Camera
Assemblea
Lunedì 3 luglio
Interrogazione
(5-11722) Mongiello e Rubinato. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
L’associazione memoria condivisa denuncia le enormi difficoltà che numerosi docenti di ruolo italiani stanno incontrando nell’utilizzare lo Spid gestito da Poste Italiane per usufruire del bonus per le spese relative al proprio aggiornamento professionale; lo Spid è il nuovo sistema di login che permette a cittadini e imprese di accedere con un’unica identità, digitale, da molteplici dispositivi, a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti; il sistema elimina le miriadi di password, chiavi e codici necessari oggi per utilizzare i servizi online di « pubblica amministrazione » e imprese. L’identità Spid è costituita da credenziali con caratteristiche differenti in base al livello di sicurezza richiesto per l’accesso; dopo una prima fase dedicata alla registrazione degli esercenti e degli enti di formazione interessati, in via teorica i docenti potrebbero accedere al portale cartadeldocente.istruzione.it tramite credenziali. Spid e utilizzare i 500 euro che hanno a disposizione per l’aggiornamento professionale; la cifra può essere spesa generando sull’apposita piattaforma buoni di spesa che danno diritto ad ottenere il bene o il servizio presso gli esercenti o gli enti di formazione registrati. I 500 euro della carta del docente, in particolare, possono essere spesi in qualunque momento, durante tutto il corso dell’anno scolastico; nel caso denunciato dall’Associazione memoria condivisa si rimarca l’impossibilità di accedere allo Spid gestito dalle Poste Italiane per poter usufruire della parte restante dei 500 euro messi a disposizione dei docenti per le spese di aggiornamento. In particolare, si evidenzia come i docenti siano riusciti ad effettuare solo due ingressi nel sito web dedicato, ma poi non è stato più possibile. Avrebbero tentato ulteriormente con diversi tentativi ma senza esito, dovendosi rivolgere al numero verde 800.863.119, da cui non avrebbero fornito risposte risolutive, suggerendo quindi di contattare il numero 06/ 82888736. A tale recapito avrebbero tentato di accedere per circa una metà mattinata nella speranza di ricevere risposta, ma sarebbero stati invitati a lasciare un messaggio per essere contattati dopo 12 minuti. Da allora però nulla pare sia più accaduto.
Si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa; quali iniziative si intendano adottare per fare in modo che il gestore dello Spid Poste Italiane garantisca un servizio efficace rimuovendo nell’immediato le problematiche che impediscono ai docenti che ne fruiscono di utilizzare prima che scadano, le cifre messe a disposizione dalla carta del docente.
Martedì 4 luglio
Interrogazione
(5-11727) Carocci e Rocchi. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il sistema centrale Sidi è il portale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a cui possono accedere i dirigenti scolastici e il personale amministrativo per la gestione delle risorse umane e dei processi amministrativi; fin dall’inizio della sua attività, si sono registrate molte segnalazioni al dipartimento generale dei sistemi informativi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca circa le ricorrenti disfunzionalità del sistema che non consentono l’inserimento o la corretta registrazione delle informazioni richieste, con ricadute assai negative sui carichi di lavoro delle segreterie; il funzionamento del sistema è a macchia di leopardo e, dunque, non è assicurato in maniera uniforme in tutte le scuole e sono molti i disservizi registrati; in particolare, si segnalano le seguenti problematiche: a) l’apertura delle funzioni per periodi di tempo troppo ristretti provoca il contemporaneo accesso di tutti gli utenti nelle stesse fasce orarie e rallenta notevolmente fino a bloccare l’attività del sistema; b) inoltre, l’esportazione dei dati al Sicoge in prossimità delle scadenze diventa un’operazione assai complessa; il funzionamento intermittente e inaffidabile della procedura informatizzata della convocazione dei supplenti giornalmente espone le scuole a contenziosi con gli insegnanti e ritardi nella copertura dei docenti assenti; la conseguenza immediata della scarsa funzionalità del Sidi è che la maggior parte delle scuole fanno ricorso a software a pagamento e a piattaforme private; la mancanza di una piattaforma dati centralizzata in grado di gestire i procedimenti amministrativi, la segreteria digitale e il registro elettronico ha di fatto consegnato il flusso dei dati informatici delle istituzioni scolastiche del servizio pubblico nelle mani di gestori privati che detengono il controllo del sistema.
Si chiede di sapere quali iniziative urgenti si intendano adottare per ripristinare e assicurare la piena operatività del sistema informatico e consentire un corretto lavoro delle segreterie; se non si ritenga necessario assumere iniziative per istituire il portale unico per tutte le scuole già previsto dalla legge n. 107 del 2015 per la messa a disposizione della documentazione, al fine di evitare la ripetizione di richieste da parte dei vari enti.
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Commissione VII Cultura
Giovedì 6 luglio
Interrogazione
5-11437 Nicchi: Sulla consistenza dell’organico dei docenti per l’a.s. 2017-18, con particolare riferimento ai docenti di sostegno per la Toscana.
