In vista del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, Il Ministero dell’Interno, emana specifiche circolari e disposizioni ai Comuni che prevedono, di norma, un periodo di sospensione delle lezioni, per consentire agli stessi l’installazione dei seggi elettorali nelle sedi scolastiche.
Le lezioni vengono quindi sospese e docenti e ATA in servizio non prestano la loro attività.
Le operazioni di voto per il referendum costituzionale 2016, si svolgeranno dalle ore 7.00 alle ore 23.00 della domenica e a seguire dalle ore 23,00 ci sarà lo spoglio. Il Ministero dell’Interno ha pertanto chiesto la disponibilità dei locali scolastici – sedi di seggio elettorale – dal pomeriggio di venerdì 2 dicembre sino alla giornata di lunedì 5 dicembre 2016 compresa.
Si riportano di seguito le varie casistiche di chiusura totale o parziale di scuole e plessi:
CASO DI CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA
La chiusura della scuola per elezioni è equiparata a quella disposta per gravi eventi (nevicate, alluvioni ecc.) o anche per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali.
Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica, di recupero, o considerate ferie o permessi retribuiti.
Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita:
“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.
Quando, invece, che quando si tratta solo della “sospensione delle attività”, e non quindi della totale chiusura della scuola, solo i docenti non devono prestare servizio e per loro vale quanto appena detto.
Il personale ATA, invece, assegnato a quel plesso in cui sono sospese le sole attività didattiche ma non il servizio fornito dalla segreteria (siamo quindi nel caso in cui sono sospese solo le attività di insegnamento ma la scuola rimane “aperta”), dovrà recarsi a scuola e svolgere normale servizio e, se impossibilitato a raggiungere la sede (per es. per forti nevicate o comunque per cause di forza maggiore), dovrà “giustificare” l’assenza ricorrendo ai permessi previsti dal Contratto (permessi retribuiti o ferie).
CASO DI CHIUSURA TOTALE DI UNO O PIU’ PLESSI DELLA SCUOLA
Nell’edificio non individuato sede di seggio elettorale si dovrà svolgere normale attività didattica e dunque l’edificio/i dovrà necessariamente rimanere aperto.
Docenti e personale ATA assegnati a detti plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.
Le lezioni non dovranno essere sospese e docenti e ATA non potranno “rivendicare” il recupero delle ore prestate (per loro è infatti “regolare servizio”).
Per ciò che riguarda invece il personale che non presta attività lavorativa perché la sede di servizio rimane chiusa in quanto individuata sede di seggio, l’O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30) recita:
“Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”.
A parere dello scrivente, un’eventuale disposizione da parte del Dirigente (magari attraverso una comunicazione/ordine di servizio) che preveda la prestazione lavorativa di docenti e ATA, originariamente assegnati ai plessi dove si svolgono le elezioni nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica (es. tale previsione può contemplare il caso di una “rotazione” del personale ATA da un plesso ad un altro in caso di particolari e temporanee esigenze di servizio); Tale facoltà da parte del D.S. è avallata D. Lgs. 150/2009 In particolare nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte esclusivamente dagli organi di gestione, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione sindacale ove prevista nei contratti (si vedano le nuove discipline di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 165/2001 nel testo vigente modificato dal Decreto 150/2009).
Nelle Istituzioni Scolastiche gli organi di gestione sono il Dirigente Scolastico in senso generale e il Direttore SGA per taluni ambiti. A rinforzare la prescrizione interviene anche la norma del nuovo art. 40 del citato D. Lgs. 165/2001 che esclude tassativamente dalla contrattazione le materie attinenti all’organizzazione degli uffici e alle prerogative dirigenziali. In merito a detta attività del D.S. comunque è dovuta l’informazione preventiva alla RSU.
CASO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER CHIUSURA PARZIALE DI UNO O PIU’ PLESSI DELLA SCUOLA
Può inoltre accadere che uno o più plessi siano utilizzati solo parzialmente, con sospensione dell’attività didattica ma con continuità delle altre attività della Scuola: in tale caso il personale ATA è obbligato a svolgere i proprio servizio secondo la normale programmazione, fatto salvo eventuali interventi dei Presidenti dei Seggi che per motivi di sicurezza e regolarità di svolgimento delle operazioni elettorali, potrebbero chiedere l’intervento delle forze dell’ordine presenti per far evacuare anche la parte del plessi non interessata a seggi elettorali o ingressi di pertinenza perché la presenza di persone estranee e non elettori di quei seggi sarebbe ritenuto preclusivo per il normale svolgimento del voto - T.U. in materia elettorale, quindi la fattispecie si rifà al primo caso innanzi rappresentato.
