Il 29 ottobre 2016 il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dopo la delibera del Consiglio dei Ministri, ha presentato alla Camera dei Deputati (A.C. n. 4127) il Disegno di Legge riguardante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019”.
In relazione alla nostra attività professionale e sindacale intendiamo rivolgere l’attenzione su alcuni aspetti del Disegno di Legge in parola, per formulare osservazioni e proposte.
Valutiamo come positivi i seguenti aspetti:
- lo stanziamento di un apposito fondo per il pubblico impiego (art. 52), finalizzato alla contrattazione collettiva relativa al triennio 2016/2018 e all’assunzione di personale a tempo indeterminato;
- l’intervento sull’organico delle istituzioni scolastiche (art. 53), con appositi finanziamenti.
Valutiamo come negativi i seguenti aspetti:
- la circostanza che il premio di produttività (art. 23) resti confinato al settore privato e non coinvolga anche i lavoratori dipendenti del settore pubblico;
- il fatto che nel riaffrontare il tema dell’organico delle istituzioni scolastiche (art. 53) ci si fermi ancora una volta solo al personale docente, continuando ad escludere (e discriminare) il personale ATA.
Ciò detto avanziamo le seguenti specifiche proposte:
- il premio di produttività dovrebbe essere esteso al pubblico impiego, demandando alla contrattazione collettiva la definizione di termini e modalità per l’assegnazione dello stesso;
- dovrebbero essere previste apposite risorse per migliorare il funzionamento delle istituzioni scolastiche, con interventi a completamento e integrazione della Legge 107/2015, a correzione della Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) e di altre disposizioni legislative:
- ampliando l’organico di diritto del personale ATA – così da farlo confluire a pieno titolo nell’organico dell’autonomia - o almeno ripristinandolo alla situazione precedente la legge di stabilità 2015 (art. 1 c. 334 L. 190/2015), con conseguente eliminazione della riduzione di 2.020 unità in essa prevista. L’ampliamento di organico dovrebbe consentire l’istituzione del profilo professionale di Assistente Tecnico anche nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo, il superamento dei servizi esternalizzati di pulizia e sorveglianza, nonché dei CO.CO.CO. nelle segreterie scolastiche;
- modificando la penalizzante disciplina sulle supplenze brevi del personale ATA introdotta dalla legge di stabilità 2015 (art. 1 c. 332 L. 190/2015), ripristinando la disciplina prevista dal regolamento di cui al D.M. 13 dicembre 2000, n. 430;
- consentendo l’assunzione straordinaria a tempo indeterminato di personale ATA su tutti i posti vacanti e disponibili in organico di diritto, come già avvenuto per i docenti in base all’art. 1 c. 95 e seguenti L. 107/2015. Il piano straordinario dovrà prevedere sia il concorso ordinario che riservato per la copertura dei posti di Direttori SGA già vacanti nel corrente anno scolastico e che si renderanno tali nel triennio 2017/2019. In tema di reclutamento di tutti i profili professionali, ma in particolare di quelli di Assistenti Amministrativi e Tecnici, sarebbe urgente superare l’inadeguato ricorso alle graduatorie provinciali permanenti per passare a concorsi pubblici per titoli ed esami (tra i titoli da considerare, ovviamente, i servizi prestati);
- prevedendo un apposito bonus formativo e premiale, alla stregua di quanto stabilito dalla L. 107/2015 per i docenti, anche per il personale ATA. Vi è urgente bisogno di formazione e aggiornamento per il personale amministrativo e tecnico (la carta degli amministrativi e dei tecnici) e vi è l’esigenza di una valorizzazione del merito anche per il personale ATA che svolge con risultati eccellenti il proprio lavoro. Se non vi è la possibilità di risorse aggiuntive si potrebbero rimodulare i finanziamenti già stanziati solo per i docenti (381 mln di euro per la carta del docente e 200 mln di euro per la valorizzazione del merito);
- abrogando la norma sulle scuole sottodimensionate che impedisce l’assegnazione a queste istituzioni scolastiche di un Dirigente Scolastico e di un Direttore SGA in via esclusiva (art. 19 commi 5 e 5-bis D.L. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011, come integrato dall’art. 4 comma 70 L. 183/2011). In subordine, permanendo questa condizione delle scuole sottodimensionate, è doveroso destinare apposite risorse finanziarie per l’indennità mensile da corrispondere ai Direttori SGA obbligati a lavorare in due scuole. Le risorse per la citata indennità mensile sono comunque indispensabili per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 (probabilmente anche per l’anno scolastico 2014/2015). Si ricorda che gli effetti del CCNL 10/11/2014 sono cessati il 31/8/2015 e che da allora i Direttori SGA coinvolti nella situazione descritta non percepiscono l’indennità mensile cui hanno diritto;
- superando l’attuale disciplina (art. 1 commi 44 e 45 Legge 228/2012) inerente l’indennità di funzioni superiori per gli assistenti amministrativi che sostituiscono su posti vacanti e disponibili (o solo disponibili) i Direttori SGA. È inammissibile che vi siano Assistenti Amministrativi che percepiscono un trattamento economico fondamentale più alto svolgendo le proprie funzioni che non quelle doppiamente superiori di Direttori SGA.
Le proposte avanzate sono consistenti e concrete. Sul versante della “buona scuola” concorrerebbero certamente a correggere gli errori riconosciuti dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri in recenti interventi e interviste.
Lì, 09.11.2016
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani
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