Risposta del sottosegretario Gabriele Toccafondi:
L'interrogazione cui si risponde verte sulla consistenza degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018, in corso di definizione, in particolare quelli relativi ai posti di sostegno nelle scuole della regione Toscana per i quali, a parere degli On.li interroganti, sarebbe previsto un incremento alquanto ridotto rispetto al numero totale delle trasformazioni da organico di fatto a organico di diritto ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della legge di bilancio per il 2017. Al riguardo, si precisa che i contingenti di posti previsti dallo schema di decreto interministeriale sono stati distribuiti sulla base della capacità assunzionale dei diversi Uffici scolastici regionali. Per il sostegno, occorre ricordare che ai posti costituiti in organico di diritto vanno aggiunti quelli che ciascun Ufficio ha facoltà di istituire in deroga sull'organico di fatto per far fronte ad esigenze dovute alla presenza di alunni con disabilità grave, secondo quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 2010. Relativamente alla Toscana la situazione è la seguente. I docenti in possesso della specializzazione per l'insegnamento sul sostegno da assumere, presenti nelle diverse graduatorie, sono 164. Considerati sia i posti vacanti già presenti nell'organico di diritto sia quelli che si libereranno a seguito dei pensionamenti, anche prescindendo dall'adeguamento assegnato, il competente Ufficio scolastico regionale è ampiamente in grado di assumere i suddetti 164 docenti già nel corso delle operazioni di nomina relative all'anno scolastico 2017/2018. Conseguentemente, l'incremento dei posti assegnati dal Ministero risulta ininfluente a stabilizzare gli attuali docenti specializzati. Esso, piuttosto, è idoneo ad integrare il numero delle disponibilità in previsione della fase transitoria del reclutamento disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2017, emanato nell'ambito dell'esercizio della delega prevista dalla legge n. 107 del 2015 in materia di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, e dal decreto legislativo n. 66 del 2017 recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
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Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro
Mercoledì 5 luglio
Sede referente
Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.
Maria Grazia Rocchi (PD), relatrice per la VII Commissione, premette che le proposte di legge di cui si avvia l'esame intendono risolvere alcune criticità emerse in ordine alla titolarità della responsabilità in materia di sicurezza nelle scuole. Ricorda, quindi, che il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha disposto, all'articolo 3, che per specifici organismi ed enti, tra i quali gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, le disposizioni da esso recate dovevano essere applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative. L'individuazione di queste ultime era demandata all'emanazione – entro 24 mesi dalla data della sua entrata in vigore – di specifici decreti interministeriali che, però, per la scuola non sono mai intervenuti. Al contempo, l'articolo 2 dello stesso decreto ha definito datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che Pag. 6 ha la responsabilità dell'organizzazione stessa, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni – quali sono le scuole – per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione. Ed il secondo comma dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001 definisce ampiamente le prerogative gestionali del dirigente scolastico: «2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.». Su questa base, dunque, il datore di lavoro nelle scuole è stato individuato nel dirigente scolastico. Al contempo, l'articolo 18, comma 3, del decreto ha disposto che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso, gli obblighi da esso previsti (relativamente ai richiamati interventi) si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. Com’è noto, la legge n. 23 del 1996 ha disposto che provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie e le province, per quelli da destinare a sede di scuole di istruzione secondaria superiore, nonché a convitti ed istituzioni educative statali.
Antonio Boccuzzi (PD), relatore per la XI Commissione, rileva che, come evidenziato dall'on. Rocchi, le proposte di legge all'esame si propongono l'obiettivo di risolvere le criticità emerse in ordine alla titolarità della responsabilità in materia di sicurezza nelle scuole. In particolare, nella relazione illustrativa riferita alla proposta di legge C. 3830 si evidenzia l'esigenza di un intervento normativo volto a sanare le lacune della disciplina in materia, che attribuisce ai dirigenti scolastici la responsabilità della sicurezza e della manutenzione dei fabbricati in quanto «datori di lavoro», ignorando che gli edifici scolastici sono di proprietà degli enti locali e soltanto a loro la normativa vigente impone gli obblighi relativi alla messa a disposizione nonché ogni intervento strutturale e di manutenzione necessario al fine di garantire la sicurezza prima di tutto degli studenti e, in generale, di tutti gli operatori scolastici. Nella stessa relazione illustrativa si osserva, peraltro, che ai dirigenti scolastici non è attribuita direttamente alcuna risorsa economica per esercitare eventualmente tale responsabilità o intervenire autonomamente in via ordinaria o straordinaria sui rischi delle strutture. Analogamente, nella relazione riferita alla proposta di legge C. 3963 si evidenzia come gli edifici scolastici pubblici siano di proprietà degli enti territoriali e sia pertanto incongruo chiamare in causa per la valutazione dei rischi, a pari