Camera dei Deputati
Assemblea
Lunedì 12 settembre
Interrogazioni
n. 4-14082 On. Paglia — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Premesso che: da notizie di stampa, che riprendono fonti sindacali, si apprende che si sta verificando il caso di docenti appena entrati in ruolo, a cui tuttavia non è assegnata alcuna cattedra per l’anno scolastico 2016-2017; tale problematica non sarebbe relativa all’assenza di disponibilità all’interno degli ambiti territoriali indicati come preferenza dagli insegnanti, ma riguarderebbe l’intero territorio nazionale, dato che la norma prevede comunque l’assegnazione d’ufficio in una cattedra disponibile;
Si chiede di sapere se sia a conoscenza della problematica descritta, che nella sola Emilia Romagna riguarderebbe 74 docenti neo assunti e quale sia il numero dei casi verificatisi a livello nazionale; come intenda intervenire d’urgenza per garantire ai docenti interessati il diritto di svolgere il proprio lavoro.
n. 5-09438 Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto e Brescia. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: come pubblicato dal sito Tuttoscuola, in un’elaborazione basata sui dati forniti dagli uffici scolastici regionali, al 7 settembre 2016 risulta che siano state approvate soltanto 409 delle 1.484 graduatorie di merito previste e conseguentemente che, sulla base dei risultati delle prove scritte, i vincitori (comprensivi della quota del 10 per cento di idonei) saranno in numero inferiore rispetto ai posti messi a disposizione nel bando; sempre secondo quanto pubblicato dal sito Tuttoscuola, in data 7 settembre 2016, considerando che le graduatorie di merito approvate sono il 27,6 per cento ma che a questa percentuale non corrisponde un egual numero di posti che saranno coperti, dal momento che molte risultano essere le graduatorie di merito con pochi posti, si può calcolare che la proiezione su tutti i 63.712 posti previsti a concorso comporterebbe circa 18.200 posti vacanti. Dunque, al momento della loro scelta circa la classe di concorso per cui conseguire il ruolo, ne deriverà un mancato scorrimento delle graduatorie che lascerà numerose cattedre scoperte, vanificando in tal modo i sacrifici dei candidati e il lavoro svolto dalle commissioni; i posti vacanti non potranno essere assegnati nonostante la presenza di candidati idonei, e non tutti i vincitori del concorso riusciranno così ad ottenere l’assunzione nel triennio di durata della validità delle graduatorie di merito
Chiede di sapere se il Ministro interrogato intenda considerare la possibilità di assumere iniziative normative volte ad eliminare la percentuale per il limite di idonei, creando un’unica graduatoria di merito comprensiva di tutti coloro che hanno superato le prove concorsuali, da utilizzarsi nell’ambito del triennio di validità al fine di coprire i posti che resteranno scoperti.
n. 5-09439 Sgambato, Tino Iannuzzi e Manfredi. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: i docenti precari educatori dei convitti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento dal 2002, cioè da quando hanno conseguito l’abilitazione con concorso bandito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e appartenenti alla classe di concorso PPPP, tranne che per le fasi di immissioni in ruolo ordinarie, nel 2015 non sono stati coinvolti nel piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107 del 2015 ed, inoltre, non hanno potuto partecipare alle procedure concorsuali; gli educatori, tuttavia, sono a tutti gli effetti insegnanti e appaiono di difficile comprensione la ragione per cui essi sono stati ignorati in occasione sia del piano assunzionale, sia del concorso a cattedra.
