Monitoraggio legislativo 3 - 7 ottobre 2016

Camera dei Deputati

 

Assemblea

 

Lunedì 3 ottobre 2016

 

Interrogazione

 

n. 5-09658 Marzana, D’Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto e Bonafede.— Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. —

 

Premesso che: nell’anno scolastico che si è appena aperto, si è ripresentato il problema della mancata assegnazione puntuale dei docenti di sostegno alle classi. In particolare, anche quest’anno il 30 per cento dei posti complessivi sarà coperto da supplenti pur in presenza di posti a tutti gli effetti vacanti. La sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987 e l’articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, impongono all’amministrazione l’obbligo di assegnare un docente effettivamente in grado di prestare sostegno didattico all’integrazione dell’alunno con disabilità, grazie a una formazione adeguata e mirata alle diverse disabilità conseguita con gli appositi percorsi ai quali di specializzazione, a numero programmato e altamente selettivi, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.

 

Chiede di sapere

  • come il Ministro interrogato intenda dare attuazione alla sentenza n. 80 della Corte costituzionale depositata il 26 febbraio 2010 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie speciale n. 9 del 3 marzo 2010 che ribadisce di superare il vincolo del 70 per cento di posti di diritto, al fine di ridurre al minimo il meccanismo delle assegnazioni in deroga;
  • quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato, per quanto di competenza, in relazione al contratto regionale integrativo (CRI) che diverse regioni hanno adottato nella parte in cui legittima l’assegnazione di docenti su posti di sostegno anche se non in possesso del titolo di specializzazione, a un mancato rispetto della precedenza nelle nomine degli insegnanti in possesso di titolo di specializzazione;
  • come il Ministro interrogato intenda intervenire per sanare lo squilibrio venutosi a creare in relazione all’assegnazione provvisoria per i docenti di ruolo specializzati, in modo da assicurare a grandi città della regione di appartenenza docenti con competenze specifiche invece che sprovvisti del titolo;
  • come il Ministro interrogato intenda intervenire per consentire sia ai docenti specializzati, che non risultino inseriti in alcuna graduatoria di istituto che a quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie d’istituto di inoltrare la domanda di messa a disposizione (MAD) senza che siano posti limiti al numero di scuole e province cui indirizzarla, al fine di preservare il diritto degli alunni ad avere insegnanti qualificati e con specifiche competenze.

 

Martedì 4 ottobre 2016

Interpellanza

n. 2-01489 Centemero, Brunetta. I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Premesso che: risulta agli interpellanti che alcuni uffici scolastici regionali hanno disposto utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su posti di sostegno di docenti di ruolo privi di titolo di studio di specializzazione, nell’ambito delle operazioni di mobilità annuale; la soluzione sarebbe stata individuata per far rientrare il maggior numero possibile di docenti trasferiti fuori regione, in seguito alla mobilità straordinaria 2016/17 e alla necessità di collocare un docente perdente posto nella stessa scuola o in una vicina, a totale discapito della qualità del sostegno che potrebbero fornire i docenti specializzati a disposizione; la legge n. 104 del 1992 stabilisce che « l’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati »; risulta inoltre che all’interno di molte regioni sia stata fatta un’errata distribuzione, tra i vari ambiti territoriali, delle cattedre di sostegno da mettere a disposizione a causa della mancanza dell’adeguata rilevazione delle effettive esigenze degli alunni con disabilità che dovrebbe essere realizzata nel periodo estivo come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2006; la situazione si presenta tale per cui, anche a parità di bisogni da parte degli alunni, in alcune province sono previsti più posti di sostegno di altre con la conseguenza che nelle prime i docenti specializzati per il sostegno vengono subito assorbiti e si ricorre anche ai docenti non specializzati, mentre nelle altre non vengono utilizzati tutti i docenti specializzati, siano essi di ruolo o precari.

 

Chiede di sapere se non ritenga il Ministro interpellato di dover assumere iniziative al fine di prevedere la possibilità per i docenti specializzati per il sostegno di scegliere più di una provincia della stessa regione per la richiesta di utilizzazione e di assegnazione, attraverso l’individuazione dell’organico su base regionale previsto dall’articolo 1, commi 63 e 64, della legge n. 107 del 2015, prevedendo contestualmente anche il ritiro di tutti i provvedimenti che contemplano l’utilizzo improprio di docenti di ruolo non specializzati, affinché il supporto agli alunni con disabilità sia fornito da chi ha adeguata formazione ed esperienza.

