INTRODUZIONE
Il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) – presente nelle istituzioni scolastiche ed educative - svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali e di sorveglianza in collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente. Trattasi di funzioni impegnative e complesse che richiedono spiccate professionalità.
L’organico del citato personale viene definito annualmente in base a specifiche disposizioni e tabelle, che tengono conto di diversi elementi. L’organico del corrente a.s. 2016/2017 risente delle riduzioni operate con l’art 64 D.L. 112/2008 (meno 44.500 unità) e con la legge di stabilità 2015 (meno 2.020 unità), per un totale di meno 46.520 unità.
Questi i dati della consistenza di organico riferiti ai diversi profili professionali (organico di diritto):
Direttori SGA
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8.072 unità
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Assistenti Amministrativi
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46.822 unità
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Assistenti Tecnici
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16.175 unità
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Collaboratori Scolastici
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131.143 unità
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Il numero complessivo degli altri Profili è fissato in
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1.322 unità
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Totale complessivo
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203.534 unità
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In base alle mansioni previste, detto personale è inquadrato in diversi profili a loro volta raggruppati in cinque aree:
ü Area A: Collaboratore scolastico (CS), presente in tutte le scuole;
ü Area As: Collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria (CR), presente solo negli istituti agrari (tecnici e professionali);
ü Area B:
· Assistente Amministrativo (AA), presente in tutte le scuole;
· Assistente Tecnico (AT), presente solo nelle scuole secondarie di II grado;
· Cuoco (CU), presente solo nei convitti/educandati;
· Infermiere (IF), presente solo nei convitti/educandati;
· Guardarobiere (GU), presente solo nei convitti/educandati.
ü Area C: Coordinatore Amministrativo e Coordinatore Tecnico. Questi profili non hanno organico e non sono presenti in nessuna istituzione scolastica ed educativa, ancorché formalmente previsti;
ü Area D: Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), presente in tutte le scuole, fatta eccezione per quelle sottodimensionatedall’1/9/2012 (meno di 600 alunni o fino a 400 in talune situazioni: zone di montagna e piccole isole).
Compiti e mansioni, svolti dal personale inquadrato nei diversi profili, sono descritti nel vigente CCNL ( vedi raccolta sistematica curata dall’ARAN e aggiornata sul sito istituzionale dell’Agenzia al decorso mese di gennaio 2017). Per quanto riguarda i Direttori SGA vi sono anche specifiche disposizioni di legge e regolamento (art. 25 D. Lgs. 165/2001, art. 16 DPR 275/1999, vari articoli del Decreto Interministeriale 44/2001 ed altre disposizioni ancora).
Nel presente documento affrontiamo le tematiche afferenti il reclutamento a tempo indeterminato e a tempo determinato con riferimento alla disciplina vigente, alle sue criticità ed alle sue possibili evoluzioni.
IL PERSONALE DI RUOLO: RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO
Il reclutamento a tempo indeterminato del personale ATA avviene ai sensi, e per gli effetti, degli artt. da 550 a 560 del decreto legislativo 297/94 - parzialmente modificati dagli artt. 4 e 6 della legge 124/99 - attingendo dalle graduatorie provinciali permanenti per soli titoli (quelle c.d. dei 24 mesi).
Le norme citate si riferiscono a tutte le figure comprese nelle aree del personale ATA, con esclusione dei Direttori SGA: categoria introdotta a partire dal 1° settembre 2000 dall’art 34 del CCNL 26 maggio 1999, con l’avvio dell’autonomia scolastica e l’introduzione della categoria dei Dirigenti Scolastici.
In precedenza la posizione apicale nell’ambito del personale ATA era ricoperta dai Responsabili Amministrativi (ancor prima Coordinatori Amministravi DPR 588/1985, e segretari, DPR 420/1974), il cui reclutamento avveniva attraverso concorsi per titoli ed esami (artt. 551 e 552 del D. Lgs 297/94 sopra richiamati: gli esami prevedevano due prove scritte ed una prova orale).
In prima applicazione il passaggio a Direttori SGA è stato consentito, previo apposito corso di formazione e colloquio finale, ai Responsabili Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio nell’a.s. 1999/2000.
Purtroppo dal 1° settembre 2000 ad oggi non sono stati indetti concorsi a partecipazione libera di quanti sono in possesso della prescritta laurea specialistica in discipline giuridiche ed economiche. Si è proceduto alle poche immissioni in ruolo avvenute successivamente all’a.s. 2000/2001 reclutando gli idonei presenti nelle vecchie graduatorie permanenti di Coordinatore Amministrativo e di Responsabile Amministrativo. Soltanto nel 2010, in base a specifico CCNI del dicembre 2009 e ad un bando direttoriale del gennaio 2010, si è proceduto con un percorso selettivo di mobilità professionale per il passaggio dall’area B all’area D. Con questa modalità hanno raggiunto il ruolo di Direttore SGA circa 900 Assistenti Amministrativi.
In buona sostanza dopo 17 anni dall’autonomia scolastica in “versione moderna” (art. 21 L. 59/97 e DPR 275/99) , non abbiamo regole per reclutare i Direttori SGA, mentre abbiamo regole obsolete ed inadeguate (risalenti sostanzialmente al DPR 420/74) per reclutare il restante personale ATA; un reclutamento per soli titoli che non consente l’accertamento delle competenze (innumerevoli e complesse) oggi richieste a chi opera negli uffici di segreteria.
È urgente definire regole per reclutare i Direttori SGA mediante concorsi per titoli ed esami (anche prove pratiche/esercitazioni). È necessario aggiornare quelle relative al restante personale ATA introducendo accanto ai titoli gli esami (anche prove pratiche/esercitazioni).
In prima applicazione delle regole per reclutare i Direttori SGA, sarà inevitabile tener conto di quanti (gli Assistenti Amministrativi) in questi anni ne hanno svolto le funzioni. In prima applicazione delle nuove regole per reclutare Assistenti Amministrativi e Tecnici (e le altre categorie), sarà necessario stabilire le sorti delle attuali graduatorie provinciali permanenti. Si potrebbe ipotizzare, come per i Docenti, di passarle a graduatorie ad esaurimento.
IL PERSONALE NON DI RUOLO: RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO (LE SUPPLENZE)
Il reclutamento a tempo determinato del personale ATA avviene utilizzando sia le graduatorie provinciali che quelle di Circolo/Istituto.
Le graduatorie provinciali permanenti (24 mesi) vengono utilizzate per l’attribuzione di supplenze annuali (31 agosto sui posti vacanti e disponibili) e temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno, su posti solo disponibili).
Le graduatorie di Circolo/Istituto vengono utilizzate, invece, per l’attribuzione delle supplenze brevi e saltuarie (la sostituzione di titolari temporaneamente assenti).
L’attribuzione delle supplenze è disciplinata dal D.M. n. 430/2000 che (art. 1, comma 2 ) non si applica al personale appartenente al profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi che, in caso di assenza, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme contrattuali vigenti; norme presenti nell’art. 56 CCNL 29/11/2007 e successive modifiche ed integrazioni (vedi posizioni economiche degli assistenti amministrativi) e nelle annuali contrattazioni integrative e decentrate a livello nazionale e regionale.
Leggi e regolamenti non disciplinano il reclutamento a tempo indeterminato dei Direttori SGA e nemmeno quelle a tempo determinato.
Per quest’ultima fattispecie lo stesso regolamento di cui al D.M. 430/2000 rimanda alle norme contrattuali richiamate.
Incredibile a dirsi, ma vero, una categoria professionale unica ed apicale nelle istituzioni scolastiche ed educative (quella che coadiuva il Dirigente in tutte le sue funzioni organizzative amministrative e contabili, che ha specifiche attribuzioni assegnate dal regolamento di contabilità D.I. 44/01 e da altre disposizioni) non trova norme di fonte legislativa e regolamentare per il suo reclutamento, con conseguenze “nefaste” che si stanno generando da anni nelle scuole (in particolare nel corrente a.s., poiché risultano scoperti oltre 1.200 posti in organico di diritto).
Per la prima volta dall’istituzione del profilo professionale del Direttore SGA ( 1/9/2000) alcuni uffici periferici del MIUR (impropriamente anche alcune scuole) hanno emanato interpelli su tutto il territorio nazionale (o su contesti territoriali) per la copertura dei posti in parola, peraltro senza successo (o quasi). La descritta situazione è destinata ad aggravarsi con l’inizio del prossimo a.s., quando vi saranno circa 500 pensionamenti ed i posti vacanti aumenteranno a 1.700 unità (oltre il 20% dell’organico di diritto).
Da ricordare che, relativamente agli assistenti amministrativi e tecnici ed ai collaboratori scolastici, la disciplina delle supplenze brevi e saltuarie (ex D.M. 430/2000) è stata modificata, con rilevanti restrizioni dalla legge di stabilità 2015.
Anche questa nuova disciplina merita correttivi, con riferimento alle assenze temporalmente di medio/lungo periodo dei titolari (vedi congedi di maternità, congedi parentali, congedi biennali, aspettative e utilizzazioni a vario titolo).
Lì, 18.03.2017
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani