Monitoraggio legislativo 19 giugno - 23 giugno 2017

Camera

Assemblea

 

 

Martedì 20 giugno

 

Interrogazione

 

(4-17001) Brignione — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

I vincitori del concorso docenti 2016 per le classi di concorso A53, A63, A64, con una lettera, hanno segnalato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le discutibili modalità con cui la maggior parte degli uffici scolastici provinciali e regionali stanno operando relativamente alla creazione dei nuovi posti in organico di diritto per le discipline teoriche già previsti per i licei musicali; sono infatti molti i casi di mancato inserimento in organico di diritto delle discipline per storia della musica, per tecnologie musicali, per teoria analisi e composizione, con la motivazione che le ore di potenziamento previste dall’organico dell’autonomia sono già state interamente assegnate; inoltre, non è stata presa in considerazione la possibilità di utilizzare le ore della cattedra esterna (il liceo coreutico) ai fini del raggiungimento delle 18 ore, come invece riportato nella nota del Ministero del 19 maggio 2017, recante le indicazioni per la mobilità professionale verso le discipline specifiche dei licei musicali, la quale a tal proposito chiarisce che « nella fase di determinazione dell’organico da parte degli Uffici territoriali è necessario garantire la formazione del maggior numero possibile di posti interi, anche utilizzando i posti di potenziamento delle classi di concorso specifiche », pur considerando la disponibilità complessiva delle disponibilità dell’organico; sull’adeguamento dell’organico triennale dell’autonomia, la nota 21315/2017 precisa che « l’adeguamento dell’organico previsto dalla legge di bilancio [...] consolida definitivamente i posti destinati agli insegnamenti specifici dei licei musicali, [...] di conseguenza l’utilizzo dell’aumento assegnato in diritto deve necessariamente garantire in via prioritaria le situazioni che rispetto allo scorso anno risultino definitivamente stabilizzate »; tali procedure sono state disattese nonostante le sopra citate note emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; in riferimento alle discipline storia della musica e tecnologie musicali, in alcuni casi, veniva comunicato che, poiché una cattedra completa matura al massimo 10 ore e poiché la suddivisione dei potenziamenti è sempre soggetta a precise determinazioni, potrebbe verosimilmente verificarsi la condizione dell’assenza di disponibilità di un insegnamento in ruolo nelle suddette discipline non soltanto per il prossimo anno, ma anche per quelli a venire; il recente prospetto contingente sulla mobilità professionale dei licei musicali stima circa 1.200 passaggi di cattedra riservati alla mobilità professionale che, sommati ai circa 700 vincitori di concorso non raggiungerebbero i circa 2.200 reclutamenti dichiarati; la situazione che si prospetta per il prossimo anno scolastico pare essere caratterizzata dall’avere ancora personale utilizzato (specie nelle discipline teoriche) che non potrà passare in ruolo, nonostante le attenzioni rivolte dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dai sindacati e benché il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca abbia stanziato i fondi necessari; inoltre, va evidenziato che nel 2016 il Ministero ha bandito un concorso ai fini dell’assunzione in ruolo che ha prodotto un numero di vincitori inferiore al numero totale di posti messi a concorso.

 

Si chiede di sapere se non ritenga di dover adottare iniziative volte a definire interventi correttivi, in conformità alle disposizioni già previste, utili a garantire l’assunzione di tutti i vincitori del concorso per docenti per le discipline di storia della musica, tecnologie musicali e teoria, analisi e composizione alla data del 1o settembre 2017, al fine di riconoscere i legittimi diritti dei vincitori del concorso; in considerazione della circostanza che, nell’ambito della trasformazione dei circa 15.000 nuovi posti in organico di diritto previsti, circa 2.200 sono espressamente destinati alle stabilizzazioni e alla successiva assunzione dei vincitori di concorso dei licei musicali alla data del 1o settembre 2017 (nonostante il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca garantisca l’assunzione nel triennio), se potranno essere comunque garantite nel contesto sopra delineato le ore di potenziamento, anziché essere assegnate per altri obiettivi, alla luce del fatto che molto spesso la quota oraria dei licei coreutici non viene considerata.