 

Mercoledì 5 ottobre

Interpellanza

n. 2-01492 Centemero. La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Premesso che: i commi 180-185 dell’articolo 1 della legge 107 del 2015 assegnano al Governo una maxidelega per emanare, entro 18 mesi dalla entrata in vigore della legge, decreti legislativi relativi a 9 ambiti tematici sulla scuola per riordino, la semplificazione e codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione; il comma 181 contiene la delega per il riordino delle disposizioni in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione mediante redazione di un nuovo testo unico che oltre a contenere le disposizioni del decreto legislativo n. 297 del 1994 racchiuda anche le altre fonti normative in materia d’istruzione; la riorganizzazione delle norme per materie omogenee; l’adeguamento del dettato normativo al quadro nazionale e dell’Unione europea; l’indicazione chiara delle leggi abrogate. Il nuovo Testo unico oltre al riordino e al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge potrà prevedere integrazioni e modifiche innovative per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica; un nuovo Testo unico in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione è necessario ed improrogabile in quanto è dal 1994 che il governo non provvede ad una rivisitazione sistematica della normativa scolastica in vigore e la scuola, nel corso degli anni, è stata oggetto di numerosi provvedimenti e dispositivi, a volte anche in contraddizione tra di loro, che necessitano di una decisa semplificazione. Il rischio che si corre con l’avvento del nuovo testo unico è quello di cancellare norme importanti che, nel corso degli anni, hanno informato la prassi delle istituzioni scolastiche. Come per esempio, la norma che prevede la prevalenza del voto del presidente del consiglio di classe in caso di parità. Oppure quella che regola il processo di assegnazione dei voti di scrutinio; c’è poi tutto l’impianto della contrattazione collettiva, introdotta anche nella scuola, dal decreto legislativo n. 29 del 1993, seguito dal decreto legislativo n. 165 del 2001 il cosiddetto testo unico del pubblico impiego. In questo caso il rischio che si corre è quello di introdurre modifiche unilaterali negli obblighi di lavoro. Che potrebbero addirittura precludere la riapertura dei tavoli negoziali. Pure necessaria per effetto della recente pronuncia della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme che bloccano per il futuro il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Il peggioramento delle condizioni di lavoro degli insegnanti, infatti, qualora fosse introdotto per legge, direttamente nel testo unico, andrebbe a scontrarsi con una disposizione contenuta nella legge n. 15 del 2009: la norma che preclude alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare le leggi. Che però fa salve le deroghe introdotte con il contratto di lavoro vigente; poi c’è la questione delle sanzioni disciplinari. Questione particolarmente delicata perché nel testo unico del 1994 (il decreto legislativo n. 297 del 1994) vi sono norme, tuttora in vigore, in aperto contrasto con quelle contenute nel « decreto Brunetta ». Si tratta in particolare della disciplina sostanziale che regola le sanzioni del personale docente, più pesanti di quelle previste per il resto del pubblico impiego. Secondo la prevalente giurisprudenza di merito, non sono applicabili dai dirigenti scolastici (ma il Ministero è di diverso avviso). In questo caso il contrasto potrebbe essere risolto essenzialmente in tre modi. Il primo è la delegificazione della materia e relativa restituzione al tavolo negoziale. Il secondo, è il recepimento «decreto Brunetta» con relativa cancellazione della disciplina sostanziale delle sanzioni attualmente in vigore. Il terzo è la riscrittura totale dell’intera materia, con l’introduzione di nuovi istituti validi solo per i docenti; la scuola italiana sta vivendo nell’incertezza normativa più assoluta, dove pezzi di contratto e di testo unico in materia d’istruzione si stanno perdendo per strada

Chiede di sapere in quali tempi sia prevista l’approvazione del nuovo testo unico e in che modo si intenda ovviare alle problematiche.

 

n. 2-01493 Centemero. La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Premesso che: la legge n. 107 del 2015 — « buona scuola » — tra le deleghe che attribuisce al Governo prevede l’intervento in materia di adeguamento alle nuove norme delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo e delle modalità di svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo.

