Camera

Assemblea

 

Martedì 23 maggio

 

Interrogazione

 

(4-07562) Petraglia, De Petris - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Ad oggi ci sono numerose scuole e Cpia (centri provinciali per l'istruzione degli adulti) che sul territorio italiano non hanno dirigenza; sussiste una grave carenza di organico dei dirigenti scolastici, tanto che, nel prossimo anno scolastico 2017/18, circa 1.700 istituti scolastici dovranno far ricorso ad una reggenza per il loro funzionamento; la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), all'articolo 1, comma 329, blocca l'istituto degli esoneri e semiesoneri ai docenti collaboratori del dirigente e l'organico di potenziamento non sempre ha potuto supplire tale mancanza; considerato che il ritardo nella pubblicazione del bando per il concorso dei dirigenti scolastici non garantisce la sicurezza nelle scuole, né alcune volte il diritto allo studio, poiché sono rallentate alcune operazioni per coprire le supplenze del personale docente; visto che: l'Amministrazione, pur avendo modificato la direttiva n. 36/2016, col rinvio al prossimo anno degli effetti retributivi conseguenti alla valutazione, ha confermato la scelta di procedere comunque alla classificazione dei dirigenti su tre livelli di raggiungimento degli obiettivi assegnati e con questo modo di procedere non ha tenuto nella dovuta considerazione le proposte sindacali; il comparto dei dirigenti scolastici, così come quello degli altri settori della conoscenza, aspetta da tempo un adeguato e sostanzioso rinnovo dei contratti.

 

Si chiede di sapere quando il Ministro in indirizzo intenda emanare un nuovo bando di concorso per dirigenti scolastici, per scongiurare il rischio, ormai concreto, che nell'anno scolastico 2017/18 la metà delle scuole italiane sia diretta da un dirigente impegnato anche in un'altra scuola; quali misure intenda intraprendere per risolvere la situazione circa il numero e la tipologia di docenti necessari a coprire gli esoneri/semiesoneri dello staff organizzativo del dirigente scolastico, a partire dall'anno scolastico 2017/18, in quanto non è possibile sempre affidare le classi a docenti dell'organico dell'autonomia, perché non coincidenti con la classe di concorso del primo collaboratore; se non voglia impegnarsi a rinnovare i contratti della categoria dei lavoratori della scuola, prevedendo un cospicuo stanziamento di risorse.

 

Mercoledì 24 maggio

 

(4-16705) Basilio. — Al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

 

Il 18 maggio 2017 sul sito NoiPa veniva annunciata l’emissione del cedolino della rata di maggio 2017 per la giornata del 22 maggio, per tutti i dipendenti ad eccezione del personale delle aziende sanitarie; tale emissione avveniva, comunque, con numerosi giorni di ritardo rispetto a quanto disposto per regolamento nello stesso portale « NoiPa », ovvero a metà mese; il giorno 22 maggio migliaia di utenti interessati hanno provato a collegarsi con il sito « NoiPa » per prendere visione del loro cedolino; tale possibilità è stata loro negata, in quanto durante l’intera giornata il sito non è risultato accessibile sia da pc sia da terminali mobili;e disfunzioni tecniche e i ritardi amministrativi hanno ormai raggiunto una frequenza notevole, tale da causare conseguenze pesanti sul personale interessato; risultano numerose segnalazioni e proteste da parte degli utenti che, nel corso degli ultimi mesi, hanno evidenziato gravi carenze tecniche, oltre che scarsa informazione e trasparenza; le segnalazioni e i commenti degli utenti della pagina ufficiale NoiPa su Facebook, peraltro, sono oggetto, a quanto consta all’interrogante, di una « censura » che va oltre i principi previsti in questi casi; risultano, inoltre, alcune applicazioni non ufficiali per i dispositivi mobili, denominate « NoiPa », alle quali si affidano gli utenti che hanno difficoltà di accesso al sito, le quali non garantiscono i dati sensibili degli utenti stessi mettendoli a rischio; la situazione attuale, che ormai persiste da lungo tempo, è assolutamente contraria allo spirito di efficienza e di semplificazione che deve caratterizzare i servizi della pubblica amministrazione e va nella direzione opposta rispetto alle intenzioni e ai proclami che hanno caratterizzato la fase di ideazione e avviamento del sistema «NoiPa».