Chiede di sapere se il Ministro interrogato non ritenga che i docenti educatori precari delle graduatorie ad esaurimento stiano subendo una palese disparità di trattamento e se al riguardo, non ritenga opportuno procedere all’applicazione della normativa, che prevede la mobilità nella scuola primaria e da riconoscimento dell’abilitazione quale titolo di accesso alla classe di concorso EEEE.
n. 4-14110 Minardo. Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: la legge n. 107 del 2015, cosiddetta « Buona scuola », ha previsto che il trasferimento dei docenti avvenga in quattro fasi denominate A, B, C, e D. In estrema sintesi, la prima fase concerne i vecchi assunti che continuano a richiedere il trasferimento in una o più scuole, ma solo all’interno della provincia in cui si trovano. Le altre tre fasi riguardavano i nuovi assunti 2015/2016 con il piano previsto dalla citata legge e coloro che vogliono cambiare regione, circa 100 mila insegnanti, una parte dei quali andrà a finire negli ambiti territoriali a disposizione dei dirigenti scolastici per la chiamata diretta. I neoassunti citati attendevano quindi la loro sede definitiva.
Chiede di sapere se non si ritenga indispensabile assumere iniziative per rivedere i criteri contenuti nella legge cosiddetta della « Buona Scuola » al fine di operare l’assegnazione delle cattedre in modo congruo e al fine di non penalizzare i docenti del Mezzogiorno costretti ad allontanarsi dalle proprie famiglie per poter svolgere la loro attività professionale; quali siano i criteri di assegnazione degli insegnanti di sostegno in Sicilia visto che probabilmente, da quanto appreso dalla stampa, verranno penalizzate le province di Ragusa e di Enna.
n. 4-14118 On. Pagano. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: come è ormai noto, attraverso vari articoli pubblicati sulle riviste specialistiche nonché sulla stampa nazionale, sono stati resi pubblici gli esiti della mobilità straordinaria che ha visto coinvolti circa 207.000 docenti di vari ordini e gradi; numerosi sono stati gli errori attribuiti all’algoritmo utilizzato, la cui formula ancora oggi resta segreta e nascosta, facendo in tal modo sorgere dubbi sulla sua utilizzazione; non è ancora chiaro, infatti, il motivo per cui debba rimanere ancora nascosta in contrapposizione ad ogni buon senso e soprattutto ai principi di trasparenza a cui tutte le pubbliche amministrazioni sono soggette. Polemiche e critiche sono apparse sui social media relativamente a questa sorta di « deportazione di massa » di docenti, « sradicati » delle loro famiglie per andare a prendere servizio in una sede lontana da casa.
Quali iniziative il Governo intenda, intraprendere al fine di evitare questi episodi di trasferimento di docenti che appaiono all’interrogante del tutto irragionevoli, al fine di pervenire ad una equa giustizia sociale, nonché alla salvaguardia dell’istituto della famiglia.
n. 4-14121 Caparini — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: migliaia di docenti precari sono stati lesi nei loro diritti nel momento in cui: l’assegnazione definitiva della sede di servizio nell’ambito della graduatoria provinciale ad esaurimento GAE in cui era inserita prima dell’assunzione in ruolo, dopo l’assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2015 e il superamento dell’anno di formazione e prova, è stata modificata per l’interrogante contra legem trasformandola in assegnazione provvisoria di sede, in contrasto con gli articoli 399, comma 3, 473, commi 4 e 7 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e con l’articolo 1, comma 99, della legge n. 107 del 2015, l’articolo 2, comma 2, CCNI Comparto Scuola del 2 febbraio 2015 e l’articolo 7, comma 2, CCNI Comparto Scuola del 13 maggio 2015; i docenti gravati da quella che appare all’interrogante un’illecita modificazione del quadro legislativo di riferimento sono stati obbligati a partecipare forzatamente, sulla base degli articoli 1, 7 e 2, comma 3, CCNI Comparto Scuola dell’8 aprile 2016, – che per l’interrogante può essere considerato nullo in parte qua – alla procedura di mobilità straordinaria del personale docente disciplinata dall’articolo 1, comma 108, della legge n.107 del 2015, per ottenere una sede lavorativa diversa da quella di assegnazione definitiva, a centinaia di chilometri di distanza dalla propria residenza e dal proprio nucleo familiare, oltre che dall’originaria sede di effettiva nomina in ruolo, in flagrante violazione anche dell’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994.
