Camera
Assemblea
Martedì 13 giugno
Annuncio proposta di legge
Nuti: « Modifica alla legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di incompatibilità e licenziamento di dirigenti e dipendenti pubblici condannati dalla Corte dei conti » (4543)
Interrogazione
(4-16902) Prodani e Rizzetto. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 416 istituisce, a livello di circolo di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali; il fine è « la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta collettività sociale e civica »; secondo l’articolo 25, comma 6, del decreto-legge 30 marzo 2001, n. 165, « il consiglio d’istituto rappresenta l’organo con poteri di indirizzo politico e di controllo, si occupa dell’assetto organizzativo e strutturale della scuola a cui il Dirigente presenta periodicamente motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi dell’istituzione scolastica »; Il Fatto Quotidiano, nell’articolo del 28 maggio 2017, ha riportato come « in Italia ci siano ancora circa novanta scuole che non hanno, nonostante il decreto del Presidente della Repubblica 416/1974 ne preveda l’istituzione, l’organo di rappresentanza dei genitori, degli insegnanti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale (ATA) oltre che del dirigente. Si tratta degli istituti omnicomprensivi creati con decreto del Presidente della Repubblica 233 del 1998, caratterizzati da tre a quattro differenti ordini di scuola, da quella dell’infanzia al liceo e, secondo la Circolare Ministeriale 192 del 2000, e circolari simili per gli anni scolastici successivi, non sono dotati del Consiglio di Istituto »; « A 19 anni dalla loro istituzione, non vi è, dunque, una normativa che regoli la composizione dei Consigli di Istituto nelle scuole menzionate. Infatti, in alcuni casi viene nominato un commissario dagli uffici scolastici regionali »; il 4 maggio 2017, i genitori dell’istituto omnicomprensivo musicale statale di Milano hanno scritto una missiva al Ministro Valeria Fedeli, sottolineando come « l’assenza del consiglio d’istituto discrimini l’utenza di tali scuole rispetto a tutti gli altri, stridendo in maniera evidente con quanto sancito a partire dai Decreti Delegati circa la partecipazione dei genitori alla vita scolastica e con il principio democratico di interazione tra dirigente e altre componenti ». Un ruolo importante che i genitori di questi istituti ora rivendicano; secondo il Fatto «il ministro è a conoscenza della problematica, nonostante sembri che, ad oggi, la lettera dei genitori non sia mai arrivata».
Si chiede di sapere se il Ministro sia informato dei fatti esposti in premessa; secondo quali modalità e tempistiche intenda dare seguito a quanto sollecitato nell’appello dei genitori della scuola musicale statale di Milano; come intenda vigilare per garantire l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 416 del 1974; quali iniziative normative intenda assumere per regolamentare la composizione dei consigli di istituto di cui in premessa; come intenda assicurare in tutti gli istituti la reale partecipazione e garantire la democrazia necessaria nella comunità scolastica.
Mercoledì 14 giugno
Interrogazione
(4-16935) Prodani e Rizzetto. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Il decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 ha previsto, all’articolo 7, comma 27, che il « Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca predisponga entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie »; il comma 31 del decreto-legge ha stabilito come « a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottino registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. »; secondo quanto è stato riportato da un articolo pubblicato da wired.it il 5 giugno 2017, « l’adozione del registro scolastico elettronico ha rivelato alcune criticità. Marco Mancarella, docente di Informatica giuridica e informatica della Pubblica amministrazione presso l’Università del Salento e avvocato esperto in diritto dell’Amministrazione digitale e diritto delle nuove tecnologie ha ricordato come i registri adoperati nelle scuole sono considerati legalmente degli atti pubblici. Il Codice dell’amministrazione digitale, come modificato dal decreto legislativo 179/2016, ha precisato che gli atti pubblici sono nulli se privi di firma digitale o qualificata. E i registri elettronici in uso nelle scuole, che inglobano le funzioni del giornale di classe e del professore, non rispettano questo parametro essenziale per gli atti pubblici »; secondo Mancarella « l’assenza di firme qualificate o digitali dei docenti che li compilano li renderebbe di fatto nulli »; l’avvocato ha aggiunto, infine, come « un ulteriore problema formale è rappresentato dalle scarse dotazioni informatiche a disposizione dei docenti in diverse scuole, tali da impedire la compilazione dei registri in tempo reale. Se questa compilazione non avvenisse tempestivamente e, possibilmente, nella classe di riferimento, potrebbero esserci anche responsabilità penali». Purtroppo, alla legge del 2012 non è seguito, da parte del Miur, un piano complessivo per la dematerializzazione dei registri, né si è interpellato al riguardo il Garante per la privacy. Una regola unitaria valida per tutte le scuole, ovvero un atto di indirizzo da parte del Miur, con il parere del Garante per la privacy, sarebbe senz’altro opportuna »; il decreto legislativo n. 196 del 2003 agli articoli 33-36, ha previsto misure minime di sicurezza in caso di trattamento con strumenti elettronici. Al riguardo, Modafferi ha sottolineato come « per un sistema come quello dei registri elettronici si tratta di uno standard di sicurezza insufficiente, se non affiancato da altre cautele. Si parla, per esempio, di password non inferiori a otto caratteri, da cambiare almeno ogni sei mesi ».
