Camera dei Deputati
Assemblea
Lunedì 17 ottobre 2016
Interrogazioni
n. 5-09792 Interrogazione a risposta in Commissione: Sgambato, Pes e Malisani. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: il concorso 2016 ha fissato al dieci per cento il limite al numero di idonei per i posti banditi di cui alla riforma della « Buona scuola »; il mancato scorrimento, imposto dal limite sugli idonei, sta lasciando numerosi posti messi a bando scoperti; la presenza di ambiti disciplinari orizzontali e classi di concorso diverse che, tuttavia, vedono la partecipazione di un’analoga platea di aspiranti, ha determinato una situazione paradossale; è emblematica l’attuale situazione dell’ambito didattico orizzontale AD07 (matematica e fisica), relativamente alle procedure concorsuali in atto. La partecipazione al concorso è aperta ad una comune platea di aspiranti con la conseguenza che i vincitori inseriti nelle graduatorie di merito risultano esserlo per le diverse procedure per cui hanno concorso; è evidente come, soprattutto per fisica e matematica, molti dei posti messi a bando non verranno coperti, pur in presenza di idonei oltre il 10 per cento che hanno superato tutte le prove concorsuali; la natura comune delle prove per l’ambito AD07, che ha portato alla presenza degli stessi candidati in due/tre graduatorie dell’ambito, ed il blocco dello scorrimento al 10 per cento degli idonei hanno fatto sì che le tre graduatorie di merito siano composte da soli 77 aspiranti a fronte dei 114 che hanno superato le prove concorsuali; il paradosso risiede nella mancata assegnazione di buona parte dei posti banditi, pur in presenza di candidati che hanno superato il concorso; la causa di una tale situazione deriva dall’articolo 11 del decreto ministeriale n. 95, nel quale mancano indicazioni in merito alla compilazione delle graduatorie relative agli ambiti orizzontali; alcune soluzioni potrebbero compensare la presenza di un numero elevato di doppioni nelle graduatorie di merito ed evitare di contrastare l’intento del concorso.
Chiede di sapere se non ritenga di dover rendere pubblici gli elenchi di chi ha superato le prove concorsuali, compresi gli idonei, e consentire a tutti i docenti il controllo della propria posizione e dei punteggi a loro attribuiti; se non ritenga di valutare l’opportunità di creare una graduatoria di merito comprensiva di tutti coloro che hanno superato le prove concorsuali da utilizzarsi nell’ambito del suo triennio di validità per coprire i posti rimasti vacanti.
n. 4-14533 Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli e Pastorino. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: l’algoritmo, sistema introdotto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – che avrebbe dovuto disciplinare il funzionamento della procedura di mobilità – ha causato molti errori di assegnazione di cattedra per la mobilità straordinaria 2016/17 portando migliaia di docenti di scuola primaria e secondaria a trasferimenti di sede in regioni diverse da quella di appartenenza; infatti, molti docenti con un punteggio elevato, si sono visti assegnare una sede fuori provincia, o addirittura in un’altra regione spesso del Settentrione, dove i posti a disposizione sono in numero maggiore; in seguito ad alcuni ricorsi presentati dai docenti, va ricordata la recente sentenza del giudice del lavoro di Trani che ha dato ragione ad un’insegnante condannando l’ufficio scolastico regionale della Puglia a collocarla in una delle sedi da lei indicate. Le motivazioni della sentenza poggiano « sulle conseguenze negative – non solo economiche, ma anche sociali – che l’assegnazione a una scuola troppo distante dall’abitazione produrrebbe in capo alla docente e alla sua famiglia. Deve dunque ritenersi illegittima tale assegnazione, poiché viola il principio del cosiddetto scorrimento della graduatoria: principio che vincola sempre la pubblica amministrazione »; anzidetto criterio di assegnazione di cattedre fuori regione ha leso i diritti e le attese di migliaia di docenti che si vedono costretti a stare lontano da casa e dai propri affetti per non perdere l’incarico; la procedura adottata dal sistema non ha rispettato quanto previsto dal contratto integrativo sulla mobilità sul rispetto del punteggio e dell’ordine delle preferenze e cioè assegnare a ogni aspirante prima la sede-ambito libera sulla base delle fasi del punteggio e delle precedenze e delle tipologie di posto per i quali si aveva titolo; sarebbe quindi applicata erroneamente la regola concernente le opzioni tra le tipologie di posto: comune-sostegno, comune-lingua, sia tra gli ambiti sia tra le scuole indicate nel primo ambito; anziché assegnare il primo ambito scuola con almeno un posto libero di una delle tipologie possibili, favorendo la scelta effettuata nella domanda, anche con posti di diverse tipologie, è stato assegnato l’ambito-scuola con criteri difficilmente interpretabili; tuttavia, in moltissime regioni di appartenenza dei docenti in mobilità che si trovano fuori regione sono scoperte numerose cattedre; per la stabilizzazione dell’organico di fatto in organico di diritto va tenuto conto del relativo fabbisogno dei docenti sul territorio, in particolar modo di quello per il sostegno degli alunni disabili; nelle Marche, ad esempio, mancano numerosi docenti di sostegno della scuola primaria; in particolare, va evidenziato che ad Ascoli Piceno i docenti di sostegno sono stati trasferiti in blocco a Rovigo per via della mobilità straordinaria.
