Attraverso il presente documento si intende dar conto dello stato di attuazione della Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come Legge Madia di Riforma della PA. Si intende altresì evidenziare gli effetti prodotti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 9 novembre 2016.
La legge è costituita da 23 articoli, così suddivisi:
- Capo I artt. 1-7 in tema di semplificazioni amministrative;
- Capo II artt. 8-10 in tema di organizzazione;
- Capo III artt. 11-15 in tema di personale;
- Capo IV artt. 16-23 in tema di deleghe per la semplificazione normativa.
La Consulta – sentenza 9 settembre 2016, n. 251 – ha statuito l’illegittimità costituzionale di parte della legge in esame.
In particolare :
1) dell’art. 11 (Dirigenza pubblica), comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
2) dell’art. 17 (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
3) dell’art. 18, (Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche), comma 1, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata;
4) dell’art. 19 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale), comma 1, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata.
E’ opportuno e doveroso precisare che il ricorso è stato proposto dalla Regione Veneto e che le censure di illegittimità costituzionale si sono incentrate non sul merito quanto sul metodo, con particolare riferimento alla necessità di concertare, con la Conferenza Stato Regioni, tali disposizioni.
Questi i Decreti Legislativi emanati e in vigore:
1) D. Lgs. 10/2016 – Taglia leggi - Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2) D. Lgs. 97/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza - Freedom of Informaction Act (FOIA).
Il decreto è entrato in vigore il 23 giugno: un cittadino potrà accedere a dati e documenti della PA anche senza interesse diretto.
3) D. Lgs. 126/2016 - Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Con la nuova SCIA (in vigore dal 28 luglio) tempi di risposta in 30 giorni, meccanismo del silenzio-assenso e domanda telematica su modulo unico.
4) D. Lgs. 127/2016 - Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi.
Dal 28 luglio Conferenza di servizi con la partecipazione di un solo rappresentante per livello di Governo, 60 giorni di durata (5 mesi in caso di ricorsi), meccanismo del silenzio-assenso e riunioni via mail.
5) D. Lgs. 169/2016 - Norme in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali.
Istituite 15 autorità di sistema portuale (AdSP) che raggruppano i maggiori porti italiani. Riordino con revisione della governante di funzionamento e misure di semplificazione.
6) D. Lgs. 174/2016 - Codice di giustizia contabile.
Il decreto contiene il nuovo codice di giustizia contabile. Ridefinisce e semplifica la disciplina processuale davanti alla Corte dei Conti, compresi i giudizi pensionistici, di conto e su istanza di parte.
7) D. Lgs. 177/2016 - Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.
Ridotti da 5 a 4 i corpi di polizia. Accorpata ai Carabinieri la Forestale. Il decreto (in vigore dal 13 settembre) punta ad evitare le sovrapposizioni di competenze fra i corpi di polizia.
8) D. Lgs. 179/2016 - Modifica e integrazione del codice dell’amministrazione digitale.
Il decreto sulla cittadinanza digitale fissa il traguardo al 31 dicembre 2017. Quando sarà a regime il meccanismo dell’”identità digitale unica” per tutte le comunicazioni digitali con la PA.
9) D. Lgs. 222/2016 - Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, SCIA, silenzio assenso e comunicazione.
Il cuore della seconda parte del riordino e semplificazione della SCIA è l’elenco dettagliato di tutte le attività soggette ad assenso pubblico in materia di : commercio, edilizia privata, ambiente.
10) Riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura-approvato in via definitiva
Le 105 Camere di Commercio devono diventare 60, alleggerire il numero dei consiglieri e imboccare un piano di riduzione dei costi, in linea con il taglio del 40% rispetto al 2014 (50% al 2017) dei diritti a carico delle imprese.
11) Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.
Il decreto ha come effetto quello di permettere assunzioni più facili negli enti di ricerca. Ma introduce anche semplificazioni su acquisti e missioni. Contratti a termine senza obbligo di valutazione della Corte dei Conti.
Questi i Decreti Legislativi da correggere per effetto della citata sentenza della Corte Costituzionale:
1) D. Lgs. 171/2016 - Dirigenza sanitaria - testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Si interviene sul reclutamento e revoca dei direttori sanitari. Istituito presso il Ministero della salute un elenco nazionale di chi ha i requisiti per la nomina di Dg delle ASL. In vigore dal 18 settembre
2) D. Lgs. 175/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il testo unico delle partecipate, operativo dal 23 settembre, punta al taglio delle società esistenti e fissa i criteri qualitativi e quantitativi per razionalizzare a regime la platea delle aziende.
3) D. Lgs. 116/2016 - Modifiche in materia di licenziamento disciplinare - testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto anti-assenteismo è in vigore dal 13 luglio. In caso di flagranza (timbratura del cartellino e uscita dall’ufficio) scatta una sospensione in 48 ore ed il licenziamento in 30 giorni.
Questi i Decreti Legislativi decaduti, per effetto di scadenza della delega, in conseguenza della citata sentenza della Corte Costituzionale
1. Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Il decreto con il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale prevedeva modalità competitive per l’affidamento della gestione, costi standard e livelli dimensionali almeno provinciali degli ambiti di erogazione dei servizi.
