Assemblea
Mercoledì 23 novembre
n. 4-06697 Aiello - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Premesso che: il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, all'articolo 5 (Programmazione degli accessi), comma 1, dispone che "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13";
stabilisce ai commi successivi che: "Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione" (comma 2); "Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali: a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell'anno scolastico precedente" (comma 2-bis); "Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis è maggiorato nel limite del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni" (comma 2-ter); "Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tiene conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica" (comma 2-quater);
la legge n. 107 del 2015, alla lettera i) del comma 113 dell'articolo 1, modifica l'art. 400 relativo ai concorsi per titoli ed esami del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, specificando al comma 19 del citato articolo 400 che conseguono la nomina i candidati "dichiarati vincitori" che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti "messi a concorso";
il decreto del direttore generale n. 106 del 2016 ha bandito un concorso pubblico per la scuola secondaria per un totale di 16.147 posti per il primo grado e 17.232 per il secondo grado;
il decreto del direttore generale n. 107 del 2016 ha bandito un concorso pubblico per un totale di 1.023 posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado;
tenuto conto che dal contingente dei posti disponibili per l'anno scolastico 2016/2017, pubblicato col decreto ministeriale 7 settembre 2016, n. 669, si evidenzia la disparità tra il numero di posti messi a bando e il numero di posti indicati, con la conseguente mancanza di posti per le assunzioni in ruolo dei vincitori di concorso;
considerato che:
continua a sussistere l'enorme disparità tra "organico di diritto" (valido per le immissioni in ruolo) e "organico di fatto" (sul quale vengono assegnate le supplenze annuali), che non permette di garantire la necessaria continuità didattica agli studenti, fondamentale per una scuola di qualità, a danno del loro diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione (art. 3 e art. 34), dalla legge n. 104 del 1992 e dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006;
l'adeguamento al reale fabbisogno di docenti dei due tipi di organico risponderebbe alle esigenze di garanzia dei diritti degli alunni e di miglioramento dell'organizzazione territoriale di rapporti con le famiglie; si rende noto, d'altra parte, che un'azione simile è stata già adottata con il decreto ministeriale 14 febbraio 2014, n. 104, recante "Indicatori e Parametri per il monitoraggio e la valutazione dei programmi delle università 2013 - 2015", firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca pro tempore Maria Chiara Carrozza,
si chiede di sapere:
- se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere le più rapide ed efficaci determinazioni al fine di adeguare gli organici al reale fabbisogno di docenti, specificamente includendo nell'organico di diritto parte dell'organico di fatto, così da garantire le assunzioni dei docenti vincitori di concorso a cattedra e la continuità didattica a tutti gli alunni;
- se non ritenga opportuno attivarsi in tutte le sedi idonee per vigilare affinché le istituzioni preposte garantiscano l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi a cattedre, nelle regioni in cui essi hanno partecipato, fino alla copertura totale dei posti messi a bando su base regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 107 del 2015.
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