Servizi di pulizia - Comunicazione accantonamenti e relative risorse finanziarie

 

 

Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione  e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio  IX

 

 

All’istituzione scolastica

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e, p.c.

 

All’Ufficio Scolastico Regionale

Campania

 

Oggetto: Servizi di pulizia - comunicazione accantonamenti e relative risorse finanziarie - Istruzioni circa la conduzione dei contratti di pulizia ad affidamento diretto per l’a.s. 2016-17 territori dei lotti 6, 7 e 5 ove non è attiva la convenzione CONSIP

 

                Come è noto la Società CONSIP ha indetto in data  11 luglio 2012 una gara per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli istituti scolastici ed educativi di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione. La procedura di gara è finalizzata a rendere disponibile a tutte le istituzioni scolastiche presenti sul territorio nazionale una convenzione quadro, suddivisa in 13 lotti territoriali. Allo stato attuale, tuttavia, la Convenzione è attiva soltanto in 10 lotti e codesta istituzione è ricompresa in uno dei 3 lotti in cui la convenzione non è ancora stata attivata dalla CONSIP, ovvero è scaduta. Tale situazione di eccezionalità determinatasi nei 3 lotti in questione ha indotto il Legislatore, anche per il corrente anno scolastico, a dettare una disciplina transitoria.

Per cui si richiama l’attenzione sul fatto che il 29 Maggio 2016 sono entrate in vigore delle nuove disposizioni normative (contenute nella legge n. 89 del 26 Maggio 2016 recante disposizioni per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42) per effetto delle quali è stato modificato l’art. 2 comma 1 DL 7 aprile 2014 n. 58.

                Si riporta, di seguito, il testo della norma di legge modificata:

Art. 2 comma 1 DL n. 58/2014 come modificato ed integrato dall’art. 1 comma 174 L. n. 107/2015 e dall’allegato alla legge n. 89 del 26 Maggio 2016:

“ Art. 2. Disposizioni urgenti per il regolare svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole.

Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2016/2017 in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non è ancora attiva, ovvero sia stata sospesa o sia scaduta, la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 alla data di effettiva attivazione della citata convenzione e comunque fino a non oltre il 31 Dicembre 2016, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.

 

Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui e' attiva la convenzione Consip. Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella medesima convenzione scaduta.”

 

                La scrivente Direzione Generale comunicherà, con la necessaria tempestività, l’eventuale data di effettiva attivazione della Convenzione da parte della società CONSIP al fine di consentire a ciascuna istituzione scolastica di effettuare i nuovi ordinativi di adesione con la società aggiudicataria della procedura espletata dalla CONSIP contestualmente alla automatica risoluzione dei contratti in essere che si verificherà per espressa previsione legislativa. Nelle more di tale attivazione, stante l’obbligo di assicurare l’erogazione del servizio, si procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

                Al fine di fornire un supporto a ciascuna istituzione scolastica autonoma nella gestione di questo delicato settore anche nella attuale fase si riportano di seguito una serie di indicazioni, informazioni e chiarimenti interpretativi.

 

                Preliminarmente si rappresenta che, a seguito della chiusura delle funzioni di rilevazione dell’organico  di diritto, sono stati definiti dagli USR i posti accantonati per i profili di collaboratore scolastico. Per l’a.s. 2016/17 risulta che presso codesta istituzione siano stati accantonati n. 4 posti di collaboratore scolastico. Tale circostanza, ai sensi dell’art.58, comma 5, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, costituisce il presupposto per ricorrere all’esternalizzazione del servizio di pulizia ed ausiliariato. La norma citata infatti dispone che le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, mediante adesione alla convenzione Consip, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti, nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti accantonati di collaboratore scolastico ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.

                Di conseguenza, in applicazione della predetta disposizione normativa, la risorsa calcolata per codesta istituzione è pari ad euro 39.419,38, IVA inclusa, per il periodo Settembre - Dicembre 2016. La predetta somma sarà assegnata dalla scrivente Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, con vincolo di destinazione, mediante specifica comunicazione di integrazione al programma annuale 2016, che a breve seguirà. Tale risorsa, che dovrà essere iscritta nei relativi bilanci (“A02 Funzionamento amministrativo e generale”, tipo “03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi”, voce “10 Servizi ausiliari”), sia nelle entrate che nelle spese, in conto competenza, costituisce un limite di spesa massimo entro il quale possono essere acquistati i servizi di cui trattasi.

                Si ribadisce, infatti, che la risorsa disponibile per l’acquisto dei servizi di pulizia, definita dal citato art. 58 comma 5 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, costituisce un limite massimo di spesa e pertanto tale risorsa va impiegata dall’istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto del vincolo di destinazione, secondo le effettive e specifiche necessità della scuola.

In altri termini, tale risorsa potrà essere corrisposta all’azienda per retribuire le prestazioni contrattualmente previste, secondo il servizio effettivamente reso e nel rispetto delle disposizioni normative in materia di contabilità e non deve essere intesa quale somma da “contrattualizzare” per intero e da impegnare obbligatoriamente in misura integrale sino al raggiungimento dell’importo assegnato, atteso che, come sopra detto, la risorsa finanziaria oggetto della presente comunicazione costituisce un limite di spesa e deve essere utilizzata secondo le effettive necessità scaturenti da valutazioni autonome di ciascuna istituzione scolastica. Eventuali economie saranno oggetto di specifica rilevazione da parte di questa Direzione Generale e potranno essere utilizzate per un riequilibrio delle assegnazioni sulla base delle necessità finanziarie determinatesi.

