Monitoraggio legislativo 24 aprile - 28 aprile 2017
Camera
Assemblea
Mercoledì 26 aprile
Interrogazione
(4-16397) Crimì, Bruno Bossio, De Menech, Fragomeli, Ribaudo, Cova, Stella Bianchi, Fanucci e Casellato. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro dell’economia e delle finanze.
L’articolo 17 della legge delega n. 124 del 2015 recante come titolo « Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche », alla lettera d) del primo comma reca: «soppressione del requisito del voto minimo di laurea per la partecipazione ai concorsi per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni»; Consob e Banca d’Italia bandirono e perseverano nel bandire, in tempi successivi all’approvazione di tale norma, concorsi in cui è richiesto come requisito di ammissione il voto minimo di laurea 105/ 110 e quindi, oltre a mortificare il favor partecipationis, disattendono palesemente quanto stabilito dall’articolo 17 della legge delega n. 124 del 2015; il Tar del Lazio, con il decreto presidenziale n. 5673 del 17 dicembre 2015, accolse un’istanza cautelare, avente ad oggetto la richiesta di partecipazione al concorso indetto dalla Banca d’Italia per la selezione, e assunzione di 65 coadiutori, presentata da un soggetto che ne era stato escluso a causa del voto di laurea inferiore al requisito imposto dal bando; è quindi stato ordinato, dal suddetto decreto presidenziale del Tar del Lazio, alla Banca d’Italia di dover ammettere al concorso il soggetto richiedente, ribadendo come il voto di laurea non sia più esigibile e utilizzabile come metodo di discriminazione intercandidato.
Si chiede di sapere se il Governo intenda assumere le iniziative di competenza per chiarire che la soppressione del requisito del voto minimo di laurea trova applicazione anche in relazione ai concorsi banditi da Consob e Banca d’Italia, tutelando possibilmente anche coloro che, ad oggi, non hanno presentato la domanda di partecipazione ai concorsi che seguono le modalità, ad avviso degli interroganti, illegittime descritte nelle premesse, autoesclusisi ritenendosi privi dei requisiti richiesti – i quali possono ancora ambire ad ottenere un provvedimento di ammissione nonostante la scadenza del termine – nonché coloro i quali, in generale, si cimenteranno nei prossimi mesi in altre selezioni pubbliche che dovessero contemplare il limite minimo di voto fra i requisiti necessari per partecipare.
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Commissioni riunite I Affari Costituzionali e XI Lavoro
Mercoledì 26 e Giovedì 27 aprile
Atto del governo
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391.
Irene Tinagli (PD), relatrice per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, deputato Alan Ferrari, fa presente che è stata predisposta una proposta di parere sullo schema di decreto suscettibile di essere eventualmente integrata e modificata sulla base delle osservazioni che i colleghi commissari riterranno di formulare.
Esame e rinvio
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VII Commissione Cultura
Mercoledì 26 aprile
Deliberazione di rilievi su atto del governo
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393. (Rilievi alla XI Commissione)
La Commissione approva la seguente proposta di rilievi formulata dalla relatrice Coscia (PD):
1) dopo l'articolo 1, sia aggiunto il seguente: Art. 1-bis. (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165). 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «dei ricercatori universitari» siano aggiunte le seguenti: «a tempo sia indeterminato sia determinato»;
2) all'articolo 5, comma 1, lettera a), nel primo periodo dell'articolo 5-bis, dopo le parole luogo di lavoro siano aggiunte le seguenti: «a eccezione dei contratti di collaborazione aventi a oggetto prestazioni didattiche e di ricerca a carattere temporaneo»;
3) all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo le parole «decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», siano aggiunte le seguenti: «e quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. b) della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
4) dopo l'articolo 11, sia aggiunto il seguente: Art. 11-bis. (Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). 1. All'articolo 52, comma 1-bis, dopo il terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia aggiunto il seguente: «Si prescinde dal possesso del titolo di studio per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche statali che ha svolto, per almeno tre anni consecutivi, le funzioni proprie del posto per cui concorre.»;
5) in relazione al contenuto dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, siano previste – nelle amministrazioni competenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale – forme ulteriori di progressione verticale, mediante meccanismi di selezione comparativi e di valorizzazione dell'esperienza acquisita, volte a soddisfare i fabbisogni individuati;
6) all'articolo 20: a. dopo il comma 1 sia aggiunto il seguente: 1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per il personale non dirigenziale degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i requisiti previsti alle lettere a), b) e c) possono essere maturati anche presso differenti enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. b. al comma 9, secondo periodo, sia soppressa la parola «non»; indi, al medesimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «con precedenza per il personale inserito in graduatorie nazionali»;
7) all'articolo 23, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: 3-bis. Le università statali che rispettano il limite dell'80 per cento delle spese di personale stabilito all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, possono incrementare le risorse variabili dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico amministrativo e del fondo per il personale dirigente di seconda fascia nel limite massimo annuo del 10 per cento, e comunque entro una percentuale massima nel triennio non superiore al 15 per cento, dell'ammontare medio dei Fondi medesimi del precedente triennio. Al relativo onere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si provvede utilizzando le risorse annualmente attribuite all'Università a valere sulle facoltà assunzionali.