Chiede di sapere se il Ministro intenda porre rimedio urgente, anche assumendo iniziative normative emergenziali, disponendo la reintegrazione dei docenti che hanno, ad avviso dell’interrogante, illegittimamente subito la « mobilità professionale per l’anno scolastico 2016/2017 » nella sede di assegnazione definitiva e di prima nomina effettiva, in cui è stato superato l’anno di formazione e prova, partendo dall’acclarato presupposto che secondo l’interrogante l’articolo 2, comma 3, del CCNI 8 aprile 2016 è totalmente nullo, tamquam non esset, nella parte in cui obbliga i docenti interessati dal piano straordinario di mobilità a presentare domanda di mobilità professionale vietata dall’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994 per la già avvenuta assegnazione definitiva della sede in cui era stato superato il periodo di formazione e prova, il tutto in conformità ai principi sanciti dagli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione in relazione alla clausola 5 dell’accordo quadro comunitario sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE e agli articoli 8, 14, 17 della CEDU in combinato con l’articolo 1, protocollo 1 addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in correlazione alle succitate normative interne.
Martedì 13 settembre 2016
Interrogazioni
n. 3-02484 Centemero e Occhiuto – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: la legge n. 107 del 2015 ha previsto per l’anno scolastico 2015/2016 un piano straordinario di mobilità, in deroga alla normativa che prevede l’obbligo di rimanere per un triennio nella sede assegnata; il piano straordinario di mobilità ha prodotto 207.000 domande di trasferimento – circa 100.000 in più rispetto agli anni precedenti – con una forte richiesta di mobilità da Nord a Sud e da Sud a Nord, causando gravi disagi alle istituzioni scolastiche e soprattutto alle studentesse e agli studenti che in molti casi inizieranno l’anno scolastico senza docenti; in base alla mappa completa dei trasferimenti, dall’infanzia alle superiori, pubblicata da una rivista specializzata, il 74 per cento dei docenti sono del Sud, ma nel Meridione ci sono solo il 39 per cento degli studenti.
Chiede di sapere quali provvedimenti urgenti e quali azioni a lungo termine intenda mettere in atto per porre rimedio agli errori e alle leggerezze compiute nella fase di attuazione della riforma, per garantire alle studentesse e agli studenti la presenza di insegnanti, la continuità didattica nel corso dell’anno scolastico e le competenze specifiche per la disabilità, assicurando il reale avvio dell’anno scolastico ed una formazione di qualità e rispettosa dei bisogni formativi delle alunni e delle alunne.
La Ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca Stefania Giannini afferma che sono state 620 le procedure concorsuali attivate in tutte le regioni italiane per un totale di 230 mila prove scritte. Alcuni settori concorsuali hanno un numero di domande e un numero di procedure in atto che non potevano che far pensare che il loro esito finale sarebbe stato lievemente o meno lievemente successivo all’inizio formale dell’anno scolastico. Ricordo che i vincitori di concorso saranno tutti assunti all’interno del triennio come la legge chiaramente esprime. Il piano straordinario di mobilità è un’altra azione gigantesca che il Ministero e il Governo hanno offerto al mondo della scuola. Ricorda che 207 mila domande sono state poste e 207 mila insegnanti hanno avuto la possibilità, se desiderato, di rientrare nelle loro sedi o di cercare una sede comunque voluta. Il piano ha consentito, a docenti, quindi, che da anni erano titolari in altre province, lontane da casa, di riavvicinarsi o di ritornare addirittura a casa. La proporzione tra numero di cattedre e numero di insegnanti l’ha detta l’onorevole Occhiuto: 80 per cento a sud di Roma, 65 per cento dei posti a nord. Questo è un dato oggettivo su cui è impossibile agire, se non con il coraggio di affrontare temi e problemi che da decenni erano rimasti sepolti nell’agenda politica del Paese. L’algoritmo ha funzionato e lo dimostrano i numeri: su 207 mila procedure di mobilità, è il 2,5 per cento che è interessato da rettifiche, che stiamo sviluppando positivamente per la metà. Ricorda che normalmente si va dagli 800 ai mille posti all’anno che vengono rettificati. Quindi, si tratta, onorevole Occhiuto, di un assoluto e profondo impegno che questo Governo ha assunto, assumendolo come primario dovere nei confronti di un Paese che riparte dal rilancio degli investimenti e dall’attenzione sulla parte educativa, che è la parte fondamentale e che salda un debito che nel corso dei decenni era rimasto come diritto inevaso di studenti e di docenti con risultati che vediamo.