Chiede di sapere:
- se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
- se non ritenga urgente censire i docenti ora in mobilità straordinaria fuori regione e incrociare i dati con le esigenze delle scuole – almeno in ambito provinciale – di appartenenza degli stessi, al fine di consentire per l’anno scolastico 2017/2018 il rientro nella propria regione;
- se non ritenga di dover assumere iniziative per apportare misure migliorative nel prossimo disegno di legge di bilancio nel campo della scuola e dell’istruzione;
- se non ritenga, per la trasparenza, di rendere noti gli ambiti territoriali che non hanno indicato, nei prospetti pubblicati, la fase di appartenenza dei docenti, poiché risultano agli interroganti trasferimenti di docenti di fasi successive, pur essendoci docenti di fasi precedenti non soddisfatti;
- se non ritenga di dover assumere iniziative per apportare modifiche alla attuale legge n. 107 del 2015 al fine di predisporre un nuovo piano di mobilità 2017/2018, prevedendo l’eliminazione del vincolo triennale che lega i docenti alla provincia d’immissione in ruolo, e consentire, quindi, il rientro nelle regioni di appartenenza, laddove risultino posti vacanti.
Pubblicazione di un testo riformulato.
Si pubblica il testo riformulato della interrogazione a risposta in Commissione Marzana n. 5-09760, già pubblicata nel resoconto della seduta n. 691 del 12 ottobre 2016.
n. 5-09760 Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Chimienti, D’Uva, Brescia e Di Benedetto. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: anche quest’anno scolastico numerosi posti di dirigente scolastico rimangono vacanti: una scuola su sette è retta dal dirigente di un altro istituto; attualmente esistono circa 50 presidi incaricati in Italia che svolgono, a tempo determinato da ormai 10 anni ininterrottamente, la funzione di dirigente scolastico e che sono pagati come dirigenti scolastici; il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, articolo 28-bis, comma 3 (poi articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ha stabilito che non sarebbe stato possibile conferire incarichi di presidenza a chi non avesse conseguito la relativa qualifica mediante concorso, e che essi sarebbero stati titoli valutabili proprio ai fini concorsuali; il legislatore, dunque, da un lato prevede una procedura concorsuale come requisito per accedere al suddetto ruolo dirigenziale, dall’altra riconosce che i presidi incaricati, svolgendo la funzione di dirigente da diversi anni, hanno maturato capacità, esperienze e competenze, ritenute essenziali per assicurare continuità amministrativa e gestionale alle scuole; nell’ottica di avviare un graduale superamento dell’istituto dell’incarico di presidenza, è stato bandito, nel 2002, un primo corso concorso per titoli ed esami, riservato a tutti i docenti con almeno un triennio di incarico; poi intanto, il legislatore è intervenuto una seconda volta, attraverso il disposto di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, che sebbene abbia posto fine all’attribuzione di nuovi incarichi annuali di dirigenza, ha consentito, in ogni caso, la conferma degli incarichi già conferiti; detta disposizione normativa ha permesso il perdurare dei residuali incarichi annuali di dirigenza, ponendo in essere una reiterazione dei relativi contratti di durata annuale dei docenti coinvolti che non è stata sanata neanche dal concorso ordinario a dirigente scolastico, bandito nel 2004, poi gravato da numerosi problemi di tipo giudiziario; i contratti a tempo determinato sono stati posti in essere in contrasto con la normativa che regola la materia e, in particolare, il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ulteriormente modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, di conversione del decreto-legge n. 34 del 2014, con il quale l’ordinamento italiano ha inteso dare attuazione alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; il contenzioso che si è generato presso il giudice del lavoro si è risolto con l’ottenimento della parità retributiva, con scatti d’anzianità e arretrati, unita al riconoscimento che lo svolgimento reiterato delle funzioni dirigenziali, che abbia superato i 3 anni, debba essere considerato identico al servizio svolto dai dirigenti assunti a tempo indeterminato; lo schema di decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del mese di giugno 2016, per la « Definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli delle dirigenza scolastica », nelle premesse cita l’articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 nella parte in cui prevede che in sede di prima applicazione il bando-concorso nazionale per il reclutamento nazionale dei dirigenti scolastici riservi una quota dei posti ai soggetti: « (...) che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 » che poi non trova riscontro nell’articolato apposto.
Chiede di sapere quali iniziative intenda assumere per includere nella procedura concorsuale per titoli ed esami, disposta dall’articolo 1, comma 87 e successivi, della legge n. 107 del 2015, tutti quei dirigenti che hanno ottenuto, a decorrere dall’anno scolastico 2006/2007, la conferma dell’incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
Martedì 18 ottobre 2016
Interogazioni
n. 5-09801 Ventricelli. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: il personale educativo che opera nei convitti e negli educandati dello Stato è equiparato giuridicamente ai docenti di scuola primaria, ma di fatto non viene considerato nell’ambito della professione docente, tant’è che non è stato riconosciuto il diritto al bonus di 500 euro previsto dalla legge n. 107 del 2015, né è stata data la possibilità agli educatori in esubero di riconvertirsi sul sostegno, contrariamente a quanto avvenuto per altri docenti diplomati (docenti tecnico-pratici e titolari di A075 e A076); molti educatori, pur risultando di ruolo, non hanno mai avuto una sede di titolarità, sia perché in alcuni casi il provveditorato ha stabilito la chiusura di alcuni convitti, sia a causa del taglio sugli organici operato dal Ministro pro tempore Gelmini; molti di loro, quindi, risultano in esubero da anni e, come nel caso di alcuni educatori della provincia di Bari, la loro professionalità viene messa a disposizione dell’ambito territoriale di Bari, nel quale svolgono di fatto mansioni corrispondenti a quelle di funzionario esperto; alcuni vengono chiamati, ad esempio, in sostituzione di funzionari in pensione che si occupavano della definizione degli organici della scuola secondaria di secondo grado del quarto ambito territoriale per grandezza di tutta la Nazione; nel 1990, sempre nella stessa provincia di appartenenza degli educatori, si verificò una situazione di esubero del personale educativo della provincia di Bari e sei unità furono trasferite d’ufficio nei ruoli dell’amministrazione periferica, persino in sovrannumero sull’organico complessivo del provveditorato; dato il precedente caso appena citato, nel 2010 alcuni educatori, non ancora contrattualizzati in maniera stabile, hanno presentato, richiesta di passaggio nei ruoli dell’amministrazione, trasmessa con parere favorevole dall’Ufficio scolastico regionale Puglia al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, poiché esiste un articolo di legge mai abrogato, articolo 73 legge n. 270 del 1982, che prevede espressamente: « il personale di cui al presente articolo può chiedere il passaggio nei ruoli del personale dell’amministrazione centrale e dell’amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Tale passaggio sarà disposto d’ufficio nei confronti del personale in soprannumero. »; non avendo ricevuto risposta dopo tale richiesta, gli educatori coinvolti hanno presentato nuovamente domanda nel marzo 2014 e, anche in questo caso, la richiesta è stata trasmessa con parere favorevole; nonostante molti di loro abbiano provveduto, con il loro operato, a consentire un « corretto avvio dell’anno scolastico », così come riconosciuto dal provveditorato, questo personale educativo è collocato, ancora, in una specie di limbo, da quale non sembra riuscire a venir fuori
Chiede di sapere per quali ragioni – se di fatto questo personale non appartiene alla funzione docente – l’amministrazione neghi la possibilità di riconversione sul sostegno e non riconosca il diritto all’aggiornamento mediante l’attribuzione del bonus; per quali motivi, allo stesso tempo, l’amministrazione neghi la possibilità di transitare nei ruoli degli uffici amministrativi, negando in questo modo l’applicazione di una legge ancora esistente.