Atto del governo
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017. Atto n. 408.
Esame e rinvio
Giovedì 27 aprile
Risposta a interrogazioni
5-09558 Romanini: Sul concorso per il personale docente nella scuola.
Risposta del Sottosegretario Gabriele Toccafondi
L'On.le interrogante sollecita l'adozione di misure finalizzate ad assicurare che tutti i posti del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado, previsti dal bando di concorso indetto con decreto direttoriale del 23 febbraio 2016, vengano effettivamente ricoperti, entro il triennio di validità delle graduatorie, con la nomina dei rispettivi vincitori. In alcuni casi, infatti, può verificarsi che taluni candidati, i quali hanno superato la selezione in più procedure relative a diverse classi di concorso, debbono effettuare la conseguente opzione per una sola di esse e, contestualmente, la percentuale del 10 per cento degli idonei inclusi in graduatoria potrebbe risultare insufficiente a ricoprire tutti i posti rimasti scoperti. Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il detto limite del 10 per cento è stato previsto dall'articolo 1, comma 113, lettera g), della legge n. 107 del 2015, che ha, in tal senso, modificato il comma 15 dell'articolo 400 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. La situazione segnalata nell'interrogazione, unitamente ad altre problematiche inerenti alle procedure di reclutamento, è stata affrontata e risolta nel corso dell'esercizio della delega legislativa prevista dall'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della medesima legge n. 107 del 2015 in materia di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente della scuola secondaria, in corso di pubblicazione proprio in questi giorni. Il testo definitivo dello schema di decreto legislativo, infatti, ha recepito la condizione proposta, con i rispettivi pareri, dalle Commissioni parlamentari di coprire prioritariamente il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi nel 2016, anche in deroga al limite del 10 per cento, limitatamente a quanti abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, avendo comunque riguardo alle legittime aspettative dei vincitori di concorso di essere immessi in ruolo. Ciò consentirà, già con il prossimo anno scolastico 2017/2018, di inserire nelle graduatorie tutti gli idonei, anche oltre il 10 per cento dei posti, e conferire così le nomine in ruolo anche ai soggetti che hanno superato le prove concorsuali e tuttavia non hanno conseguito un punteggio sufficiente per essere iscritti in graduatoria, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili e secondo l'ordine di graduatoria.
5-10641 Vezzali: Sulle procedure del bonus cultura.
Risposta del Sottosegretario Ilaria Carla Anna Borletti Dell’Acqua
L'Onorevole Vezzali chiede al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo quali iniziative intende assumere per facilitare la procedura di iscrizione degli studenti per ottenere il bonus diciottenni disposto dal Ministero stesso in attuazione dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai sensi del quale: «ai cittadini residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2016, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo.» Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il n. 187 del 15 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2016, all'articolo 3, comma 2, ha stabilito che i dati anagrafici sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID). Come noto, le modalità per l'attribuzione dell'identità digitale sono contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, che ha trovato piena applicazione nell'iniziativa in parola. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 187/2016 gli esercenti presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti in un apposito elenco, al quale essi possono registrarsi utilizzando le credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate, quindi con la semplice indicazione della partita IVA, del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia dei beni e dei servizi che l'esercente offre tra quelli oggetto dell'iniziativa, ovvero, come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 187/2016: biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; libri, ai quali sono stati equiparati gli ebook (ormai diffusissimi tra i giovani) e gli audiolibri; titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali. L'adesione è quindi su base volontaria, eccezion fatta per le strutture museali e i luoghi della cultura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che sono stati inseriti di default nell'elenco. Consapevole del numero degli esercenti che potenzialmente svolgono attività molto affini allo spirito dell'iniziativa di promozione della cultura e dell'avvicinamento ad essa dei giovani diciottenni, ma il cui codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta non è direttamente riconducibile ad essa (si pensi ad esempio ai tanti ipermercati specializzati ormai anche nella vendita dei libri), il MiBACT ha attivato una casella di posta elettronica certificata 18app@mailcert.beniculturali.it, alla quale i suddetti esercenti possono richiedere comunque l'iscrizione all'elenco ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa breve descrizione dell'attività normalmente svolta, nella quale si devono evidenziare le affinità con gli ambiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In considerazione dell'elevato numero di istanze di iscrizione pervenute sulla PEC dedicata all'iniziativa, dallo scorso 23 gennaio il codice ATECO prevalente identificativo delle cartolibrerie è stato inserito tra quelli presenti nel sito 18app, consentendo così l'iscrizione immediata degli esercenti interessati. Sempre con riferimento agli esercenti, per consentire da subito la loro iscrizione già dal 16 settembre 2016 il sito 18app era stato attivato in versione beta, ovvero di consultazione, per i ragazzi, ma con possibilità di registrazione per gli esercenti; ciò nelle more della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sin dall'inizio preso contatti con le principali Associazioni di categoria e con l'ANCI affinché pubblicizzassero l'iniziativa presso i propri iscritti. Ad oggi, dopo 4 mesi dal lancio della 18app, i diciottenni iscritti sono 318.666 su una popolazione di residenti stimata in 576.953, come da Relazione tecnica allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 187/2016. Gli esercenti iscritti sono, invece, 2.725 per un totale di 4.786 punti vendita.
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XI Commissione Lavoro
Mercoledì 26 e Giovedì 27 aprile
Atto del governo
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393.
Esame e rinvio
Giovedì 27 aprile
Risposta a interrogazione
5-11128 Simonetti: Applicabilità di eventuali innalzamenti dei requisiti per l'accesso al pensionamento ai soggetti beneficiari dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).
Risposta del sottosegretario Luigi Bobba
L'anticipo finanziario a garanzia pensionistica – anche noto come APE di mercato o APE volontaria – è uno strumento sperimentale attraverso il quale decorre dal prossimo mese di maggio, e fino al 2018, sarà resa più flessibile l'età pensionabile. L'APE di mercato – introdotto dalla articolo 1, comma 166, della legge di bilancio per il 2017 – è un prestito bancario garantito da un'assicurazione privata contro il rischio premorienza. Sarà corrisposto, in 12 rate mensili per annue fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 167. I beneficiari restituiranno tale prestito, a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e per i successivi venti anni, mediante trattenute mensili operate dall'INPS sull'importo della pensione. Preciso che l'APE – ai sensi del predetto comma 167 – interesserà gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive e alla gestione separata che hanno almeno 63 anni di età, 20 anni di contributi e che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi. Il comma 167 prevede inoltre che l'importo della pensione che si otterrà al raggiungimento degli ordinari requisiti anagrafici di vecchiaia non dovrà essere inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo Inps al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta. Per quanto concerne le preoccupazioni evidenziate dall'Onorevole Simonetti nel presente atto parlamentare, voglio precisare, come detto poc'anzi, che l'APE è una misura sperimentale e pertanto opererà in un orizzonte temporale limitato all'interno del quale al momento non è prevista alcuna modificazione dei previsti requisiti pensionistici. Al riguardo evidenzio, comunque, che nei lavori preparatori del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di attuazione delle disposizioni in tema di APE, si sta tenendo conto dell'aumento – nel 2019 e nel 2021 – dell'età anagrafica necessaria per l'accesso alla pensione di vecchiaia previsto dalla normativa vigente in materia di adeguamenti della speranza di vita. Qualora nei prossimi anni il legislatore dovesse confermare la misura rendendola strutturale e decidesse di intervenire su requisiti pensionistici, sarà senz'altro sua cura prevedere tutte le misure idonee ad evitare che i beneficiari dell'APE si trovino sprovvisti di reddito e di pensione. Da ultimo, rappresento che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha previsto la realizzazione di un'articolata campagna di informazione e comunicazione che accompagnerà l'avvio dell'APE e che consentirà dunque di informare i lavoratori sui vantaggi della misura e sulle modalità per accedervi.