n. 4-14148 Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli e Pastorino. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: così come previsto dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015 è stato indetto il nuovo concorso a posti e cattedre per il personale docente; la procedura concorsuale a carattere regionale prevedeva tre bandi per un totale di 63.712 posti da assegnare nel corso del triennio 2016/2018; il concorso, doveva avere un carattere innovativo, mirato a selezionare i migliori docenti puntando sul merito, sul riconoscimento del percorso svolto e sulla qualità; la previsione per sessantaquattro mila cattedre, con circa il 50 per cento di bocciati, non riuscirà a coprire tutti i posti messi a bando anche perché non è garantita la selezione entro il 15 settembre 2016 – termine ultimo per le nomine in ruolo – pertanto è quasi certo che la metà delle cattedre resterà vuota con la previsione che sia i docenti promossi che quelli bocciati torneranno in cattedra da supplenti.
Chiede di sapere:
- se la Ministra sia a conoscenza dei fatti narrati in premessa;
- quale sia il motivo e il senso di bandire un concorso ad accesso limitato, con indicazione di un numero preciso e definito di posti messi a bando mentre migliaia di vincitori di concorso a oggi non hanno un’immissione in ruolo a causa di mancanza di posti disponibili;
- perché il Ministero non abbia fornito nessuna rassicurazione ai candidati vincitori e quali siano le azioni che intende mettere in atto per assicurare l’immissione in ruolo dei docenti promossi nell’ultimo concorso;
- se, considerato l’esito del concorso rispetto ai docenti vincitori oggi ancora non immessi in ruolo, non ritenga di dover modificare le tabelle con le reali previsioni dei posti a disposizione per il triennio 2016/18 e quali tutele e garanzie intenda offrire ai vincitori del concorso;
- considerato che non sono stati tutelati gli abilitati TFA e PAS – a differenza dei docenti abilitati negli anni passati immessi in graduatorie ad esaurimento (GAE), e giustamente oggetto di continue procedure di assunzione fino all’obiettivo di esaurimento delle loro graduatorie – quali azioni di tutela intenda, intraprendere nei confronti dei docenti vincitori di concorso che non saranno immessi in ruolo a causa della mancanza di posti disponibili;
- se trovi conferma il fatto che soprattutto nelle regioni del Centro-sud, a causa della mobilità nazionale, con il ritorno di molti insegnanti prima dislocati provvisoriamente al Nord, non vi siano più posti disponibili;
- se il Ministero, come promesso, intenda redigere la graduatoria del prossimo concorso a cattedra del 2019, quale sarà il destino degli attuali vincitori del concorso e se le attuali graduatorie decadranno al termine del triennio di vigenza.
Mercoledì 14 settembre:
Interrogazione n. 5-09466 Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente e Di Benedetto — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: alla vigilia delle prove scritte per il concorso scuola 2016, finalizzato all’immissione in ruolo di 63.712 docenti nel triennio 2016-18 secondo quanto statuito dai DDG nn. 105, 106 e 107 emanati il 23 febbraio 2016, i neoassunti tramite procedura concorsuale per l’anno scolastico 2016-2017 avrebbero dovuto essere 32 mila e le immissioni in ruolo avrebbero dovuto essere completate entro il 15 settembre 2016.