 

(4-17011) Brignone, Civati, Andrea Maestri E Pastorino. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

La legge 107 del 2015 prevede che le graduatorie siano formate dai candidati che hanno superato le prove maggiorati del 10 per cento, ma ha conseguentemente escluso i docenti che hanno superato le prove del concorso 2016 dalle graduatorie di merito, i così detti « idonei fantasma »; gli idonei hanno espresso osservazioni nelle audizioni tenutesi presso la Commissione VII della Camera in occasione dell’iter di espressione dei pareri sullo schema di decreto legislativo in attuazione della legge 107 del 2015, chiedendo il riconoscimento del loro merito, l’inclusione nelle graduatorie e la possibilità di occupare i posti disponibili, eventualmente anche fuori regione, nonché l’esaurimento delle graduatorie del concorso 2016, poiché non ritenevano legittimo dover affrontare un nuovo concorso; le schede di approfondimento relative al decreto attuativo della legge 107 del 2015, diffuse dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al capo V — fase transitoria – spiegano che si entrerà in ruolo nella scuola secondaria mediante scorrimento delle seguenti graduatorie: le esistenti graduatorie ad esaurimento (Gae); le graduatorie del concorso 2016 (graduatorie di merito), nelle quali saranno iscritti tutti gli idonei, superando il limite del 10 per cento posto dalla legislazione vigente. Ciò consentirà di coprire posti che altrimenti, a settembre 2017, rimarrebbero vacanti. Gli idonei avranno così una opportunità in più, che non dà comunque diritto ad essere immessi in ruolo, diversamente dai vincitori; il decreto attuativo prevede una deroga al limite del 10 per cento per le assunzioni, di conseguenza si evince che i docenti idonei potranno essere assunti solo in caso di posti disponibili; a seguito dell’entrata in vigore il decreto legislativo n. 59 del 2017, l’8 giugno 2017, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, diramava agli uffici scolastici regionali le disposizioni al reclutamento del personale docente a partire dal 1o settembre 2017; nelle stesse si chiede di predisporre elenchi aggiuntivi che però a livello giuridico non danno nessun tipo di garanzia né di tutela; inoltre, la normativa vigente prevede l’assunzione per il 50 per cento dei posti da graduatorie ad esaurimento e per il 50 per cento dalle graduatorie del concorso; infine, nelle graduatorie di merito di concorso e riserva ex legge 68 del 1999 viene specificato che: « per quanto riguarda la categoria dei disabili, l’idoneità nella procedura concorsuale dà titolo all’assunzione entro il limite dei posti ad essi riservati nel concorso e fino al limite massimo del 50 per cento annualmente assegnabili alle procedure concorsuali »; quindi, gli idonei appartenenti alle categorie protette non saranno inclusi in graduatoria di merito e non potranno accedere ai posti a loro riservati.

 

Si chiede di sapere se non ritenga di dover assumere le iniziative di competenza per apportare modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2017 al fine di inserire, nell’ambito di applicazione dello stesso decreto anche le citate graduatorie di merito al fine di consentire a chi ha superato la prova di concorso 2016 l’assunzione a partire dal 1o settembre 2017; in caso contrario, quali saranno le modalità di assunzione degli appartenenti alle graduatorie di merito; quali iniziative intenda adottare affinché venga garantita l’assunzione a partire dal 1o settembre 2017 ai docenti idonei ex legge 68 del 1999, attualmente non facenti parte delle graduatorie di merito per effetto del suddetto decreto legislativo; se il candidato, in quanto incluso negli elenchi graduati ad integrazione delle graduatorie di merito già pubblicate, consegua lo stato giuridico di idoneo e se tale status giuridico potrà essere fatto valere pienamente dall’interessato ai fini dell’esercizio del diritto alla riserva (ex legge 68 del 1999).

