Monitoraggio legislativo 10 - 14 ottobre 2016

Camera dei Deputati

 

Assemblea

 

Lunedì 10 ottobre 2016

 

Interrogazioni

 

3-02537 Pili. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Premesso che: nella provincia di Cagliari si registrano oltre 1200 alunni iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado senza insegnanti di sostegno che attuino per loro un valido piano per l’inclusione; ad oggi non risulta nessuna nomina di docenti in tale ambito, con la conseguenza che casi gravi di alunni sono lasciati senza nessuna assistenza.

 

Chiede di sapere se non intenda il Ministro interrogato favorire un’immediata soluzione della questione attraverso le seguenti iniziative da intraprendere urgentemente:

a)      disporre l’immediata convocazione da parte dell’ufficio scolastico provinciale di Cagliari di tutti i docenti specializzati in sostegno presenti nelle graduatorie ad esaurimento per nomina annuale;

b)      aggiornare l’organico dei docenti di sostegno nelle province di Cagliari, in modo tale da trasformare i posti di sostegno nell’organico di fatto, in posti di sostegno nell’organico di diritto e favorire il passaggio in ruolo dei pochi docenti di sostegno specializzati presenti nelle graduatorie ad esaurimento delle province in quanto l’immissione in ruolo garantisce la continuità educativo-didattica per gli alunni diversamente abili, indispensabile affinché per gli stessi si possa dar seguito ad un valido progetto di vita.

 

 

3-02538 Murgia e Pili. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. —

 

Premesso che: l’Unione dei docenti alle graduatorie ad esaurimento (Gae), per il sostegno all’infanzia della provincia di Cagliari, « docenti specializzati per scelta », ha inviato all’interrogante un’articolata segnalazione/denuncia in relazione alle famiglie con figli con necessità di sostegno scolastico, con particolare riferimento a quanto sta accadendo nella scuola pubblica; prima dell’entrata in vigore della cosiddetta legge sulla « buona scuola », la legge n. 107 del 2015, potevano accedere al ruolo nella scuola i docenti vincitori di concorso e gli iscritti nelle Gae; si tratta di graduatorie aggiornate sulla base dell’esperienza maturata nell’insegnamento e dei titoli acquisiti (laurea, master, diplomi di specializzazione, e altro); in questo scenario, l’Unione europea richiedeva all’Italia di procedere quanto prima alla stabilizzazione del cosiddetto « esercito del precariato »; il Governo italiano, invece di provvedere alla stabilizzazione dei vincitori di concorso e degli iscritti nelle Gae, come sarebbe stato legittimo fare, sia in termini di rispetto delle norme, che di garanzia della qualità professionale, ha di fatto congelato tale meccanismo ed offerto l’opportunità di « passare di ruolo » a tutti coloro che avessero titolo, semplicemente facendo richiesta, entro agosto 2015, a condizione di, accettare il ruolo in qualunque parte dell’Italia; nello specifico, per quanto concerne la provincia di Cagliari, nel 2015 le convocazioni per la scuola dell’infanzia e primaria, caso raro, sono avvenute ai primi di settembre, dopo che le persone che avevano presentato domanda di assunzione ex legge n. 107 del 2015 avevano appena ricevuto la proposta di assunzione in altra provincia o regione;

 

Chiede di sapere se non ritenga il Ministro interrogato di assumere iniziative volte ad individuare immediate soluzioni per evitare queste evidenti discriminazioni richiamate nella comunicazione dell’Unione dei docenti iscritti alla Gae per il sostegno all’infanzia della provincia di Cagliari, « docenti specializzati per scelta ».

 

Risposta a interrogazioni

 

3-02537 Pili e 3-02538 Murgia: Iniziative per garantire un adeguato organico di insegnanti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Cagliari

 

