Monitoraggio legislativo 2 maggio - 5 maggio 2017

Monitoraggio legislativo 2 maggio - 5 maggio 2017

 

Camera

Assemblea

 

Martedì 2 maggio

 

Interrogazione

 

(5-11246) Palmieri. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

La legge n. 107 del 2015 indica tra gli obiettivi formativi prioritari lo « sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale » prevedendo in tal senso l’adozione di un piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) che si pone, tra i propri obiettivi, la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, alla formazione dei docenti e alla valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese e la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; in sede parlamentare, il Governo si è impegnato a proseguire e rafforzare il sostegno al progetto « Programma il futuro », fornendo la massima diffusione dell’iniziativa nelle scuole e nella società.

 

Si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere affinché il progetto « Programma il futuro » riceva nei prossimi anni scolastici un livello di risorse adeguato ad estendere le sue iniziative didattiche a tutto il sistema scolastico italiano e affinché tale supporto si prolunghi per il tempo necessario a far sì che l’innovazione, in termini di formazione culturale sull’informatica, diventi permanente e strutturale sia per i docenti che per gli studenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissioni riunite I Affari Costituzionali e XI Lavoro

 

Martedì 2 maggio

 

Atto del governo

 

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391.

 

Le Commissioni riunite I e XI approva lo schema di parere proposto da Alan Ferrari (PD), relatore per la I Commissione e Irene Tinagli (PD), relatrice per la XI Commissione con le seguenti osservazioni:

 

a) con riferimento alle novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'eventuale valutazione negativa rileva non solo ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ma anche per l'applicazione di altre sanzioni disciplinari diverse dal licenziamento;

b) all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «attesi di risultato», sono aggiunte le seguenti: «e di impatto», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance»;

c) all'articolo 3, comma 1, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni: 1) alla lettera a), capoverso comma 01, aggiungere, in fine, le parole: , al fine di creare valore pubblico a loro favore, migliorando il loro benessere sociale ed economico; 2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: d) al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) rilevanti e pertinenti in riferimento alla amministrazione nel suo complesso e alle sue articolazioni organizzative;» e dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: «g-bis) coerenti rispetto al ruolo organizzativo e individuale del soggetto valutato»;

d) all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole: comma 1, si valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti: , dopo le parole: «e individuale» sono aggiunte le seguenti: «e, su base pluriennale, gli impatti « e;

e) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 5, che novellano l'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che individua i soggetti titolari di funzioni di misurazione e di valutazione della performance: 1) si valuti l'opportunità di ampliare il concetto di utenza finale, che non coincide necessariamente e sempre con i cittadini, anche alla luce dell'eterogeneità e complessità dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni, dei diversi fattori che incidono sulla qualità dei servizi forniti e delle asimmetrie esistenti nell'intensità di rapporti diretti tra amministrazioni e cittadini; 2) si valuti l'opportunità di considerare, nella nuova definizione del concetto di utenza finale, anche il coinvolgimento dei dipendenti di qualifica inferiore a quella dirigenziale, come segnalato dal Consiglio di Stato in relazione all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2009; 3) si valuti l'opportunità, in coerenza con i criteri direttivi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015, di ricomprendere esplicitamente tra i soggetti del sistema di valutazione della performance le esistenti agenzie di valutazione, in linea con quanto rilevato dal Consiglio di Stato, e le istituzioni centrali che gradualmente ricopriranno compiti di valutazione esterna delle prestazioni delle amministrazioni appartenenti a comparti diversi o dalle dimensioni non paragonabili, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, che prevede la costituzione di una Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche;

f) si valuti l'opportunità di sostituire l'articolo 6 con il seguente: Art. 6 – (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009) – 1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente: «0a) il contributo dato alle politiche pubbliche di rilievo nazionale;»; 2) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'attuazione e il conseguimento di obiettivi di soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della collettività;»; 3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica.»;

