Assemblea
Lunedì 30 gennaio
Discussione della mozione Airaudo ed altri n. 1-01451 concernente iniziative in relazione ai quesiti referendari in materia di Jobs Act.
Discussione sulle linee generali. Il Governo si riserva di intervenire successivamente. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.
Mercoledì 1 febbraio
4-15415 Vacca. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al Ministro dell’economia e delle finanze.
Premesso che: l’articolo 1, comma 121 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 istituisce la carta elettronica con il fine di sostenere l’aggiornamento e la formazione continua dei docenti di ruolo, nonché di valorizzarne le competenze; la carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo; il meccanismo della carta elettronica è il seguente: il possessore si reca presso un esercizio commerciale che ha aderito sul portale carta docenti per l’acquisto. L’esercente chiede, quindi, il rimborso direttamente allo Stato; da un servizio televisivo del noto programma Striscia la Notizia dell’emittente Canale 5 si apprende che gli esercenti che hanno inoltrato la « fattura » elettronica da oltre un mese per ottenere il rimborso del costo della merce acquistata, non hanno ricevuto ancora nulla. Sempre nel servizio televisivo viene rivelato, inoltre, che la Consap, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, gestisce la parte finale del pagamento e che, allo stato attuale, attende le risorse da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per effettuare i rimborsi
Chiede di sapere se quanto appreso dal servizio televisivo corrisponda al vero e, in caso affermativo, quando il Ministero dell’economia e delle finanze intenda versare le risorse necessarie per i rimborsi; quali siano le motivazioni di tali ritardi.
Giovedì 2 febbraio
Interrogazioni
5-08549 Piras: Sulle sedi di concorso per i docenti della Regione Sardegna.
Risposta de Sottosegretario Vito De Filippo. L’On.le interrogante segnala la situazione di alcuni candidati alle prove del concorso per personale docente che hanno dovuto sostenere le prove in regioni diverse da quella di appartenenza, evidenziando che ciò ha penalizzato particolarmente gli aspiranti docenti della Sardegna. Al riguardo, si rappresenta che l’articolo 1, comma 113, lettera c), della legge n. 107 del 2015 ha modificato il secondo comma dell’articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (Testo unico delle norme in materia di istruzione) prevedendo che, « ... qualora, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, si ponga l’esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l’aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l’ufficio dell’amministrazione scolastica periferica che deve curare l’espletamento dei concorsi così accorpati ... ». In applicazione della suddetta norma i bandi di concorso di cui ai decreti direttoriali nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 hanno disposto l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali non più in base all’esiguo numero di domande, ma in base all’esiguo numero di posti conferibili. Le commissioni esaminatrici che hanno curato le prove nell’ambito delle procedure aggregate hanno comunque approvato graduatorie distinte per ciascuna regione. In sostanza, i candidati hanno potuto chiedere di concorrere per i posti banditi in ogni regione, ma se per una regione il bando di concorso ha disposto l’aggregazione territoriale delle procedure, le prove si sono svolte in una regione diversa, indicata nel bando medesimo. L’accorpamento di alcune procedure della regione Sardegna, come di molte altre regioni, discende dunque dall’applicazione della norma sopra richiamata. In più, si evidenzia che l’aggregazione operata per le procedure della Sardegna è risultata in linea con quella di altre regioni. In base ai dati in possesso dell’Amministrazione, risulta che delle 7.371 prove che dovevano essere sostenute da candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso per posti della Sardegna, quelle programmate fuori dall’isola risultano essere 596, pari all’8 per cento del totale. Inoltre, frequentemente si è verificato che docenti in possesso di più abilitazioni abbiano chiesto di partecipare a più di una procedura concorsuale. Difatti, prendendo in considerazione qualsiasi delle 630 procedure attivate, si evince che, spesso, vi è stato almeno un candidato in comune tra due o più procedure. Posto ciò, sarebbe stato pertanto comunque impossibile predisporre un calendario che potesse tener conto delle esigenze di tutti gli aspiranti.
5-09565 Crivellari: Sull’organico della scuola in provincia di Rovigo.