Il sottosegretario di Stato all’Istruzione, all’università e alla ricerca, Gabriele Toccafondi, afferma che sul merito della questione l’ufficio scolastico regionale per la Sardegna, sentito al riguardo, ha chiarito che non si è verificata alcuna situazione che vedrebbe scoperto un consistente numero di posti e che i dirigenti scolastici sono stati dotati di tutti mezzi previsti dalla normativa e di tutte le istruzioni per coprire tutti i posti, senza interruzioni di sorta. Si ricorda che il sistema dei movimenti del personale docente per l’anno scolastico in corso è stato definito con contratto nazionale integrativo dell’8 aprile 2016, per quanto riguarda i trasferimenti, e del 15 giugno 2016, per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie. Ai citati contratti vanno aggiunti gli accordi stipulati su base regionale relativi all’assegnazione provvisoria sul sostegno per i docenti non specializzati per la Sardegna, l’accordo in questione è stato formalizzato il 24 agosto. In primo luogo, nei mesi di luglio e agosto si è conclusa, quindi, la prima fase della sequenza necessaria all’avvio dell’anno scolastico, rappresentata dalla mobilità del personale docente ed educativo di ruolo, all’esito della quale, a metà mese di agosto, erano già stati coperti 1297 posti di sostegno, rispetto ai 2083 complessivi. In ragione dell’esigenza di immettere in ruolo i docenti vincitori del concorso per il corrente anno scolastico, gli uffici territoriali dell’amministrazione scolastica della Sardegna hanno proceduto alle operazione di nomina nei giorni 10 settembre, per le graduatorie di merito del concorso, e 12 settembre, per le graduatorie ad esaurimento. Solo a questo punto, dunque, gli uffici hanno potuto effettuare le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per poi procedere, tramite le scuole-polo, al conferimento delle eventuali supplenze annuali. Nelle more del perfezionamento delle descritte operazioni, fatta salva la salvaguardia per i supplenti specializzati, in favore dei quali deve essere accantonato un corrispondente numero dei posti di sostegno, i dirigenti scolastici hanno conferito supplenze temporanee con effetto fin dal primo giorno di scuola, come anche ribadito dall’ambito territoriale di Cagliari con nota 12187 del 15 settembre 2016. Il medesimo ufficio ha poi proceduto a concludere le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, portandole integralmente a conclusione, così da permettere alle cosiddette scuole polo di procedere alle supplenze annuali, per ogni ordine e grado di scuola. Da tutto quanto sopra esposto si evince che le procedure sono state espletate nel minor tempo possibile, tenuto conto delle tempistiche previste a livello nazionale. Per quanto concerne la proposta di trasformare i posti di sostegno sull’organico di fatto in posti di diritto, non possono che ribadirsi i contingenti definiti a livello nazionale, con decreto interministeriale, successivamente ripartiti tra le varie regioni. Come è noto, alle ulteriori necessità di sostegno che non è possibile soddisfare con le ordinarie risorse organiche viene, comunque, fatto fronte mediante posti in deroga e ore aggiuntive, in applicazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2010.

 

 

Commissione Cultura, Scienza e Istruzione

 

Giovedì 13 ottobre

 

Risposte a interrogazioni

 

5-09422 Cimbro e 5-09482 Mongiello: Sui contenziosi relativi al concorso per dirigente scolastico del 2011.

 

