Monitoraggio legislativo 13 - 17 febbraio 2017

Camera

 

Assemblea

Mercoledì 15 febbraio

 

Modifica nella denominazione di un gruppo parlamentare.

 

Si comunica che il presidente del gruppo parlamentare Area Popolare-NCD-Centristi per l’Italia, con lettera pervenuta in data 14 febbraio 2017, ha reso noto che il gruppo ha modificato in pari data la propria denominazione in « Area popolare-NCD-Centristi per l’Europa ».

 

Interrogazioni

 

4-15593 Vignali — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Premesso che: la legge n. 107 del 2015 ha introdotto un bonus (« carta del docente ») di 500 euro, per ogni anno scolastico, per acquisti di natura culturale destinato ai docenti di ruolo della scuola italiana per la formazione continua e l’aggiornamento professionale; a partire dal 2016 il bonus, previa iscrizione con codice Spid, è assegnato ad ogni docente attraverso un « borsellino elettronico » e attraverso applicazione web « cartadeldocente.istruzione.it » è possibile ai docenti effettuare acquisti, anche online, presso gli esercenti ed enti accreditati a vendere i beni e i servizi che rientrano nelle categorie previste dalla norma; attraverso la piattaforma è possibile agli esercenti accreditati ai sensi della direttiva del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 170 del 2016 registrarsi al servizio e offrire ai docenti la vendita dei beni o servizi previsti dalla normativa; la carta consente, tra le varie agevolazioni, « l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale »; essa prevede, sempre in funzione del miglioramento delle competenze specifiche del docente, che un insegnante di musica possa utilizzare il bonus o parte di esso per l’acquisto di uno strumento musicale, purché strettamente correlato alle iniziative individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa e del piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015; tuttavia, nella categoria dei libri, testi e pubblicazioni acquistabili con la carta non sono espressamente previste le edizioni musicali, testi fondamentali per la formazione dei docenti di musica; la procedura spettante agli esercenti per ottenere l’accreditamento (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2016, articolo 7) autorizza solo i codici Ateco relativi alle librerie. In particolare, per quanto riguarda l’editoria musicale e gli strumenti musicali, risultano attualmente rivenditori accreditati, sulla base del codice Ateco, solo Amazon e La Feltrinelli, mentre sono esclusi tutti i produttori/rivenditori di strumenti e di editoria musicale, creando in tal modo una inaccettabile disparità di trattamento.

 

Si chiede di sapere:

  • se non ritenga opportuno assumere iniziative per chiarire che la carta del docente può essere utilizzata anche per l’acquisto delle edizioni musicali;
  • se non ritenga opportuno assumere iniziative per autorizzare l’accreditamento di tutti i produttori e rivenditori di strumenti musicali e di editoria musicale, corrispondenti ai codici Ateco 32.20.00 fabbricazione degli strumenti musicali, 47.59.6 commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti, 95.29.01 riparazione di strumenti musicali e 59.20.20 edizione di musica stampata.

 