n. 4-14556 Ribaudo, Culotta, Lodolini, Patrizia Maestri, Currò, Barbanti, Zoggia, Ragosta, Fragomeli, Albanella, Rampi, Iacono, Berretta, Moscatt, Capodicasa e Gnecchi. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Premesso che: il decreto legislativo n. 81 del 2015 ha previsto il superamento dei contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) e la relativa trasformazione per tutte quelle tipologie di lavori che di fatto configurano un rapporto di lavoro subordinato entro il 31 dicembre 2015; con la circolare n. 3 del 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono stati definiti criteri e tempi di trasformazione nel settore privato. Per quanto riguarda il pubblico, per la stessa identica materia nessuna decisione o percorso viene deciso. L’unica cosa certa comunque è che a partire dal 1° gennaio 2017 le pubbliche amministrazioni non potranno più stipulare o mantenere questa tipologia di contratti che di fatto nascondono il rapporto di lavoro subordinato; il comma 227 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità) ha previsto la possibilità di trasformare detti contratti di collaborazione in contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, senza maggiori oneri per la pubblica amministrazione e previa verifica di idoneità, ciò nelle more dell’emanazione dei decreti di riordino previsti dalla riforma sulla pubblica amministrazione; alcuni enti pubblici (regioni, enti locali e sanità) hanno avviato processi di trasformazione e quindi di stabilizzazione attraverso accordi sindacali di comparto; anche il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel settore della ricerca, sta procedendo alla trasformazione dei contratti di collaborazione coordinata a progetto, instaurati con personale del mondo della ricerca scientifica; nulla si muove invece per quanto riguarda i 900 collaboratori amministrativi con contratto co.co.co. che lavorano nelle segreterie didattiche, il cui rapporto di lavoro, come più volte ricordato, non lascia alcun dubbio sulla natura « subordinata » come meglio contemplato nella circolare 3/2016 citata; si ricorda che questi 900 lavoratori hanno dei posti accantonati, ai sensi della legge n. 124 del 1999 nella misura del 50 per cento dei posti resisi vacanti in organico di diritto, quindi attualmente coprono e svolgono mansioni su posti di pianta organica; è ormai prossima la scadenza del 31 dicembre 2016 e pertanto il Governo dovrà assumere delle decisioni sul futuro di detto personale; l’amministrazione pubblica (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) per ogni inadempienza nell’applicazione delle suddette norme potrebbe paradossalmente essere sanzionata pesantemente, stante il numero di azioni legali intrapresi da parte di molti dei suddetti lavoratori, il cui contenzioso attualmente è in fase di decisione presso i giudici del lavoro di diversi tribunali d’Italia
Chiede di sapere se e quali iniziative intenda assumere il Governo relativamente ai 900 contratti di collaborazione in essere; se non ritenga opportuno al fine di evitare di soccombere nei giudizi (in corso di definizione) di assumere iniziative per procedere da subito alla trasformazione di detti contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) in contratti di lavoro dipendente, avviando il processo di stabilizzazione nei posti all’uopo accantonati, anche previa verifica di idoneità.
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Commissione Cultura, Scienza e Istruzione
Mercoledì 19 ottobre
Risoluzioni
7-00933 Luigi Gallo, 7-00957 Ghizzoni, 7-00970 Santerini: Sull’immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari.
I provvedimenti non sono stati trattati.
Giovedì 20 ottobre
Risposta a interrogazione
5-09439 Sgambato: Sugli educatori dei convitti non ricompresi dai concorsi per il 2015.
Il Sottosegretario Toccafondi precisa che il personale in argomento appartiene ad una categoria numericamente ristretta; il ruolo, infatti, consta complessivamente di 2.255 posti in tutto il territorio nazionale. Tale esiguo numero discende necessariamente dalla limitata cifra di istituzioni educative presenti e operanti sul territorio. Tale situazione comporta, di conseguenza, una consistenza altrettanto ridotta di posti disponibili che non ha consentito di attivare – per questa categoria di personale – le misure straordinarie di assunzione che sono state invece disciplinate per il personale docente ai sensi della legge n. 107 del 2015. In ogni caso, anche quest’anno il Ministero, d’intesa con il MEF, ha autorizzato l’immissione in ruolo di 53 nuovi educatori, pari al 2,3 per cento dell’organico. Con riferimento alla possibilità di considerare il titolo di accesso alla professione di educatore nelle istituzioni educative statali quale titolo idoneo, e quindi abilitante, per l’insegnamento nella scuola primaria, va precisato che già oggi è possibile il transito in questo ruolo per il solo personale educativo in possesso del titolo di accesso per l’insegnamento nella scuola primaria, ovvero il diploma magistrale, se conseguito prima del 2002, o la laurea a ciclo unico in scienze della formazione primaria. Si sottolinea, al riguardo, che la giurisprudenza citata nell’interrogazione non contraddice tale previsione in quanto pur equiparando il ruolo del personale educativo a quello del personale docente, non equipara in egual misura i titoli di accesso che restano infatti distinti rispetto a quelli indispensabili per accedere al ruolo di docente della scuola primaria. Ad ogni modo, sulla base delle nuove norme introdotte dalla citata legge n. 107 del 2015, sarà possibile riesaminare anche la disciplina relativa a questa categoria di personale, valorizzando anche questo settore del nostro sistema formativo.
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Senato della Repubblica
Assemblea
Martedì 18 ottobre
Interrogazione
n. 4-06523 Centinaio - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Premesso che a parere dell'interrogante: a fronte dei numerosi episodi a danno dei minori e delle fasce deboli nella scuola, servirebbe un immediato intervento finalizzato a far comprendere che la loro tutela passa anche attraverso la tutela della salute psichica dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado; dalla buona salute psichica degli insegnanti, infatti, dipende il benessere di alunni e studenti, ed è perciò, tra l'altro, molto negativo rimanere ad insegnare fino ai 67 anni;
secondo il medico specialista Vittorio Lodolo D'Oria, massimo esperto sulla sindrome di "burnout" dei lavoratori scolastici, che da anni sta conducendo studi scientifici e raccogliendo testimonianze sullo stress da lavoro correlato dei docenti, sarebbe necessario affrontare questi problemi, proponendo immediati ed efficaci correttivi normativi; le questioni aperte sono numerose ed importanti: a) le malattie professionali della categoria a tutt'oggi non sono riconosciute ufficialmente pur disponendo di dati nazionali; b) l'assenza di fondi ad hoc per attuare la prevenzione dello stress da lavoro correlato, prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008; c) le riforme previdenziali operate, senza tenere in alcun conto lo stato di salute della categoria professionale; centinaia di insegnanti hanno aderito entusiasticamente all'iniziativa proposta sulla pagina "Facebook" dedicata alla loro salute professionale, proposta dal citato medico.
Chiede di sapere dopo l'apprezzabile proposta di abbattere a 63 anni l'età per la quiescenza degli insegnanti incomprensibilmente, ad oggi, ritirata, se si intenda coinvolgere, al più presto, nuovamente le parti sociali di categoria, per concordare nuove ed urgenti soluzioni che possano andare a vantaggio di una categoria a maggioranza femminile, sulla quale gravano anche gli impegni quotidiani di accudimento familiare, oltre a delicati momenti biologici legati all'essere donna.
Mozione
n. 1-00659 Bignami, Bonfrisco, Maurizio Romani, Amidei, Bellot, Bencini, Bisinella, Bondi, Casaletto, Ceroni, Comaroli, Liuzzi, Munerato, Pelino, Piccoli, Puppato, Repetti, Simeoni, Sollo, Stefani, Tosato, Zin
Il Senato,
premesso che:
il diritto all'istruzione compare nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'ONU nel 1948, la quale ha stabilito (art. 26, comma 1) che "l'educazione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare è obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere generalizzata; l'accesso all'istruzione superiore deve essere aperto in piena uguaglianza a tutti sulla base del merito";
il protocollo addizionale del 1952 alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ha stabilito, all'articolo 2, che "nessuno può vedersi rifiutato il diritto all'istruzione";
al diritto all'istruzione, è dedicato l'articolo 34 della Costituzione della Repubblica italiana, il quale, dopo la solenne proclamazione che "la scuola è aperta a tutti", stabilisce l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, ed il diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi, anche se privi di mezzi;
la legislazione più recente, così come le sentenze della Corte costituzionale (fra tutte: Corte costituzionale, 8 giugno 1987, n. 215 e Corte costituzionale, 28 maggio 1975, n. 125) hanno cambiato radicalmente indirizzo per l'istruzione obbligatoria, sancendo il criterio di base dell'integrazione dei disabili, nelle strutture scolastiche ordinarie e l'utilizzazione di insegnanti con specifica preparazione professionale e gli altri opportuni interventi di sostegno.