PERMESSI AL PERSONALE DELLA SCUOLA PER LE ELEZIONI:
PERMESSI RETRIBUITI STRAORDINARI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO:
la materia è riassunta dalla circolare della RGS Igop n. 23 del 10.3.1992.
I permessi retribuiti straordinari per recarsi a votare spettano solo a coloro i quali hanno chiesto il trasferimento della residenza sul luogo di servizio ma non hanno ottenuto in tempo utile l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova residenza (entro 20 giorni l’anagrafe comunale dovrebbe provvedere).
In questo caso i permessi sono retribuiti e sono concessi secondo i seguenti criteri:
un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.
PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI ORDINARI PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO:
il personale che ha mantenuto la residenza in comune diverso da quello di servizio (non si è obbligati a farlo) può utilizzare i seguenti permessi per raggiungere il proprio comune di residenza:
Il personale con rapporto a tempo indeterminato può fruire da 1 a 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari di cui all’articolo 15, comma 2 del CCNL 2006-2009 esauriti i quali i docenti possono utilizzare, per gli stessi fini con le stesse modalità, i 6 giorni di ferie di cui all’art. 13, comma 9 del CCNL.
Il personale con rapporto a tempo determinato può fruire fino ad un massimo di 6 giorni di permesso non retribuito per motivi personali o familiari di cui all’art. 19, comma 7 del CCNL 2006-2009.
AGEVOLAZIONI SULLE SPESE DI VIAGGIO,
su presentazione della tessera elettorale:
Elettori residenti in Italia
Treno: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ che per la 2^ classe
Nave: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno)
Elettori residenti all’estero
Treni: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria di 1^ classe e gratuità del viaggio per la 2^ classe
Aerei (Alitalia): Riduzione del 30% sulla tariffa ordinaria
Nave: Riduzione del 60% nella classe superiore e del 100% nella classe inferiore
Auto: Gratuità del pedaggio autostradale
PERSONALE CHIAMATO AD ADEMPIERE FUNZIONI PRESSO I SEGGI ELETTORALI:
(Presidente o scrutatore nel seggio, rappresentante di lista)
Normativa di riferimento: art. 119 del T.U. n. 361 del 30/3/1957, come modificato dall’art 11 della legge n. 53 del 21/3/1990, e dell’art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69.
A tutti i dipendenti (con contratto a tempo indeterminato e determinato anche temporaneo) è riconosciuto il diritto di assentarsi per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.
Ai sensi della C.M. n. 132 del 29 aprile 1992, prot. 16888/740/MS. gli interessati hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero compensativo: due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo).
PERMESSI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE:
Il personale con contratto a tempo indeterminato, può richiedere, cumulativamente,
per i docenti: tre giorni di permesso retribuito previsti per motivi personali o familiari nonché, dei sei giorni lavorativi di ferie di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL 2006-2009 (nota 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica);
per il personale ATA: tre giorni di permesso retribuito previsti per motivi personali o familiari cui all’art. 15 comma 2 del CCNL 2006-2009, nonché, fino a un massimo di quindici giorni di ferie di cui all’art. 13 comma 11 del CCNL 2006-2009
Il personale con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico ( fino al 31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche ( fino al 30 giugno) può richiedere la fruizione dei 6 giorni di permesso senza retribuzione, ai sensi del comma 7 dell’art. 19 del CCNL 2006-2009.
Tutto il personale, ad eccezione di quello con contratto temporaneo (supplenze brevi) può fruire di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, non valida ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 2006-2009.
Lì, 01.12.2016
Sabato Simonetti
Responsabile ufficio studi e consulenza del personale
Poteri di polizia del presidente dell’ufficio elettorale di sezione- D.lgs. 570/1960
Il presidente è incaricato della polizia dell’adunanza: a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato (art. 46, primo comma, del testo unico n. 570/1960). Di regola, la Forza pubblica non può entrare nella sala delle elezioni senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza pubblica, anche senza richiesta del presidente (art. 46, secondo e terzo comma, del testo unico n. 570).
Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 46, quarto comma, del testo unico n. 570)………
…………… Nei riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presidente, al fine di assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione e di impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle autorità civili, sia ai comandanti militari, i quali sono tenuti ad ottemperarvi (art. 46, sesto comma, del testo unico n. 570).