 

Chiede di sapere quali siano le effettive prove, le modalità di svolgimento degli esami e la composizione delle commissioni e quali i tempi di approvazione dello schema di decreto legislativo, in considerazione del fatto che i cambiamenti dell’esame di Stato e del relativo sistema di valutazione dei crediti e di svolgimento delle prove richiede già da ora che le studentesse e gli studenti, sia del primo che del secondo ciclo, conoscano il nuovo esame per prepararsi adeguatamente.

 

Giovedì 6 ottobre 2016

Interrogazioni

n. 5-09695 Carrescia e Manzi. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Premesso che: la legga n. 107 del 2015 (« buona scuola »), all’articolo 1, commi 87, 88, 89, ha previsto una « sanatoria » (corso intensivo riservato) per coloro i quali, alla data della sua entrata in vigore (16 luglio 2015), avevano un contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico 2004 e 2006, ma non per quelli che avevano ricorsi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico del 2011 e che avevano superato tutte le prove (preselezione, due prove scritte e l’orale); i bandi di concorso del 2004-2006 per dirigente scolastico non contemplavano una prova preselettiva, a differenza di quello del 2011, che ne prevedeva una con 100 quesiti a risposta multipla sulle materie attinenti al ruolo e alle funzioni del ruolo, da risolvere in 100 minuti; per superare questo differente trattamento e ridurre contenziosi costosi per Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per coloro che hanno ancora ricorsi pendenti davanti al Consiglio di Stato sulle precedenti prove concorsuali sarebbe opportuno valutare la possibilità, in occasione del prossimo bando di concorso per dirigenti scolastici, di prevedere l’ammissione di diritto alle prove scritte, superando la fase preselettiva, per quanti hanno già abbondantemente dimostrato, nel concorso del 2011 la loro preparazione e che talora, negli anni seguenti, hanno anche svolto funzioni vicarie di dirigenza scolastica

 

Chiede di sapere se si intenda prevedere, nel prossimo bando di concorso per dirigenti scolastici l’ammissione diretta alle prove scritte, senza preselezione, per gli idonei del concorso per dirigenti scolastici del 2011.

 

n. 5-09701 Carrescia e Manzi. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Premesso che: la legge n. 107 del 2015, la « buona scuola », se non applicata correttamente rischia di avere conseguenze negative e provocare situazioni di grande confusione a indirettamente danneggiare i principi di stabilità didattico-educativo, professionalità degli insegnanti e incrinare la collegialità nella scuola; il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dà la possibilità ai docenti di distaccarsi dall’insegnamento per un anno scolastico, attraverso un bando ben definito per poter fare un’esperienza migliorativa nel ruolo di responsabile per la formazione di progetti nazionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge citata, utili per la formazione e la ricerca in quattro ambiti; essa prevede inoltre il numero di docenti del cosiddetto « potenziato/funzionale » che vanno a coprire il distacco del docente assente ed impegnato per la formazione di progetti nazionali; per l’anno scolastico 2016/2017, a tal fine, alla regione Marche, a quanto consta agli interroganti, sono state assegnate n. 23 unità; alla data del 21 settembre 2016 le unità selezionate erano 21; successivamente, in data 28 settembre, i docenti sono scesi a 18, i quanto alcuni di essi si sono visti costretti a rinunciare all’incarico, poiché, a quanto risulta agli interroganti, avrebbero messo a rischio la funzionalità della scuola, dove erano assegnati, con conseguenze per la didattica e gli studenti; il numero dei docenti del « potenziato » nelle Marche è diminuito rispetto all’anno scolastico 2015-2016; questa situazione deriva sia dalle carenze di organico nelle scuole marchigiane sia da quelle che appare agli interroganti una poco oculata gestione delle risorse umane da parte della sovrintendenza scolastica regionale

 

Chiede di sapere se siano a conoscenza della situazione esistente nelle Marche e quali iniziative intendano intraprendere per superare le criticità evidenziate.