considerato che:
ogni anno, con la ripresa delle attività scolastiche, si manifesta il problema della mancata assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni e agli studenti disabili dal primo giorno di scuola, con pesanti ricadute sui bambini e sui ragazzi più fragili e sulle famiglie;
ritenuto che:
la "Buona scuola" di cui alla legge n. 107 del 2015, non risolve ad avviso dei proponenti le problematiche legate all'assunzione degli insegnanti di sostegno che, per il nuovo anno scolastico 2016/2017, non sembrerebbero sufficienti a coprire le ore necessarie nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie;
molti studenti disabili non sono stati ammessi alla frequenza delle lezioni a causa della mancanza dell'insegnante di sostegno, a discapito della continuità didattica e in alcuni casi, sono gli stessi insegnanti di sostegno a chiedere il trasferimento di sede o il passaggio al ruolo comune, dopo 5 anni di permanenza sul posto di sostegno, come consentito dalla legge in vigore; il che non è privo di conseguenze per i bambini ed i ragazzi più fragili, che vengono lasciati, durante il percorso educativo, e costretti molto spesso a cambiare insegnante ogni anno con inevitabili disagi,
impegna il Governo:
- a dare piena attuazione al dettato degli articoli 3, 33, comma 2, e 34 della Costituzione e all'articolo 2 del protocollo addizionale del 1952 alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché all'articolo 24 della Convenzione dell'ONU per i diritti delle persone con disabilità, assicurando con ogni mezzo che non siano frapposti, alla frequenza scolastica dei disabili, impedimenti non consentiti, rendendo loro pienamente accessibili le misure di sostegno e assistenza personale concretizzate o promosse dai competenti organi scolastici, in virtù dei poteri-doveri loro istituzionalmente attribuiti, ovvero dalla normazione regionale, secondaria o amministrativa esistente;
- ad assicurare, con ogni mezzo, la continuità didattica agli alunni e agli studenti disabili, anche prevedendo, nella legge di bilancio per il triennio 2017-2019, apposite misure di sostegno economico o compensative, alle famiglie dei disabili aventi diritto agli insegnanti di sostegno;
- ad assicurare, nella legge di bilancio per il triennio 2017-2019, adeguate misure di sostegno ai fini previdenziali per il familiare di un disabile grave, che ad esso provvede in via continuativa.
Giovedì 20 ottobre
Question time su problematiche connesse all’avvio dell’anno scolastico, con particolare riferimento al reclutamento docenti.
Stefania Giannini, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
L'azione fondamentale: un piano assunzionale che lo scorso anno ha portato all'immissione di 120.000 docenti, di cui 47.000 per potenziamento. Potenziamento significa dare più insegnanti alle scuole, qualificarne le specializzazioni e quindi avere una ricaduta importante sulla didattica e sull'offerta formativa delle scuole medesime.
Questi numeri imponenti si sono poi abbinati a un altro processo ben noto agli interroganti, indicato e introdotto nella legge dal percorso parlamentare, come è ovvio e giusto che avvenga, cioè il piano straordinario di mobilità dei docenti, che ha riguardato 207.000 posizioni che si sono potute rimettere in discussione nella loro collocazione e nella destinazione finale e che quindi, nell'intreccio di questi due fattori, hanno creato una maggiore complessità in questo anno scolastico nell'assegnazione dei ruoli e delle cattedre.
