Camera
Assemblea
Martedì 7 febbraio
Interrogazioni
4-15480 D’Incà e Brugnerotto. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Premesso che: da organi di stampa si apprende che il 29 novembre 2016 il Parlamento europeo ha adottato un provvedimento che equipara il dottorato di ricerca all’abilitazione all’insegnamento; il provvedimento, che è parte integrante del diritto dell’Unione europea, pur essendo vincolante per gli altri Stati membri non lo sarebbe per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che può quindi rifiutarsi di concedere la spendibilità del titolo per insegnare in Italia; analoghe indicazioni sono poi contenute nel documento inviato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 13 dicembre 2016 dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (organo consultivo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) nel quale sono contenute le raccomandazioni a prestare la massima attenzione, riguardo ai prossimi processi relativi alla formazione iniziale dei docenti e all’accesso nei ruoli di docenti della scuola secondaria, consigliando al riguardo di considerare l’attuale condizione dei dottori di ricerca, al fine di garantite un sistema inclusivo e di qualità; nello stesso periodo, il Consiglio di Stato, con l’emanazione dell’ordinanza del 3 novembre n. 06956/2016, ha accolto il ricorso di centinaia di ricercatori « cosiddetti Ph.D », esclusi dal concorso scuola 2016, intimando il Ministero a disporre « l’ammissione con riserva degli appellanti a prove suppletive, da svolgere nel più breve tempo possibile ». Con questa sentenza, il Consiglio di Stato, oltre a stabilire l’illegittima esclusione dei ricercatori, equipara di fatto il titolo dei dottori di ricerca all’abilitazione all’insegnamento per l’accesso al concorso a cattedra
Si chiede di sapere se non si ritenga opportuno, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali ed accademici di cui in premessa, assumere iniziative normative che consentano ai ricercatori l’accesso ai canali di reclutamento per l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, mediante il riconoscimento del valore abilitante del dottorato di ricerca.
5-10177 Valiante: Sulle modalità di calcolo del rapporto docenti/studenti previsto per le università telematiche.
Risposta del sottosegretario Gabriele Toccafondi.
In relazione a quanto rappresentato dagli On.li interroganti si informa che con apposito decreto – appena pubblicato – si è ritenuto opportuno proporre, modificando il decreto ministeriale n. 987 del 2016, un più graduale adeguamento ai nuovi requisiti di accreditamento dei corsi di studio, anche in ossequio alle raccomandazioni dell’ANVUR e a seguito della richiesta della CRUI. La modifica introdotta comporta che: 1. la verifica del possesso o meno dei requisiti di docenza è fatta per tutti gli atenei in base alle regole previste dal decreto ministeriale n. 987 con riferimento al numero di docenti necessari rispetto alla numerosità degli studenti iscritti; al primo anno per i corsi tradizionali, per la prima volta nell’ateneo per i corsi in modalità telematica. 2. nel caso in cui la suddetta verifica dia un esito « non » positivo: il corso già accreditato fino all’a.a. 2016/17 può comunque essere mantenuto fino all’a.a. 2019/2020; conseguentemente nessuna reale penalizzazione c’è per i corsi in essere; non è invece consentita l’apertura di nuovi corsi se non a seguito di chiusura di un pari numero di corsi di studio. Di fatto, pertanto, la situazione per i corsi di studio già accreditati all’a.a. 2016/17 non muta fino all’a.a. 2019/2020. Ovviamente in questo periodo ogni ateneo è chiamato, con gradualità, ad adeguare la docenza in modo da evitare che nell’a.a. 2020/2021 il corso rischi di non essere più attivato. Inoltre, con la modifica del comma 1 dell’articolo 10, che proroga, fino all’a.a. 2019/2020, la possibilità di raggiungere i requisiti di docenza usufruendo delle deroghe consentite dal decreto ministeriale n. 194 del 2015 per tutti gli Atenei, e del decreto ministeriale n. 168 del 2016 per le sole Università non statali, gli Atenei avranno ben 3 anni accademici per avviare un piano di reclutamento di docenza di ruolo che divenga efficace dal 2020-2021. Il percorso di adeguamento potrà essere oggetto di valutazione nel corso delle visite dell’ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio. Si è, anche, specificato il rinvio all’a.a. 2018/2019 della possibilità di proporre corsi di laurea con le caratteristiche cosiddette « professionalizzanti », di cui all’articolo 8, comma 2 del succitato decreto ministeriale n. 987, come già comunicato agli Atenei con nota del 13 gennaio scorso.
5-10131 Manzi: Sul trasferimento dei beni culturali mobili della regione Marche presenti nelle Chiese e negli altri edifici danneggiati dal sisma dello scorso anno.
Risposta del sottosegretario Gabriele Toccafondi.
L’On.le Manzi chiede al Ministro dei beni culturali precisazioni in merito all’avvenuto collocamento presso la Mole Vanvitelliana di Ancona di alcuni beni culturali mobili presenti nelle Chiese e negli altri edifici danneggiati dal sisma. Ringrazio l’Onorevole Manzi e vorrei fare una breve premessa. Il 1o novembre scorso, il Soprintendente delle Marche ed un altro componente dell’Unità di Crisi Coordinamento Regionale Marche (da noi generalmente indicata come UCCR) hanno partecipato, per conto di tutta l’Unità, ad un incontro organizzato dalla Protezione Civile e dal Commissario straordinario a Piediripa di Macerata, nei locali della provincia di Macerata, durante il quale il tema depositi opere d’arte è stato discusso con il sindaco di Macerata e il presidente della provincia; entrambi hanno riconosciuto di non avere a disposizione immobili utili allo scopo. L’unica loro proposta riguardava lo stabile della Banca d’Italia situato nel centro storico di Macerata che però, oltre a presentare qualche problema di accessibilità, era già stato richiesto e quindi offerto ad altra istituzione. Nei giorni immediatamente seguenti, l’UCCR sollecitava singolarmente operatori, inclusa la Confindustria Macerata. Solo il comune di Ancona (nelle persone del sindaco e dell’Assessore alla cultura) rispondeva all’appello mettendo a disposizione una porzione della Mole Vanvitelliana, come deposito temporaneo per allocare i beni mobili danneggiati recuperati. Si deve inoltre segnalare che l’Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Marche non ha edifici disponibili nei territori colpiti dallo sciame sismico con le caratteristiche richieste per un deposito MiBACT ovvero che rispettino la direttiva 23 aprile 2015 (GU Serie Generale n. 169 del 23 luglio 2015). Solo le Diocesi, vista la loro ampia disponibilità di beni immobili che non hanno subito danni, hanno attivato depositi in luoghi prossimi alle zone di provenienza dei beni. Depositi che i vescovi, in virtù della direttiva 2015, hanno chiesto e ottenuto di adeguare a tal fine. Proprio in merito ai depositi temporanei di beni, il 4 gennaio scorso si è svolta una nuova riunione con il commissario straordinario, il Soggetto Attuatore beni culturali, coordinatore dell’UCCR Marche e il Soprintendente, per discutere delle esigenze dei comuni maceratesi. Il commissario ha convenuto che nei due depositi del MiBACT confluissero i beni danneggiati, mentre per i beni non danneggiati si chiedeva ai comuni di indicare una disponibilità di depositi a costo zero per il commissario e protezione civile. Nel corso di un’altra riunione, convocata il successivo 12 gennaio, il Presidente ANCI riferiva di aver inviato a tutti i comuni una richiesta scritta di eventuale disponibilità di depositi senza tuttavia ricevere proposte formali. Concludo la premessa per riferire che le attività poste quindi in essere dall’UCCR Marche per la salvaguardia dei beni mobili, hanno rispettato esattamente le indicazioni contenute nella Direttiva del Ministro Franceschini del 