Risposta de Sottosegretario Vito De Filippo. In merito alla problematica rappresentata nell’interrogazione in discussione circa l’avvio dell’anno scolastico, con particolare riguardo alle scuole della provincia di Rovigo, si riferiscono le informazioni acquisite al riguardo dal competente Ufficio scolastico regionale per il Veneto che ha fornito una dettagliata relazione sullo stato delle operazioni di nomina del personale docente. Il citato Ufficio ha innanzitutto precisato che tutti gli Ambiti territoriali della regione, compreso quello per la provincia di Rovigo, hanno completato le assunzioni a tempo indeterminato rispettando il termine del 15 settembre 2016, come stabilito eccezionalmente per l’anno 2016/2017 dall’articolo 1-ter del decreto-legge n. 42 del 2016, introdotto dalla legge di conversione n. 89 del 2016. Per le nomine del personale a tempo determinato, invece, si sono verificate delle difficoltà nella conclusione del conferimento delle supplenze dovute essenzialmente alle pronunce della Magistratura amministrativa. Difatti, fino all’anno scolastico 2014/ 2015 le ordinanze cautelari del TAR del Lazio, che disponevano l’inserimento di alcuni ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 1996, producevano l’effetto dell’inserimento in dette graduatorie con riserva. Tale circostanza non comportava, come è noto, il conferimento della nomina ai ricorrenti, in attesa della pronuncia di merito. A decorrere dall’anno 2015/2016 il TAR, in funzione di Giudice dell’ottemperanza, ha stabilito il principio opposto dell’inserimento a pieno titolo, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di procedere alla nomina, stipulando il contratto con la clausola risolutiva espressa in caso di esito definitivo del ricorso in senso sfavorevole al ricorrente. All’Ufficio è pervenuto un numero consistente (oltre mille a livello regionale) di ordinanze cautelari del TAR Lazio, in composizione monocratica, in accoglimento delle istanze presentate da ricorrenti che avevano conseguito l’abilitazione tramite i percorsi abilitanti speciali (PAS), il tirocinio formativo attivo (TFA) ed il diploma magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002. Le notifiche delle pronunce cautelari all’Ufficio non sono avvenute peraltro in un momento unico ma in tempi diversi, e inoltre gli studi legali hanno per lo più omesso di allegare le autocertificazioni dei servizi prestati dai ricorrenti, costringendo così i funzionari degli Uffici territoriali ad acquisire direttamente dalle istituzioni scolastiche i certificati di servizio, al fine di inserire i ricorrenti nelle GAE con l’esatto punteggio. Tutto ciò ha inevitabilmente comportato la necessità del rinvio sia delle convocazioni per le nomine di supplenza di competenza degli Uffici provinciali, sia di quelle ad opera dei dirigenti scolastici una volta esaurite le graduatorie ad esaurimento. Al fine di assicurare il diritto allo studio dell’utenza, in data 7 ottobre 2016, l’Ufficio regionale ha pubblicato sul sito istituzionale il calendario delle supplenze approvato per ciascuna provincia, avvalendosi della facoltà, a fronte di eventuali ordinanze successive a tale calendario, di disporre ulteriori inserimenti utili alla copertura di posti residuati o resisi disponibili dopo la prima convocazione. Per la provincia di Rovigo le operazioni di convocazione per il conferimento – mediante scorrimento delle GAE e successivamente dalle graduatorie d’istituto – delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche sono state programmate dal 30 settembre per la scuola dell’infanzia e primaria e dal 12 ottobre per la secondaria di I e II grado. In base agli elementi sopra esposti, si deduce che le criticità rilevate sono state gradualmente assorbite. Per il futuro è prevedibile che i problemi descritti non abbiano a ripetersi in considerazione del fatto che i contenziosi in corso dovrebbero essere definiti prima dell’inizio del prossimo anno scolastico. A tale proposito, l’Ufficio scolastico per il Veneto ha fatto presente che dal 24 ottobre sono state pronunciate le prime sentenze di merito del TAR Lazio per i ricorrenti abilitati tramite TFA e PAS, favorevoli all’Amministrazione.
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