 

n. 5-09700 Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall’Osso e Cominardi. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Premesso che: è noto che il personale del comparto scuola ha sempre goduto di una speciale normativa in ordine al trattamento pensionistico: in particolare, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998 e l’articolo 59 della legge n. 449 del 1997 che dispone che la cessazione del servizio abbia effetto dall’inizio dell’anno scolastico e accademico, « con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno »; è accaduto che il decreto-legge n. 201 del 2011 (la cosiddetta « riforma Fornero »), emanato a dicembre del 2011, a metà dell’anno scolastico, introducendo numerose modifiche in materia di incremento dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato e l’innalzamento dei requisiti di anzianità contributiva, ha prodotto sui lavoratori della scuola un effetto retroattivo che ha impedito loro di far valere i requisiti di cui erano in possesso nell’anno 2011-2012; in tal modo, il personale docente della scuola in questione si è trovato nella condizione di poter accedere al pensionamento solamente 4 anni dopo l’emanazione della legge e si è generata la questione dei cosiddetti « quota 96 » che, dal 2011, ha colpito migliaia di lavoratori del comparto scolastico che, pure avendo maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico, sono rimasti ingiustamente bloccati in servizio; nonostante le numerose iniziative parlamentari anche del sottoscritto interrogante, il Governo è intervenuto a giudizio degli interroganti in modo evasivo, tanto che ancora oggi è difficile ricevere un dato preciso concernente il numero dei lavoratori che si trovano nella condizione « quota 96 », con il rischio di compromettere ogni iniziativa volta a sanare tale ingiustizia normativa; è evidente, dunque, come sia necessario, conoscere con esattezza il numero delle unità che, ad oggi, rientrano tra i cosiddetti « quota 96 »

 

Chiede di sapere quale sia il numero e l’effettiva platea dei lavoratori « quota 96 » aventi diritto alla pensione, a giudizio degli interroganti, ingiustamente penalizzati dalla normativa della suddetta « legge Fornero », senza considerare coloro che sono già andati in pensione per aver raggiunto nel frattempo i requisiti previsti dalla cosiddetta « Riforma Fornero » o per aver aderito alla cosiddetta « opzione donna », o, ancora, per aver beneficiato delle norme relative alla cosiddetta « salvaguardia » ovvero in forza di altri provvedimenti.

 

 

Commissione Cultura, Scienza e Istruzione

 

Giovedì 6 ottobre

 

Risposta all’interrogazione n. 5-06780 Ascani: Sulla procedura per l’assegnazione ai comuni delle somme necessarie per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici.

 

Il sottosegretario Gabriele Toccafondi premette che il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha assegnato, con delibera 30 giugno 2014, n. 22, 400 milioni di euro per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici a valere sui residui dei Fondi di sviluppo e coesione 2007-2013. In ragione della natura dei fondi utilizzati, il MIUR è tenuto all’inserimento di tutti i dati relativi al monitoraggio e alla rendicontazione dei finanziamenti erogati per la realizzazione degli interventi, derivanti da politiche comunitarie e di coesione, sulla Banca Dati Unitaria del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea. Al fine di consentire la comunicazione e il caricamento di tutti i dati è stato, dunque, realizzato un sistema informativo ad hoc tramite il quale gli enti locali, beneficiari delle risorse erogate, hanno potuto procedere direttamente all’inserimento dei dati procedurali e finanziari ed è stato possibile monitorare in tempo reale i lavori realizzati e i vari stati di avanzamento degli stessi. Attualmente, sono 1.200 gli enti locali regolarmente registrati sulla piattaforma, che hanno correttamente inserito i dati relativi alle loro procedure. Dei 1.200 enti locali, ben 700 sono stati liquidati alla data del 31 dicembre 2015 e, in particolare, tutti i comuni citati nell’interrogazione – Fabro (TR), Pietralunga (PG), Valle di Nera (PG), Castiglione in Teverina (VT) – risultano già correttamente registrati sul sistema e già liquidati alla data del 31 dicembre 2015. Eventuali ritardi, laddove ci siano stati, sono da attribuirsi alla necessità per questo Ministero di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti dagli enti locali e, in alcuni casi, come per il citato Comune di Pietralunga, dall’esigenza di attendere il nulla osta da parte della Regione di appartenenza. Tale Comune ha, infatti, operato una modifica del progetto originario presentato e approvato dalla Regione senza, tuttavia, acquisire il preventivo assenso tecnico da parte della stessa. Si è resa necessaria, quindi, una successiva integrazione istruttoria.