23 aprile 2015. In particolare tra le priorità emergenziali di primissimo piano vi era appunto quello della messa in sicurezza dei beni mobili (opere d’arte e di interesse storico, archivi, biblioteche) custoditi in edifici crollati o gravemente danneggiati dalle scosse sismiche. Come accennavo nelle premesse si è trattato di disporre misure precauzionali su due tipologie di beni: quelli danneggiati e quelli non danneggiati. Per quanto riguarda i beni danneggiati vale quanto stabilito dalla summenzionata Direttiva; essi devono essere trasportati in depositi appositamente attrezzati dove occorre prevedere anche il pronto intervento necessario alla salvaguardia degli stessi, nei laboratori di restauro allestiti presso i medesimi depositi temporanei. A seguito del sisma del 26 agosto 2016, che aveva colpito i comuni dell’ascolano e del fermano in particolare, si prese la decisione di recuperare solo le opere di edifici danneggiati e di allestire un deposito presso il Forte Malatesta di Ascoli Piceno, che, seppure non di grandi dimensioni, era utile allo scopo. Con il terremoto del 30 ottobre, che ha interessato anche l’area maceratese, la situazione si è notevolmente ampliata con un considerevole aumento del numero di beni da recuperare con assoluta urgenza ed era necessario individuare al più presto un altro deposito più vicino. Ma, come dicevo nelle premesse, le consultazioni di Sindaci, Demanio e Confindustria, per la ricerca di depositi disponibili davano solo esito negativo. Fino ad ora i beni mobili portati alla Mole Vanvitelliana di Ancona, sono, per la maggiore parte, beni di proprietà della Curia danneggiati e prelevati dagli edifici pericolanti in cui si trovavano. Essi verranno restaurati a carico del Ministero in quanto nella stessa Mole verrà allestito un laboratorio di restauro, e verranno restituiti ai legittimi proprietari una volta restaurati. In ogni caso prima di procedere ad ogni operazione di spostamento di beni mobili si è sempre previamente richiesto l’assenso alla proprietà. Per quanto riguarda invece i beni non danneggiati ma di cui si è ritenuto comunque indispensabile disporre lo spostamento proprio per evitare il loro deterioramento, si è data facoltà ai proprietari, di provvedere autonomamente alle operazioni di messa in sicurezza nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero con la Direttiva di aprile del 2015. Vorrei infatti rammentare che numerosi beni mobili della Curia di Camerino, ad esempio, sono stati portati nel deposito di San Severino (appositamente istituito quale deposito della Curia) in quanto beni non danneggiati. Altri beni mobili, quali ad esempio quelli prelevati dalla Chiesa delle Vergini di proprietà del Demanio, sono stati portati presso i Musei Civici di palazzo Buonaccorsi a Macerata. Concludo precisando che tutte le attività di messa in sicurezza che riguardano beni culturali mobili sono state effettuate con personale adeguatamente formato, sotto la direzione di personale tecnico del Ministero (restauratore, storico dell’arte, archivista, ecc.) con competenza specifica sulla tipologia di beni culturali mobili ed alla presenza di un funzionario MiBACT e del personale del Comando carabinieri del Comando Tutela Patrimonio culturale.
