Camera
V Commissione Bilancio
Martedì 7 marzo
Atti del governo
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. (n. 384)
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.
Susanna Cenni (PD), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 27 articoli ed è corredato di relazione tecnica. In merito agli articoli 2 e 27, comma 2, in materia di valutazione nel primo ciclo, rileva che molte delle disposizioni assumono in gran parte carattere ordinamentale e programmatorio ovvero ricognitivo della legislazione vigente. Quanto alle strategie di miglioramento dell'apprendimento, prende atto delle stime fornite dalla relazione tecnica, volte a dimostrare la possibilità di attuare la disciplina in esame nei limiti dell'organico dell'autonomia. Fa notare che, dato che dette stime sono basate su valori medi calcolati su base nazionale, questi valori siano idonei a tener conto anche di situazioni, riferite a singoli istituti o aree, che presentino condizioni significativamente divergenti rispetto a quelle, medie, assunte alla base della stima. In proposito andrebbe acquisita, a suo avviso, la valutazione del Governo. In merito all'articolo 4, concernente le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria, prende atto delle indicazioni della relazione tecnica che evidenziano i costi stimati della prova INVALSI per la lingua inglese. Ai fini della verifica di tali stime, appare peraltro necessario chiarire quale sia la base informativa e gli altri parametri sottostanti le quantificazioni indicate. In merito all'articolo 18, concernente commissione e sede di esame per le scuole secondarie di secondo grado, evidenzia che il decreto del Presidente della Repubblica n. 425 del 1997 prevede un numero di membri esterni «non superiore a tre» mentre la norma in esame fissa tale numero in tre docenti esterni per ogni commissione. Sarebbe utile, a suo avviso, una conferma che le disposizioni in esame risultino conformi alle normative e alle prassi attualmente adottate. Con riferimento all'articolo 19, in materia di prove di esame, ritiene necessario acquisire una conferma che dall'attuazione dell'articolo in esame non possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 21, in materia di prova INVALSI, rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni riguardo ai dati ed ai parametri assunti alla base delle stime fornite. Considera pertanto necessario acquisire tali dati ai fini di una verifica delle quantificazioni contenute nella relazione tecnica. Riguardo all'articolo 22, in materia di esame di Stato per gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, in merito ai profili di quantificazione andrebbero acquisiti, a suo avviso, elementi riguardo alla neutralità della previsione di potersi avvalere di personale esperto e di predisporre «adattamenti» della prova d'esame. Con riferimento all'articolo 27, comma 4, recante disposizioni finanziarie, in merito ai profili di copertura finanziaria segnala che, come confermato dalla relazione tecnica, agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona scuola», istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Fondo, a suo avviso, ha le necessarie disponibilità per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal provvedimento, tuttavia sul punto ritiene necessaria una conferma da parte del Governo.
La sottosegretaria Paola De Micheli si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti.
Il seguito dell'esame è rinviato.
Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. (n. 379)
La sottosegretaria Paola De Micheli deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e una nota della Ragioneria generale dello Stato.
Il seguito dell'esame è rinviato.
Giovedì 9 marzo
Atti del governo
Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. (n. 377)
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2017.
La sottosegretaria Paola De Micheli fa presente che i compensi dei componenti delle commissioni di concorso sono stati calcolati in base ai parametri contenuti nel decreto del MIUR del 31 agosto 2016. Per quanto concerne i compensi relativi ai membri dei comitati di vigilanza, osserva che all'articolo 6 del decreto interministeriale del 12 marzo 2012 si prevede, per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte, un compenso lordo pari ad euro 20,92 e che non sono invece quantificati oneri di rimborso per le scuole, per le attività di supporto delle segreterie, essendo attività che esse svolgono istituzionalmente e che non determinano nuovi o maggiori oneri.
Sottolinea che dalla Commissione nazionale di esperti, dallo svolgimento delle attività delle commissioni di valutazione, delle commissioni dell'esame finale e della Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala infine che il Fondo «La Buona scuola», istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura dell'onere derivante dal provvedimento in oggetto.
Paola Bragantini (PD), relatrice, esprime una proposta di parere favorevole.
La sottosegretaria Paola De Micheli concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore
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VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione
Martedì 7 marzo
Atti del governo
Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività. (n. 382)
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 1 marzo 2017.
Filippo Crimì (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole, che illustra sinteticamente. Essa contiene anche diverse condizioni volte a modificare il testo dello schema al fine di renderlo più organico e per accogliere i rilievi e le osservazioni emersi durante le audizioni informali.
Chiara Di Benedetto (M5S) deposita una proposta di parere alternativo. Gianluca Vacca (M5S) preannunzia che il suo gruppo si riserva di esaminare con cura la proposta della relatrice.
Il seguito dell'esame è rinviato.
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. (n. 384)
Esame e rinvio.
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XI Commissione Lavoro
Giovedì 9 marzo
Interrogazione
5-09269 Fanucci. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Premesso che: il Governo Renzi, con il decreto-legge n. 90 del 2014 (articolo 6) e la legge n. 124 del 2015 (articolo 17, comma 3), a modifica del decreto-legge n. 95 del 2012 (articolo 5, comma 9), ha introdotto il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza nonché incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; ai sensi di tali disposizioni i soggetti destinatari di tale divieto sono le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob); in merito alla suddetta normativa il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è intervenuto con due circolari interpretative (rispettivamente circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 e circolare n. 4 del 10 novembre 2015), nelle quali ha specificato, da un lato che il divieto si applica a tutti i soggetti che rientrano nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o in quello del conto economico consolidato dell'Istat, quindi anche enti aventi forma di società o fondazione, nonché alle camere di commercio e dall'altro, che le cariche in organi di governo delle predette amministrazioni comprendono quelle cariche che comportano effettivamente poteri di governo, quali quelle di presidente, amministratore o componente del consiglio di amministrazione; la ratio di tale disposizioni è quella di evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o comunque per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza nonché di agevolare il ricambio e ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni; le disposizioni in esame non sono volte ad introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati, ma ad assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, da bilanciare con l'esigenza di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa; alla luce delle disposizioni predette e dei chiarimenti contenuti nelle circolari ministeriali il divieto di attribuire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo, indipendentemente dal fatto che si tratti di cariche a designazione o elettive, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza sembrerebbe applicarsi anche agli organi di governo degli enti nazionali di previdenza e assistenza privatizzati, in quanto rientranti tra i soggetti destinatari della normativa sopra richiamata.
Quali iniziative intendano adottare o abbiano adottato i Ministri interrogati, anche nell'ambito dei poteri di vigilanza attribuiti ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, al fine di garantire il rispetto della predetta normativa da parte di tutte le Casse di previdenza.
Sede referente
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo.
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 1 febbraio 2017.
Cesare Damiano, presidente, avverte che, con riferimento alla proposta di legge in esame, sono stati presentati tredici emendamenti che possono considerarsi ammissibili. Fa, poi, presente che la relatrice ha presentato tre ulteriori proposte emendative da considerarsi ammissibili, che assumono il numero 1.5, 1.6 e 5.2. Anche alla luce della portata di tali ultime proposte, propone alla Commissione di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti. La Commissione concorda.
Gli emendamenti approvati sono contenuti nel file allegato.
Il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.
Il seguito dell'esame è rinviato
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Senato
5° Commissione Bilancio
Mercoledì 8 marzo
Sede consultiva su atti del governo
Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (n. 381)
Il relatore Guerrieri Paleotti (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che è corredato di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, evidenzia che l'articolo 3 consente agli enti locali di erogare gratuitamente tutti i diversi servizi elencati dal precedente articolo 2: occorre valutare la necessità di specificare, stante la generale clausola di invarianza di cui all'articolo 14, che tale opzione può essere realizzata solo ove non vi siano rischi di disequilibrio nei bilanci degli enti locali. Occorre chiarire se la norma di cui all'articolo 5, che prevede sia garantito il trasporto gratuito degli alunni delle scuole primarie statali, possa realizzarsi ad effettiva invarianza di oneri, dal momento che l'articolato pone a carico delle famiglie interessate "una quota di partecipazione" e che la relazione tecnica si limita a specificare che l'onere ricade, alla luce del quadro normativo vigente, sugli enti locali. Occorre poi valutare se sia opportuno l'inserimento all'articolo 7, che sancisce la generale e completa gratuità di libri e materiali didattici per le scuole primarie, un riferimento alle risorse utilizzate a copertura della norma, pur prendendo atto di quanto specificato dalla relazione tecnica, ossia che si tratta di un onere finora sostenuto dagli enti locali e ora transitato in capo al MIUR. Quanto all'articolo 9, comma 2, occorre conferma circa la disponibilità delle risorse ivi stanziate, dal momento che diverse norme in via di emanazione utilizzano il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Rispetto all'articolo 10, va chiarito se il potenziamento della "carta dello studente” possa essere effettuato in assenza di oneri. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza. Il vice ministro Morando preannuncia che nella prossima seduta della Commissione sarà consegnata una relazione tecnica esplicativa che fornirà le risposte richieste dal relatore.
Il seguito dell'esame è rinviato.
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (n. 384)
Parere non ostativo approvato.
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7ª Commissione Istruzione pubblica, beni culturali
Martedì 7 marzo
Sede consultiva su atti del governo
Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (n. 378)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.
La senatrice Serra (M5S) segnala come la continuità didattica, per essere realmente attuata, vada riferita a tutta la classe docente e all'intero ciclo di studi. Si augura perciò che siano apportate le opportune correzioni allo schema di parere, anche tenuto conto dell'affare assegnato sulla continuità didattica (n. 304), in merito al quale la Commissione ha approvato una specifica risoluzione (Doc. XXIV, n. 32).
La senatrice Blundo (M5S) ritiene che la definizione di inclusione recata dal provvedimento sia troppo riduttiva rispetto alle esigenze reali di integrazione, in quanto essa non tiene conto del punto di arrivo rappresentato dalla legge n. 104 del 1992, la quale prevedeva il coinvolgimento di tutto il territorio. Rileva quindi criticamente l'esclusione della famiglia e afferma che la previsione di un nuovo tipo di organo, il Gruppo inclusione territoriale (GIT), risulta peggiorativa.
Nel lamentare l'esistenza di aspetti problematici anche sul ruolo del personale ATA, pone l'accento sui compiti assegnati all’INVALSI. Sollecita poi il ripristino del vigente numero massimo di alunni, pari a 20, in presenza di alunni con disabilità, ritenendolo una soglia da non superare.
In ordine alla certificazione diagnostico-funzionale, ravvisa una eccessiva prevalenza di aspetti medici nella compilazione del piano educativo individualizzato (PEI), deplorando altresì la penalizzazione dei ragazzi con disabilità per quanto concerne il conseguimento del diploma.
Si interroga poi sulla posizione dell'INPS rispetto all'accertamento della salute psico-fisica del bambino, ritenendo preferibile demandare tale compito alle ASL.
Il seguito dell'esame è rinviato.
Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (n. 379)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.
In discussione generale interviene la senatrice Blundo (M5S), la quale lamenta alcune inesattezze sui corsi di formazione professionale, invocando maggiore uniformità a livello nazionale di tutti gli aspetti connessi. Reputa infatti opportuno prevedere condizioni più stringenti per le scuole che fanno parte del contesto della formazione professionale, nel quale gli enti locali devono a suo avviso assumere un ruolo più diretto. Dopo aver sottolineato l'importanza strategica di tale settore, deplora la precocità dell'anticipazione del percorso professionale e lavorativo senza una concreta possibilità di rientro. Al riguardo, richiama le audizioni svolte, invocando la necessità di riconoscere i crediti per un eventuale reingresso nel sistema dell'istruzione.
Il seguito dell'esame è rinviato.
Mercoledì 8 marzo
Sede consultiva su atti del governo
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (n. 384)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.
Il Presidente rende noto che è stato trasmesso il parere della Conferenza unificata sull'atto in titolo. Comunica quindi che è stata formalmente sciolta la riserva da parte del Presidente del Senato.
In discussione generale la senatrice Serra (M5S) pone l'accento sulla valutazione dei ragazzi con disabilità, sollecitando una correzione del provvedimento per quanto attiene alla cosiddetta prova equipollente. Preannuncia peraltro la presentazione, da parte del suo Gruppo, di un parere alternativo a quello della relatrice.
