Sostituzione Dsga I.C. Taverna, risposta e replica.

 Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Ufficio II – Ambito Territoriale per la Provincia di Catanzaro

c.a. Dirigente Dott.ssa Angela RIGGIO

 

e p.c. Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

c.a. Direttore Generale Dr. Diego BOUCHÈ

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Taverna (CZ)

c.a. Prof. Rita ELIA

Oggetto: sostituzione dsga IC Taverna Catanzaro. Replica a risposta.

 

Preg.mo Dirigente,

nel ringraziarLa per il riscontro fornito alla nota Anquap del 5 aprile u.s. sull’argomento in oggetto specificato, sono con la presente a replicare alla Sua nota prot. n. 2778 del 7 aprile 2017, poiché la stessa non solo “non mi ha fatto persuaso” ma ingenera ulteriori preoccupazioni di carattere formale e sostanziale.

Sul piano formale:

  • la citazione dell’art 4 della Legge 124/99 omette l’indicazione del comma 5 che rimanda ad apposito regolamento. Il regolamento emanato (D.M. 430/2000) esclude espressamente dalla sua applicazione il Direttore SGA (vedi art. 1 comma 2). La citata norma regolamentare prescrive che in caso di assenza il Direttore SGA è sostituito “secondo criteri e modalità stabiliti dalle norme contrattuali vigenti”. La normativa contrattuale vigente (vedi sito ARAN, raccolta sistematica aggiornata a Gennaio 2017) è l’art. 56 del CCNL 29/11/2007 che rimanda all’art. 47 dello stesso CCNL come sostituito dalla sequenza contrattuale del 25/7/2008. In nessuna parte della citata normativa si chiama in causa l’istituto della reggenza per i Direttori SGA. Ergo, la reggenza per i Direttori SGA non esiste;
  • il Suo avviso prot. n. 2606 del 4 aprile 2017 si limita a rivolgere un invito e non menziona l’ipotesi di attribuzione d’ufficio della reggenza. In questo modo non si rispetta un elementare principio di trasparenza nell’azione procedurale dell’ufficio.

Sul piano sostanziale:

  • si afferma che “la sostituzione del DSGA per supplenza temporanea, stante la lacunosità della normazione primaria e/o negoziale, risulta disciplinata, per quel che attiene al caso de quo, dalla Circolare dell’USR Calabria prot. n. 1615 del 12-11-2014” nella quale si ipotizza l’istituto della reggenza ai Direttori SGA sia su base volontaria che d’ufficio;
  • non risulta all’Associazione scrivente che una circolare di un Ufficio Scolastico Regionale del MIUR possa costituire fonte di diritto dalla quale far scaturire conseguenze di ordine addirittura imperativo nei riguardi di funzionari pubblici non tenuti a svolgere incarichi di reggenza. Come già detto nella precedente nota del 5 aprile 2017 i Direttori SGA possano essere obbligati ad un incarico di assegnazione solo presso scuole sottodimensionate, non è il caso dell’I.C. Taverna;
  • le norme negoziali vigenti sono il citato art. 56 e l’art. 14 commi 3, 4 e 5 del CCNI 15 giugno 2016. Peraltro, risulta a questa Associazione che, nel decorso mese di gennaio, codesto Ufficio sarebbe correttamente ricorso all’applicazione del citato art. 14 individuando un Assistente Amministrativo di altra scuola per l’utilizzazione come DSGA facente funzione presso l’IC Taverna. Non si comprende per quale ragione successivamente sia stata rivista questa corretta decisione e posto l’istituto scolastico interessato in situazione di grave difficoltà;
  • se non si ritenesse applicabile l’art. 14 del CCNI 15/06/2016 (circostanza non condivisa da questa Associazione), una possibile soluzione del caso in esame potrebbe essere individuata nell’applicazione del combinato disposto degli artt. 56 e 57 del CCNL 29/11/2007. In altri termini, il Dirigente Scolastico dell’I.C. Taverna individua un Assistente dell’Istituto a svolgere le funzioni di Direttore SGA e contestualmente chiede una collaborazione plurima. In questo modo le funzioni di DSGA sono svolte dall’Assistente interno alla scuola, individuato dal Dirigente, con l’ausilio di altro Assistente Amministrativo (o di Direttore SGA) che svolgerebbe la propria collaborazione per “specifiche attività che richiedono particolari competenze professionali non presenti in quella scuola”. 