Le assegnazioni e le situazioni critiche che in queste recenti settimane sono state collegate alle assegnazioni provvisorie, all'intreccio di questo piano straordinario di mobilità e del contratto di mobilità che ha cambiato il sistema dei trasferimenti rendendoli anche interprovinciali, l'introduzione della novità rilevante dei cosiddetti ambiti rispetto a quanto c'era prima, cioè la semplice elencazione per punteggio e per graduatoria; tutto questo ha creato un sistema che in questi giorni si sta assolutamente aggiustando, naturalmente con un fenomeno che in qualche caso è irrisolvibile. Cito il caso delle cattedre di matematica che in qualche frangente sono anche rimaste scoperte nella messa a concorso della stessa classe di concorso. Purtroppo questo lo si risolve soltanto lavorando dal basso e facendo sì che aumentino gli iscritti nelle facoltà scientifiche, in particolare di matematica, e che i laureati in tale materia possano avere un avvio regolare della loro carriera di insegnante, con una procedura regolare che non sia il decennio o il ventennio di precariato, ma un concorso nazionale che possa dare giovani preparati e motivati alla scuola italiana.
Il tema fondamentale che non era stato ancora risolto e che in questa legge di bilancio ha un'opportunità di essere risolto, perché è il convitato di pietra di tutti questi temi che abbiamo discusso è quello della discrasia tra un organico di fatto e uno di diritto. Questo è il vero tema della scuola ed è quello che nel corso degli anni ha creato le complessità di base dell'assegnazione dell'organico. Ricordo che, per la prima volta in questa legge di bilancio, nel fondo unico che riguarda la pubblica amministrazione è stata destinata una somma precisa alla risoluzione di questo problema.
Naturalmente, da questo momento in poi, il concorso resta l'unico strumento per poter accedere al mondo della scuola. Non è un concorso straordinario ma diventerà il meccanismo che, con cadenza triennale, con gestione nazionale ma su base regionale potrà consentire a chi si laurea di entrare nel mondo della scuola attraverso la porta principale, riformando anche il sistema di formazione iniziale dei docenti, e quindi l'accesso al concorso: altro obiettivo della legge n. 107.
Il concorso in atto è completato per il 55 per cento delle procedure che erano state attivate; ha riguardato ad oggi 21.640 posti per il triennio 2016-2018. Ricordo ancora una volta che tutti coloro che hanno partecipato da vincitori a questo concorso saranno assunti nel corso del triennio, come prevede la legge e com'è garanzia necessaria e doverosa nei confronti dei partecipanti.
Per quanto riguarda il tema delle graduatorie ad esaurimento, è insito nella definizione stessa di graduatoria ad esaurimento l'idea che si accumulino centinaia di migliaia di persone con una prospettiva di stabilità impossibile e che queste persone debbano aspettare un altrettanto utopistico orizzonte di assunzione.
Ricorda ai senatori l'applicazione della legge n. 107 e il riferimento che essa fa al testo unico sull'istruzione per quanto concerne questo capitolo, che è l'articolo 399, comma 1. Questo significa che, fino al momento in cui non ci sarà l'esaurimento definitivo di queste graduatorie, l'assunzione avverrà per il 50 per cento per concorso e per l'altro 50 per cento per graduatoria.
Gli insegnanti di sostegno sono aumentati complessivamente del cinque per cento: sono 97.000 nel nostro Paese sull'organico generale. Abbiamo una delega che riguarda la disabilità e che potenzierà ulteriormente questo segmento. Ci sono casi specifici.
Pr quanto concerne i dirigenti scolastici, si chiede quando e come sarà potenziata questa categoria professionale del mondo della scuola. È stata garantita e autorizzata l'immissione in ruolo di 285 nuove figure di dirigente scolastico. Il Ministero dell'istruzione sarà gestore in prima persona del concorso: ciò consentirà di limitare le reggenze in maniera drastica (oggi sono 1.400 a fronte di un totale di 7.200 dirigenti scolastici), secondo un calcolo molto preciso, alle sole 335 scuole sottodimensionate. Quindi, nell'arco di un anno e mezzo, il fenomeno della reggenza avrà una drastica riduzione, determinata da questo fatto.
Per quanto riguarda il tema della mobilità, sottolinea che l'80 per cento degli insegnanti ha una residenza e una provenienza dalle Regioni centromeridionali, mentre il 65 per cento delle cattedre disponibili si trovano nelle Regioni centrosettentrionali. Il meccanismo concorsuale che ha indicato sarà, nella prospettiva, una risposta molto precisa anche a questo tipo di fenomeno.