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Senato
Assemblea
Mercoledì 26 aprile
Interrogazione
(4-07413) Amoruso - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Il 16 dicembre 2015 è stato sottoscritto l'accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Puglia per la "realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per l'anno scolastico 2015-2016", finanziabili con risorse del fondo sociale europeo PO Puglia 2014-2020; si sono poi definite le modalità operative per l'attuazione dei progetti ammessi a finanziamento nei territori provinciali corrispondenti alle graduatorie ad esaurimento relative al personale scolastico, da impegnare nei progetti stessi con il protocollo d'intesa tra le Regione Puglia e l'Ufficio scolastico regionale del 9 marzo 2016; il progetto, pur avendo come punto centrale gli interessi degli alunni, aveva altresì l'obiettivo di farsi carico delle condizioni di precarietà del personale ATA e di docenti delle graduatorie ad esaurimento o di istituto, facendo sì che questi ultimi affiancassero i docenti curricolari nel supportare i ragazzi con difficoltà di apprendimento nelle materie base; considerato che: all'articolo 9, ultimo periodo, del protocollo d'intesa, si legge che "il servizio prestato dal personale docente non dà diritto ad alcuna valutazione del servizio ai fini delle graduatorie ad esaurimento"; sembra che, a ridosso dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto, si stia diffondendo un'interpretazione estensiva, che si tradurrebbe nel mancato riconoscimento del punteggio per tutti i docenti (anche quelli di seconda e terza fascia) che hanno svolto i "Diritti a scuola" 2015/2016, rinunciando in tal modo anche a supplenze ordinarie; il progetto "Diritti a scuola" 2015/2016 ha impegnato un totale di 773 unità; tuttavia, il progetto, ormai decennale, ha sempre garantito il riconoscimento del punteggio ai docenti, tranne che per l'edizione 2015/2016; la CGIL di Puglia già sta promuovendo una serie di ricorsi.
Si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda valutare la situazione prima dell'aggiornamento delle graduatorie di seconda e terza fascia.
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7a Commissione Istruzione pubblica
Mercoledì 26 e Giovedì 27 aprile
Sede consultiva
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (n. 393)
La Commissione approva il seguente schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dalla relatrice Puglisi (PD):
1. con riferimento all'articolo 20, commi 1 e 2, in merito ai requisiti che il personale non dirigenziale deve possedere, rispettivamente, per essere assunto o per partecipare a procedure concorsuali riservate, si ritiene necessario assicurare che, per le amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), i tre anni di servizio si considerino maturati anche se per il calcolo complessivo del triennio il suddetto personale è stato titolare di contratti a tempo determinato, in successione tra loro, per progetti di ricerca in comune nei diversi enti;
2. si auspica un incremento delle risorse finalizzate alla stabilizzazione di cui al medesimo articolo 20.
Giovedì 27 aprile
Procedure informative
Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulle prospettive di riordino della normativa riguardante il settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) in relazione ai disegni di legge n. 322 e connessi
Il ministro Valeria Fedeli ringrazia per l'opportunità offerta di poter svolgere un confronto diretto con la Commissione in merito alla riorganizzazione del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ritenuto centrale per il Dicastero di riferimento. Dopo aver ricordato i vari segmenti di cui si compone l'AFAM, fornisce alcune informazioni circa i numeri delle istituzioni coinvolte, pari a 137 istituti che includono i conservatori, gli ex istituti musicali pareggiati, le accademie di belle arti statali e non statali, l'Accademia di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) nonché gli istituti che rilasciano titoli aventi valore legale. Riferisce altresì che si è registrato nell'ultimo decennio un incremento di circa il 23 per cento degli studenti iscritti. In particolare, rispetto al totale degli iscritti, circa il 12 per cento è costituito da studenti stranieri, di cui il 52 per cento provenente dalla Cina. Illustra indi alcuni dati sul personale docente e su quello amministrativo, sottolineando che l'impegno finanziario dello Stato è aumentato nell'ultimo triennio. Sottolinea tuttavia come solo per gli ex istituti musicali pareggiati dal 2015 ad oggi si è verificata una diminuzione delle risorse, fermo restando che il Ministero sta elaborando soluzioni di più ampio respiro. Evidenzia infatti che una delle priorità è costituita dalle procedure di reclutamento