In questi giorni dopo l’uscita della nota ministeriale a firma della Dr.ssa Leuzzi sono pervenute diverse sollecitazioni a far chiarezza sugli acquisti tramite il sistema CONSIP.
Abbiamo ritenuto doveroso raccogliere le sollecitazioni pervenute e stendere un documento essenziale, ma sostanziale sull’argomento.
DOCUMENTO
Una recente nota del MIUR – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – prot. n. 2674 del 5 marzo 2013 ha richiamato l’attenzione delle Istituzioni Scolastiche sull’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni quadro della CONSIP.
La nota ministeriale ricorda le innovazioni introdotte con la Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) che riportano all’obbligatorietà del ricorso alle convenzioni quadro del 1° gennaio 2013. Ciò è corrispondente al vero ma è doveroso tener conto di talune particolarità e limiti.
Per le Istituzioni Scolastiche rimane ferma la non obbligatorietà del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), come previsto dall’art. 1 comma 450 della Legge n. 296 del 2006. Al riguardo si resta in attesa di un decreto attuativo da parte del MIUR contenente le linee guida per il coordinamento degli acquisti.
L’obbligatorietà di fare ricorso alle convenzioni quadro è, ovviamente, legata alla circostanza che il bene da acquistare sia reperibile attraverso una delle convenzioni aperte. Inoltre, si può derogare dal ricorso alle convenzioni in parola quando i prezzi praticati nelle convenzioni medesime sono superiori a quelli presenti sul libero mercato.
Per ben operare, quindi, le Istituzioni Scolastiche prima di effettuare qualsiasi acquisto debbono verificare quali sono le convenzioni attive su CONSIP. Qualora gli acquisti da effettuare non siano presenti nelle convenzioni o, se presenti, non si traducano in risparmio, per quantità e prezzo, questi si possono regolarmente effettuare secondo la vecchia normativa. In questi casi sarà necessario aver cura di allegare al contratto stipulato una dichiarazione di rispetto delle norme contenute al comma 3 dell’art. 26 della Legge 488/99. Infatti, sono fatte salve da nullità le stipulazioni che non seguono le convenzioni quadro della CONSIP, quando il contratto sia stipulato ad un prezzo più basso rispetto a quello offerto da CONSIP.
Nella dichiarazione dovrà essere evidenziato che il prodotto non era presente nelle convenzioni aperte in quel momento (anche stampando la videata della consultazione effettuata) o, se presente, non conveniente con riferimento al rapporto qualità e prezzo.
Quanto rappresentato trova riscontro nella lettura combinata dei commi 149, 150, 154 e 158 dell’art. 1 della citata Legge di Stabilità 2013.