legge relativamente all’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, attraverso la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia.
Rivendica dunque l'azione intrapresa dal Dicastero per assicurare la competenza pedagogica ed educativa all’interno del sistema nazionale di istruzione.
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