4-15608 Dieni — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Premesso che: l’interrogante, nell’interrogazione a risposta scritta n. 4-13135 rivolta al Ministro interrogato, chiedeva conto dei criteri definiti dal comitato di valutazione dell’istituto comprensivo Francesco Jerace di Polistena (Reggio Calabria) per attribuire al diligente il bonus premiale, conformemente al comma 129 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; nei suddetti criteri, infatti, si prevedeva la decurtazione del punteggio in relazione ad eventuali relazioni conflittuali con colleghi, dirigenti scolastici e altri soggetti del territorio, fatto che ha destato sorpresa anche da parte di svariati organi di stampa; l’inazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha prodotto tuttavia ulteriori effetti perversi che hanno colpito l’istituto comprensivo Francesco Jerace, mentre la scelta di tali strumenti di valutazione rappresentavano non solo un fatto isolato, ma la spia di condotte, a giudizio dell’interrogante scorrette di alcuni dipendenti, denunciate tanto dai genitori quanto dal personale docente; più specificamente nella scuola sarebbero stati rilevati da alcuni genitori, come da comunicazione indirizzata al direttore generale dell’ufficio scolastico provinciale di Reggio Calabria, poi inoltrata al direttore generale regionale, alcuni fatti non chiari, che sarebbero culminati nella modifica della votazione già registrata di una studentessa a vantaggio della stessa; a quanto emerge inoltre da una segnalazione pervenuta all’interrogante dalla professoressa Francesca Stilo, si rileva inoltre come siano avvenuti altri fatti, a partire dalla non chiara ripartizione delle ore di sostegno richieste per alunni: le ore concesse sono note solo al team della dirigenza, ma sembrerebbe che ore di sostegno assegnate ad un alunno con disabilità grave siano state invece dirottate su un alunno con disabilità meno grave, ma funzionale alla formazione delle ore di cattedra per alcuni docenti vicini alla dirigenza, che sono peraltro gli stessi che hanno anche coordinato la richiesta del monte ore di sostegno; è quindi singolare che gli stessi soggetti, nonostante questi fatti, risultino inseriti nella lista dell’assegnazione del bonus premiale ex articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio n. 107, secondo criteri che non risultano mutati rispetto a quelli segnalati nell’interrogazione a risposta scritta n. 4-13135 e che privilegiano esplicitamente il pieno accordo con il dirigente scolastico; i fatti sopra descritti, a parere dell’interrogante, sono prova di alcuni difetti insiti nella legge 13 luglio 2015, n. 107, altrimenti nota come Buona Scuola, principalmente per ciò che attiene l’eccessivo potere che viene posto in capo al dirigente scolastico e, a cascata, ai suoi più vicini collaboratori i quali, discrezionalmente, possono influire tanto sull’erogazione dei bonus premiali quanto su alcuni atti interni, rendendo più facile la realizzazione di quelli che appaiono all’interrogante provvedimenti di dubbia legittimità.

 

Si chiede di sapere:

se intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, per sanare le problematiche descritte in premessa concernenti l’istituto comprensivo Francesco Jerace di Polistena (Reggio Calabria);

se non intenda assumere iniziative con urgenza per modificare la legge 13 luglio 2015, n. 107 per limitare i poteri del dirigente scolastico e in particolare evitare un trattamento privilegiato per il personale docente più vicino ai dirigenti scolastici.

 

Giovedì 16 febbraio

 

3-02786 Interrogazione a risposta orale: Latronico. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Premesso che: l’articolo 4, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, cosiddetto Milleproroghe, ha modificato l’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (« buona scuola »), stabilendo che, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. La previsione posticipa dunque la scomparsa della cosiddetta « terza fascia » delle graduatorie; il differimento interviene nelle more della riforma sulle modalità di accesso all’insegnamento per la scuola secondaria in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), della legge n. 107 del 2015; il differimento introdotto dal decreto-legge « Milleproroghe » si configura come una modifica correttiva quasi obbligata della legge sulla « buona scuola », non essendo ad oggi stati avviati percorsi di abilitazione all’insegnamento, costringendo quindi molte scuole a ricorrere alle domande di messa a disposizione per reperire i supplenti; si ricorda, per completezza, che il terzo ciclo di tirocinio formativo attivo, necessario, a legislazione vigente, per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, non è stato ancora attivato; per effetto del differimento, il docente neolaureato potrà accedere alla graduatoria di terza fascia, purché in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla classe di concorso, anche senza aver ottenuto l’abilitazione; i docenti che, invece, siano già iscritti in seconda o terza fascia avranno la possibilità di procedere all’aggiornamento dei titoli e avranno l’opportunità di cambiare provincia, le scuole scelte o aggiungere nuove classi di concorso; il tema dell’acquisizione di punteggi in vista dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto per le diverse fasce è, ormai da anni, al centro di infinite polemiche. Occorre preliminarmente ricordare che, secondo la valutazione dei titoli, il possesso di alcune certificazioni fa aumentare il punteggio (a mero titolo di esempio: l’uso della lavagna elettronica, il possesso della certificazione ECDL advanced, le certificazioni di conoscenza linguistica e altro); a fronte di un costante aumento della domanda di « punti » da acquisire nel minor tempo possibile si è assistito all’impennata di master, corsi di perfezionamento, specializzazioni, attestati di frequenza, certificazioni varie, rilasciati da università, enti accreditati, enti di forma 2017 zione e sindacati, anche se, occorre sottolinearlo, in vari casi vengono organizzati gratuitamente dalle scuole a cui possono accedere i docenti in servizio, come formazione e aggiornamento; in parecchi casi si assiste a corsi che, a fronte di cifre di iscrizioni non modeste (dai 200 ai 1.500 euro per ogni singola certificazione), garantiscono in un solo giorno lezione frontale, esame e rilascio della certificazione; corsi di specializzazione e master, in relazione alla durata, ai costi alla graduatoria e alla fascia, possono pertanto offrire punteggi differenziati; tutti i corsi per essere utili alla maturazione di punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto devono essere certificati dal Ministero, e il punteggio ottenuto deve essere attinente alla disciplina di inserimento nella graduatoria.