Si chiede di sapere quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per sopperire alle criticità riportate in premessa riguardanti l’utilizzo del registro elettronico nell’ordinamento scolastico nazionale; se intenda, di concerto con il Garante per la protezione dei dati personali, predisporre un piano complessivo per la dematerializzazione dei registri elettronici, tale da regolarizzare il loro corretto funzionamento.
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Vª Commissione Bilancio
Martedì 13 giugno
Atto del governo
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare. Atto n. 412.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore Dell'Aringa (PD).
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VIIª Commissione
Mercoledì 14 giugno
Atto del governo
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 422.
Maria Grazia Rocchi (PD), relatrice, ricorda che lo schema in esame reca la ripartizione dell'importo disponibile per il 2017 fra diversi enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, sul capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Lo stanziamento disponibile per il 2017, pari euro 1.006.160, conferma quanto previsto a legislazione vigente (legge di bilancio n. 232 del 2016). Sottolinea, inoltre, che si tratta della stessa somma disponibile per l'anno 2016. Ricorda che lo stanziamento per il 2016 aveva già subito una riduzione di euro 300.000, rispetto alle risorse disponibili nel 2015 per effetto di una riduzione introdotta dalla Tabella C della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) e che lo stanziamento per il 2015 (euro 1.306.160) era già stato ridotto nella misura di circa il 15,1 per cento rispetto a quello disponibile per il 2014. La relazione illustrativa dello schema di riparto in esame evidenzia che per l'anno 2017 sono stati seguiti criteri identici a quelli utilizzati per il riparto 2016: i finanziamenti per tutti gli enti beneficiari stati ridotti del 40 per cento rispetto alla somma spettante a ciascun ente per legge. Tale riduzione risulta essere sostanzialmente pari alla riduzione delle risorse complessive da ripartire. Ricorda che già in occasione dell'esame sull'atto del Governo n. 80, relativo al 2013, la Commissione aveva chiesto al Governo di predisporre lo schema all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, nonché di trasmettere i criteri di assegnazione dei contributi e i rendiconti dell'attività svolta dai beneficiari. Le medesime condizioni erano state formulate nel parere espresso in data 27 gennaio 2015 e 28 novembre 2016, in occasione dell'esame del decreto per la ripartizione dei contributi relativi agli anni successivi. Rileva, inoltre, che nella relazione illustrativa al decreto in esame si afferma che non si può procedere alla ripartizione dello stanziamento rispettando il termine del 31 gennaio previsto dall'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, in quanto, i bilanci consuntivi degli enti stessi, documentazione essenziale e necessaria per il provvedimento di liquidazione del contributo, pervengono al MIUR non prima del mese di maggio. Inoltre, con riferimento ai criteri di assegnazione, la relazione illustrativa evidenzia soltanto che «considerato che lo stanziamento per l'anno 2017 risulta invariato rispetto all'esercizio finanziario 2016, si è provveduto, così come per l'anno precedente, a confermare nel riparto proposto la riduzione del 40 per cento rispetto alla cifra spettante a ciascuno per legge, seguendo un principio di equità».
