A distanza di circa 20 mesi dall’entrata in vigore della Legge 107/2015 sulla Buona Scuola, e giunti oramai al secondo anno di obbligo delle attività di alternanza scuola lavoro per gli studenti del triennio degli Istituti Secondari di 2° Grado a decorrere dall’A.S. 2015/2016, il MIUR ha inteso tracciare un quadro generale relativamente alle criticità riscontrate in corso d’opera, e in ordine ai dubbi interpretativi più ricorrenti afferenti all’organizzazione ed alla realizzazione delle suddette attività da parte delle Istituzioni Scolastiche, fornendo ai D.S. e a tutti gli operatori interessati, un importante strumento di ausilio sulle tematiche in questione.
La Nota MIUR prot. n. 3355 del 28 marzo 2017, pubblicata lo stesso giorno, avente ad oggetto “Attività di Alternanza Scuola Lavoro – Chiarimenti Interpretativi”, ha l’obiettivo dichiarato di facilitare la progettazione, l’organizzazione e la gestione dei percorsi in Asl, dando risposta ai quesiti più ricorrenti formulati dalle scuole, dalle famiglie e dalle stesse aziende e/o enti ospitanti.
Allegata alla nota citata, uno schema contenente un indice composto da 18 punti che il MIUR ha ritenuto meritevoli di approfondimento. Singolare ma allo stesso tempo efficace, la scelta del metodo relativo allo sviluppo dei chiarimenti interpretativi in ordine ai succitati punti; infatti, le 17 pagine che compongono l’allegato sono un susseguirsi di domande e risposte sugli argomenti rappresentati nell’indice, e costituiscono sicuramente una valida guida per gli operatori. Tale modalità di approccio era stata già sperimentata dall’Autorità di Gestione PON in occasione di chiarimenti relativi alle procedure di corretta gestione dei primi due FESR della Programmazione 2014/2020.
Di seguito analizzeremo e sintetizzeremo punto per punto gli argomenti trattati, cercando di coglierne gli aspetti salienti e di maggior interesse per il nostro lavoro quotidiano.
- Le scuole possono stipulare convenzioni Asl con enti di tipo associativo, laddove la struttura ospitante possegga i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal paragrafo 6 della Guida Operativa e garantisca agli allievi l’obbligatoria formazione sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Le scuole possono stipulare convenzioni Asl con enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, al fine di favorire l’avvicinamento degli allievi al settore dello sport, facilitando loro lo sviluppo di competenze di pianificazione, organizzazione e gestione di manifestazioni spendibili anche in altri contesti lavorativi. Nel definire “enti di promozione sportiva” tutte le associazioni nazionali e regionali che hanno per fine istituzionale la promozione e l’organizzazione di attività motorie-sportive secondo regole dettate dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate e nel pieno rispetto della normativa antidoping, viene riportato nel punto un elenco degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni a livello Nazionale.
- Le scuole non possono retribuire consulenti esterni che fungano da raccordo tra le imprese e le scuole stesse, in quanto tale onere è in capo al Dirigente Scolastico, ai docenti referenti e ai tutor interni.
- Le scuole possono acquistare con i fondi della Legge 107/2015 “pacchetti” di servizi atti a realizzare le attività di Asl offerti da associazioni o enti, purché tali pacchetti siano valutati positivamente dalla Scuola e siano in linea con i criteri ispiratori dei percorsi sviluppati dai Consigli di Classe e inseriti nel PTOF, con la valutazione dell’idoneità della struttura ospitante ad accogliere gli allievi in Asl, con il riconoscimento delle competenze effettivamente richieste dalle realtà produttive territoriali, con il rispetto della co-progettazione delle varie attività in aula e in azienda, con l’accordo tra scuola e impresa che definisca gli obiettivi e le azioni da svolgere e che effettui un controllo congiunto del percorso formativo e una verifica dei risultati, infine con la realizzazione di un flusso costante di informazioni tra i vari attori al fine di operare un collegamento ed un coordinamento delle singole azioni di ciascuno con quelle realizzate dagli altri soggetti. Alla luce di quanto esposto, è ritenuto “inopportuno” il ricorso a “pacchetti tutto incluso”, considerato che gli stessi, lungi dal facilitare la complessa organizzazione e gestione dei percorsi, non garantirebbero un Progetto stabile e strutturato in linea con i dettami di legge.