 

Si chiede di sapere quali iniziative di carattere preventivo, ispettivo e repressivo e con quali esiti il Ministero abbia messo in atto, per quanto di competenza, al fine di verificare una reale corrispondenza tra punteggi ottenuti e competenze acquisite, onde evitare che gli aggiornamenti delle graduatorie d’istituto si trasformino in un terreno di « battaglia » fra docenti e neo-abilitati con considerevole esborso economico, più a vantaggio degli enti certificatori che dell’interesse del Paese ad avere un corpo docente effettivamente aggiornato e qualificato.

 

 

Senato

 

Assemblea

 

Martedì 14 febbraio

 

Interrogazioni

 

4-06995 Liuzzi - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

migliaia di giovani, dopo aver conseguito una laurea a fronte di format formativi online e periodi di tirocini presso istituzioni estere, pagando cifre che raggiungono anche i 7.000 euro, si vedono costretti ad inseguire strade sempre più complicate e complesse per raggiungere titoli di abilitazione all'insegnamento;

fra i titoli abilitanti da inseguire, si aggiungono anche quelli utili all'adeguamento del punteggio, come ad esempio titoli per le abilità linguistiche o informatiche, perseguibili anch'essi con prestazioni onerose a carico dell'aspirante insegnante;

tutti questi titoli vanno a confluire nel calderone delle graduatorie di istituto, che si aggiorna periodicamente innescando, di conseguenza, pratiche speculative a danno di giovani laureati, che dovrebbero trovare ben altro trattamento negli istituti scolastici, che, nonostante ciò, continuano a denunciare carenza di organico nel settore dell'insegnamento a sostegno e non solo,

 

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative voglia adottare, per porre fine a questa ricerca affannosa di pratiche che non garantiscono né trasparenza di accesso degli insegnanti negli organici, né qualità e titoli formativi effettivi.

Mercoledì 15 febbraio

 

Interrogazione

 

4-07004 Centinaio - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Premesso che: la legge n. 190 del 14 (legge di stabilità per il 2015) all'art. 1, commi 332-333, detta disposizioni in materia di supplenze brevi, rispettivamente per il personale ATA e per quello docente;

dette norme stanno suscitando gravi ed evidenti disagi gestionali ai dirigenti delle scuole e, quale conseguenza diretta, all'utenza;

molti dirigenti scolastici hanno, da tempo, messo in evidenza alcune forti criticità derivanti dall'applicazione di queste norme e del conseguente impatto sulla gestione ordinaria delle istituzioni scolastiche pubbliche, nonché sulla legge di riforma della scuola (legge n. 107 del 2015);

i commi 332-333 citati hanno previsto che i dirigenti scolastici, dal 1° settembre 2015, non potranno: nominare il supplente nel primo giorno di assenza del docente; conferire supplenze ai collaboratori scolastici nei primi 7 giorni di assenza; conferire supplenze al personale ATA, in presenza di più di 2 unità in servizio. Una tale disposizione, se poteva trovare fondamento nella prevista disponibilità dell'organico di potenziamento di cui alla legge n. 107 del 2015, non risulta essere idonea a far fronte alle differenti e numerose problematiche proprie delle diverse realtà scolastiche. Quotidianamente, infatti, si verificano situazioni di assoluta emergenza, soprattutto nei plessi con poche classi o nel caso di assenza contemporanea di più docenti, dove non è possibile adottare misure organizzative ricorrendo ad altre risorse professionali in servizio. Tali evenienze (tutt'altro che ipotetiche, soprattutto nel periodo autunnale, in cui le epidemie influenzali sono ricorrenti) risultano particolarmente gravi nelle scuole dell'infanzia e primarie, quelle in cui, non a caso, era da sempre consentito nominare supplenti fin dal primo giorno. Il dirigente scolastico, perciò, è costretto ad organizzare quotidianamente l'attività didattica in ciascuna delle sedi dove risulteranno assenti una o più unità di personale docente unicamente attraverso l'utilizzo delle scarse risorse a disposizione quali: il personale interno non impegnato nelle lezioni frontali o assegnato come organico potenziato o, ancora, distribuendo gli studenti nelle altre classi;