Chiede di sapere:
- a cosa sia dovuta, nelle tabelle riportanti i posti disponibili per le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2016/2017 nella scuola primaria e secondaria di I e Il grado trasmesse il 7 settembre 2016, la scomparsa dei posti a bando risultanti dai DDG nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016;
- se non ritenga opportuno, a tutela di docenti che hanno ampiamente dimostrato le loro competenze e superato una procedura concorsuale rigorosa, assumere iniziative per garantire loro la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o, in alternativa, quantomeno la stipula di un contratto a tempo determinato valevole fino al 31 agosto.
Giovedì 15 settembre
Interrogazione n. 5-09482 Mongiello, Di Gioia, Ventricelli e Ginefra. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: non sono ancora compiutamente risolte le questioni problematiche che hanno interessato i partecipanti al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. In particolare, nonostante si sia tentato di darvi una concreta soluzione a norma dell’articolo 1, commi 87 e 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono rimaste aperte le criticità di quei partecipanti ricorrenti che alla data di entrata in vigore della legge n. 175 del 2015 avevano ancora un contenzioso attivo con sentenza non definitiva avverso il DDG del 13 luglio 2011 relativo alla non ammissione alle prove orali del concorso a dirigente scolastico.
Chiede di sapere quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare per sanare anche le situazioni che riguardano i soggetti che hanno un contenzioso pendente con sentenza non definitiva avverso il D.D.G. 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale – « concorsi » n. 56, del 15 luglio 2011, ciò anche al fine di non violare i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e di uguaglianza sanciti dalla Costituzione, di eliminare definitivamente il contenzioso pendente, nonché di assicurare prontamente i dirigenti scolastici alle istituzioni scolastiche preposte.
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Senato della Repubblica
Assemblea
Martedì 13 settembre 2016
Interrogazioni
n. 3-03108 Stefano - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca martedì
Premesso che: con la legge n. 107 del 2015 si è stabilito di procedere ad un piano di assunzioni straordinarie dei docenti nella scuola. Considerato che, a quanto risulta all'interrogante, molti docenti delle graduatorie ad esaurimento hanno deciso di non presentare la domanda di assunzione straordinaria, in ragione della variabile relativa alla mobilità e al trasferimento, anche a centinaia di chilometri di distanza, dalla provincia di residenza, consapevoli che chi non la presentava resta nelle GAE della sua provincia e continua a partecipare, al 50 per cento con il concorso, in base al testo unico, alle operazioni di assunzione dei prossimi anni; ritenuto che l'approvazione dell'emendamento Puglisi, all'interno del decreto-legge n. 42 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2016), ha di fatto modificato ex post il disposto della norma stessa, andando a prevedere una sorta di garanzia sulla destinazione di assegnazione del ruolo ai docenti neoassunti delle fasi B e C, che, all'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, nonché alla presentazione della domanda stessa di assunzione, non era prevista
Chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative volte a non mortificare le legittime aspettative che i docenti presenti nelle GAE nutrono e che sono, in molti casi, alla base della scelta di non partecipare al piano assunzionale straordinario, disponendo, quindi, garanzie nello scorrimento della graduatoria provinciale, previsto sia per il turnover che per gli incarichi a tempo determinato.
n. 3-03105 Marin, Niccolò Ghedini, Amidei, Bertacco, Piccoli - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Premesso che, per quanto risulta agli interroganti: il 12 settembre 2016 l'anno scolastico si aprirà con centinaia di docenti in meno rispetto al fabbisogno rappresentato dalla popolazione scolastica e dall'articolazione dell'offerta formativa dei diversi istituti e indirizzi della scuola del Veneto; con numerose note, si è fatto presente al Ministro in indirizzo di rivedere il piano di assegnazioni, chiedendo di riconoscere, per la Regione Veneto, un numero di 3.131 posti in più rispetto ai 48.099 in organico effettivo nell'anno scolastico 2015/2016, per non correre il rischio di avere classi in sovrannumero, non penalizzare la scuola di montagna o non dover negare il tempo pieno richiesto dalle famiglie.
Chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere, per dare finalmente risposte adeguate alle legittime richieste formulate dalla Regione Veneto e se intenda verificare l'eventuale esistenza di azioni intraprese finalizzate all'accoglimento delle esigenze della scuola nella medesima regione.
n. 3-03122 Piccoli - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Premesso che: la Regione Veneto, a pochi giorni dall'avvio del nuovo anno scolastico, si trova sprovvista di circa 150 dirigenti scolastici, necessari alla guida degli istituti, affinché si possa intraprendere senza alcuna complessità il ciclo di studi 2016/2017; l'ufficio scolastico regionale, nella sua programmazione annuale, contava di affidare 25 scuole, come da quote previste dalla legge n. 107 del 2015 (cosiddetta la Buona scuola), a dirigenti provenienti da altre parti d'Italia attraverso la mobilità interregionale; difatti, in Veneto sarebbero dovuti arrivare 25 degli 83 capi d'istituto, iscritti nelle graduatorie specifiche dell'Abruzzo e della Campania, ove vi sono più abilitati che posti liberi, ma nessuno di quelli presenti in lista d'attesa ha scelto di recarvisi. Invece, hanno preferito le scuole del Lazio, Toscana e dell'Emilia-Romagna e non solo per vicinanza geografica; tutto ciò viene accolto da parte dell'Esecutivo con un silenzio a giudizio dell'interrogante sorprendente.
Chiede di sapere: quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione che vede coinvolta la Regione Veneto; se, alla luce di quanto emerso dopo un anno dalla promulgazione della legge sulla Buona Scuola, non intenda emanare dei provvedimenti correttivi, al fine di sanare le questioni relative all'utilizzo delle graduatorie di scorrimento in essa ricomprese; se non ritenga che i disposti della legge peggiorino la qualità dell'insegnamento e dell'organizzazione scolastica, riversando i danni sugli studenti e sulle famiglie, in particolar modo per quelle che detengono situazioni particolari ed hanno la necessità di esser seguite in maniera specifica.
n. 4-06305 Munerato - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Premesso che: l'attuazione della tanto decantata legge "buona scuola" sta determinando, secondo l'interrogante, un piano di immissioni "cattivo", al punto da creare malessere, malumori e da creare la necessità di porre in essere un'azione legale contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; gli insegnanti veneti, e rodigini in particolare, appartenenti alle GAE (graduatorie ad esaurimento) sono sul piede di guerra, perché si son visti scavalcare nelle nuove assegnazioni dai diplomati magistrali della seconda fascia.
Chiede di sapere se e quali provvedimenti di propria competenza, a carattere urgente stante l'imminente avvio dell'anno scolastico, il Ministro in indirizzo intenda adottare, per risolvere la complessa vicenda, tutelando i diritti acquisiti e le legittime aspettative delle fasce coinvolte in un contesto di equità e giustizia per tutti.