- Le scuole possono riconoscere a studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado che praticano sport agonistico ad alto livello, che le attività di Asl possano coincidere con gli impegni sportivi assunti dagli stessi, sulla base di un progetto formativo personalizzato condiviso tra la scuola di appartenenza e l’Ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal Coni. Condizione necessaria per il riconoscimento all’allievo dello status di atleta di “Alto livello” è la riconducibilità dello stesso in una delle quattro categorie citate nella Nota e identificate da un’apposita Commissione composta da rappresentanti del MIUR, del Coni, del Cip e della Lega Calcio di serie A.
- Le scuole possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti formativi esterni nel caso in cui non siano reperibili all’interno dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili alla realizzazione dei percorsi, nel rispetto delle norme ex Decreto Interministeriale 44/2001, ex Decreto Legislativo 165/2001, ex Legge 241/90 e delle regole dettate dal Codice Civile. La figura dell’esperto esterno può anche essere rivestita dal tutor formativo esterno, ma in questo caso le attività prestate non potranno coincidere con quelle inerenti il suo ruolo di tutor esterno. Infine, qualora la scuola avesse l’esigenza di stipulare contratti con enti, società o soggetti legati al Terzo Settore, potrebbe farlo soggiacendo alle norme dettate dal Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016 in materia di acquisizione di servizi.
- Qualora uno studente si trovi a dover ripetere la quarta classe nell’A.S. 2016/2017, non avendo partecipato durante il terzo anno alle attività in Asl in quanto all’epoca della frequenza non esisteva l’obbligo sancito dalla Legge 107/2015, potrà recuperare le ore non effettuate e riallinearsi al resto della classe, secondo un piano personalizzato deliberato dal Consiglio di Classe nell’ambito della programmazione delle attività curricolari contabilizzando, nel quarto anno, un numero di ore superiore a quello del gruppo classe. Al termine del percorso, lo stesso Consiglio di Classe attesterà l’equivalenza, anche in termini quantitativi, con le ore di Asl svolte dal resto della classe nel terzo anno, fermo restando per tutti gli allievi, ai fini della validità dei percorsi, la frequenza di almeno ¾ delle attività programmate. Tale soluzione potrà essere adottata anche per gli studenti che nel prossimo A.S. 2017/2018 si troveranno a ripetere la classe quinta.
- Qualora uno studente nell’A.S. 2016/2017 si trovi a dover ripetere la classe terza, lo stesso dovrà svolgere nuovamente l’intero percorso di Asl in quanto trattasi di attività ordinamentale curricolare che segue la programmazione annuale delle attività deliberate dal Consiglio di Classe. In tal caso, potrà essere esonerato esclusivamente dalla formazione di base o specifica sulla sicurezza in ambienti di lavoro, riconosciuta da certificazione acquisita sulla base della frequenza.
- Il Dsga, unitamente al Personale Ata, può essere retribuito con i fondi dell’Asl per il maggiore aggravio di lavoro connesso alla predisposizione delle schede finanziare da allegare ai progetti, nonché alle ricadute in termini amministrativi e contabili sui processi di lavoro della scuola. Tutte i compensi erogati a tali figure devono essere calcolati su un numero di ore effettivamente svolte oltre il proprio orario di servizio e debitamente documentate.
- Il Dirigente Scolastico non può essere retribuito con i fondi per l’Asl per la progettazione ed il coordinamento delle attività, in quanto per tale figura vige il principio generale dell’omnicomprensività sancito dall’art.24 comma 3 del D. Lgs. 165/2001 e, considerato lo specifico ruolo istituzionale del DS e l’inserimento dell’Asl tra le attività ordinamentali obbligatorie, non è possibile prevedere alcun tipo di compenso.
- Gli studenti del triennio degli istituti secondari di secondo grado che effettuano esperienze di studio o formazione all’estero per periodi non superiori ad un anno, possono vedersi riconosciute le competenze acquisite dal Consiglio di Classe che, sulla base della documentazione riconosciuta dall’Istituto straniero e presentata dall’allievo al termine dell’esperienza, può verificarne l’equivalenza anche quantitativa con l’alternanza scuola lavoro svolta dal resto della classe ove lo studente sarà reinserito al suo rientro.