del personale, la cui definizione è demandata ad un regolamento attuativo della legge n. 508 del 1999. Dopo aver rilevato criticamente il consistente precariato strutturale stratificatosi negli anni, in assenza di un disegno organico, anche a discapito della continuità didattica, espone le linee guida di azione del suo Dicastero sul reclutamento, finalizzate a continuare la gestione delle graduatorie, a prevedere un doppio canale per le assunzioni - attingendo per metà dalle graduatorie e per metà da concorsi -, ad assicurare autonomia alle istituzioni in fase di assunzione, nonché a prevedere una composizione mista delle commissioni di concorso. Sempre in ordine al regolamento sul reclutamento, fa presente che il testo è stato sottoposto alle organizzazioni sindacali e agli organismi rappresentativi del settore ed è in via di redazione definitiva. Nel ribadire l'esigenza di attribuire autonomia responsabile alle istituzioni AFAM ad invarianza di spesa, elenca alcuni punti qualificanti di tale percorso, a partire da un piano di programmazione triennale, dalla possibilità di trasferire posti in organico vacanti dei docenti in posti per il personale amministrativo e viceversa, dalla conversione parziale di cattedre vacanti nonché da nuove modalità di conteggio delle facoltà assunzionali. In aggiunta a ciò, descrive i criteri per l'esercizio delle suddette facoltà assunzionali, basati al 50 per cento sullo scorrimento delle graduatorie per titoli e al 50 per cento su graduatorie nazionali e locali per titoli ed esami. Fa presente altresì che occorre affrontare anche il tema delle graduatorie derivanti dal decreto-legge n. 104 del 2013. Sempre tra gli aspetti qualificanti, menziona la possibilità di individuare principi comuni per tutte le istituzioni AFAM per consentire loro di predisporre un proprio regolamento sul reclutamento. Al riguardo, segnala che dovrebbero essere inseriti come criteri la previsione del concorso per titoli ed esami per reclutare personale esterno, del concorso per soli titoli in caso di trasferimenti e la possibilità di particolari graduazioni dei punteggi attribuiti ai titoli e alle prove didattiche. Dopo essersi soffermata anche sulle modalità di selezione del personale amministrativo, fa presente che il Dicastero ha già proposto la stabilizzazione di personale in servizio da almeno tre anni. Ulteriori priorità, prosegue il Ministro, riguardano senza dubbio la statizzazione degli ex istituti musicali pareggiati e delle accademie di belle arti non statali, la possibilità di costituire i Politecnici delle arti, la revisione della governance, la disciplina dei dottorati di ricerca e gli incentivi all'internazionalizzazione. Ipotizza peraltro l'introduzione di forme di flessibilità per un riordino qualificato del sistema AFAM, nell'ottica di valorizzare quegli istituti capaci di fare massa critica e di esercitare maggiore capacità di attrazione. Pone dunque l'accento sulla necessità di favorire aggregazioni territoriali, ove possibile, e descrive diversi modelli di intervento, tra cui la semplice statizzazione, la fusione per incorporazione e la creazione dei predetti Politecnici. Giudica dunque essenziale partire dai disegni di legge nn. 322 e connessi per il riordino e la statizzazione di 18 istituti pareggiati e 5 accademie di belle arti non statali, per tre delle quali (Verona, Genova e Perugia) è stato possibile avviare un percorso ad hoc. In merito, manifesta preoccupazione per la riduzione del sostegno assicurato finora dagli enti locali e per la diminuzione dei fondi statali, rimarcando come senza un intervento finanziario entro l'estate risulterà a rischio l'avvio del prossimo anno accademico. Precisa dunque che le risorse occorrenti per la statizzazione ammontano a circa 40-50 milioni di euro, e propone di inserire una norma nel recente decreto-legge n. 50 del 2017 almeno per fronteggiare, in parte, la situazione di emergenza finanziaria, tentando poi in fase di conversione di incrementare le risorse disponibili. Parallelamente a ciò, in sede di esame dei disegni di legge n. 322 e connessi potrebbe essere regolamentato il riordino, individuando criteri di alta qualificazione e valorizzando il più possibile le specificità. Reputa peraltro matura la riflessione sulla governance delle istituzioni, tale da introdurre un sistema più snello con una chiara distinzione di compiti, tanto più che occorre rivisitare il ruolo del vertice amministrativo. Avviandosi alla conclusione, riconosce la complessità del percorso descritto, sollecitando l'impegno di tutti gli attori coinvolti, nella comune consapevolezza che l'iter dei disegni di legge nn. 322 e connessi, congiuntamente a quello del regolamento sul reclutamento, può rappresentare una fase condivisa.
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