Assemblea
Lunedì 23 gennaio
Discussione della mozione Airaudo ed altri n. 1-01451 concernente iniziative in relazione ai quesiti referendari in materia di Jobs Act.
Discussione sulle linee generali. Il Governo si riserva di intervenire successivamente. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.
Martedì 24 gennaio
Annunzio di proposte di legge.
4241 Gribaudo e Paris: « Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento »
Mozioni
1-01488 « Ciprini, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Dall’osso, Tripiedi, Cecconi ».
La Camera, premesso che: recentemente la Corte costituzionale si è espressa sull’ammissibilità di tre quesiti referendari in materia di lavoro e jobs act dichiarando ammissibili i quesiti concernenti rispettivamente l’abolizione dei voucher, e l’abrogazione delle disposizioni che limitano la responsabilità solidale delle imprese in caso di appalti.
Impegna il Governo:
1) ad assumere le iniziative di competenza al fine di fissare la data per il voto referendario entro i primi giorni utili previsti per legge in particolare il 23 aprile 2017;
2) ad adottare tutte le iniziative utili a tutelare i diritti della persona del lavoratore della sua libertà e dignità, della sua capacità e forza contrattuale, partendo da quelle volte all’abrogazione della legge n. 183 del 2014, cosiddetta « riforma del jobs act », anche alla luce delle criticità segnalate in premessa con riferimento al rispetto delle norme costituzionali, e specificamente dell’articolo 76 della Costituzione.
1-01489 « Pizzolante, Bosco ».
La Camera, premesso che: la Corte costituzionale in data 11 gennaio 2017, con due ordinanze ha dichiarato ammissibili i referendum costituzionali promossi dalla Cgil per l’abrogazione delle norme del Jobs Act in materia di voucher e di responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore negli appalti pubblici. La Consulta ha ritenuto invece inammissibile il quesito volto ad abrogare la normativa in materia di licenziamenti illegittimi contenuta nell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
impegna il Governo:
1) a completare l’opera di monitoraggio, così come previsto dall’ultima normativa in materia di voucher, ed, a seguito della stessa azione di controllo già avviata e alla luce dei provvedimenti che sono all’attenzione del Parlamento, ad assumere una propria iniziativa tesa a contrastare forme distorsive dell’utilizzo di questi strumenti, senza però giungere alla loro messa in discussione, considerata la loro utilità;
2) a valutare l’opportunità di assumere iniziative per la revisione della disciplina in materia di responsabilità solidale negli appalti richiamata in premessa, tenuto conto dell’esigenza di evitare incertezze applicative.
1-01490 « Civati, Baldassarre, Artini, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco ».
La Camera, premesso che: la Corte costituzionale, con sentenze pronunciate l’11 gennaio 2017, ha ammesso due richieste di referendum abrogativi, relativi rispettivamente all’abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti e all’abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher).
impegna il Governo:
ad assumere le iniziative di competenza per fissare nella medesima domenica compresa tra il 15 aprile 2017 e il 15 giugno 2017 la data per lo svolgimento delle votazioni popolari relative ai referendum abrogativi ammessi dalla Corte costituzionale con le sentenze pronunciate l’11 gennaio 2017 e quella per lo svolgimento delle elezioni delle amministrazioni comunali e circoscrizionali che devono essere rinnovate nel 2017 ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 182 del 1991.
1-01491 « Polverini, Occhiuto ».
La Camera, premesso che: la riforma del mercato del lavoro sostenuta e approvata dal Governo Renzi (contenuta nella legge delega n. 183 del 2014, il cosiddetto Jobs Act, e nei diversi decreti legislativi approvati) si è rivelata, per i presentatori del presente atto di indirizzo, fallimentare; gli stessi dati diffusi dall’Inps, negli ultimi mesi, certificano che la politica della « droga » delle decontribuzioni non ha funzionato.
impegna il Governo:
1) ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a ripristinare sostanzialmente l’originario impianto normativo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per quanto attiene alla definizione dei voucher e al loro campo di applicazione, nonché alla puntuale individuazione delle tipologie di lavoratori ammessi allo svolgimento delle prestazioni di lavoro accessorio;
2) ad adottare opportune iniziative per offrire, a tutti i lavoratori che dichiarano la loro disponibilità ad effettuare prestazioni di lavoro accessorio, l’erogazione di una formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro da parte dei servizi per l’impiego e degli enti accreditati;
3) nell’ambito di future iniziative normative in materia di lavoro, a rivedere gli strumenti di flessibilità, per evitare distorsioni nell’ambito applicativo della disciplina del lavoro accessorio, prevedendo forme di flessibilità anche alternative ai voucher, di maggiore tutela per i lavoratori.