- Nel rispetto dei criteri indicati dalla contrattazione integrativa nelle materie in cui è prevista, e a condizione che i fondi erogati per la realizzazione dei percorsi di Asl siano impegnati per attività strettamente inerenti alla destinazione degli stessi, sono ammissibili le seguenti spese:
- Spese per docenti interni per orientamento e docenza svolti on orario eccedente quello di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;
- Spese per esperti esterni per orientamento, docenza, formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro compresi oneri fiscali e contributivi;
- Spese per docenti e tutor interni e referenti per l’Asl, per progettazione, coordinamento, organizzazione e gestione delle attività oltre l’orario di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;
- Spese per il Personale Ata per gestione e amministrazione dei corsi oltre l’orario di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;
- Spese per il DSGA come sopra;
- Spese per docenti impegnati in flessibilità organizzativa e didattica connessa all’attuazione dei percorsi;
- Spese per acquisto di materiale di cancelleria, di consumo, stampe, fotocopie, materiale di pulizia, materie prime necessarie per le esperienze presso strutture ospitanti, quote associative per il collegamento a reti di scuole o a piattaforme di impresa formativa simulata;
- Spese per vitto, alloggio e trasporto di allievi e tutor scolastici;
- Spese per biglietti di mostre, esposizioni, musei, manifestazioni, eventi;
- Spese per studenti disabili;
- Servizi Assicurativi RC o Polizza integrativa Infortuni, se non formano oggetto di polizza assicurativa già stipulata dalla scuola;
- Spese generali ( utenze, collegamenti telematici, postali ecc.).
- Gli studenti impegnati in percorsi di Asl, siano essi maggiorenni o minorenni, non potranno essere impegnati in fasce notturne.
- La dotazione di dispositivi di protezione individuale per gli alunni in Asl è a carico della struttura ospitante, fatta salva la possibilità pattuire in Convenzione il soggetto sul quale graverà tale onere economico.
- La struttura ospitante ha facoltà di riconoscere gratuitamente buoni pasto agli studenti in sede di definizione della Convenzione; nei limiti delle risorse disponibili, la Scuola potrà farsi carico di rimborsare tali spese all’azienda, ovvero di procedere autonomamente all’acquisizione del servizio.
- Al fine di contabilizzare le ore di presenza e di assenza degli allievi in percorsi di Asl, è opportuno l’impiego di badge o cartellini – presenza.
- In caso di infortuni, esiste una copertura INAIL divulgata dalla Circolare 44 del 21/11/2016; per quanto attiene alla Responsabilità Civile degli studenti in Asl, è compito dell’Istituzione Scolastica provvedere alla stipula.
- I due ineludibili atti di natura negoziale obbligatori per l’avvio dei percorsi in Asl da parte delle scuole sono la stipula della Convenzione con la struttura ospitante, e il Patto Formativo sottoscritto dallo studente, se maggiorenne, o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale, se minorenne, nel quale lo stesso si impegna al rispetto di determinati obblighi, e nel quale sono specificate le competenze attese.
- L’alternanza scuola lavoro può essere programmata ed effettuata anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
- Se accadono inadempienze da parte dei singoli studenti rispetto agli obblighi derivanti dal Patto Formativo, è dovere del Tutor Aziendale informare tempestivamente il tutor formativo interno; in questi casi alla struttura ospitante è riconosciuta la facoltà di interrompere il percorso, ferma restando la possibilità di applicazione, da parte della scuola, del Regolamento di Istituto o dello Statuto delle studentesse e degli studenti ai fini dell’irrogazione di sanzioni disciplinari.
- I candidati esterni che presentano domanda di ammissione agli esami di idoneità al quarto e/o al quinto anno e provengono da altre istituzioni scolastiche non statali né paritarie, oltre al possesso dei requisiti di cui all’art.193 del D. Lgs. 297/94 e all’Ordinanza Ministeriale 91/2001 e seguenti, devono documentare, su richiesta della scuola, le esperienze di alternanza scuola – lavoro svolte, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato. La rispondenza di dette esperienze a quelle previste dall’offerta formativa della scuola, ai fini dell’ammissione agli esami di idoneità, è demandata alla valutazione di apposita Commissione che dovrà pronunciarsi almeno entro dieci giorni dall’avvio delle prove.
- Analogo discorso vale per i candidati esterni al futuro Esame di Stato dell’Anno Scolastico 2017/2018, data di scadenza del primo triennio di obbligatorietà dei percorsi di Asl; in questo caso, la Commissione d’Esame valuterà la documentazione prodotta dal candidato e la sua rispondenza, anche in termini di competenze acquisite, ai percorsi previsti ed attuati dai candidati interni, dando comunicazione all’aspirante candidato di ammissione all’Esame, almeno entro dieci giorni prima dell’inizio dell’esame preliminare, ovvero della prima prova d’esame.
Lì, 29.03.2017
IL DIRIGENTE NAZIONALE ANQUAP
Antonio Grande
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