 

Chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di tali gravi disfunzioni e quali urgenti iniziative intenda intraprendere affinché tali criticità non si ripetano più, anche implementando le funzionalità tecniche del sito, ovviamente senza ulteriori oneri per le casse dello Stato; quali iniziative si intendano adottare per aumentare il livello di informazione e trasparenza nei confronti dell’utenza interessata; quali iniziative di competenza intendano adottare per aumentare il livello di privacy degli utenti interessati relativamente alle applicazioni non ufficiali disponibili per i dispositivi mobili, informando in modo efficace su eventuali rischi e verificando la loro conformità con le normative in vigore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vª Commissione Bilancio

 

Martedì 23 maggio

 

Sede referente

 

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

 

Proposte emendative approvate

 

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare lo sviluppo delle università del Mezzogiorno e per consentire la realizzazione di interventi fondamentali per garantire la qualità della vita e la formazione degli studenti, le risorse, stanziate ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 78/2011 del 30 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2012, nell'ambito del ciclo di programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per il Piano nazionale per il Sud – Sistema universitario e per cui al 31 dicembre 2016 non sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, in sede di riprogrammazione da parte del CIPE sono assegnate, in quote annuali, oltre che alle scuole superiori, alle università alle quali le risorse stesse erano state inizialmente destinate, in modo da garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, a fronte di specifici impegni delle università stesse a compiere, per le parti di propria competenza, gli atti necessari per l'avvio dei relativi progetti.

12.10. (Nuova formulazione). Palese.

 

ART. 22.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento.».

*22.51 (Nuova formulazione) D'Incà, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento.».

*22.120 (Nuova formulazione) Guidesi, Saltamartini.

 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento.».

*22.228 (Nuova formulazione) Marchi, Giulietti.

 

Dopo il comma 3 inserire il seguente: 3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

22.116 (Nuova formulazione) Guidesi, Grimoldi, Saltamartini.

 

Al comma 5, sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.

*22. 99. (Nuova formulazione) Sottanelli, Zanetti.

 

Al comma 5, sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.

*22. 129. (Nuova formulazione) Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

 

Al comma 5, sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.

*22. 185. (Nuova formulazione) Costantino, Marcon, Pastorino, Airaudo.

 

Al comma 5, sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.

*22. 178. (Nuova formulazione) Pastorino, Marcon, Costantino, Palese, Latronico.

 

Al comma 5, sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.

*22. 209. (Nuova formulazione) Cirielli.

 

Al comma 5, sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.

*22. 214. (Nuova formulazione) Cominelli.

 

Al comma 5, sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.

*22.223. (Nuova formulazione) De Mita.

 

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti: 5-bis. All'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte.». 5-ter. Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.

22.31. (Nuova formulazione) Marchi, Palese, Latronico, Alberto Giorgetti, Rampelli.

 

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: il buon andamento degli istituti con le seguenti: il buon andamento dell'istituto o luogo della cultura. Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma, sostituire le parole: per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo con le seguenti: per ciascun istituto o luogo della cultura, con le risorse disponibili nel bilancio dell'istituto o luogo della cultura medesimo.

22. 197. Nicchi, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti, Palese, Latronico.

 

Dopo il comma 7 inserire il seguente: 7-bis. Al fine di rafforzare le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione, per l'anno 2017 è autorizzata la spesa di: 3 milioni di euro per le esigenze di funzionamento delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 1,5 milioni di euro per incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte, con interventi urgenti, al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale nonché di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici; 500.000 euro per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1o dicembre 1997, n. 420. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

22.143. (Nuova formulazione) Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Ghizzoni, Ascani, Manzi, Carocci, Rocchi, Blazina, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

 

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: 8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il rafforzamento degli interventi attuativi del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione del Real Sito di Carditello, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, quale contributo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

22. 141. Manzi, Narduolo, Rampi.

 

XI Commissione Lavoro

 

Mercoledì 24 maggio

 

Risoluzioni

 

7-00847 Rizzetto: Istituzione di una retribuzione minima oraria su base nazionale.

 

7-00886 Cominardi: Iniziative per l'introduzione di un salario minimo garantito e di un ammortizzatore sociale universale e per l'adeguamento all'inflazione delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici.

 

7-01237 Baldassarre: Iniziative per l'istituzione del salario minimo orario.

 

7-01241 Gribaudo: Iniziative per l'introduzione di compensi minimi e per l'ampliamento delle tutele assicurate dagli ammortizzatori sociali.

 

Walter Rizzetto, presidente, concordando con i relatori circa  l'esigenza di raccogliere ogni elemento utile alla discussione, invita i gruppi a fare pervenire alla presidenza l'indicazione dei soggetti che ritengono utile ascoltare nell'ambito del prospettato ciclo di audizioni.

 

Esame e rinvio

 

 Senato

 

1ª Commissione Affari Costituzionali

 

Mercoledì 24 maggio

 

Sede consultiva su atto del governo

 

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 412)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento)

 

Il relatore Russo (PD): Il provvedimento si compone di sette articoli. L'articolo 1 definisce l'oggetto e la portata innovativa dell'intervento normativo.

L'articolo 2 prevede che nelle premesse al decreto legislativo n. 116 sia aggiunto un riferimento all'acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni. Tale articolo è stato inserito sulla base delle indicazioni contenute nel parere n. 83 del 2017 del Consiglio di Stato, in modo da esplicitare anche nel testo del decreto originario gli effetti procedimentali volti a sanare il vizio eccepito dalla Corte costituzionale.

