Camera dei Deputati
Assemblea
Lunedì 19 settembre
Interrogazioni
n. 5-09507 On. Pili. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: nella provincia di Cagliari si registrano oltre 1200 alunni iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado senza insegnanti di sostegno che attuino per loro un valido piano per l’inclusione; ad oggi non risulta nessuna nomina di docenti in tale ambito, con la conseguenza che casi gravi di alunni sono lasciati senza nessuna assistenza.
Chiede di sapere se non intenda il Ministro interrogato favorire un’immediata soluzione della questione attraverso le seguenti iniziative da intraprendere urgentemente:
a) disporre l’immediata convocazione da parte dell’ufficio scolastico provinciale di Cagliari di tutti i docenti specializzati in sostegno presenti nelle graduatorie ad esaurimento per nomina annuale;
b) aggiornare l’organico dei docenti di sostegno nelle province di Cagliari, in modo tale da trasformare i posti di sostegno nell’organico di fatto, in posti di sostegno nell’organico di diritto e favorire il passaggio in ruolo dei pochi docenti di sostegno specializzati presenti nelle graduatorie ad esaurimento delle province in quanto l’immissione in ruolo garantisce la continuità educativo-didattica per gli alunni diversamente abili, indispensabile affinché per gli stessi si possa dar seguito ad un valido progetto di vita.
n. 5-09508 Pili — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: l’Unione dei docenti alle graduatorie ad esaurimento (Gae), per il sostegno all’infanzia della provincia di Cagliari, « docenti specializzati per scelta », ha inviato all’interrogante un’articolata segnalazione/denuncia in relazione alle famiglie con figli con necessità di sostegno scolastico, con particolare riferimento a quanto sta accadendo nella scuola pubblica; prima dell’entrata in vigore della cosiddetta legge sulla « buona scuola », la legge n. 107 del 2015, potevano accedere al ruolo nella scuola i docenti vincitori di concorso e gli iscritti nelle Gae; si tratta di graduatorie aggiornate sulla base dell’esperienza maturata nell’insegnamento e dei titoli acquisiti (laurea, master, diplomi di specializzazione, e altro); il Governo italiano, invece di provvedere alla stabilizzazione dei vincitori di concorso e degli iscritti nelle Gae, come sarebbe stato legittimo fare, sia in termini di rispetto delle norme, che di garanzia della qualità professionale, ha di fatto congelato tale meccanismo ed offerto l’opportunità di « passare di ruolo » a tutti coloro che avessero titolo, semplicemente facendo richiesta, entro agosto 2015, a condizione di, accettare il ruolo in qualunque parte dell’Italia;
Chiede di sapere se non ritenga il Ministro interrogato di assumere iniziative volte ad individuare immediate soluzioni per evitare queste evidenti discriminazioni richiamate nella comunicazione dell’Unione dei docenti iscritti alla Gae per il sostegno all’infanzia della provincia di Cagliari, «docenti specializzati per scelta».
Martedì 20 settembre 2016
Interrogazioni
n. 3-02489 Ferraresi, Ciprini, Tripiedi, Dall’osso, Lombardi e Cominardi. Iniziative in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni –– Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Premesso che: l’articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legge n. 185 del 2008, ha esteso ai dipendenti pubblici la possibilità (già riconosciuta ai dipendenti dei settore privato) di ottenere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto in determinati casi, prevedendo che, per l’attuazione della nuova disciplina, si provvedesse con un decreto ministeriale, fin qui però non emanato. L’anticipo del trattamento di fine rapporto per i dipendenti pubblici è stata negli anni materia particolarmente dibattuta; ad ora, per i dipendenti pubblici, non è prevista alcuna possibilità di richiedere un anticipo sulla liquidazione (trattamento di fine servizio o trattamento di fine rapporto); la Corte di cassazione, con sentenza del 17 settembre 2015, n. 18230, ha confermato il precedente orientamento, affermando che, non operando l’articolo 2120 del codice civile, si deve applicare, ai fini del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, l’indennità di buonuscita, per la quale non sono previste anticipazioni (si confronti il decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973), in quanto l’indennità di buonuscita è stata rimessa, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 7, primo comma, ultima parte, e terzo comma, della legge n. 53 del 2000, ad una disciplina di attuazione, da determinarsi con decreto interministeriale, che, mediante regolamentazione attuativa della legge, abbia portata innovativa rispetto all’ordinamento giuridico esistente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032;
Chiede di sapere se il Governo abbia allo studio iniziative per colmare le lacune normative che impediscono di dare compiutezza ad accordi tra le parti e a norme già approvate in tema di anticipo del trattamento di fine rapporto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da determinarsi, in particolare, con decreto interministeriale.