 

Senato della Repubblica

 

Assemblea

 

Mercoledì 5 ottobre

 

Interrogazione

 

n. 3-03187 Montevecchi, Serra, Scibona, Paglini, Donno, Cappelletti, Bottici, Santangelo, Blundo - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

Premesso che: con il concorso a cattedre del 2016 è stata istituita una nuova classe di concorso, A023: "Lingua italiana per discenti di lingua straniera" (alloglotti); a tal fine, sono stati messi a bando 506 posti (su 63.712 posti complessivi) per soddisfare precise finalità di insegnamento di Italiano L2 nella scuola secondaria di primo e secondo grado; si apprende da un comunicato dell'Anief, Associazione sindacale professionale, ripreso da diverse testate giornalistiche del 29 settembre 2016, che, trattandosi di una materia nuova, gli uffici periferici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno dimenticato di inserire l'insegnamento nell'organico di diritto, per cui i vincitori del concorso sono ancora senza cattedra; considerato che: stando a quanto comunicato dall'organizzazione sindacale, i posti banditi erano 506, quelli realmente assegnati ai candidati risultati idonei sarebbero appena 22, quindi meno del 5 per cento; in Sicilia, ad esempio, su 28 posti messi a bando, quelli disponibili per l'anno 2016/2017 sono zero; oltre 500 insegnanti risultati vincitori di un concorso attualmente non lavorano a causa dell'ennesimo errore del Ministero e degli uffici periferici.

 

Chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e se non ritenga di adottare gli opportuni provvedimenti, al fine di garantire l'inserimento degli insegnanti vincitori del concorso e soddisfare, inoltre, le finalità per le quali è stata istituita la nuova classe di concorso A023.

 

n. 4-06451 Arrigoni - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

Premesso che: la docenza di sostegno costituisce la risposta della società alle esigenze di crescita e di benessere degli alunni con disabilità; il numero dei docenti di sostegno è di circa 120.000 professori e maestri (il 15 per cento del totale degli insegnanti), ma nel nostro Paese uno studente con disabilità è costretto a partecipare, in media, a sole 14 ore di didattica a scuola, a fronte delle 30 complessive; spesso poi gli insegnanti di sostegno chiedono il trasferimento di sede o il passaggio al ruolo comune, dopo 5 anni di permanenza sul posto di sostegno, come consentito dalla legge in vigore; ciò non è privo di conseguenze per i bambini ed i ragazzi più fragili, che vengono lasciati durante il percorso educativo, così costretti molto spesso a cambiare insegnante ogni anno con inevitabili disagi; molti studenti, anche con disabilità riconosciuta al 100 per cento, ottengono dall'ufficio scolastico regionale l'assegnazione di molte meno ore di sostegno rispetto a quelle cui avrebbero diritto, condizione che spinge diversi genitori a rivolgersi al TAR per ottenere il riconoscimento delle ore in più alle quali hanno diritto.

 

si chiede di sapere:

  • quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda attuare al fine di rendere rapidamente effettivo il diritto allo studio sancito dalla Costituzione e quali siano le motivazioni che portano al verificarsi di questa situazione, come altre analoghe;
  • per quali motivi non si riesca ad avere un maggiore tempestività nell'assegnazione delle risorse professionali di supporto agli alunni con disabilità, che tenga conto del fabbisogno di organico e delle effettive esigenze di ciascuno;
  • se non ritenga urgente assumere un'iniziativa normativa al fine di risolvere in maniera definitiva i problemi tuttora esistenti, che all'inizio di ogni anno scolastico regolarmente si ripresentano, relativi alla gestione e al potenziamento delle iniziative concernenti gli insegnamenti di sostegno, nonché le politiche sociali rivolte ai disabili, al fine di garantire una scuola della qualità e dell'inclusione, adottando misure opportune a garantire la continuità didattica agli studenti disabili;
  • per quali ragioni l'iter per le assunzioni del personale di sostegno per l'anno scolastico 2016/2017 non abbia preso in considerazione le esigenze specifiche degli istituti scolastici, risultando anche quest'anno notevolmente sottodimensionata rispetto alle necessità l'assegnazione degli insegnanti di sostegno. Le norme contenute nella "Buona scuola" di cui alla legge n. 107 del 2015, infatti, non risolvono le problematiche legate all'assunzione degli insegnanti di sostegno che, per il nuovo anno scolastico che è appena iniziato, non sembrerebbero sufficienti a coprire le ore necessarie nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie;
  • se la responsabilità di questa cronica carenza sia da attribuire ad inerzia delle singole istituzioni scolastiche locali, oppure se sia conseguenza della scarsità di fondi e se ritenga urgente intervenire al fine di un'immediata risoluzione e con quali modalità e risorse.