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Senato
Assemblea
Giovedì 9 febbraio
Interrogazione
4-06983 Pagliari - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Premesso che:
è in corso la discussione parlamentare sull'atto di Governo n. 382, di modifica del sistema della cultura umanistica;
l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016 (che ha riformato le classi di concorso nella scuola secondaria) è stata rinviata, in relazione alle discipline caratterizzanti dei licei musicali (i docenti delle discipline A55 strumento musicale, A53 storia della musica, A63 tecnologie musicali, A64 teoria analisi e composizione, inseriti come vincitori nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra 2016 di differenti regioni italiane), al 1° settembre 2017. Di conseguenza, lo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha previsto nell'"organico di diritto" relativo all'anno scolastico 2016/2017 alcuna cattedra per le classi di concorso dell'indirizzo, rendendo impossibili, per tutti, le immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2016/2017, negando così ai vincitori di un concorso pubblico di ottenere un posto ben definito;
nell'ambito delle trattative relative alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale integrativo di mobilità relativo all'anno scolastico 2017/2018, per quanto riguarda la "mobilità professionale", si ipotizza, a quanto sembra, di introdurre una percentuale di posti riservati ai passaggi di ruolo e di cattedra per le citate classi di concorso del 50 per cento dei posti vacanti, rispetto al 10 per cento stabilito nell'intesa del 30 dicembre 2016 per tutte le altre classi di concorso;
in particolare, avendo stabilito che il 50 per cento dei posti disponibili (più l'eventuale cattedra dispari) verranno assegnati ai docenti di ruolo utilizzati, una decisione di tal genere farebbe venir meno, a quanto temono i vincitori di concorso, un notevole numero di posti destinati alle assunzioni dei vincitori del concorso a cattedra con conseguente danno, poiché l'immissione in ruolo, nei tempi di validità della graduatoria, è seriamente messa in pericolo; inoltre, tale percentuale, ridurrebbe drasticamente la facoltà di scelta di sedi sul territorio regionale.
Si chiede di sapere:
- se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;
- se e come intenda intervenire al fine di salvaguardare i posti per i vincitori soprattutto lì dove vi sia soltanto una cattedra disponibile per disciplina (in molte province è presente solo un liceo musicale), considerato che il calcolo dei posti disponibili andrebbe effettuato non su base nazionale, in quanto la procedura di concorso era su base regionale, e la conseguente mobilità per gli utilizzati andrebbe fatta per provincia;
- se e come sarà affrontata la problematica delle cattedre di storia della musica (A53), tecnologie musicali (A63) e teoria analisi composizione (A64), il cui numero di ore per sezione di liceo musicale non copre l'intera cattedra oraria, con il rischio che siano interamente assegnate al personale di ruolo utilizzato;
- se e come saranno assegnati gli insegnamenti di tutti gli strumenti musicali messi a concorso, giacché si parla di limitare a 8 il numero di strumenti musicali per liceo che formano cattedra con il rischio di penalizzare strumenti "meno frequentati" come arpa, contrabbasso, tromba, eccetera.
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1ª Commissione Affari costituzionali
Mercoledì 1 febbraio
(2630) D-l 244/2016 - proroga e definizione di termini
Presentazione emendamenti (cfr. file allegato).
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Martedì 7 febbraio 2017 — 1ª Commissione Affari costituzionali
(2630) D-l 244/2016 - proroga e definizione di termini
EMENDAMENTI
ARTICOLO 4
Proroga dei termini in materia di istruzione, università e ricerca
4.13 (testo 2)
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo periodo sostituire le parole: 'sesto anno', con le seguenti: 'ottavo anno', e al terzo periodo sostituire le parole 'settimo anno', con le seguenti: 'nono anno'».
4.38 (testo 2)
PUGLISI, PAGLIARI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, FATTORINI, FASIOLO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: 'sesto anno' sono sostituite dalle seguenti: 'ottavo anno' e le parole: 'settimo anno' sono sostituite dalle seguenti: 'nono anno'».
4.41 (testo 2)
PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, ZIN
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 107-bis, le parole: '31 dicembre 2017' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2021'».
4.43 (testo 2)
PUGLISI, PAGLIARI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole 'e 2015-2016' sono sostituite dalle seguenti: ', 2015-2016 e 2016-2017'».
4.19 (testo 2)
RUTA
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Sono prorogati fino all'indizione del concorso docenti successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di validità delle graduatorie di merito già pubblicate o ancora in fase di elaborazione in esito alle procedure concorsuali di cui ai decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2016, nn. 105, 106, 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016, fermo restando il termine del triennio per l'assunzione dei vincitori del concorso.
4-ter. All'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sopprimere le parole 'La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento'».
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