g) all'articolo 7, comma 1, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni: 1) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni dirigenziali;»; 2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: d) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e concretamente dimostrati nel lavoro, tenuto conto di quelli richiesti nel proprio ruolo organizzativo;»;

h) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8: 1) al comma 1, lettera d), capoverso comma 1-ter, relativo all'integrazione con il ciclo di bilancio degli adempimenti in materia di programmazione, valuti il Governo l'opportunità di assumere come riferimento, oltre al Documento di economia e finanza, anche gli altri strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio individuati dalla legge di contabilità e finanza pubblica, tenendo conto anche delle date di adozione e di approvazione di tali strumenti; 2) in linea con le osservazioni formulate nel parere del Consiglio di Stato, si valuti l'opportunità di prevedere specifiche sanzioni in caso di mancata adozione del Piano della performance o della Relazione annuale della performance, anche qualora la mancata adozione del Piano non sia imputabile, in tutto o in parte, ai dirigenti, prevedendo in caso di inerzia l'attivazione di meccanismi sostitutivi;

i) si valuti l'opportunità di precisare in modo più puntuale se, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-ter, il Dipartimento della funzione pubblica possa individuare anche i casi in cui l'istituzione di Organismi indipendenti di valutazione in forma associata è obbligatoria, anche alla luce delle competenze proprie degli enti territoriali;

l) all'articolo 11, comma 2, capoverso comma 2, si valuti l'opportunità di un Pag. 16 maggiore coordinamento con le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 9 maggio 2016, n. 105, con particolare riferimento alla disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione;

m) al fine di rafforzare l'indipendenza sostanziale e formale degli Organismi indipendenti di valutazione di cui agli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come novellato dall'articolo 11 del provvedimento in esame, verifichi il Governo quali siano le modalità più adeguate ed efficaci di reclutamento e selezione nell'Albo, tenendo conto delle competenze settoriali e delle competenze riferite ai diversi oggetti della valutazione (valutazione delle politiche, valutazione della performance organizzativa e valutazione della performance individuale);

n) al fine di potenziare l'incisività dell'azione valutativa degli Organismi indipendenti di valutazione, si valuti l'opportunità, in linea con le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, di modificare l'articolo 14, comma 4, lettera c), per superare una valutazione di tipo binario (sì/no), che spesso conduce a provvedimenti di validazione in parziale contraddizione con le disfunzionalità gestionali di alcuni settori e di contemplare invece la possibilità di «di far luogo a validazione con graduazioni differenziate, intermedie o anche solo parziali», prevedendo che gli Organismi indipendenti di valutazione che validino parzialmente la relazione lo comunichino al Dipartimento della funzione pubblica indicando gli aspetti della gestione della performance da migliorare già nel successivo ciclo;

o) alla luce delle previsioni relative all'obbligo di formazione continua dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del ruolo della Scuola nazionale dell'amministrazione, si valuti l'opportunità che analoghe modalità di formazione continua e qualificata in materia di valutazione siano riprese e valorizzate anche come modello più generale da applicare all'intero comparto della dirigenza pubblica, al fine di assicurare – anche sulla scorta di altre esperienze internazionali – la formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sia sotto il profilo del merito e della migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane, sia per l'utilizzo delle migliori pratiche volte ad assicurare una formazione specialistica e di alto livello della classe dirigenziale;

p) allo scopo di far confluire nel Portale della performance di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, il maggior numero di informazioni sugli obiettivi, sugli indicatori e sui risultati delle performance delle diverse amministrazioni, in modo da consentire il confronto tra le buone pratiche e l'analisi comparativa dei dati, si valuti l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124», al fine di realizzare la banca dati degli obiettivi e degli indicatori delle performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito del Portale della performance, già Portale della trasparenza, di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014.

 

 

V Commissione Bilancio

 

Martedì 2 maggio

 

atto del governo

 

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Atto n. 391.

 

La Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore Fabio Melilli (PD)

 

 

XI Commissione Lavoro

 

Mercoledì 3 maggio

 

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Atto n. 393.