 

 

Commissione Istruzione pubblica

 

Mercoledì 5 ottobre

 

Risposta a interrogazione

 

Il sottosegretario Angela D'Onghia risponde all'interrogazione n. 3-03096 del senatore Bocchino sulle irregolarità di svolgimento del concorso per docenti 2016.

 

Il sottosegretario D’Onghia dopo aver precisato che i tempi di espletamento corrispondono alla complessità delle procedure e comunque non hanno interferito con il regolare avvio dell’anno scolastico, riferisce che per l'effettuazione delle 230.000 prove scritte computerizzate è stato necessario reperire e collaudare le circa 83.000 postazioni indispensabili ai 165.578 candidati; ricorda infatti che ogni candidato ha potuto sostenere più di una prova scritta. A scanso di equivoci e disinformazioni rammenta inoltre che tutti i vincitori saranno assunti nel triennio di validità delle graduatorie. Per ciò che concerne gli sporadici casi segnalati con l’interrogazione, comunica che l’Amministrazione centrale ha acquisito informazioni dai competenti Uffici scolastici periferici. In proposito, per quanto concerne le procedure svolte nel Lazio, puntualizza che sono state gestite le operazioni per 88 classi di concorso per un totale di 6.791 posti, di cui 847 relativi ad altre regioni, alle quali hanno partecipato 19.543 candidati su 30.720 che hanno presentato domanda; le sottocommissioni nominate sono state 99. Nonostante la mole delle procedure e l’elevato numero di partecipanti, afferma che le prove si sono svolte senza inesattezze e illegittimità e, grazie al lavoro dei commissari, molte procedure si sono concluse nei tempi così da consentire le immissioni in ruolo per il corrente anno scolastico. Riconosce comunque che in sede di invio delle migliaia di comunicazioni ai candidati si è verificato l’unico errore dovuto alla similitudine tra due cognomi. Tale errore, che giudica scusabile, è stato peraltro prontamente sanato con l’annullamento della convocazione inviata per sbaglio e l’inoltro della stessa alla candidata che aveva effettivamente superato la prova scritta. Venendo all’altro caso segnalato nell’interrogazione, relativo al concorso per posti di sostegno nelle scuole secondarie di primo grado della Sicilia, rende noto che all’inconveniente verificatosi è stata data adeguata soluzione senza compromettere la regolarità della procedura. Comunica poi che nel momento in cui è stata notata, a conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati, la mancanza di due plichi con i nominativi dei candidati – circostanza prontamente denunciata agli organi competenti dal dirigente responsabile del procedimento – è stato richiesto dagli uffici un apposito parere all’Avvocatura dello Stato circa le modalità di prosecuzione del concorso. L’Avvocatura ha quindi manifestato l’esigenza di assicurare la prosecuzione della procedura concorsuale ed ha convenuto sulle modalità prospettate dall’Ufficio medesimo per consentire alla commissione di valutazione di effettuare l’abbinamento delle prove con i nominativi dei candidati. Riferisce pertanto che la Direzione scolastica regionale ha convocato i candidati interessati nella stessa sede in cui si erano svolte le prove scritte e li ha invitati ad individuare le postazioni informatiche occupate in quella occasione. Indicata la propria postazione senza alcuna incertezza, ciascun candidato ha, quindi, rilasciato apposita dichiarazione. In tal modo è stato possibile, con il supporto tecnico degli Uffici centrali del Ministero e del CINECA, riconoscere i codici identificativi dei candidati medesimi e comunicarli alla Commissione, che ha proceduto alle operazioni di abbinamento. In conclusione, puntualizza che la commissione ha dichiarato gli ammessi alle prove orali, concluse il 31 agosto scorso, e che l’Ufficio competente non ha registrato, in merito a tale procedura, alcuna notizia circa la presentazione di esposti o ricorsi giurisdizionali.

 

 

  • Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

 

A norma del comma 1 dell’articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

 

 

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro): CHIMIENTI ed altri: « Modifiche alle leggi 8 novembre 2000, n. 328, e 6 dicembre 1971, n. 1044, e al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in materia di requisiti e reclutamento del personale addetto ai servizi socio-assistenziali e agli asili-nido e del personale docente della scuola dell’infanzia » (4048) Parere delle Commissioni V, VII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

 


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Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 07/10/2016
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 10/10/2016 11:12:39
Permalink: Monitoraggio legislativo 3 - 7 ottobre 2016 Tag: Monitoraggio legislativo 3 - 7 ottobre 2016
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