2. Disciplina della dirigenza della Repubblica.
Il testo prevedeva incarichi a tempo di 4 anni rinnovabili per altri 2 e istituiva i ruoli unici di PA centrale, Regioni ed enti locali dove si entrava attraverso concorsi o corsi-concorsi.
Questi i Decreti Legislativi ancora da emanare:
1) Pubblico impiego
Il testo unico del pubblico impiego punta anche al rafforzamento dei criteri di valutazione e premio delle professionalità. Anche in questo caso servirà l’”intesa” .
2) Conciliazione
Nella delega anche la necessità di attuare misure organizzative per conciliare tempi di vita e di lavoro con forme di telelavoro, da adottare per il 10% dei dipendenti pubblici entro un triennio.
3) Avvocatura
Prevista una nuova governance per l’avvocatura dello Stato. Tra le norme , la delega prevede l’introduzione di un vincolo per i vice-avvocati generali. Incarico con tetto di 4 anni.
4) PCM e Ministeri
La legge Madia di riforma della PA prevede anche deleghe per la riorganizzazione della presidenza del consiglio dei Ministri. A Palazzo Chigi ci sarà un’unità per l’analisi delle politiche.
5) ACI – PRA
Per tagliare i costi di gestione dei dati su proprietà e circolazione dei veicoli, le funzioni degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico saranno trasferite al Ministero dei Trasporti
Di recente :
il Consiglio di Stato ha dato il via libera ai decreti correttivi dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016
Cons. St., comm. spec., 17 gennaio 2017, n. 83
In data 17 gennaio 2017, il Consiglio di Stato ha pubblicato il parere sul quesito posto dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione sulle modalità di attuazione della sentenza n. 251 del 2016 della Corte Costituzionale.
La Corte, lo scorso 25 novembre, aveva dichiarato incostituzionale la riforma della pubblica amministrazione (cd. Legge Madia – l. n. 124 del 2015), nella parte in cui la delega aveva previsto solo il “parere” e non l’“intesa” con le Regioni per cinque decreti legislativi di attuazione (servizi pubblici, dirigenza, dirigenza sanitaria, licenziamento disciplinare, società partecipate). I primi due decreti legislativi non sono stati più adottati, gli altri tre erano già in vigore al momento della sentenza della Consulta.
Con questo parere, il Consiglio di Stato rileva innanzitutto l’importanza di “portare a termine le previsioni della l. n. 124 a seguito della sentenza della Corte”, anche “per non far perdere slancio riformatore all’intero disegno: i decreti legislativi interessati dalla sentenza costituiscono, infatti, non soltanto misure di grande rilievo di per sé, ma anche elementi di una riforma complessiva, che risulterebbe meno incisiva se limitata ad alcuni settori”.
Nel merito, si indicano al Governo le modalità con cui attuare la sentenza della Corte senza far venir meno le riforme già adottate, affermando:
- che non è necessario intervenire nuovamente sulla legge delega, poiché questa deve ritenersi già riscritta dalla Corte in conformità al dettato costituzionale, con la previsione dell’intesa al posto del parere;
- che i decreti legislativi già adottati “restano validi ed efficaci fino a una eventuale pronuncia della Corte che li riguardi direttamente, e salvi i possibili interventi correttivi che nelle more dovessero essere effettuati”;
- che il Governo può raggiungere ora l’intesa con le Regioni in Conferenza Stato-Regioni, o in Conferenza unificata a seconda dei casi, secondo la normativa vigente (d.lgs. n. 281 del 1997);
- che il Governo può far confluire tale intesa in decreti correttivi (previsti dalla stessa legge Madia) che intervengano direttamente sui decreti legislativi già vigenti per sanare il vizio procedimentale di illegittimità costituzionale;
- che l’intesa “deve riferirsi al decreto nel suo complesso”, e non solo a sue singole parti;
- che rientra nella disponibilità delle parti dell’intesa disciplinare anche degli effetti già dispiegati nel “periodo intercorso tra l’entrata in vigore del decreto legislativo originario e quella del decreto correttivo”.
Il parere, infine, segnala l’importanza di intervenire anche per i settori per i quali la delega è scaduta (dirigenza e servizi pubblici). Un percorso possibile è quello di una nuova delega, ma non è l’unico (ad esempio, è ipotizzabile anche un disegno di legge governativo avente, almeno in parte, il contenuto del decreto delegato che andrebbe a sostituire).
Si rileva, però, che la Corte costituzionale non si è pronunciata su come assicurare il principio di leale collaborazione con le Regioni per procedimenti legislativi diversi da quello della legge delega. E d’altra parte – conclude il parere – “apparirebbe problematico individuare per il Parlamento vincoli procedimentali diversi e ulteriori rispetto a quelli tipizzati dalla Carta costituzionale”.
Lì, 19.01.2017
ELABORAZIONE A CURA DI IL PRESIDENTE
Giuseppina Filippelli Giorgio Germani