Risposta della Sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
Al fine di dar seguito a quanto disposto dalla citata legge n. 53 del 2000, nel corso dell’anno 2011 c’è stata una serie di incontri che hanno visto la partecipazione, oltre che del Dipartimento della funzione pubblica, anche del Ministero dell’economia e delle finanze in veste di Ispettorato generale per la spesa sociale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’ex INPDAP. Nel corso degli stessi sono state rilevate le criticità, per lo più di natura finanziaria, all’applicazione dell’anticipazione del TFR al pubblico impiego, sospendendo, quindi, l’emanazione del decreto ministeriale previsto dalle norme ai fini di armonizzare il lavoro pubblico con quello privato. Ad oggi, oltre alle citate criticità, andrebbero comunque considerate le modifiche introdotte negli ultimi anni al regime dei termini per la percezione del TFR da parte dei dipendenti pubblici. Infatti, sia il decreto legislativo n. 138 del 2011, sia la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità poi del 2014) hanno previsto un termine di ventiquattro mesi per la percezione del TFR per quei dipendenti cessati dal servizio volontariamente e un termine di dodici mesi per le cessazioni dal servizio per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro o per collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età. Si è comunque disponibili a un approfondimento per valutare l’opportunità di adottare gli atti necessari al fine di armonizzare ulteriormente la disciplina del TFR dei dipendenti pubblici a quello dei dipendenti privati, rendendo possibile anche per il pubblico impiego l’utilizzo dell’istituto dell’anticipazione di parte del TFR, così come prevede l’articolo 2120 del codice civile per i lavoratori del settore privato.
n. 3-02499 Rampelli, Cirielli, La Russa, Maietta, Giorgia Meloni, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela e Totaro. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: con l’inizio del nuovo anno scolastico sta diventando ad avviso degli interroganti sempre più evidente il fallimento della tanto sbandierata riforma della cosiddetta buona scuola, che avrebbe dovuto risolvere in un colpo solo tutti i mali del sistema scolastico italiano; le assunzioni e i percorsi di stabilizzazione non sono riusciti a risolvere né la questione della continuità didattica per i bambini né quella relativa alla meritata stabilità da parte degli insegnanti, molti dei quali sono stati costretti a trasferirsi a centinaia di chilometri dalle proprie città di origine e dalla proprie famiglie, mentre molti altri rimangono ancora in balia del precariato e degli incarichi di supplenza.
Chiede di sapere quali urgenti iniziative intenda assumere con riferimento alle questioni esposte in premessa, al fine di restituire finalmente dignità al sistema scolastico italiano, agli studenti e agli insegnanti.
Risposta della Ministra Stefania Giannini.
La legge n. 107 ha consentito di arrivare a un piano assunzionale complessivamente riferito a 120.000 persone. L’80 per cento dei docenti è residente o comunque fa riferimento geografico al centro sud e a sud di Roma e il 65 per cento delle cattedre disponibili si trova nella fascia geografica del centro nord.
Per quanto riguarda la mobilità dei docenti ha dichiarato che il Ministero ha cercato di far sì che questo piano assunzionale potesse dare la miglior possibile soddisfazione alle aspettative dei docenti, ma soprattutto potesse anche dare le risposte di stabilità e di continuità. Due docenti su tre hanno avuto la possibilità di rientrare a casa propria o comunque di mantenere la posizione a cui aspiravano. Infine, relativamente alla procedura informatica utilizzata, ha dichiarato che su 207.000 procedure di mobilità il margine di errore ha riguardato il 2,4 per cento degli insegnanti.
n. 4-14244 Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli e Pastorino. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: nel mese di agosto 2016 i dirigenti scolastici hanno impiegato la maggior parte del tempo a organizzare la chiamata diretta degli aspiranti docenti. Non solo il sistema informatico messo a punto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è stato impostato a quanto consta agli interroganti con gravi errori di calcolo ma ha messo in seria difficoltà i dirigenti scolastici sulle chiamate dirette.