considerato che:

per il personale ATA, la situazione presenta evidenti difficoltà per quanto riguarda gli assistenti amministrativi ed i collaboratori scolastici. Per i primi, la norma vieta in modo assoluto la nomina di supplenti quando l'organico di diritto abbia 3 posti o più; ciò significa che se in un istituto di grandi dimensioni fossero assenti 6 collaboratori amministrativi su un totale di 10, il dirigente non sarebbe nelle condizioni di sostituire nessuno degli assenti e gli uffici vedrebbero l'organico ridotto al 40 per cento dell'effettiva forza lavoro. Non è infrequente inoltre che, nelle scuole con 3 o 4 assistenti in organico, gli assenti siano più di uno, ma vi siano ad esempio soggetti in situazione di handicap grave non in condizioni di svolgere le comuni mansioni previste dal contratto, beneficiari della legge n. 104 del 1992, con lunghi ricoveri e riabilitazioni; la sostituzione del personale amministrativo non è prevista neanche anche nel caso di assenze per maternità. Appare illogico che il parametro di riferimento sia l'organico di diritto e non la situazione di fatto;

vi sono molte scuole, soprattutto primarie e istituti comprensivi, al di fuori delle grandi aree metropolitane, in cui per numerosi plessi è prevista in via ordinaria la minima presenza di un solo collaboratore scolastico; si tratta, per lo più, di plessi decentrati in frazioni o piccoli comuni nei quali, se l'unico collaboratore è assente, diventa problematico perfino aprire la scuola, per non parlare della vigilanza sugli accessi, o di quella sugli alunni quando escono dalle aule per recarsi ai bagni e potrebbero uscire dall'edificio senza che nessuno li fermi;

le suddette norme, se sono utili a determinare un risparmio per le casse dello Stato, di fatto determinano pesanti disservizi per tutti gli utenti delle scuole;

i dirigenti non possono essere ritenuti responsabili delle eventuali ripercussioni in termini di "danno erariale", dovuto all'inderogabile necessità di nominare i supplenti per far funzionare regolarmente le classi, contravvenendo così alle regole citate, assumendosi le responsabilità conseguenti alla nomina dei supplenti di fronte alla Corte dei conti. L'alternativa, in osservanza della legge, sarebbe quella di dover chiamare le famiglie, di volta in volta, per comunicare loro che il docente è assente e che, quindi, non è possibile garantire il servizio scolastico,

 

si chiede di sapere:

  • se il Ministro in indirizzo intenda prevedere una soluzione normativa che consenta ai dirigenti scolastici di nominare un docente supplente sin dal primo giorno di assenza, qualora non sia possibile utilizzare il personale previsto nell'organico di potenziamento o provvedere in altro modo;
  • se, per quanto attiene al personale ATA, intenda emanare una nota interpretativa che elimini il divieto di nominare un supplente prima del settimo giorno di assenza, se non con la diretta responsabilità e rischio economico per i dirigenti scolastici stessi, e se intenda prendere in considerazione le particolari esigenze dei plessi scolastici in cui sia di fatto in servizio un solo collaboratore scolastico.