Tutto quanto sopra argomentato, per confermare che il Suo provvedimento 2606 del 4/4/17 è manifestamente illegittimo, poiché privo di qualsiasi fondamento giuridico.

Ove si volesse insistere nella direzione indicata dal provvedimento in parola, l’Associazione scrivente si riserva di adire alle vie legali a tutela e nell’interesse di Direttori SGA ai quali si dovesse imporre un incarico di reggenza non previsto (né tantomeno prescritto).

 

Distinti saluti.

Lì, 07.04.2017

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani

 


 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Ufficio II – Ambito Territoriale per la Provincia di Catanzaro

c.a. Dirigente Dott.ssa Angela RIGGIO

 

e p.c. Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

c.a. Direttore Generale Dr. Diego BOUCHÈ

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Taverna (CZ)

c.a. Prof. Rita ELIA

 

Oggetto: sostituzione Dsga I.C. Taverna , si persevera nell'errore.

L'Ufficio in indirizzo ha emanato l'Avviso di cui alla nota  prot. n. 2606 del 4/4/2017 invitando i Direttori SGA delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Catanzaro a far pervenire la propria disponibilità per un incarico di reggenza presso l'I.C. Taverna.

Richiamata la lettera dell'Associazione scrivente del 24/3/2017 (allegata) che già affrontava il caso fornendo puntuali indicazioni, si osserva quanto segue:

  • i Direttori SGA in servizio in una istituzione scolastica normodimensionata non possono essere destinatari di un incarico di reggenza, ma solo di un incarico di assegnazione presso scuole sottodimensionate (vedi art. 4 comma 70 della L. 183/2011 e CCNL 10/11/2014);
  • quando la sostituzione di un Direttore SGA non è possibile con personale interno alla medesima istituzione scolastica - come nel caso dell' I.C. di Taverna - si deve applicare quanto espressamente previsto dall'art. 14 commi 3, 4 e 5 del CCNI 15/6/2016 ;
  • applicando la norma del CCNI sopra richiamata (e quella conseguente del contratto decentrato regionale)  dovrebbe essere esistente un elenco provinciale di Assistenti Amministrativi che hanno dichiarato la loro disponibilità a sostituire i Direttori SGA in una Istituzione Scolastica diversa da quella di appartenenza. È da questo elenco che deve essere individuato il dipendente da utilizzare per svolgere le funzioni di Direttore SGA presso l'I.C.  di Taverna.

Sfugge la ragione per la quale non si voglia seguire "la strada maestra " contemplata dalle norme e si prosegua, invece, nel dar corso a procedure palesemente illegittime che  producono lungaggini e non risolvono il problema, generando difficoltà di funzionamento alla scuola interessata.

Tanto si è inteso rappresentare a tutela dei Direttori SGA che non possono essere obbligati ad una reggenza non dovuta e degli Assistenti Amministrativi interessati allo svolgimento di funzioni superiori.

Distinti saluti.

Li, 05.04.2017       

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani

 


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI il documento del 05.04.2017
   Documento allegato ... QUI la risposta dell'ATP CZ
   Documento allegato ... QUI la replica alla risposta ATP CZ


 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 07/04/2017
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 07/04/2017 13:28:16
Permalink: Sostituzione Dsga I.C. Taverna, risposta e replica. Tag: Sostituzione Dsga I.C. Taverna, risposta e replica.
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