                In particolare, si precisa che all’acquisto dei servizi si provvede, tenendo conto che il personale collaboratore scolastico in servizio deve assicurare la propria opera in proporzione all’organico di diritto complessivo. Nel caso in cui ad es. l’istituzione abbia in organico 10 posti di collaboratore scolastico, dei quali 3 accantonati, è ragionevole che circa il 70% dei servizi di pulizia e ausiliarato occorrenti all’istituzione siano assicurati dal personale dipendente e il rimanente circa 30% acquistato tramite la convenzione Consip, nel limite della risorsa finanziaria disponibile. Quanto sopra ferma restando l'autonomia del dirigente di codesta istituzione nell'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici, nella scelta dei servizi, delle superfici e delle frequenze di pulizia delle stesse.

Con specifico riferimento alla situazione venutasi a determinare nei lotti ove non è ancora attiva la Convenzione CONSIP, ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge sopra richiamata (Art. 2 comma 1 DL n. 58/2014 come modificato ed integrato dall’art. 1 comma 174 L. n. 107/2015 e dalla legge n. 89 del 26 Maggio 2016), si evidenzia che codesta istituzione scolastica, al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, provvede anche per questo anno scolastico, in via transitoria, all’acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014, ovvero in caso di convenzione scaduta, dall’azienda che li assicurava prima della scadenza,  alle stesse condizioni tecniche e alla media delle condizioni economiche degli altri territori ove è attivata la convenzione Consip.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, e tenuto conto dell’esigenza di dare puntuale attuazione agli obblighi di legge vigenti, nell’ottica di mettere a disposizione di tutte le scuole dei parametri omogenei e delle indicazioni di riferimento che consentano di agevolare l’attività negoziale di competenza di ciascuna istituzione scolastica autonoma, si riporta in allegato un capitolato tecnico mutuato da quello previsto da CONSIP, completo degli allegati e delle condizioni economiche medie. Detti prezzi costituiscono il benchmark di riferimento al quale codesta istituzione potrà riferirsi, unitamente alle clausole ed alle condizioni riportate nella documentazione allegata, per il perfezionamento dei contratti volti all’acquisto del servizio di pulizia in questo periodo transitorio, ferma restando l’autonomia negoziale di codesta istituzione. Resta inteso che - come sopra riportato - i rapporti contrattuali instaurati con il fornitore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, cesseranno nella medesima data in cui la Convenzione citata sarà effettivamente attiva e comunque non potranno protrarsi oltre la data del 31 dicembre 2016.

                Da ultimo, si richiama la necessità che sia effettuato da parte del Dirigente Scolastico, tramite il Supervisore da esso designato, un puntuale controllo della regolarità del servizio espletato dalla ditta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Eventuali criticità devono essere contestate direttamente da ciascuna istituzione scolastica, titolare del singolo contratto, nei confronti della società affidataria. In particolare, si precisa che tali contestazioni, in base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica, non possono essere fatte valere dagli uffici di questa Amministrazione (DGRUF o USR) in quanto privi di legittimazione nell’ambito del rapporto negoziale instauratosi tra l’istituzione scolastica e la società contraente. Ogni forma di inadempimento contrattuale a carico del fornitore, riconducibile ad una violazione degli obblighi giuridici derivanti dalla sottoscrizione del contratto stipulato con ciascuna istituzione scolastica, può essere quindi fatta valere validamente sul piano legale mediante l’avvio di una procedura di contestazione di inadempimento da parte della singola istituzione scolastica in qualità di soggetto contraente.

                A tale riguardo, si richiamano i seguenti punti della documentazione tecnica allegata:

  • Paragrafo 7 del capitolato tecnico VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL LIVELLO DI SERVIZIO,  
  • Paragrafo 8 del capitolato tecnico RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO,  
  • nonché Art 6 delle Condizioni generali (PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI) ed  art. 8 ,9 (RISOLUZIONE e RECESSO).

                Va inoltre ricordato che l’art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dispone, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che si riporti il Codice Identificativo della Gara – CIG – sugli strumenti di pagamento utilizzati a favore di appaltatori, subappaltatori, subcontraenti e concessionari di finanziamenti pubblici anche europei nell’ambito di lavori, servizi e forniture pubbliche. Il CIG è fornito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione, ( ex AVCP), sito internet www.anac.it, su richiesta della stazione appaltante. In particolare, dalla lettura delle norme e determinazioni n.8 e n.10 del 2010 e n.4 del 2011 , si ricava che si dovrà dare attuazione alla norma sulla tracciabilità anche per i pagamenti effettuati in base ai contratti di pulizia che deriveranno dalla procedura di acquisizione di cui ai punti precedenti. Nel caso in cui i contratti stipulati siano di importo inferiore ai 40.000 euro (iva esclusa) è possibile procedere alla richiesta del CIG tramite procedura semplificata (c.d. Smart CIG). Nel caso in cui invece si debba ricorrere alla procedura di richiesta del CIG per importi superiori, si precisa che i costi dell’operazione debbono essere sostenuti tramite i fondi ricevuti per il funzionamento amministrativo.

Per ogni altra necessità informativa, riguardo la tracciabilità in generale e il CIG in particolare, si fa rimando alla normativa e alle determinazioni dell’ANAC citate, oltre che alle risposte alle domande più comuni visibili sul sito internet www.anac.it.  

 

Il Direttore Generale

 

Jacopo Greco


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Categoria: Approfondimenti Data di creazione: 06/09/2016
Sottocategoria: Sottocategoria n. 1 Ultima modifica: 06/09/2016
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