Interrogazione
3-02728 Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, D’uva, Marzana e Di Benedetto. Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: l’anno scolastico 2016/2017, il primo in cui le disposizioni contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107, sono entrate a regime, viene definito dal dossier di « Tutto Scuola », pubblicato in data 12 gennaio 2017, come il più caotico di sempre, con un tasso di mobilità di docenti triplicato rispetto agli anni precedenti; nel 2016/2017 sono infatti 207 mila i docenti trasferiti, pari al 30 per cento dell’organico di ruolo complessivo degli insegnanti statali; di questi, in 60 mila hanno lasciato la cattedra vacante al Centro-Nord per rientrare al Centro-Sud, usufruendo dell’istituto dell’assegnazione provvisoria introdotto dal decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2016, con lo scopo di prorogare anche al 2016/2017 le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107; ad oggi, secondo le stime del dossier, sommando i 207 mila docenti trasferiti ai circa 50 mila docenti precari che annualmente prendono servizio in istituti scolastici diversi, risultano circa 257 mila gli insegnanti che hanno cambiato cattedra (il 200 per cento in più rispetto agli anni precedenti) e due milioni e mezzo gli studenti che hanno avuto uno o più insegnanti diversi rispetto all’anno precedente; la problematica si ripresenterà nell’anno scolastico 2017/2018, visti i contenuti dell’accordo sulla mobilità firmato dal Ministro interrogato con i sindacati in cui si prevedono deroghe da ogni vincolo di permanenza per tutti i docenti di ruolo, compresi quelli chiamati con incarico triennale dai dirigenti scolastici; l’avvicendamento annuale di docenti nelle istituzioni scolastiche inficia la continuità didattica e il successo formativo degli studenti, come dimostra uno studio del 2008 della Banca d’Italia intitolato « Educational choices and the selection process before and after compulsory schooling », che ha utilizzato fonti dell’Istat e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, evidenziando come, a parità di condizioni, alla maggiore stabilità del personale docente corrisponda un minore numero di fallimenti scolastici.
Si chiede di sapere quale strategia a lungo termine e pluriennale intenda attuare il Ministro interrogato per arginare il caos verificatosi nell’ultimo anno scolastico, contemperando l’esigenza di garantire la continuità didattica degli studenti e il rispetto dei diritti dei lavoratori.
Mercoledì 25 gennaio
Mozioni Airaudo ed altri n. 1-01451, Simonetti ed altri n. 1-01481, Capezzone ed altri n. 1-01482, Ciprini ed altri n. 1-01488, Pizzolante e Bosco n. 1-01489, Civati ed altri n. 1-01490 e Polverini e Occhiuto n. 1- 01491 concernenti iniziative in relazione ai quesiti referendari in materia di Jobs Act.
Seguito della discussione e votazione. Sono stati approvati i paragrafi I, II e III della mozione n. 1-01482 (riformulata) Capezzone e altri, la n. 1-1489 Pizzolante e altri, la n. 1-1490 (riformulata) Civati e altri, i paragrafi I e II della n. 1-1491 (riformulata) Polverini (riformulata) e altri, la n. 1-1492 Rosato e altri e i paragrafi I e II della n-1493 (riformulata) Rizzetto e altri. Tutte le altre mozioni sono state respinte.
Interrogazioni a risposta immediata
Iniziative relative al fenomeno della mobilità dei docenti, al fine di contemperare l’esigenza di garantire la continuità didattica degli studenti e il rispetto dei diritti dei lavoratori – n. 3-02728.
Risposta della Ministra dell’Istruzione, dell’università e della ricerca Valeria Fedeli.
Grazie, signora Presidente. Onorevole Chimienti, la continuità didattica – è giusto affermarlo anche in quest’Aula – è assolutamente un valore per le studentesse e gli studenti; proprio per questo, è una priorità anche del Ministero e delle istituzioni scolastiche tutte. Tale esigenza deve essere perseguita tenendo anche in equilibrio, e quindi deve essere contemperata anche con i diritti di chi ci lavora dentro, quindi dei lavoratori, ad ottenere trasferimenti di sede sulla base di regole stabilite da leggi e da contratti di lavoro. In particolare, il tasso di mobilità da lei evidenziato, che, in realtà, è stato molto più contenuto rispetto ai numeri dichiarati, va valutato nell’eccezionale contesto che ha seguito la prima applicazione della legge n. 107, che ha offerto al mondo della scuola la disponibilità straordinaria di oltre 55 mila posti in più, quelli dell’organico per il potenziamento. Proprio per questo, il comma 108 della legge n. 107 ha consentito in via eccezionale a tutti i docenti, anche ai neoassunti, di far domanda di mobilità per l’anno scolastico 2016-2017; ciò in deroga al vincolo di permanenza triennale nella provincia e nell’incarico di prima assegnazione. La medesima legge ha messo a disposizione della mobilità tutti i posti in luogo del 50 per cento di prassi. Il risultato è stato che nel 2016-2017 sono state accolte circa 23 mila domande di mobilità volontaria interprovinciale. A queste si sono aggiunti i trasferimenti obbligatori dei docenti neoassunti che, al termine dell’anno di prova, hanno lasciato la sede provvisoria per raggiungere quella definitiva. Quest’ultima ha un numero elevato esclusivamente in virtù della straordinaria dimensione del piano assunzionale. In prospettiva futura, per ovviare all’alto numero di supplenti nominati sui posti dell’organico di fatto, i quali, per definizione, non possono garantire la continuità didattica, il Governo ha stanziato 400 milioni per consolidare questi posti nell’organico di diritto. Ciò significa poterli occupare con docenti di ruolo in funzione di una maggiore continuità didattica. La disponibilità di questo numero rilevante di posti rende ragionevole consentire a tutti, per il solo anno scolastico 2017-2018, di far domanda di mobilità seppure nella limitata misura del 40 per cento, in luogo del 100 per cento dello scorso anno e del 50 per cento di prassi. A partire dal prossimo anno scolastico, la continuità didattica verrà assicurata anche dall’applicazione delle disposizioni ordinarie in materia di assegnazioni provvisorie, venuto meno il regime transitorio di cui al richiamato comma 108, che valeva solo per l’anno scolastico 2016-2017, con la conseguenza che per l’anno scolastico 2017-2018 le assegnazioni provvisorie potranno essere richieste solo come già definite per alcune categorie di docenti.