Il sottosegretario Cosimo Maria Ferri afferma che con riferimento, in particolare, al contenzioso relativo alla procedura concorsuale per dirigenti scolastici indetta con Decreto direttoriale del 13 luglio 2011, a legislazione vigente, tali soggetti non possono essere ammessi a partecipare alla procedura di cui all’articolo 1, commi 87 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, non rientrando in alcuna delle fattispecie previste dal comma 88. In relazione alla presunta disparità di trattamento fra i partecipanti al concorso di cui al predetto decreto che, pur non avendo ancora avuto una sentenza definitiva all’esito del contenzioso relativo al mancato superamento delle prove concorsuali, non sono individuati dalla legge n. 107 del 2015 quali destinatari della procedura di cui al suddetto comma 87, ed i partecipanti ai diversi concorsi banditi in anni differenti con i decreti 22 novembre 2004 e 6 ottobre 2006, si osserva che i commi da 87 a 91 della succitata legge hanno inteso risolvere in maniera uniforme a livello nazionale specifiche situazioni legate a precedenti procedure concorsuali, tuttora irrisolte. Le suddette disposizioni si caratterizzano per la specialità e la precisa delimitazione temporale dell’intervento legislativo, nonché per l’individuazione del novero dei soggetti che ne possono beneficiare, in rapporto alla sussistenza di esigenze di regolarizzazione rispetto a situazioni di portata generale (annullamento dell’intera procedura regionale) ovvero protrattesi nel tempo (contenziosi risalenti), evidentemente a scapito di una corretta gestione del sistema scolastico e più in generale del buon andamento della pubblica amministrazione. Si tratta, pertanto, di una procedura dai contenuti e dai criteri ben individuati, introdotta « al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88 » e come tale rivolta a una specifica platea di destinatari. A tal proposito, si ritiene opportuno precisare che gli orientamenti parlamentari ed amministrativi in tal senso si protraevano già da diverso tempo e così anche le iniziative intese a sanare e porre fine all’ingente numero di posizioni di contenzioso pendente, scaturite dalle molteplici circostanze che hanno determinato l’annullamento delle procedure concorsuali in numerose regioni e il moltiplicarsi di motivi per l’instaurarsi di ulteriore contenzioso, nonché la crescente difficoltà, per l’Amministrazione, di identificare soluzioni idonee e definitive per concludere le medesime procedure concorsuali. Le stesse categorie di destinatari della previsione di cui all’articolo 1, comma 88, della legge n. 107, infatti, erano già state individuate dall’articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87), quali beneficiarie di una riserva di posti nell’ambito della prima tornata del nuovo corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici da bandire ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013. Nello specifico, la previsione di cui al succitato comma 88, lettera a), è volta a definire le situazioni di quei soggetti, già vincitori o utilmente collocati nelle graduatorie del concorso del 2011 di Lombardia e Toscana – alcuni dei quali (comma 90) addirittura già nominati nei ruoli da diversi anni – che, a seguito di annullamento in sede giurisdizionale e conseguente rinnovazione della procedura, sono stati rivalutati con esito negativo. Si tratta, pertanto, di situazioni giuridiche soggettive determinate e differenziate rispetto alla generalità dei ricorrenti avverso il concorso del 2011 che, semplicemente, non hanno superato una o più fasi della procedura concorsuale. A ciò si aggiunga che, a seguito dell’annullamento delle procedure concorsuali di Lombardia e Toscana, i soggetti coinvolti, vantando una legittima aspettativa in forza della precedente inclusione nelle graduatorie di merito nonché, in molti casi, della già avvenuta immissione in ruolo, hanno dato adito ad un cospicuo contenzioso, il cui esito avrebbe senza dubbio creato pesanti ripercussioni sul sistema scolastico delle rispettive regioni. La previsione di cui al comma 88, lettera b), è volta, invece, a dirimere un numero limitato di contenziosi che, sebbene risalenti al 2004 e 2006, non hanno trovato definizione in sede giurisdizionale. Per esigenze di economicità dell’azione amministrativa, la disposizione in questione ha quindi inteso risolvere a livello normativo quei casi di vecchia data rimasti ad oggi insoluti, a differenza del resto del contenzioso relativo alle procedure del 2004 e del 2006, ormai definito da tempo. Per quanto sopra, dunque, non è riscontrabile una disparità di trattamento tra i ricorsisti del 2011 e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 88: mentre nel primo caso, infatti, la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 è un evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali, nel secondo, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso, la mancanza, per le più svariate ragioni, non prevedibili dall’Amministrazione, di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti è ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso. In relazione al contenzioso del 2011, pertanto, non sussistono le stesse peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico evidenziate dal comma 87 della legge n. 107, quali l’economicità dell’azione amministrativa e le possibili ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente, trattandosi perlopiù di contenziosi seriali (in gran parte relativi alla composizione della commissione esaminatrice, alla carenza di requisiti di ammissione o, più in generale, al mancato superamento di prove concorsuali) analoghi ad altri già decisi con sentenza definitiva favorevole all’amministrazione. Si precisa, infine, che con numerose e recenti pronunce il Giudice amministrativo ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 87-91, della legge n. 107.

 

5-09016 Marzana: Sulle dotazioni organiche del personale ATA.