L'articolo 3, mediante modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3-quater, del decreto legislativo n. 116, aumenta da quindici a venti giorni la durata dei termini per la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti dell'avvio del procedimento disciplinare nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio. Sono modificati, inoltre, i termini entro i quali la procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, agisce nei confronti del dipendente licenziato per danno d'immagine. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 453 del 1993, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, e non più entro i centoventi giorni come prevede attualmente il decreto legislativo n. 116.

L'articolo 4 è emanato in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge di delega e costituisce integrazione e completamento della disciplina in materia di licenziamento disciplinare dei pubblici dipendenti, già in parte attuata con il decreto legislativo n. 116 del 2016. In particolare, questo articolo modifica l'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, introducendo l'obbligo di comunicare all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dall'adozione, i provvedimenti di cui ai commi 3-bis (sospensione cautelare senza stipendio del dipendente per falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze) e 3-ter (immediata contestazione per iscritto dell'addebito e convocazione del dipendente dinanzi all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari), nonché quelli conclusivi dei procedimenti disciplinari.

L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria per cui dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 reca norme finali, volte a far salvi gli effetti già prodotti dal decreto n. 116 del 2016.

L'articolo 7, infine, dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

 

Esame e rinvio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11ª Commissione Lavoro

 

Martedì 23 e Giovedì 25 maggio

 

Sede consultiva

 

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 412)

 

La Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi proposta dal relatore Ichino (PD):

 

Anzitutto, nel parere n. 891 del 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato viene ribadita la necessità di "un approfondimento in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 116 del 2016, e, in particolare, al relativo inserimento nell'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001 del comma 3-quater, il quale prevede l'introduzione dell'azione di responsabilità per danni all'immagine della pubblica amministrazione nel caso previsto dal precedente comma 3-bis." A tal proposito, si ricorda che la Commissione speciale del Consiglio di Stato, nel parere n. 864 del 2016, aveva evidenziato come si riscontrino "seri dubbi" sotto il profilo del rispetto della delega e del criterio direttivo fissato dall'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge n. 124 del 2015. Nel citato parere, in merito alla disciplina di delega viene affermato che essa "si limita a prevedere l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, nulla prevedendo in ordine alla possibilità di introdurre nuove disposizioni nelle diverse materie della responsabilità erariale ovvero penale". Pertanto "appare evidente che una puntuale procedura concernente l'azione di responsabilità per danno d'immagine alla pubblica amministrazione è estranea alla materia della responsabilità disciplinare e al procedimento disciplinare, trattandosi di responsabilità dì diversa natura. Né è possibile indirettamente ricondurre l'istituto alla materia della responsabilità disciplinare mediante riferimento ad una ipotetica contestualità delle azioni nei confronti del pubblico dipendente, atteso che neppure questa sussiste. Invero, la formulazione della norma porta a ritenere che tale azione di responsabilità per danno di immagine si svolga e si esaurisca successivamente alla conclusione della procedura di licenziamento. Va inoltre considerato che la stessa non concerne direttamente la disciplina del lavoro con la pubblica amministrazione né i relativi profili di organizzazione amministrativa, attenendo piuttosto agli effetti che la violazione degli obblighi del lavoratore produce, in relazione alla tutela di interessi e beni che non riguardano direttamente il rapporto di lavoro." Inoltre: "Il mantenimento della disposizione, stante il contrasto con la delega, potrebbe condurre ad azioni in sede giurisdizionale con esito favorevole proprio per gli eventuali dipendenti infedeli, così vanificando il giusto principio di tutela dell'immagine che le Amministrazioni devono perseguire." Da ultimo, sebbene "la previsione di una responsabilità per danno di immagine oltre a quanto già osservato in via generale non costituisce di per sé una novità in materia, considerando che essa è già contenuta nell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001" e dunque "il comma 3-quater in esame costituisce [...] una specificazione ed una integrazione, [...] ciò non giustifica l'adozione della relativa disciplina senza adeguato supporto di delega legislativa, considerandosi pure che essa non attiene alla materia disciplinare e al procedimento disciplinare [...] e che la stessa contiene indubitabili profili di specificità e novità rispetto alla ordinaria regolamentazione di essa." Si segnala inoltre che la norma pone un limite minimo inderogabile all'ammontare del risarcimento conseguente all'eventuale condanna: sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. A tal proposito, il Consiglio di Stato ha rilevato che: "in tal modo vi è una predeterminazione ex lege del danno, che incide, in senso limitativo, sul potere di determinazione equitativa riconosciuto al giudicante, precludendogli nel contempo di ritenere che il licenziamento disciplinare, se intervenuto tempestivamente, possa esso stesso assolvere ad una funzione riparatoria del danno all'immagine dell'amministrazione pubblica secondo i principi del risarcimento in forma specifica."

 

 

 


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Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 26/05/2017
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 26/05/2017 11:22:14
Permalink: Monitoraggio legislativo 22 - 26 maggio 2017 Tag: Monitoraggio legislativo 22 - 26 maggio 2017
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