La senatrice Blundo (M5S) manifesta considerazioni critiche circa la scelta di imporre lo svolgimento delle prove INVALSI quale requisito obbligatorio per l'ammissione agli esami di Stato. Afferma infatti che l'Istituto finirebbe per perdere il suo ruolo di rilevatore statistico per assumere compiti - a suo giudizio impropri - nel quadro degli apprendimenti sostituendosi ai docenti e alle scuole. Ritiene perciò che tale circostanza sia inaccettabile, in quanto destabilizzante per il sistema scolastico e dequalificante per la professione docente.
La senatrice Petraglia (Misto-SI-SEL) pone l'accento sull'esigenza di gestire la fase transitoria e di modificare il testo presentato soprattutto con riferimento alla valutazione. Preannuncia a sua volta la presentazione di pareri alternativi a quelli dei relatori. Rivolge quindi un appello al Governo affinché dia reale seguito alle indicazioni provenienti dal Parlamento e lamenta poi l'assenza di alcuni punti di riferimento, quali numeri certi sulle assunzioni e sulla stabilizzazione.
In sede di replica, prende la parola la senatrice Puglisi (PD), richiamando alcune questioni sollevate tra cui il tema dell'equipollenza e la necessità di introdurre l'equivalenza delle prove ai fini del superamento dell'esame per gli alunni con disabilità. Nel ritenere assai positiva la fase di ascolto del mondo della scuola, puntualizza che il Governo ha già dichiarato di voler recepire le indicazioni parlamentari. Conferma dunque che sull'atto in titolo vi saranno dei cambiamenti di rotta, tenuto conto dell'esigenza di apportare le dovute modificazioni.
Con riferimento alla polemica sulla inclusione del giudizio di religione cattolica o delle materie alternative nella media dei voti, chiarisce che i relativi insegnanti parteciperanno al consiglio di classe, ma l'attestato sulla valutazione accompagnerà il giudizio complessivo in separata sede. Relativamente alle cosiddette bocciature nella scuola primaria, ritiene che ciò rappresenti un argomento assai delicato. Richiama in proposito i dati secondo cui circa il 3 per cento degli alunni della scuola primaria viene bocciato, pari a 11.000 studenti. Manifesta dunque l'intenzione di introdurre nel testo la previsione per cui occorre la condivisione con la famiglia in ordine alle scelte sul percorso di tali alunni.
Per quanto attiene alla possibilità di esprimere il voto in numeri, ricorda che il suo Gruppo ha da sempre contestato che, nel primo ciclo e in particolare nella scuola primaria, la votazione numerica non fosse accompagnata da una descrizione del grado di apprendimento dell'alunno. Propone quindi al Governo di avviare una sperimentazione nella scuola primaria per introdurre il voto in lettere, accompagnato da un giudizio descrittivo, anche per capire il tasso di gradimento di tale strumento nel mondo scolastico. Precisa poi che l'introduzione di un test INVALSI nelle lingue straniere non può rappresentare una semplice attestazione ma deve essere una vera certificazione che l'Istituto compie in convenzione con gli enti certificatori. In tal modo, si potrebbe rendere un utile servizio agli studenti e alle famiglie, tanto più che tali certificazioni, se svolte privatamente, risultano assai costose. Concorda comunque con la partecipazione obbligatoria al suddetto test quale requisito di ammissione, fermo restando che il relativo svolgimento deve essere anticipato al primo quadrimestre per permettere alle scuole di mettere in atto adeguate iniziative di recupero e supporto.
Il seguito dell'esame è rinviato.
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (n. 384)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
La relatrice Puglisi (PD) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni. In merito alla bocciatura nella scuola primaria, ritiene che la responsabilità della decisione spetti al consiglio di classe. In ordine alle prove INVALSI, ritiene preferibile che esse siano anticipate nel primo quadrimestre e che, con riferimento alla lingua inglese, possano certificare la lingua, in convenzione con gli enti certificatori. Afferma infatti che tale misura consente di agevolare le famiglie non abbienti. Ribadisce comunque che la partecipazione alle prove INVALSI rappresenta un requisito di ammissione agli esami.