 

Il sottosegretario Cosimo Maria Ferri afferma che in relazione al blocco delle assunzioni del personale ATA occorre ricordare che l’articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha previsto che, nelle more del ricollocamento del personale delle Province nelle amministrazioni pubbliche, tra le quali le Istituzioni scolastiche, ci fosse il divieto di assunzione a pena di nullità, anche del personale amministrativo del comparto scuola. Inoltre, la medesima legge n. 190 del 2014, al comma 334, ha previsto, in materia di determinazione dell’organico e dei relativi criteri e parametri, una riduzione di 2020 posti, riduzione che ha colpito i profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, e ha stabilito che tale riduzione fosse realizzata attraverso la revisione dei parametri di determinazione dell’organico. Il citato schema di regolamento di revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA è giunto alla conclusione dell’iter di perfezionamento ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 settembre scorso. Pertanto, qualsiasi modifica dell’attuale quadro normativo richiede degli interventi legislativi ad hoc. Posto ciò, si evidenzia che attualmente, dopo un anno di blocco, sono ormai concluse le operazioni di immissione in ruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario. Sono state, altresì, recuperate anche le nomine in ruolo relative all’anno scolastico 2015/2016 non autorizzate. Quest’anno è stato assunto pertanto un numero considerevole di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, pari a ben 10.294 unità. Sono state, pure, accantonate 507 unità appartenenti ai profili di DSGA, assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per le esigenze di ricollocamento del personale delle Province di cui alla legge n. 190 del 2014. Pertanto, in definitiva, il contingente autorizzato è pari a 10.801 di cui 507 accantonato per le esigenze di cui sopra. Il contingente corrisponde al numero di cessazioni relative agli anni scolastici 2015/ 2016 e 2016/2017. Le immissioni in ruolo effettuate entro il 31 agosto scorso hanno avuto decorrenza giuridica dal 1° settembre 2016 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio. Le nomine del personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato sono effettuate utilizzando le graduatorie permanenti provinciali valide per l’anno scolastico 2016/2017, aggiornate con nota (prot. n. 6408) del 7 marzo 2016 della Direzione generale per il personale scolastico. Il personale nominato ha una sede provvisoria ed otterrà la sede definitiva partecipando alle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2017/2018. Si precisa, infine, che la sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 21 e dall’articolo 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104 del 1992 e che la precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente C.C.N.I. sulla mobilità del personale scolastico. Per le assunzioni non solo su turn over ma su tutti i posti vacanti e disponibili occorre uno specifico intervento normativo che autorizzi un piano straordinario di assunzioni, questo Ministero si sta impegnando in tal senso. Comunque, l’Amministrazione sta predisponendo gli adempimenti preliminari per bandire il concorso ordinario a DSGA.

 

 

Senato della Repubblica

 

Assemblea

 

Giovedì 13 ottobre

 

Interrogazione

 

3-03224 Vacciano, Simeoni, Bignami, Bencini, Maurizio Romani - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Premesso che da un articolo apparso il giorno 11 ottobre 2016 sul quotidiano locale on line "Latina oggi", gli interroganti hanno appreso che nella città di Latina e in tutta la provincia pontina si sono verificati numerosi casi di mancata assegnazione dell'insegnante di sostegno ad alunni e studenti disabili. In alcuni casi, la situazione è stata affrontata dai dirigenti scolastici adottando soluzioni emergenziali talvolta insoddisfacenti, mentre in altri i fanciulli sono stati tenuti a casa dai propri genitori per non dover vivere con precarietà e preoccupazione il sacrosanto diritto allo studio, in considerazione del delicato equilibrio psicofisico e sociale degli alunni portatori di handicap;

 

considerato che:

nonostante la scuola sia iniziata da circa un mese, le nomine dei docenti di sostegno da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avrebbero dovuto essere completate entro il 3 ottobre;

lo stesso Ministero nel 2009 ha stilato le "linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità", in cui viene elencata l'evoluzione normativa che ha sancito il diritto all'inserimento degli studenti portatori di handicap nel circuito scolastico. Si legge: "Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l'integrazione scolastica, che prevede l'obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. (...) Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità", e ancora: "Il diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità non può dunque essere limitato da ostacoli o impedimenti che possono essere rimossi per iniziativa dello Stato (Legislatore, Pubblici poteri, Amministrazione)",

 

Chiede di sapere quali soluzioni il Ministro in indirizzo intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per accelerare la procedura di nomina degli insegnanti di sostegno nel capoluogo pontino e in tutta la sua provincia, affinché non venga ulteriormente leso il diritto allo studio, all'integrazione e alle attività scolastiche e sociali degli alunni con particolari necessità di assistenza e di insegnamento.

 


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Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 14/10/2016
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 14/10/2016
Permalink: Monitoraggio legislativo 10 - 14 ottobre 2016 Tag: Monitoraggio legislativo 10 - 14 ottobre 2016
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