n. 4-06310 Centinaio - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Premesso che: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha dato istruzioni agli uffici scolastici in merito alla problematica legata all'inserimento in graduatorie ad esaurimento, con riserva, dei docenti che hanno ottenuto istanza cautelare; esso dovrà avvenire, a pieno titolo, dando accesso, quindi, a tutte le utilità ad esso legate, compresa la destinazione di proposte di assunzione a tempo indeterminato (ruolo); questo, secondo il Ministero, per evitare che i ricorrenti avanzino la richiesta di ottemperanza per ottenere il ruolo, che poi la pronuncia definitiva confermerà o smentirà, con le conseguenze del caso; considerato che, a quanto risulta all'interrogante: secondo alcune organizzazioni sindacali, l'inserimento "con riserva", ottenuto dai tanti ricorrenti, in attesa di definizione nel merito della controversia, non dovrebbe far scattare il diritto al ruolo, ma dovrebbe "congelare" le posizioni, in attesa della decisione definitiva; molti uffici scolastici provinciali, tra cui quello di Pavia, stanno procedendo alle nomine in ruolo, anche di docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, disattendendo, in tal modo, quanto stabilito con ordinanza del Consiglio di Stato, che, con chiarezza, considera passibili di nomina in ruolo «unicamente i docenti che abbiano una sentenza definitiva passata in giudicato e non anche i docenti che abbiano avuto solo una misura cautelativa, in totale assenza di decisione nel merito»; inoltre l'ufficio scolastico regionale della Lombardia avrebbe adottato il metodo delle "istruzioni verbali", che darebbe luogo ad un'eccessiva discrezionalità interpretativa, senza garanzie di rispetto effettivo delle normative vigenti e del legittimo diritto alla nomina in ruolo di ciascun aspirante, regolarmente inserito nelle graduatorie ad esaurimento
Chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare in merito alla questione evidenziata in premessa, per scongiurare che le organizzazioni sindacali pongano in essere iniziative di protesta che rischierebbero di compromettere il regolare avvio dell'anno scolastico, a ridosso della pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento valide per l'anno scolastico 2016/2017 e dell'attribuzione di ruoli e supplenze.
Mercoledì 14 settembre
n. 4-06319 Petraglia, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Premesso che: sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami, n. 16 del 26 febbraio 2016, è stato indetto il "Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente";
veniva esplicitato all'interno del bando che le prove scritte sarebbero state corrette in modo completamente anonimo e l'associazione codice-candidato sarebbe avvenuta solo al termine di tutte le operazioni di correzione;
considerato che a parere degli interroganti, le griglie di valutazione, sono state decise da alcune Commissioni a posteriori, ovvero dopo lo svolgimento della prova scritta del concorso citato e questo rappresenta uno dei tanti punti di debolezza della procedura. Risulta, altresì, che le griglie siano state notevolmente difformi a livello regionale, alcune approssimative rispetto alla richiesta della prova, stabilite in gran segreto dalle commissioni, senza coinvolgimento di una rappresentanza dei candidati,
Chiede di sapere:
- se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover appurare i fatti descritti;
- se non intenda valutare la possibilità di intervenire sugli uffici scolastici regionali e quindi sulle commissioni, che sono risultate tardive e approssimative sulla procedura descritta;
- se non voglia considerare di avviare una procedura di stabilizzazione straordinaria per i docenti, che abbiano già conseguito un'abilitazione, considerando che la tabella di valutazione titoli del concorso, appena bandito, presentava gli stessi titoli già ampiamente e adeguatamente considerati e valutati dallo Stato nella formulazione delle graduatorie degli abilitati (graduatorie d'istituto di seconda fascia).