 

 

4-07007 Ciampolillo, Buccarella - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

Premesso che:

il comma 329 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha abrogato l'articolo 459 (come modificato dall'art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011) del decreto legislativo n. 297 del 1994, e ha rinviato la disciplina dell'istituto dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento, di cui può beneficiare il vicario o collaboratore del dirigente scolastico, alla legge di riforma della scuola, legge n.107 del 2015;

con la nota n. 1875 del 3 settembre 2015, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha autorizzato le scuole per l'anno accademico 2015/2016 a procedere alle nomine dei vicari con esonero o semi esonero e alle relative sostituzioni, in attesa del completamento della fase C, secondo le procedure previste dal menzionato art. 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994;

l'articolo 34 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 29 novembre 2007 afferma che: "Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all'art. 88, comma 2, lettera e";

l'articolo 88, comma 1, dello stesso contratto stabilisce che le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il piano dell'offerta formativa, su delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (scuola, ospedali, carceri, corsi serali, convitti). Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell'ambito del POF, evitando la burocratizzazione e le frammentazioni dei progetti. Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi, a parere degli interroganti, dovrà essere posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione;

l'articolo 88, comma 2, lettera f), sancisce che con il fondo d'istituto (FIS) sono retribuiti "i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 33 del presente CCNL";

il fondo d'istituto, previsto dalla legge n. 440 del 1997, è destinato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ATA per sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alla realizzazione del POF ed alla qualificazione e l'ampliamento dell'offerta formativa, anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio;

l'articolo 33, comma 3, del contratto collettivo del 29 novembre 2007 recita che: "Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio";

considerato che:

l'articolo 29 prevede che ogni ora di lezione sia considerata doppia rispetto alle ore funzionali e che, pertanto, il vicario o il collaboratore del dirigente scolastico in esonero totale debba restituire 36 ore settimanali oltre all'essere esonerata dalle 80 ore previste dall'articolo sopracitato;

dall'esame del contratto integrativo dell'istituto di istruzione secondaria "Pietro Sette" di Santeramo in Colle (Bari), in particolare dalla lettura dell'informazione successiva, che verifica se le risorse del FIS, contrattate nell'anno scolastico 2015/2016 siano state ripartite ed assegnate nel modo previsto, come recita il contratto collettivo del 2007, art. 6, comma 2, lettera o), e dalla presa visione dell'informazione preventiva, per l'anno scolastico 2016/2017, si evince che al primo collaboratore della dirigente scolastica siano stati assegnati i seguenti compensi: a) 3.650 euro forfettari per svolgimento ruolo di collaboratore vicario; b) ulteriori 630 euro forfettari per il ruolo di collaboratore vicario; c) 350 euro per attività aggiuntive relative a progetti per alunni con BES (bisogni educativi speciali) e DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) per un totale di 20 ore nonché per altre 20 ore; d) aggiuntivi 350 euro per attività aggiuntive relative a progetti di RAV (rapporto di autovalutazione) e 3.000 euro per la docenza dei corsi IDEI (interventi didattico educativi integrativi), per un totale di 60 ore, considerando che lo stesso docente dai primi giorni di dicembre 2015 si trova in una situazione di esonero totale dall'insegnamento; e) 900 euro per 53 ore di attività per trasferimento;

a giudizio degli interroganti tale situazione mostra un palese sbilanciamento della ripartizione delle risorse finanziarie dell'istituto a scapito di un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione. Il caso è solo un esempio del malcostume, diffuso sul territorio italiano, da parte di alcuni dirigenti scolastici di considerare il FIS come un proprio fondo dal quale retribuire alcuni docenti a scapito di altri, dando adito a contrattazioni troppo clientelari e lesive della dignità della professione di insegnante,

 

si chiede di sapere:

  • se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
  • se ritenga che il comportamento del dirigente dell'istituto "Pietro Sette" sia compatibile con un corretto uso della spesa pubblica o se invece non rappresenti un modus operandi da evitare per escludere una mala gestio delle risorse finanziarie della scuola;
  • se ritenga lecito che una stessa docente venga sottoposta ad un carico di lavoro straordinario di circa 400 ore di attività aggiuntive e, soprattutto, se sia coerente con quanto previsto dall'articolo 88, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 2007;
  • se intenda attivarsi presso le sedi di competenza affinché sia chiarito il criterio in base al quale vengano assegnati incarichi aggiuntivi ad un solo docente, come nel caso di specie quello di collaboratore della dirigente scolastica, considerato che, a parere degli interroganti, sarebbe stato meglio suddividere i compiti tra il personale docente, distribuendo così anche i compensi accessori;
  • se intenda adottare le opportune iniziative presso le autorità coinvolte affinché venga valutato l'eventuale mancato monitoraggio da parte degli organi competenti.