 

Mercoledì 21 giugno

 

Interrogazione

 

(5-11615) Centemero. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Nella regione Calabria è previsto un taglio degli organici pari a 227 insegnanti di cui ben 105 solo in provincia di Cosenza, 60 in provincia di Crotone, 49 in provincia di Reggio Calabria, 8 in provincia di Vibo Valentia e 5 in provincia di Catanzaro; i dati relativi alla diminuzione del numero degli alunni non giustificano la concentrazione del taglio dei docenti nella provincia di Cosenza, in quanto a fronte di una contrazione del numero degli studenti pari all’1,7 per cento circa, l’organico dei docenti verrà contratto quasi del 50 per cento; la riduzione degli organici della regione Calabria determinerà ricadute negative sulla qualità dell’offerta formativa di una regione con caratteristiche orografiche e socio-economiche specifiche che non possono essere ignorate e che chiedono un investimento in materia di istruzione.

 

Si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere la Ministra interrogata al fine di chiarire la vicenda e di non incidere negativamente sulla qualità del servizio scolastico nella regione e, in particolare, nella città di Cosenza, prima che la dotazione organica sia definita; se non ritenga di dover istituire in tempi brevi un tavolo tecnico volto a trovare una soluzione alternativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIIª Commissione Cultura

 

Martedì 20 giugno

 

Atto del governo

 

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 422.

 

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice Maria Grazia Rocchi (PD) con le seguenti condizioni:

 

1) si predisponga lo schema di riparto all'inizio di ogni esercizio finanziario di riferimento;

2) si trasmettano, con il prossimo schema di riparto, i criteri con i quali si procede al riparto tra tutti i soggetti ammessi al beneficio, nonché i rendiconti dell'attività svolta da tutti i soggetti beneficiari;

3) esegua il Ministero dell'istruzione (e ne trasmetta tempestivamente gli esiti al Parlamento) un'approfondita analisi e, se del caso, una revisione critica sull'efficienza, sull'efficacia e sulla rispondenza dell'impiego da parte dei beneficiari dei finanziamenti erogati alle finalità di legge, prendendo come indici il miglioramento della situazione delle persone assistite dagli enti beneficiari, l'ammodernamento delle strutture, l'innovazione dei metodi di lavoro, l'impiego delle nuove tecnologie e altri parametri idonei a motivare la validità dell'erogazione dei contributi.

 

Giovedì 22 giugno

 

Interrogazioni

 

5-09495 Vezzali: Sull'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie concorsuali per la scuola.

 

Risposta del sottosegretario Gabriele Toccafondi:

L'interrogazione in discussione riguarda il concorso a posti di personale docente bandito con i decreti direttoriali del 23 febbraio 2016. In particolare, con essa si propone di eliminare il limite del 10 per cento per la formazione delle graduatorie di merito del concorso a posti di personale docente previsto dall'articolo 1, comma 113, lettera g), della legge n. 107 del 2015, che ha, in tal senso, modificato il comma 15 dell'articolo 400 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Si evidenzia come la questione sollevata nell'atto di sindacato ispettivo in argomento sia già stata affrontata e risolta dall'Amministrazione. La stessa è stata, difatti, oggetto di approfondite riflessioni anche in sede di dibattito parlamentare presso questa Commissione e ha trovato soluzione nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in applicazione della delega legislativa di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge n. 107 del 2015. Si ricorda che, nei pareri approvati, rispettivamente, in data 15 marzo 2017 dalla 7o Commissione del Senato, ed il successivo 16 marzo dalle Commissioni riunite VII e XI della Camera, è stata posta al Governo una condizione, quella di coprire prioritariamente il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi nel 2016, anche in deroga al limite del 10 per cento, limitatamente a quanti abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, avendo comunque riguardo alle legittime aspettative dei vincitori di concorso di essere immessi in ruolo. Ciò nell'ambito di una serie di misure che, rivedendo l'intera disciplina transitoria per l'accesso nei ruoli di docente, consentono di passare in modo graduale dall'attuale situazione al nuovo percorso di formazione iniziale, tirocinio e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria, mediante l'introduzione di procedure di valutazione e selezione che garantiscano di coprire, in modo regolare e prestabilito, con docenti di ruolo, i posti vacanti e disponibili, nonché di assicurare la continuità didattica nelle scuole, sempre tenendo conto dell'esperienza e dei titoli di chi già insegna nelle scuole. Il Governo ha accolto la descritta condizione in sede di stesura definitiva del testo di decreto legislativo. Di conseguenza, con l'approvazione definitiva del decreto legislativo summenzionato, si prevede che già nel mese di settembre 2017 coloro i quali hanno superato le prove concorsuali e tuttavia non hanno conseguito un punteggio sufficiente per essere iscritti in graduatoria potranno ciononostante essere assunti in ruolo, nell'ambito del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili e secondo l'ordine del punteggio.