 

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice Valentina Paris (PD) con le seguenti osservazioni:

 

- valuti il Governo l'opportunità di riconsiderare le disposizioni del Capo I e del Capo VI del provvedimento, relativi, rispettivamente, alla disciplina delle fonti e alla contrattazione, al fine di dare piena attuazione all'impegno assunto nell'ambito dell'accordo stipulato con le organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016, con riferimento agli ambiti di competenza, rispettivamente, della legge e della contrattazione, privilegiando la fonte contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, nonché degli aspetti organizzativi a questi direttamente pertinenti;

 

- con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, si valuti l'opportunità di: a) assicurare il coordinamento tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione non solo nella fase di predisposizione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni, come previsto dall'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 2 del medesimo articolo 4, ma anche nella fase di approvazione dei piani triennali dei fabbisogni delle amministrazioni statali, prevedendo anche il concerto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotta dal comma 1 del richiamato articolo 4; b) prevedere che sia acquisito il concerto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella definizione delle modalità di rilevazione delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, considerato il rilievo che tali informazioni assumeranno ai fini della predisposizione, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, delle linee di indirizzo di cui al nuovo articolo 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

 

- valuti il Governo l'opportunità di precisare le sanzioni applicabili in caso di violazione dell'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame;

 

- si verifichi la possibilità, nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega di cui agli articoli 16 e 17 della legge n. 124 del 2015, di introdurre nel presente provvedimento disposizioni volte a riconoscere al personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni con figli con gravi disabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la priorità per l'assegnazione della sede di servizio nel comune di residenza dei figli o in comuni limitrofi, ovvero altre forme di agevolazione in relazione alla assegnazione della sede;

 

- valuti il Governo, nell'ambito delle disposizioni del Capo III relative al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, l'opportunità di: a) introdurre ulteriori previsioni che, nel rispetto dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione e della relativa giurisprudenza costituzionale, consentano di valorizzare le professionalità già esistenti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni; b) valorizzare, nell'ambito delle procedure concorsuali, le professionalità maturate e le esperienze lavorative svolte presso le amministrazioni che bandiscono il concorso, anche nell'ambito di rapporti di somministrazione di lavoro;

 

- con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di inserire una ulteriore misura di coordinamento tra l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la quale preveda che i dati e le informazioni che le amministrazioni comunicano al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi del richiamato articolo 53 corrispondono agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15, in modo da semplificare tali obblighi e alleggerire i relativi oneri a carico delle amministrazioni, introducendo altresì una disciplina transitoria per l'applicazione della citata misura di coordinamento, al fine di consentire l'adeguamento della banca dati esistente alla gestione delle ulteriori informazioni;

 

- con riferimento all'articolo 10 del provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un obbligo per le amministrazioni pubbliche di rendere tempestivamente disponibili nel proprio sito istituzionale le informazioni relative alla copertura della quota di riserva e ai posti vacanti riservati ai disabili, verificando altresì la possibilità di ridurre i tempi previsti per le comunicazioni di cui all'articolo 39-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dallo schema in esame;

 

- con riferimento alle modifiche alla disciplina dei procedimenti disciplinari previste dal Capo VII dello schema, valuti il Governo l'opportunità di: a) riconsiderare l'ampiezza delle deroghe introdotte dall'articolo 13, comma 1, lettera j), capoverso comma 9-ter, che sostanzialmente consentono il superamento della perentorietà dei termini previsti per i procedimenti disciplinari e rendono derogabili le disposizioni relative ai medesimi procedimenti, purché non sia irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare risultino compatibili con il principio di tempestività, tenendo conto, in particolare, delle osservazioni formulate al riguardo nel parere del Consiglio di Stato; b) rivedere le disposizioni del comma 9-quater dell'articolo 55-bis, introdotto dall'articolo 13 dello schema, verificando in particolare la possibilità di escludere lo svolgimento di un nuovo procedimento disciplinare in caso di annullamento della sanzione disciplinare per violazione del principio di proporzionalità e di attribuire al giudice la possibilità di comminare una sanzione nei termini previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva; c) precisare, anche al fine di evitare contenziosi in materia, che la nuova normativa si applica con riferimento agli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame; d) introdurre un obbligo di carattere generale per le pubbliche amministrazioni di comunicare all'Ispettorato per la funzione pubblica l'avvio e la conclusione dei procedimenti disciplinari e il relativo esito, al fine di consentire un efficace e tempestivo monitoraggio in materia;