 

 

Giovedì 16 febbraio

 

Disegno di Legge

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini (2630). Emendamento 1.800 (testo corretto), su cui il governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione. Approvato.

 

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.

3. All'articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole «delle tornate 2012 o 2013» sono soppresse.

4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».

5. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è differito al 31 dicembre 2017. All'onere finanziario derivante dal differimento di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle economie di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, quanto ad euro 6 milioni, attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è differito al 31 dicembre 2017.

 

11ª Commissione lavoro, previdenza sociale

 

Martedì 14 e mercoledì 15 febbraio

 

Sede consultiva

 

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (n. 379)

 

(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Il senatore Lepri (PD) evidenzia che l'atto in titolo consente di migliorare, attraverso un adeguato sistema duale, il rapporto tra scuola e mondo del lavoro. Plaude alla personalizzazione dei percorsi formativi e alla scelta di incrementare sia le attività di laboratorio che le forme di partenariato con il mondo dell'impresa. Richiama il riparto di competenze fra lo Stato, responsabile degli istituti scolastici professionali, e le regioni che si occupano di formazione professionale. A tale proposito, auspica un intervento finanziario dello Stato che riduca le disparità attualmente presenti tra le regioni. Si sofferma sul passaggio dai percorsi degli istituti scolastici a quelli della formazione professionale, al fine di mettere ordine alle problematiche relative al conseguimento della qualifica professionale, del diploma professionale e del diploma di istruzione professionale. Esprime perplessità, infine, sulla possibilità di aumentare gli organici degli insegnanti esperti in materie professionali, senza creare esuberi nelle discipline tradizionali.

 

La senatrice Catalfo (M5S) manifesta perplessità sulla possibilità che il progetto formativo individuale possa essere attuato all'interno dei Consigli di classe degli istituti scolastici. Ritiene infatti che la formazione dei docenti non sia sempre adeguata per rispondere alle attività di tutor. Critica la soluzione di aggiungere un anno di formazione al triennio base e considera insufficienti le proposte riguardanti il libretto formativo del cittadino e il certificato delle competenze.

 

La senatrice Favero (PD) ritiene il provvedimento uno strumento adeguato per migliorare il raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro. Sottolinea, però, l'eccessiva discrezionalità che mantengono le regioni nell'allocazione delle risorse in materia di formazione professionale. In particolare, lamenta che alcune normative regionali escludono i giovani con più di 15 anni dai percorsi triennali di formazione professionale, ciò che determina l'abbandono formativo di molti giovani con gravi ricadute sociali. Suggerisce che la Commissione compia i dovuti approfondimenti sia su questo tema che sugli organici degli insegnanti. Apprezza, infine, alcune esperienze pilota, come quelle della provincia autonoma di Bolzano, in cui la rete delle imprese consente di assorbire molta forza lavoro giovanile, riducendo al minimo i tassi di disoccupazione.

          

Il senatore Puglia (M5S) critica che dal 2007 siano stati eliminati i titoli professionali e le relative equipollenze nel settore navale. Si tratta di una scelta che ha avuto conseguenze negative per il nostro Paese e che non è stata seguita dagli altri Stati membri dell'Unione europea. Plaude ad alcune esperienze, come il Progetto Orione, considerate buone pratiche da estendersi a tutto il settore delle professioni marittime. Invita il relatore a considerare il problema della riqualificazione dei percorsi formativi degli istituti nautici.

 

La senatrice D'Adda (PD) condivide le preoccupazioni sulla difficoltà di impegnare i docenti degli istituti professionali in attività di tutor nei percorsi formativi personalizzati. Evidenzia l'assenza di un coinvolgimento nel mondo dell'istruzione professionale di alcune figure altamente qualificate, come quella di pedagogista. Auspica che nello schema di osservazioni sia rimarcato tale aspetto e siano individuate opportune soluzioni.

 

Il seguito dell'esame è rinviato.

 


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Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 17/02/2017
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 17/02/2017
Permalink: Monitoraggio legislativo 13 - 17 febbraio 2017 Tag: Monitoraggio legislativo 13 - 17 febbraio 2017
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