La senatrice Serra (M5S) illustra uno schema di parere contrario. Sollecita una revisione dei criteri in base ai quali non ammettere un alunno alla classa successiva nella scuola secondaria di primo grado. Invoca un intervento correttivo per fronteggiare il fenomeno degli abbandoni. Invoca altresì una revisione della prova INVALSI e propone di modificare l'articolo 12 relativamente alle prove per gli alunni con disabilità. Quanto all'articolo 18, occorrerebbe a suo avviso specificare non solo l'obbligatorietà del presidente di commissione esterno ma anche che questi venga individuato tra i dirigenti scolastici o fra i docenti di altra istituzione scolastica statale di secondo grado.
La senatrice Petraglia (Misto-SI-SEL) illustra uno schema di parere contrario manifestando alcune preoccupazioni circa la riduttività di una valutazione solo numerica, come peraltro affermato anche nel parere della relatrice. Critica l'ipotesi di una possibile bocciatura per la scuola primaria, anche se di carattere eccezionale. Ritiene poi inaccettabile che lo svolgimento delle prove INVALSI venga configurato come obbligatorio per l'ammissione agli esami di Stato. Quanto alla valutazione degli alunni con disabilità, occorre a suo avviso garantire per il primo ciclo il diritto alla promozione e al diploma nel caso in cui l'alunno raggiunga gli obiettivi del piano educativo individualizzato, anche se con prove differenziate. Giudica inoltre fortemente negativo l'eccessivo peso dato alle prove INVALSI e all'alternanza scuola-lavoro. In conclusione, apprezza il lavoro della relatrice che testimonia la reale volontà della maggioranza di apportare i correttivi necessari allo schema di parere.
Il seguito dell'esame è rinviato.
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Giovedì 9 marzo 2017 — Commissione XI Lavoro pubblico e privato
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo.
EMENDAMENTI APPROVATI
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore.
1. 1. Di Salvo.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: indicato dal datore di lavoro.
1. 2. Di Salvo.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale.
1. 3. Di Salvo.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni: a) sopprimere le parole: di assegni o; b) dopo le parole: di denaro, aggiungere le seguenti: direttamente al lavoratore,.
1. 4. Di Salvo.
Al comma 3, sostituire le parole: ai fini del comma 1 con le seguenti: ai fini dei commi 1 e 2.
1.5. La Relatrice.
Al comma 3, sopprimere le parole: anche a progetto od occasionale, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,.
1.6. La Relatrice.
Al comma 1, sostituire le parole da: gli estremi dell'istituto bancario fino alla fine del comma con le seguenti: indicazioni sulla modalità di pagamento della retribuzione concordata con il lavoratore nonché gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione.
2. 2. Di Salvo.
Al comma 2, sostituire le parole da: L'ordine di pagamento fino a: licenziamento o delle con le seguenti: Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere cancellate al venir meno dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 1, in conseguenza di licenziamento o.
2. 4. Di Salvo.
Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Il datore di lavoro o committente che modifica le modalità di pagamento o gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione è tenuto a darne comunicazione scritta, tempestiva e obbligatoria, al centro per l'impiego competente per territorio affinché sia sempre possibile disporre di dati aggiornati utili a svolgere eventuali verifiche sul rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 1, da parte del datore di lavoro.
2. 5. Di Salvo.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: a) sostituire la parola:, sentite con le seguenti: stipula con; b) sopprimere le parole: stipula una convenzione; c) sostituire le parole da: con la quale sono fino alla fine del comma, con le seguenti: una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della medesima legge. Conseguentemente alla rubrica, aggiungere le parole: e entrata in vigore.
3. 1. Di Salvo.
ART. 4. Al comma 1, sopprimere le parole: ai datori di lavoro che non sono titolari della partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, in ogni caso,. Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Esenzioni.
4. 1. Di Salvo.
Al comma 2, sostituire le parole: gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale nei modi indicati dall'articolo 2, comma 1, con le seguenti: le informazioni indicate dall'articolo 2, comma 1
5.1 (Nuova formulazione). Rostellato.
Al comma 3, sostituire le parole: alla direzione provinciale del lavoro con le seguenti: alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio.
5.2. La Relatrice. |