Chiede di sapere
- se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti narrati in premessa; poiché allo stato attuale l’effetto dei trasferimenti da Nord a Sud dei passaggi di ruolo o dei trasferimenti dai posti di sostegno a disciplina, ha provocato mancanze di cattedre in moltissime regioni,
- se non ritenga di dover assumere iniziative di competenza affinché i docenti vincitori di concorso possano vedersi assegnate le cattedre richieste nelle proprie regioni;
- se non ritenga per il futuro di dover trovare nuove formule affinché i dirigenti si vedano comunicate le assegnazioni d’ufficio delle cattedre dopo aver stilato le graduatorie per i posti vacanti a seguito del colloqui effettuati;
- se non ritenga di dover trovare una modalità diversa rispetto a quella applicata nel mese di agosto 2016 relativamente alle chiamate dirette, poiché i docenti che hanno nel frattempo ottenuto l’assegnazione vicino alla propria abitazione in particolare al Sud, con molte probabilità lasceranno le cattedre assegnate a distanza di pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico con non pochi disagi di studenti, famiglie e dirigenti scolastici;
- in merito all’assegnazione delle cattedre, per quali ragioni non si è ritenuto di procedere come negli anni passati, con il sistema diretto di scelta al fine di evitare cattedre con assegnazioni provvisorie con il conseguente risultato di trasferimenti e nomine annuali ancora da fare;
- alla luce delle dichiarazioni del Ministro interrogato che ha rassicurato e precisato che i vincitori di concorso potranno ottenere il ruolo nell’arco dei tre anni di validità delle graduatorie di merito, quale sarà il destino dei vincitori di concorso 2016 nel caso in cui non si vedranno assegnare alcuna cattedra nei tempi stabiliti dal concorso stesso, poiché risulterebbe che allo scadere dei prossimi tre anni sarà indetto un nuovo bando.
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Commissioni riunite Cultura (VII 4 7ª)
Mercoledì 21 settembre 2016
Audizione della Ministra dell’istruzione, dell’università della ricerca, Stefania Giannini, sulla mobilità interprovinciale dei docenti e sull’inizio dell’anno scolastico.
La Ministra Giannini ha dichiarato che la combinazione del piano straordinario di assunzioni del Governo e di quello di mobilità voluto dal Parlamento ha consentito di reclutare un grande numero di docenti e ha consentito a quasi tutti di muoversi nella convinzione che questa scelta avrebbe garantito un posto a tempo indeterminato ai docenti precari e una possibilità di avvicinamento ai docenti che erano da anni titolari in province lontane dalle proprie residenze. I numeri confermano che quest'obiettivo è stato pienamente raggiunto”. Per quanto concerne il sistema utilizzato per l'assegnazione delle sedi ai docenti in base al nuovo contratto sulla mobilità, ha affermato che la procedura ha funzionato perfettamente. Su 207 mila casi di trasferimento, sono 3 mila i docenti interessati da un accordo di conciliazione, vale a dire il 2,4% di quelli che hanno fatto domanda di mobilità, ciò non toglie che non ci sia totale sensibilità al fatto che per quelle persone per cui si è verificato un errore sia una sofferenza, alla quale stiamo cercando di porre rimedio.