Credo comunque che sia corretto immaginare, in un Paese unico, unitario e sostanzialmente unito nella sua identità culturale, linguistica e nel suo assetto istituzionale, che non sia un male assoluto essere oggetto di trasferimento per una fase della vita o della propria carriera nel settore pubblico, che sia la scuola o qualcos'altro, in un'altra parte del Paese. Quello che è importante è che questo diventai un processo governato e governabile e che non sia frutto di un'obbligatorietà. Non lo è stato con la legge n. 107 perché il piano assunzionale ha prospettato l'opzione di trasformare, per chi aveva un ruolo precario, quel posto in un ruolo stabile. Anche negli anni precedenti lo spostamento avveniva, sì, ma per fare supplenze, sempre con la stessa traiettoria: dal Sud verso il Nord.
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Commissione Istruzione pubblica, beni culturali
Mercoledì 19 ottobre
Risposta a interrogazioni
3-02127 (sen. Blundo) sulla procedura di selezione per la copertura dei posti previsti per le Direzioni generali e i Dipartimenti del Ministero, nonché per gli Uffici scolastici regionali;
3-02956 (sen. Blundo) selezione dei dirigenti tecnici ispettori
Il sottosegretario Angela D'Onghia risponde congiuntamente alle interrogazioni, precisando che le procedure di selezione del personale con qualifica dirigenziale a tempo determinato sono previste all’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Esse configurano strumenti a disposizione delle Amministrazioni per poter reperire rapidamente, sia pure per un periodo di tempo determinato, personale altamente qualificato da destinare allo svolgimento di pubbliche funzioni, in un quadro normativo ispirato dall’esigenza di parificare il regime giuridico del lavoro pubblico a quello privato e volto quindi a bilanciare i doveri di imparzialità dell’azione amministrativa con quelli di buon andamento, attraverso l’impiego di procedure veloci e funzionali che consentano di dare adeguato risalto ai requisiti di professionalità richiesti.
Ne consegue dunque, secondo il Sottosegretario, che il reclutamento a tempo determinato di questo personale avviene mediante procedure che non possono essere accostate, se non per la generalità dei soggetti a cui si rivolgono, a pubblici concorsi e che trovano la propria ratio e disciplina esclusivamente all’interno del già citato decreto n. 165 del 2001. La legge non prevede pertanto che l’Amministrazione indichi i componenti della commissione giudicante né i requisiti per farne parte, così come non è prevista l’indicazione di un termine di efficacia dell’avviso pubblico di selezione, né, infine, la pubblicazione di ulteriori notizie sull’esito dell’avviso.
In particolare, evidenzia che la legge non fissa alcun obbligo di istituire commissioni giudicanti, stabilendo soltanto che l’incarico di funzione dirigenziale debba essere conferito dal responsabile della struttura, titolare di incarico di funzione dirigenziale generale. Il citato decreto legislativo, invece, all’articolo 19, comma 1, impone espressamente di tener conto, ai fini del conferimento dell’incarico, di una serie di fattori oggettivi e soggettivi, relativi alla complessità della struttura interessata, nonché alle attitudini e capacità professionali del dirigente e ai risultati conseguiti in precedenza e relativa valutazione, non trascurando, infine, il possesso da parte del dirigente di specifiche competenze organizzative ed eventuali esperienze di direzione maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre Amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico.
In assenza di specifica disciplina normativa atta a regolamentare la procedura di conferimento degli incarichi, risulta a suo giudizio corretto e adeguato il rinvio, nell’avviso, alle disposizioni generali di cui al comma 1 del più volte richiamato articolo 19, nonché a quelle specifiche di cui ai commi 5-bis e 6 dello stesso articolo, così come corretta risulta la scelta di istituire specifiche commissioni per la selezione dei candidati, presiedute dal Direttore generale e composte da dirigenti di seconda fascia.
Infine, segnala che il Ministero ha posto in essere procedure nel rispetto assoluto del generale principio della trasparenza e del comma 1-bis dell’articolo 19, mediante apposita pubblicazione degli avvisi per i posti da conferire sul sito dell’Amministrazione centrale o degli Uffici scolastici regionali.
Per quanto riguarda, poi, le situazioni esplicitate in particolare con l’interrogazione n. 3-02956, aggiunge che eventuali casi di irregolarità, di cui peraltro il Ministero non è a conoscenza, debbono essere fatti valere nelle opportune sedi competenti. Ritiene comunque che le stesse non inficino la correttezza generale di una procedura che - ribadisce - non viene regolamentata a livello normativo se non dal richiamato articolo 19 del già citato decreto n. 165 del 2001.
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