Interrogazioni
5-10377 Crivellari — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: il decreto dell’ufficio scolastico regionale Veneto prot. n. 657 del 16 gennaio 2017 interessa la dotazione organica del personale del comparto Ministero assegnata all’ufficio scolastico per il Veneto dal decreto ministeriale n. 773 del 2015; il decreto ministeriale n. 773 del 2015 ha previsto una riduzione a 356 unità, pari a due terzi del personale; l’utilizzo di un solo criterio, riguardante il personale amministrato da ciascun ufficio, ha comportato una evidente sperequazione tra le varie sedi territoriali, penalizzando soprattutto le realtà provinciali più periferiche come Rovigo e Belluno; in particolare, con la riduzione del personale così delineata, Rovigo passerebbe da 43 a sole 15 unità, mentre Belluno da 42 a 15; appare necessaria una revisione del decreto che tenga conto di una riduzione proporzionale ed omogenea per tutti gli uffici territoriali.
Chiede di sapere se e in che modo il Ministro interrogato intenda intervenire per correggere una sostanziale sperequazione, che rischia di penalizzare maggiormente territori come le province di Rovigo e Belluno.
5-10399 Laffranco — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: la legge n. 107 del 2015, cosiddetta Buona scuola, ha previsto un piano straordinario di assunzioni dei docenti per gli anni scolastici 2015/2016 articolato in più fasi sulla base del quale la copertura dei posti di organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo una prima tranche di assunzioni sarebbe stata effettuata esclusivamente tramite sistema informatico su posti risultanti disponibili per l’insegnamento interessato in qualsiasi provincia; la legge ha inoltre previsto, per l’anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per tutti i posti vacanti e disponibili, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/ 2015, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; i docenti di sostegno umbri della scuola dell’infanzia e secondaria di secondo grado che hanno partecipato alla fase nazionale di assunzione straordinaria si sono trovati nella condizione per cui, dopo anni di precariato vicino casa, hanno dovuto accettare un ruolo in province del nord, nonostante l’elevata disponibilità di cattedre in organico di fatto nella provincia di provenienza, di molto superiore al numero dei docenti trasferiti; il trasferimento di questi docenti in sedi fuori regione ha determinato, tra l’altro, l’interruzione della continuità didattica, aspetto di fondamentale importanza per gli studenti con disabilità, causando disagi alle famiglie e a più di 300 alunni disabili i quali, non solo non hanno potuto proseguire con gli stessi insegnanti il percorso di crescita intrapreso nell’anno precedente, ma in alcuni casi hanno iniziato la scuola senza docenti di sostegno, e hanno subito un continuo cambio di insegnanti che in alcuni casi è durato fino alla fine del 2016; a Perugia, in seguito alla mancata copertura di tutti i posti sul sostegno è stata prevista, per questo anno, l’assegnazione provvisoria su questi posti di docenti assegnati fuori regione; inoltre, alcune cattedre sono state assegnate a docenti non specializzati; è importante tener conto del fatto che lavorare come insegnanti di sostegno significa anche collaborare a stretto contatto con il territorio, servizi, dottori ed educatori che hanno in carico i bambini che quei docenti seguono, al fine di poter costruire un percorso educativo comune e condiviso; il territorio umbro ha una richiesta di docenti di sostegno di gran lunga maggiore rispetto agli insegnanti specializzati presenti.
Chiede di sapere:
- se non ritenga di dover adottare iniziative volte a sbloccare il vincolo triennale della mobilità e di prevedere la trasformazione dei posti dell’organico di fatto in organico di diritto affinché si possa giungere all’effettiva utilizzazione del personale presente sul territorio e delle sue potenzialità, al fine di garantire un miglior servizio scolastico organizzato secondo i principi di efficienza e di buona amministrazione e di garantire « la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione », come recita la stessa legge n. 107 del 2015, al comma 181, lettera c), punto 2, dell’articolo 1;
- quali iniziative intenda assumere al fine di consentire a chi è stato assunto lontano ma ha ottenuto l’assegnazione provvisoria nella provincia di appartenenza, di rientrare stabilmente nella provincia di assegnazione provvisoria, trasformando il posto occupato attualmente facente parte dell’organico di fatto in un posto convogliante nell’organico di diritto.
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