n. 4-06322 Petraglia, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Premesso che: i commi 131 e 132 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, disciplinano il termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo, in particolare il termine a partire dal quale gli stessi contratti non potranno superare 36 mesi, anche non continuativi, fissandolo al 1° settembre 2016. Considerato che: alcuni dirigenti scolastici non stanno provvedendo a nominare i docenti, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sul divieto di nomine di supplenti che abbiano raggiunto i 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili, anche non continuativi; a rigore la norma non può essere retroattiva, ossia contemplando il servizio precedente al 1° settembre 2016; alcuni tribunali italiani stanno condannando le amministrazioni statali al risarcimento economico nei confronti di quelle lavoratrici e quei lavoratori che in questi anni hanno portato avanti l'attività di insegnamento, rilasciando a tutti gli effetti legali titoli di studio che hanno permesso a centinaia di studenti di accedere al mondo universitario e del lavoro;
Chiede di sapere:
- se il Ministro in indirizzo non intenda chiarire esattamente il vincolo previsto dalla legge n. 107 del 2015 di non poter stipulare altri contratti a termine per chi ha superato i 36 mesi, evitando il rischio di licenziamento in tronco di 2 docenti precari su 3 che si sta mettendo in atto;
- se non voglia procedere con urgenza all'assunzione a tempo indeterminato dei docenti rimasti nelle graduatorie ad esaurimento, di cui tra l'altro la scuola necessita, viste le migliaia di cattedre vacanti e disponibili che risultano indebitamente annoverate nell'organico di fatto;
- se non voglia autorizzare l'immissione in ruolo dalla seconda fascia, nella quale sono presenti i docenti che vantano, oltre ai titoli, ben più dei 36 mesi di servizio, così come suggerito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Giovedì 15 settembre
n. 3-03133 Bocchino, Campanella - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Premesso che: il comma 114 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 ("Buona Scuola"), ha previsto l'indizione di un concorso per titoli ed esami per l'assunzione, a tempo indeterminato, di personale docente per le istituzioni scolastiche per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio;
tenuto conto inoltre che:
del complessivo numero di posti messi a bando, si prevede che circa la metà rimarrà vuoto, sia a causa del numero di vincitori inferiori ai posti previsti sia per le procedure concorsuali non concluse entro il 15 settembre 2016, termine ultimo per le nomine in ruolo;
anche nel caso di vincitori di concorso, i posti disponibili alla pubblicazione del bando sembrano essersi volatilizzati a causa del meccanismo delle assegnazioni provvisorie, ed adesso non ci sarebbero più. Quindi, al momento, non ci sarebbero posti disponibili per assumere i docenti vincitori. Il Ministero dell'istruzione ha disposto la cosiddetta mobilità straordinaria, permettendo ai docenti fuori sede di avvicinarsi nella propria città o regione. Le domande di trasferimento sono state più di 200.000. Così, tante cattedre sono state occupate, senza che i posti riservati al concorso venissero accantonati;
i posti, quindi, ci sarebbero, ma sarebbero concentrati essenzialmente al nord Italia, posti liberati dai molti docenti del sud assegnati provvisoriamente; la discrasia tra i dati deriverebbero essenzialmente dal fatto che, mentre il concorso è regionale, il meccanismo della mobilità e delle assegnazioni provvisorie è nazionale.
Chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno intervenire tempestivamente, al fine di prevedere, solo per l'anno scolastico 2016-2017, che i vincitori di concorso possano essere immessi in ruolo su base nazionale, andando ad occupare quei posti fuori dalla regione in cui si è vinto il concorso, posti che altrimenti rimarrebbero inevitabilmente scoperti.
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Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport
Mercoledì 14 settembre
Interrogazione n. 3-03075 (sen. Serra) sull’assegnazione dei posti degli insegnanti di sostegno per i disabili.
Il sottosegretario Toccafondi risponde all'interrogazione precisando che, ai sensi del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2016-2017 e dell'ordinanza ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016, alcuni docenti di altre classi di concorso si sono avvalsi della facoltà di presentare domanda di mobilità professionale sui posti di sostegno disponibili.
Evidenzia poi che quest’anno, per la prima volta, il portale SIDI ha previsto la possibilità, in sede di presentazione della domanda, di autocertificare il possesso della specializzazione sul sostegno da parte dei docenti. Riferisce dunque che alcuni docenti, sotto la propria esclusiva responsabilità, hanno presentato domanda dichiarando infondatamente il possesso della suddetta specializzazione. Pertanto, anche a seguito di alcune istanze di docenti controinteressati, il competente Ufficio scolastico regionale ha provveduto sin dall’inizio di luglio a verificare i singoli casi e a rettificare i trasferimenti laddove si fossero basati su dichiarazioni infondate dei docenti.
In ultima analisi, comunica che tali rettifiche, all’esito delle puntuali operazioni di accertamento, sono state adottate con decreto dirigenziale n. 66 del 26 luglio 2016, e precisa che, allo stato attuale, quanto riferito dall’articolo di stampa indicato nell'interrogazione non trova pertanto riscontro.
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