Con nota Prot. 2547 del 18/10/2013 il MIUR - Direzione generale per gli studi la statistica e i sistemi informativi, ha diramato le istruzioni operative affinché ogni Isituzione Scolastica possa gestire, in autonomia, i propri dati pubblicati sull’indice della Pubblica Amministrazione (iPA).
Entro il 1° novembre p.v., saranno inviate – via PEC – a ciascuna istituzione scolastica le credenziali per l’accesso al portale dell’iPA.
Da tale data, quindi, ogni istituzione scolastica dovrà provvedere in autonomia all’aggiornamento dei dati di seguito specificati, presenti nell’area del portale iPA ad esse riservate ed a cui si accede attraverso la seguente procedura:
- cliccare su “area riservata” (in alto a destra)
- inserire le credenziali ricevute.
Così facendo, apparirà la schermata evidenziata in Fig. 1.
ATTENZIONE . Le uniche voci su cui cliccare per modificare/aggiornare i propri dati, sono le seguenti:
“Modifica password”
Qui si può modificare la password di accesso all’area riservata da conservare con diligenza.
“Modifica Dati Ente”
Qui si possono modificare/aggiornare l’indirizzo civico della propria sede legale, l’indirizzo (l’URL) del proprio sito WEB ed aggiungere altri indirizzi di e-mail e/o PEC cliccando sul “+” che si vede a sinistra.
Per le altre richieste (variazione denominazione della propria istituzione scolastica, cancellazione della propria scuola associata al vecchio codice fiscale, nuovo accreditamento della propria Istituzione scolastica con nuovo codice fiscale, ecc.) occorrerà operare selezionando la funzione “Gestione Richieste”.
Ciò perché il Codice Fiscale rappresenta, per l’iPA, l’identificativo dell’Ente: pertanto, a partire dall’1° novembre p.v. non saranno evase le richieste di cancellazione per sopravvenuta modifica del solo codice meccanografico.
Le funzionalità legate ad altre voci, da non invocare per nessun motivo pena l’applicazione delle sanzioni economiche previste dalla normativa vigente, saranno autorizzate gradualmente con specifiche comunicazioni da parte di questo ufficio.
Si rammenta l’obbligo dell’aggiornamento almeno semestrale dei dati su iPA, ai sensi dell’art. 57 bis – comma 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 c.d. CAD.
Il responsabile del procedimento di informazione e sensibilizzazione al corretto accesso all’iPA è l’ing. Giovanni Malesci (giovanni.malesci@istruzione.it), al quale è possibile inviare e-mail in merito a quanto descritto nella presente nota, solo se riportanti nell’oggetto la dicitura “NUOVA GESTIONE PROFILI IPA”.
Link utili:
Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle scuole istituite a partire dal 1° settembre 2013: queste, infatti, sono tenute ENTRO il 1° novembre ad accreditarsi presso l’iPA invocando la procedura di cui al link http://www.indicepa.gov.it/documentale/iscrizione.php come già indicato nella nota pubblicata sulla intranet ministeriale avente prot. AOODGSSSI n. 1988 del 31 luglio 2013.
Art. 57, comma 3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al ompletamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili .