Interrogazione On. Centemero (Fi-Pdl) sull'inquadramento giuridico-economico dei DSGA

Executive summary

CAMERA – Presentata ieri, 9 maggio, una interrogazione a risposta orale in Aula da parte dell’On. Centemero (Fi-Pdl, Comm. Affari costituzionali) relativa all’inquadramento giuridico-economico dei Direttori dei servizi generali e amministrativi.

 

Analisi

Con riferimento ai DSGA – Direttori dei servizi generali e amministrativi, l’interrogante sottolinea l’esistenza di una disparità di trattamento, nell’ambito della categoria, tra coloro che hanno avuto accesso a tale profilo professionale nel 2000 (retribuiti con il metodo della temporizzazione) e coloro che sono stati assunti dal 2003 in poi (retribuiti con il metodo della ricostruzione).

L’Onorevole chiede perciò al Governo quali iniziative intenda assumere affinché sia avviata al più presto una procedura volta a riconoscere ai DSGA pari inquadramento giuridico-economico.

 

Fonte

Di seguito, il testo dell’interrogazione.

 

CENTEMERO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che: 
   i direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) sono figure professionali uniche nell'ambito delle istituzioni scolastiche, oggi presenti in tutte le scuole statali italiane, il cui profilo lavorativo è stato introdotto ex novo nel 1999, con contratto collettivo nazionale di lavoro; 
   in sede di prima applicazione, in deroga e nelle more dell'espletamento della ordinaria procedura concorsuale, sono stati ammessi al ruolo di Dsga Moro che erano inquadrati nel profilo professionale di responsabile amministrativo, a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione; 
   nell'ambito della categoria esistono delle disparità di trattamento per quanto riguarda il loro inquadramento sia giuridico che economico) tra coloro che hanno avuto accesso a tale profilo professionale nel 2000 (cosiddetti temporizzati), retribuiti con il metodo della temporizzazione e coloro che sono stati assunti dal 2003 in poi, anno in cui entra in vigore il nuovo Ccnl retribuiti, con il metodo della ricostruzione; 
   dopo il 2003 infatti, nonostante le modalità di accesso al ruolo siano rimaste inalterate non avendo il Ministero bandito alcuna selezione concorsuale, sulla base del nuovo Ccnl è stato adottato il criterio della clausola più favorevole ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio; 
   la temporizzazione consiste nel calcolo del valore economico della retribuzione in termini di anzianità, ai fini dell'inquadramento nella nuova qualifica, sulla base di criteri convenzionali senza che si tenga conto della reale anzianità maturata; 
   tra le due fattispecie non sono previste differenze per quanto riguarda la quantità e la qualità del lavoro svolto; 
   la questione deve essere risolta in ambito di contrattazione, in quanto la stessa Corte dei conti si è in materia espressa nel senso di non poter sindacare in sede giudiziale quanto previsto dal Ccnl, che costituisce base negoziale del rapporto –: 
   quali iniziative il Governo intenda assumere affinché sia al più presto avviata una procedura negoziale volta a riconoscere ai direttori dei servizi generali e amministrativi assunti prima del 2003, a parità di lavoro svolto con i colleghi assunti dal 2003 in poi, pari inquadramento giuridico-economico mettendo fine ad una situazione di disparità del tutto ingiustificabile e inaccettabile. (3-03003)

 



 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 10/05/2017
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 10/05/2017 14:38:27
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