 

- all'articolo 17, comma 1, lettera b), si valuti l'opportunità di sostituire le parole: « lettera h), comma 3-quinquies e comma 3-sexies» con le seguenti: « lettera f-ter) e comma 3-quinquies»;

 

- con riferimento alle disposizioni dell'articolo 18, che recano una nuova disciplina dei controlli sulle assenze dal servizio per malattia, prevedendo la creazione di un polo unico per le visite fiscali, con attribuzione delle relative competenze, anche per il settore pubblico, all'INPS, valuti il Governo l'opportunità di: a) introdurre disposizioni di carattere transitorio, che garantiscano il passaggio al nuovo sistema in piena efficienza e operatività, anche considerando l'esigenza di adottare i provvedimenti attuativi previsti dalla nuova normativa; b) precisare, al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, che, in sede di prima applicazione, fino alla sottoscrizione del primo accordo collettivo nazionale, le convenzioni siano stipulate dall'INPS anche con le associazioni maggiormente rappresentative dei medici fiscali;

 

- con riferimento alle disposizioni dell'articolo 20, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni: a) ai commi 1 e 2, si valuti l'opportunità di prevedere che il requisito della maturazione, alle dipendenze dell'amministrazione, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, sia maturato al 31 dicembre 2017, anziché alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche in considerazione della circostanza che le assunzioni di cui al comma 1 e le procedure concorsuali di cui al comma 2 avranno luogo nel triennio 2018-2020; b) si valuti l'opportunità di prevedere che, per i contratti di lavoro riferiti ad attività che siano interessate da processi di riordino o di trasferimento di funzioni ovvero di fusione di diverse amministrazioni, le procedure di cui ai commi 1 e 2 possano essere effettuate dalle amministrazioni subentranti e che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti ivi previsti, si considerino anche le selezioni effettuate e i periodi maturati presso le amministrazioni di provenienza; c) si valuti la possibilità di estendere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 anche ai dipendenti che siano stati in servizio a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, ancorché non in servizio, garantendo in ogni caso la priorità dell'assunzione a tempo indeterminato del personale attualmente in servizio; d) si valuti l'opportunità di prevedere, in linea con quanto indicato nell'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che, ai fini dell'accesso alle procedure di assunzione previste dal medesimo comma 1, il personale possa essere già stato selezionato, in relazione alle attività svolte, con procedure concorsuali anche da un'amministrazione diversa da quella presso la quale presta servizio e che procederà all'assunzione; e) si valuti la possibilità di estendere l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 2 anche al personale che abbia prestato la propria attività con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce la procedura concorsuale successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124; f) al comma 2, si valuti l'opportunità di fare riferimento al personale che presta la propria attività presso l'amministrazione che bandisce il concorso, non essendo configurabile un vero e proprio rapporto di servizio con la pubblica amministrazione per il personale titolare di contratti di lavoro flessibile; g) si valuti l'opportunità di riconsiderare le disposizioni del comma 4, al fine di non precludere agli enti territoriali delle regioni a statuto speciale che hanno avviato, nel periodo di riferimento, un processo di risanamento, l'accesso alle misure di superamento del precariato previste dall'articolo 20;

 

- con riferimento all'articolo 22, comma 5, si valuti l'opportunità di: a) prevedere una modifica dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, laddove si richiama l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, facendo riferimento ad una disposizione abrogata dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196; b) modificare l'articolo 60, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di sopprimere le parole: «, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro», tenendo conto che, anche alla luce delle disposizioni dello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 391), i richiamati controlli sono rimessi agli Organismi indipendenti di valutazione della performance; c) verificare la possibilità di attribuire al Dipartimento della funzione pubblica una competenza di carattere generale in materia di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione delle disposizioni concernenti il pubblico impiego, con particolare riferimento a quelle introdotte dal provvedimento in esame;

 

- con riferimento all'articolo 23, comma 1, si valuti l'opportunità di specificare che il processo di graduale convergenza dei trattamenti economici accessori ivi previsto tenga conto delle specificità derivanti dall'eventuale istituzione di sezioni contrattuali nell'ambito dei comparti o delle aree di contrattazione; valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 23, comma 2, al fine di tenere conto, ai fini dell'applicazione della regola della stabilizzazione delle risorse destinate annualmente ai trattamenti accessori al livello di quelle erogate nel 2016, delle peculiarità che caratterizzano l'area della dirigenza medica, con particolare riferimento alle somme destinate alla retribuzione individuale di anzianità; valuti il Governo l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della sperimentazione prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 23 dello schema anche ai Comuni in possesso dei requisiti ivi previsti, previa individuazione di specifici meccanismi che assicurino l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

 

- all' articolo 25, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 6-bis e l'articolo 59 sono abrogati»; con riferimento all'articolo 25, comma 3, dello schema, valuti il Governo l'effettiva necessità di disporre l'abrogazione dei commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di disposizioni dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2010 e, pertanto, già prive di efficacia giuridica;

 

- si segnala l'esigenza di individuare, anche nell'ambito di prossimi provvedimenti legislativi, interventi volti a definire una soluzione con riferimento all'esercizio delle funzioni dirigenziali da parte del personale già regolarmente assunto ed appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, il quale abbia svolto tali funzioni in forza di reiterati contratti a termine, con particolare riferimento a quello delle Agenzie fiscali;

 

- si segnala l'esigenza di prevedere, anche nell'ambito di prossimi provvedimenti legislativi, che i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che siano stati trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1o gennaio 2005, ai quali siano stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, siano inquadrati nel corrispondente ruolo dell'amministrazione che ha conferito loro l'incarico.

 

 

 

 

 Senato

 

Assemblea

 

Mercoledì 3 maggio

 

Interrogazione

 

(3-03712) Ricchiuti, Gotor, Corsini, Battista, Migliavacca, Fornaro, Dirindin, Lo Moro, Ginetti, Scalia, Gatti - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Sono circa 800 i docenti che hanno partecipato in diverse regioni al concorso per dirigenti scolastici indetto nell'anno 2011 e durante le varie fasi di espletamento della procedura di reclutamento hanno adìto la magistratura per errori rilevati, al fine di tutelare i loro diritti, aprendo quindi un contenzioso con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; nell'iter di approvazione dell'AS 2630 ("Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini"), è stato presentato, e poi respinto, un apposito emendamento in 1ª Commissione permanente per venire incontro alle esigenze dei ricorrenti al concorso per dirigenti scolastici del 2011, affinché possano valere gli stessi diritti che la legge n. 107 del 2015 ha già riservato ai ricorrenti degli analoghi concorsi 2004 e 2006 ai fini dell'immissione in ruolo. La legge n. 107 ha previsto infatti un corso intensivo con prova finale per gli aspiranti dirigenti, da frequentare per poi essere immessi in ruolo (si limiterebbe così il ricorso alle reggenze); sempre riguardo all'AS 2630, in 1ª Commissione permanente, analoghe sollecitazioni sono state avanzate da molti senatori di diversi gruppi parlamentari, anche con proposte emendative articolate, recependo le istanze dei docenti aspiranti dirigenti scolastici che hanno partecipato al concorso svolto nel 2011; l'obiettivo di risolvere il problema delle reggenze e superare il contenzioso a seguito del concorso è stato perseguito anche alla Camera dei deputati, con due ordini del giorno accolti dal Governo. Considerato che: la legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come "la Buona scuola", ha di fatto sanato situazioni di contenzioso pendente tra aspiranti dirigenti e Ministero risalenti ai passati concorsi del 2004 e del 2006 ed altre riferite al concorso 2011 nelle regioni di Lombardia e Toscana, nelle quali il concorso era stato annullato dal giudice ordinario, escludendo situazioni analoghe legate al contenzioso del 2011. Visto che: le sedi senza dirigente sono circa 1.500 (dal prossimo anno scolastico saranno circa 2.000) e la legge 107 del 2015 è già intervenuta trovando una soluzione al contenzioso risalente agli anni precedenti; vi è il rischio che una nuova procedura concorsuale non potrebbe risolvere in tempi rapidi la situazione delle reggenze e si potrebbe inoltre incorrere, durante le varie fasi di reclutamento, in ulteriori e nuovi contenziosi che aggraverebbero ulteriormente la già difficile condizione.