 

5-11410 Ghizzoni: Sullo svolgimento delle prove suppletive del concorso ordinario rivolto ai docenti.

 

Risposta del sottosegretario Gabriele Toccafondi:

L'interrogazione cui si risponde riguarda i candidati ai concorsi per personale docente banditi nel 2016 i quali, esclusi in primo tempo per mancanza del requisito del possesso dell'abilitazione, sono stati ammessi successivamente a partecipare a prove suppletive in seguito alle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato. In primo luogo, è indispensabile evidenziare che l'ammissione alle prove concorsuali bandite nel 2016 è stata riservata da questa Amministrazione ai titolari di abilitazione all'insegnamento, come previsto dalla stessa legge n. 107, al comma 110 dell'articolo 1. La partecipazione di candidati anche se non abilitati alle suddette procedure è avvenuta esclusivamente a seguito di ordinanze cautelari del giudice amministrativo che hanno ammesso, con riserva, alle prove scritte suppletive alcune categorie di docenti. È da precisare, in ogni caso, che non è in capo all'Amministrazione il potere di operare un'ulteriore verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, se non all'interno della dinamica processuale, ovvero in sede di trattazione nel merito dinanzi al primo Giudice od al Consiglio di Stato. Avverso tali provvedimenti – posto l'obbligo di dover ottemperare – la stessa Amministrazione ha, comunque, proposto impugnativa. Pertanto, l'Amministrazione – come già riferito in risposta ad un'interrogazione resa in questa Commissione in data 18 maggio scorso – con un notevole sforzo organizzativo, ha provveduto ad attivare due sessioni di prove suppletive nei mesi di aprile e maggio 2017, cui hanno partecipato i ricorrenti risultati destinatari di pronunce favorevoli e a fornite indicazioni agli Uffici scolastici regionali, richiamando l'attenzione sulla necessità di prestare la dovuta ottemperanza alle pronunce della magistratura amministrativa. Quello che, rispetto al contenzioso in argomento, potrebbe essere letto come un comportamento non uniforme dell'Amministrazione su tutto il territorio nazionale è, in realtà, un comportamento dettato dalle pronunce dalla magistratura amministrativa che, in taluni casi, si è espressa in maniera diversificata rispetto alle varie tipologie di ricorrenti. Si assicura, comunque, che la verifica delle singole situazioni riferite a ciascun ricorrente verrà effettuata con la massima sollecitudine, attesa l'evidente urgenza di concludere le procedure selettive ancora in corso e provvedere alla pubblicazione delle relative graduatorie in favore dei soli candidati in possesso dei titoli prescritti, con esclusione, degli aspiranti che, ammessi alle prove suppletive, abbiano visto venir meno il titolo giudiziale di ammissione cautelare con riserva per effetto di successive pronunce favorevoli all'Amministrazione. Nel frattempo, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 59 del 2017, in materia di «Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente» che all'art. 17, comma 2, lettera a), statuisce che il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie è coperto annualmente mediante prioritario scorrimento delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali indette nel 2016, anche in deroga al limite percentuale Pag. 113 del 10 per cento previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo n. 297 del 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione) per coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso. In conclusione, si rassicura che questo Ministero sta monitorando costantemente la situazione al fine di individuare e valutare opportune misure che meglio possano venire incontro alle esigenze di coloro che, già dichiarati vincitori dell'ultimo concorso, divengano idonei a seguito dell'eventuale inserimento in graduatoria dei vincitori delle prove suppletive.

 


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Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 23/06/2017
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 23/06/2017
Permalink: Monitoraggio legislativo 19 giugno - 23 giugno 2017 Tag: Monitoraggio legislativo 19 giugno - 23 giugno 2017
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