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Senato della Repubblica
Assemblea
Mercoledì 21 settembre 2016
Interrogazione
n. 4-06375 Petraglia - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Premesso che: sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, n. 16 del 26 febbraio 2016, è stato indetto il "Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente";
per la nuova classe di concorso A34 (Scienze e tecnologie chimiche) in Toscana, gli esami orali si sono conclusi il 10 settembre e la commissione pertinente si è riunita il successivo 12 settembre, per caricare sul sistema informatico dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana tutte le informazioni da trasmettere agli uffici preposti di Firenze, che avrebbero elaborato la graduatoria;
considerato che:
il termine per l'effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono state fissate per l'anno scolastico 2016/2017 entro e non oltre il 15 settembre 2016, dal decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;
il citato sistema informatico ha avuto notevoli difficoltà e, nonostante le numerose richieste di supporto tecnico all'ufficio competente della gestione informatica, la commissione della classe di concorso A34 non ha potuto trasmettere materialmente quanto necessario alla stesura della graduatoria finale, in tempo per consentire l'immissione in ruolo per il presente anno scolastico;
ritenuto che a tutt'oggi, in Toscana, non è stata ancora elaborata la graduatoria della classe di concorso A34,
si chiede di sapere:
- se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover appurare i fatti descritti;
- se non intenda valutare la possibilità di intervenire sull'Ufficio scolastico regionale della Toscana, che è risultato tardivo e approssimativo sulla procedura;
- se non voglia considerare di avviare una procedura di stabilizzazione straordinaria, in deroga alla data fissata dal decreto-legge n. 42 del 2016 per tutti docenti vincitori che si siano trovati nel medesimo caso.
Giovedì 22 settembre
Mozione
n. 1-00625 Conte, Puppato, Dalla Tor, Dalla Zuanna, Santini, Bisinella, Munerato, Bellot, De Poli, Filippin
Il Senato, premesso che:
l'art. 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva previsto l'obbligo per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di conseguire, a decorrere dall'anno 2009, economie lorde di spesa, attraverso la riduzione dei posti di organico del personale scolastico, nella misura di 456 milioni di euro per l'anno 2009, 1.650 milioni per l'anno 2010, 2.534 milioni per l'anno 2011, 3.188 milioni a decorrere dall'anno 2012;
l'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tuttora vigente, ha previsto che gli effetti della riduzione dei posti di organico del precedente triennio 2009-2012 diventassero "permanenti";
considerato che per quanto risulta ai proponenti:
nella Regione Veneto, nel periodo 2009-2016, a fronte dell'aumento di 30.750 alunni, i posti dell'organico di diritto del personale docente, assegnati dagli annuali decreti interministeriali, anziché aumentare, sono diminuiti di 4.569 unità;
in Veneto, inoltre, nel periodo 2009-2016, si è registrato un progressivo aumento del numero di alunni disabili (più 3.874 disabili certificati), e la riduzione dei posti di organico (di diritto e di fatto) ha determinato l'impossibilità di rispettare l'obbligo di sdoppiare le classi con più di 20 alunni, in presenza di alunni disabili, in violazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
il sottodimensionamento degli organici comprende anche il livello dirigenziale con presenza di un elevato numero (oltre 120) di incarichi di reggenza; in alcuni casi, lo stesso dirigente deve sovrintendere anche a 14/15 plessi distribuiti in 4/5 comuni diversi;
tenuto conto che:
nell'anno scolastico 2015/2016, nelle scuole pubbliche del Veneto di ogni ordine e grado, sono aumentate le già numerose gravi criticità, che penalizzano il servizio scolastico, dovute al sottodimensionamento degli organici e causa di una grave situazione di difficoltà rispetto alle altre regioni e di un'ingiusta disparità di trattamento degli studenti e dei docenti del Veneto;
impegna il Governo:
- a valutare la possibilità di dar corso ad una revisione degli organici dei docenti, in modo da rispettare i parametri previsti dalle norme vigenti, con un riequilibrio tra le varie Regioni;
- ad assegnare alla Regione Veneto ed alle Regioni sottodimensionate nel rapporto alunni/docenti, rispetto alla media nazionale, un contingente aggiuntivo di docenti, che consenta di eliminare le criticità presenti;
- a prevedere nell'assegnazione del numero dei docenti dei criteri di flessibilità, che tengano in considerazione la presenza di situazioni contingenti estremamente particolari, quali la presenza di un numero di alunni di origine straniera o portatori di handicap, che richiedono necessariamente delle attenzioni particolari, sia in termini quantitativi che qualitativi;
- a prevedere l'assegnazione di un numero di docenti, che consenta di raggiungere uguali livelli di offerta formativa in tutto il territorio, in modo particolare nelle zone oggettivamente più disagiate e quindi bisognose di maggior cura e protezione, come le zone montane e le zone che, proprio per carenza nella qualità dei servizi, in particolare quelli scolastici, sono soggette ad un pericoloso e costante fenomeno di spopolamento.