 

Si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare ogni utile iniziativa al fine di consentire l'estensione della disciplina di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 ai ricorrenti, partecipanti al concorso del 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a Commissione Bilancio

 

Martedì 2 maggio

 

Sede consultiva su atto del governo

 

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 391) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento)

 

La Commissione approva lo schema di parere non ostativo del relatore Broglia (PD) nel presupposto che le Amministrazioni pubbliche interessate provvedano all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e in particolare che:

 

- gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) e il Dipartimento della funzione pubblica provvedano ai nuovi adempimenti previsti, rispettivamente, dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 11 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

- le amministrazioni pubbliche adottino i sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini previsti dall'articolo 13, comma 2, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Mercoledì 3 maggio

 

Sede consultiva su atto del governo

 

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (n. 393)

                         

La Commissione esprime parere non ostativo con presupposti e condizioni sulla proposta di parere favorevole del relatore Laniece (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)

 

con i seguenti presupposti:

- che la derogabilità delle norme legislative da parte dei contratti collettivi nazionali (articolo 1, comma 1, lettera d)) possa determinare nuovi oneri solo nell'ambito delle risorse stanziate per la contrattazione medesima;

- che le "rimodulazioni della dotazione organica" previste dall'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso comma 3 abbiano carattere meramente programmatico e si riferiscano a compensazioni tra profili ed aree professionali, rimanendo le nuove assunzioni assoggettate ai vincoli e ai controlli previsti dalla legislazione vigente;

- che la Commissione RIPAM e l'Associazione Formez PA siano in grado di far fronte alla possibile estensione delle proprie attività, prefigurata dall'articolo 6, comma 1, lettera c), con le risorse già impiegate a legislazione vigente;

- che la dizione dall'articolo 6, comma 1, lettera d) abbia intento estensivo e non restrittivo e che, pertanto, permangano legittimi tutti i contributi di iscrizione a procedure concorsuali oggi richiesti dalle Amministrazioni banditrici;

- che la Consulta Nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 10 possa svolgere i compiti ad essa assegnati in assenza di oneri per la finanza pubblica;

- che la procedura di assunzione stabile dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 20, comma 1, non determini nuovi oneri, essendo la procedura esperibile nei soli limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

- che la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, consentita dall'articolo 20, comma 8, rispetti in ogni caso la durata massima dei contratti flessibili prevista dalla legge e dalla normativa europea, e sia sempre accompagnata dal divieto di instaurare nuovi contratti della medesima specie;

 

e con le seguenti condizioni:

- che all'articolo 20, comma 3, dopo le parole "utilizzando a tal fine le risorse" siano inserite le seguenti: "previste per i contratti di lavoro flessibile";

- che si provveda al ripristino delle linee guida e dei principi di buona amministrazione, volti ad evitare duplicazioni di spesa, contenuti nell'abrogando articolo 6-bis del d.lgs. 165 del 2001.

 

 


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Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 05/05/2017
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 05/05/2017
Permalink: Monitoraggio legislativo 2 maggio - 5 maggio 2017 Tag: Monitoraggio legislativo 2 maggio - 5 maggio 2017
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