Giovedì 15 giugno
Interrogazioni
5-09642 Pannarale, 5-11037 Ginefra: Sui docenti precari di seconda fascia
Risposta del sottosegretario Gabriele Toccafondi:
Le interrogazioni cui si risponde vertono entrambe sul personale docente precario della scuola, incluso rispettivamente nelle graduatorie ad esaurimento ed in quelle d'istituto di seconda fascia, in favore del quale viene sollecitata l'adozione di misure finalizzate alla loro stabilizzazione ed immissione in ruolo, in considerazione sia della necessità di ricoprire tutte le piante organiche sia dell'opportunità di non reiterare i contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi di servizio, già oggetto di procedura di infrazione in sede comunitaria. Si evidenzia che la legge n. 107 del 2015 ed il recente decreto legislativo n. 59 del 2017 definiscono un quadro normativo organico teso a superare il così detto precariato storico e a ripristinare il principio dell'assunzione tramite concorso, come previsto dalla nostra Carta costituzionale. Si ricorda che a conclusione delle operazioni relative al piano straordinario di assunzioni previsto dalla «Buona scuola» la consistenza delle GAE si è ridotta significativamente. La legge n. 107 ha, altresì, confermato che le GAE continueranno a permanere in vigore fino al loro completo esaurimento e che continuerà ad applicarsi il cosiddetto «doppio canale», secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 1, comma 109, lett. c), della legge n. 107 del 2015 (il 50 per cento del reclutamento avverrà per concorso, l'altro 50 per cento per scorrimento delle GAE). In aggiunta, è stato previsto che, accanto allo strumento ordinario del concorso a regime, in via transitoria si entrerà in ruolo nella scuola secondaria mediante procedure che serviranno ad esaurire oltre che le GAE anche tutte le altre graduatorie. In particolare, per settembre 2017 si attingerà anzitutto dalla graduatoria del concorso 2016 assumendo anche i cosiddetti idonei in deroga al limite percentuale del 10 per cento, di cui al testo unico della scuola, entro il termine di validità triennale delle graduatorie medesime e fatto salvo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo. Nel corso del prossimo anno, mediante apposita procedura concorsuale semplificata costituita da un esame orale, tutti i docenti già abilitati – cosiddetta seconda fascia d'istituto e GAE – saranno inseriti in una graduatoria di merito regionale, da cui si attingerà con cadenza annuale. Questi docenti svolgeranno un anno di servizio con valutazione finale di immissione in ruolo. Appositi concorsi, anch'essi semplificati e con uno scritto e l'orale, sono poi riservati ai precari non abilitati con almeno tre anni di servizio – cosiddetta terza fascia d'istituto – ai fini dell'avviamento al percorso di formazione e tirocinio con cadenza biennale. Riguardo agli altri punti evidenziati nell'interrogazione a prima firma dell'On. Pannarale, è noto che l'articolo 1, comma 108, della legge n. 107 ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità su tutti i posti disponibili e in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia. Si è trattato di una misura straordinaria introdotta dal legislatore nel presupposto che la disponibilità aggiuntiva, conseguente all'organico del potenziamento, giustificasse regole altrettanto straordinarie per la mobilità. Rientrando la questione nell'ambito della contrattazione, per l'anno scolastico 2017/2018, il contratto nazionale integrativo per la mobilità, siglato in via definitiva con le Organizzazioni sindacali di comparto, in data 11 aprile 2017, ha disposto la deroga al vincolo triennale. Infine, relativamente alle previsioni assunzionali per il prossimo anno scolastico, il 9 maggio scorso è stata raggiunta l'intesa tra Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'economia sull'attuazione della norma inserita nella legge di bilancio per il 2017 che prevede la trasformazione di circa 15.000 posti dell'organico di fatto, assegnati ogni anno a supplenti, in altrettanti posti dell'organico di diritto da coprire con docenti di ruolo con contratti a tempo indeterminato. A questi si aggiungeranno i posti rimasti liberi a seguito dei pensionamenti (circa 21.000) e i posti già vacanti e disponibili (circa 16.000). In tutto, quest'anno, saranno dunque disponibili circa 52.000 posti per le assunzioni a tempo indeterminato. Tutto ciò posto, si può affermare che, per mezzo delle specifiche previsioni contenute nel decreto legislativo descritto, nonché grazie all'attenzione che il Ministero sta assicurando alle necessarie attività preparatorie all'avvio del prossimo anno scolastico, si riuscirà a garantire una soluzione effettiva e completa a tutte le problematiche concernenti il precariato nella scuola, valorizzandone le specificità secondo i titoli posseduti e le esperienze professionali maturate, e ad assicurare alle studentesse e agli studenti un avvio regolare delle lezioni.
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Senato
Assemblea
Giovedì 15 giugno
Votazioni
(2853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (Approvato dalla Camera dei deputati)
Votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2853, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Favorevoli 144
Contrari 104
Il Senato approva
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Vª Commissione Bilancio
Martedì 13 giugno
Sede referente
(2853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, (approvato dalla Camera dei Deputati)
Il relatore Santini (PD) chiede ai Gruppi, stante i tempi ristretti a disposizione del Senato per la conversione del decreto-legge, di ritirare tutti gli emendamenti presentati: in caso contrario, il parere non potrà che essere negativo. Si impegna comunque ad un esame approfondito degli ordini del giorno presentati al fine di individuare alcune tematiche meritevoli di particolare attenzione da sottoporre al Governo. Il vice ministro Morando esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati
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VIIª Commissione Istruzione
Martedì 13 giugno
Sede consultiva
(2853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, valutate le norme in materia di scuola, università e ricerca, quali:
· l'articolo 2-bis, in tema IVA per i servizi di vitto e alloggio in favore di studenti universitari;
· l'articolo 12, comma 1-bis, in tema di risorse per lo sviluppo delle università del Mezzogiorno;
· l'articolo 22-bis, sulla statizzazione di parte degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti;
· l'articolo 22-ter, comma 1,sull'incremento della dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali;
· l'articolo 25, commi 2-bis e 2-ter, sul finanziamento degli interventi di edilizia scolastica;
· l'articolo 41, comma 4-bis, che istituisce un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le attività di ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, di cui una quota, fino a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, può essere destinata all'Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV);
· l'articolo 60-ter sulle misure di semplificazione per progetti di social innovation;
· l'articolo 64, sui servizi di pulizia e sugli altri servizi ausiliari, sugli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché sulle mense scolastiche biologiche;
considerato che l'articolo 13 ha natura trasversale e prevede una riduzione della dotazione delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, per l’anno 2017, per importi indicati nell'elenco allegato al disegno di legge ed in particolare: · una riduzione complessiva di 38,758 milioni di euro per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; · una riduzione complessiva di 12,86 milioni di euro per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; · una riduzione complessiva di 7,514 milioni di euro per il programma "Attività ricreative e sport" della missione "Giovani e sport" all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze; ritenuto comunque positivo che è stato preservato dalle riduzioni il programma "Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica" (AFAM) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tanto che, in base al comma 1-bis, i relativi stanziamenti sono incrementati di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni e osservazioni:
condizioni:
1. in merito alle norme sui beni culturali, previste dall'articolo 22, nel prendere atto con favore di alcuni incrementi di risorse per situazioni specifiche, si reputa essenziale garantire certezza di risorse all'intero comparto dello spettacolo, peraltro oggetto di riforma ad opera del disegno di legge n. 2287-bis, all'esame della 7a Commissione, avente la natura di collegato alla manovra di finanza pubblica;
2. quanto all'articolo 22-bis, si fa presente che la statizzazione e il riordino delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali rappresenta una priorità per la 7a Commissione, che ha da tempo all'esame i disegni di legge n. 322 e abbinati e ha adottato un testo unificato, di respiro più ampio. Nella consapevolezza dell'urgenza di provvedere, si ritiene pertanto indispensabile assicurare il carattere omogeneo e progressivo della statizzazione per tutti gli istituti interessati al processo, purché il Governo si impegni a reperire le risorse aggiuntive necessarie;
osservazioni:
a. si giudica necessario che le riduzioni disposte dall'articolo 13 trovino al più presto adeguata compensazione in prossimi provvedimenti normativi, onde non penalizzare i comparti di competenza, con particolare riguardo ai finanziamenti per le istituzioni scolastiche non statali, non ritenendosi opportuno il sistema dei tagli generalizzati per il contenimento della spesa pubblica;
b. in merito all'articolo 22, comma 3-bis, riscontrando che porre a carico degli organizzatori gli oneri relativi alla sicurezza e alla viabilità rischia di compromettere l'organizzazione degli stessi, si chiede di valutare l’opportunità di escludere dall’ambito di applicazione i concerti di musica popolare contemporanea dal vivo e gli spettacoli di tradizione che fanno parte del nostro bagaglio socio-culturale, in quanto espressione di diritti costituzionalmente garantiti, e a istituire un tavolo permanente tra enti locali, amministrazioni centrali ed organizzatori di concerti di musica live per lavorare a soluzioni concrete a beneficio della sicurezza dei territori, dei luoghi di spettacolo e della viabilità;
c. con riferimento all'articolo 64, si reputa opportuno valutare gli effetti del processo di esternalizzazione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari delle istituzioni scolastiche.
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