Interrogazioni
4-06378 Iurlaro - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Premesso che:
i ritardi nell'espletamento del concorso per la scuola, deliberato con decreto del direttore generale del 23 febbraio 2016, n. 106, e successive modificazioni, e sulla base della legge n. 107 del 2015 e del decreto legislativo n. 297 del 1994, hanno provocato numerosi disagi e contestualmente anche un grave vulnus alla triennalità del piano assunzionale, dal momento che i ritardi nell'espletamento delle procedure selettive (protrattesi in molti casi ben oltre la data delle nomine dell'anno corrente) hanno fatto sì che il piano stesso si riducesse di un anno, con profondo nocumento dei diritti dei vincitori e con danno nell'applicazione stessa della legge;
si consideri, inoltre, che al termine del piano di mobilità straordinaria i posti rimasti disponibili in molte classi di concorso sono ben al di sotto non solo dei posti banditi, ma addirittura degli stessi vincitori sopravvissuti alla falcidie del concorso;
chiede di sapere:
- come il Ministro in indirizzo intenda procedere, affinché sia pienamente ristabilita l'originaria triennalità del piano assunzionale in questo momento venuta meno;
- come intenda tutelare i vincitori di concorso, nei casi in cui i posti effettivamente disponibili siano al di sotto del numero inizialmente previsto ed annunciato negli allegati del bando di concorso (ad esempio, nell'ambito disciplinare AD04 in Puglia, a fronte di 476 posti maggiorabili del 10 per cento messi a concorso e 228 candidati ammessi all'orale vi sarebbero solo 37 posti disponibili), fermo restando che in alcuni casi difficilmente potrà crearsi, anche nei 2 anni a venire, dal nulla, un numero piuttosto consistente di posti mancanti all'appello;
- se non ritenga necessario che si faccia chiarezza sulla gestione dell'intera vicenda.
n. 3-03148 Bocchino, Campanella - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Premesso che:
la legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto un piano straordinario di immissioni in ruolo estremamente articolato e complesso, che ha comportato un movimento di docenti senza precedenti e una stratificazione di situazioni, talvolta in antitesi, tra categorie di docenti, anche a causa delle modifiche via via introdotte, sia legislative che esecutive;
l'organico definito di potenziamento, ad esempio, veniva presentato come scaturente dal piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) delle varie scuole, quindi dalle reali ed effettive richieste degli istituti. Invece, molte scuole si sarebbero ritrovate con dotazioni organiche su potenziamento assolutamente non richieste, non volute e non utili al proprio piano educativo-didattico, proprio perché assunte senza tenere conto delle effettive esigenze delle scuole;
tenuto conto inoltre che:
nel mese di aprile 2016, il Governo, anche in previsione dei disagi che la mobilità avrebbe causato, ha modificato la legge n. 107 del 2015, attraverso il famoso "emendamento Puglisi", che amplia la deroga al vincolo triennale di permanenza nella sede attribuita dal piano assunzionale, ma, altresì, a forte discapito dei precari rimasti in GAE (graduatoria ad esaurimento), attribuisce alla mobilità anche i posti del già organico di fatto, da sempre ricoperti attraverso il meccanismo delle supplenze dai precari della GAE;
chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno intervenire tempestivamente, al fine di prevedere un meccanismo che possa quantomeno contenere i danni a carico dei precari delle GAE, dando loro la possibilità di potere lavorare anche nel corrente anno scolastico 2016/2017, così come hanno fatto nell'ultimo decennio, mettendosi a servizio del sistema d'istruzione nazionale e colmando le enormi lacune di organico esistenti.
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