titolo, i dirigenti e i tecnici degli enti proprietari delle mura e i dirigenti scolastici e, con essi, i responsabili della sicurezza sul posto di lavoro. Si rileva, poi, che il personale scolastico non ha poteri decisionali sulla manutenzione del bene immobile e non possiede le capacità tecniche e le conoscenze necessarie in relazione all'immobile nel quale si svolge l'attività scolastica. Venendo al contenuto dei provvedimenti all'esame delle Commissioni riunite, segnala che la proposta di legge C. 3830 si compone di un solo articolo, che introduce nell'articolo 18 del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 un nuovo comma 3-bis stabilendo che i dirigenti o i funzionari, compresi i dirigenti delle istituzioni scolastiche, siano esentati da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale qualora abbiano assolto tempestivamente all'obbligo di richiesta di interventi strutturali di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati. La novella precisa inoltre che la richiesta di intervento si riferisce alle aree e agli spazi assegnati e non concerne locali, locali tecnici, tetti e sottotetti e spazi non utilizzati che rimangono nella competenza esclusiva dell'amministrazione competente o del soggetto che ne ha l'obbligo giuridico, compreso ogni requisito di sicurezza antincendio previsto dalla normativa vigente in materia. Anche la proposta di legge C. 3963 si compone di un solo articolo e reca due novelle al testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. In primo luogo, all'articolo 13, che identifica i soggetti titolari dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si inserisce un comma 7-bis ai sensi del quale, nelle sedi delle istituzioni scolastiche, la vigilanza spetta al dirigente scolastico solamente per i rischi attinenti all'attività scolastica. Inoltre, nell'articolo 17, che individua gli obblighi non delegabili del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, si prevede che, per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli spettino in via esclusiva all'ente proprietario.
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Senato
Assemblea
Giovedì 6 luglio
Interrogazione
(4-07769) Morra, Endrizzi, Paglini, Moronese, Donno, Crimi, Santangelo, Puglia, Cappelletti, Giarrusso - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti, nell'atto di sindacato ispettivo 4-07589, presentato il 25 maggio 2017, che ad oggi non ha ricevuto risposta, si evidenziava la grave situazione determinatasi a causa dell'utilizzo presso l'ATP (ambito territoriale provinciale) di Cosenza, attuata da parte del dirigente Luciano Greco, di docenti appartenenti a classi di concorso in esubero (A019, discipline giuridiche ed economiche) e di direttori dei servizi generali e amministrativi equiparati al ruolo di funzionari ministeriali, scelta motivata con la carenza di personale in organico presso l'ufficio, in particolare di profili inquadrati nei ruoli funzionari. Quanto descritto è avvenuto in totale assenza di criteri di scelta del citato personale proveniente dalla scuola; considerato che: lo stesso dirigente, pur lamentando tale carenza, in più occasioni, ha esercitato il potere di avocazione e sostituzione in alcuni procedimenti che sono di competenza dei funzionari amministrativi preposti all'unità organizzativa da loro coordinata, come previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 241 del 1990, informalmente e senza alcuna comunicazione preventiva o contestuale, dando luogo ad un vero e proprio "svuotamento" dell'istituto previsto dall'art. 6 della stessa legge e mortificando la professionalità di tutti quegli operatori ministeriali che hanno sempre garantito il funzionamento di tutte le attività; tra il personale docente che lo stesso dirigente ha ritenuto opportuno utilizzare nel tempo presso l'ATP di Cosenza, elevandone il ruolo a funzionario amministrativo, è presente anche una docente appartenente alla classe di concorso A019 che esercita la libera professione in qualità di avvocato. Tale docente, per effetto dell'organigramma n. prot. 3607 del 14 aprile 2017, riveste il ruolo di responsabile del procedimento per l'unità operativa che si occupa della gestione di conciliazioni, contenzioso e affari penali a carico dell'amministrazione; considerato inoltre che, a parere degli interroganti: tale circostanza potrebbe essere pregiudizievole sia per quanto concerne l'attività difensiva per conto dell'amministrazione sia per quella di consulenza alle scuole in materia di conciliazione e contenzioso amministrativo; circostanza ancor più rilevante, la stessa docente ha promosso ricorso avverso la stessa amministrazione, ancora con giudizio pendente, in una controversia in materia di lavoro; l'eventuale incompatibilità dovrebbe essere vagliata in riferimento alla normativa vigente, che stabilisce chiaramente le condizioni affinché il personale docente possa esercitare la libera professione quando espleta attività di docenza e non puramente amministrative come nel caso in specie (art. 508, comma 15, del decreto legislativo n. 297 del 1994, art. 18, comma 1, lett. d), della legge n. 247 del 2012, circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 6 del 1997); considerato infine che da diversi anni vengono utilizzati presso l'ATP di Cosenza dei direttori dei servizi generali e amministrativi, categoria non in esubero a livello provinciale, che sono titolari su scuole normo-dimensionate, presso le quali svolgono servizio solo parzialmente e senza sostituzione.
Si chiede di sapere se il personale docente appartenente a classi di concorso in esubero su altre province possa essere utilizzato presso gli uffici scolastici provinciali ed essere equiparato de facto al ruolo di funzionario amministrativo; se il personale docente che rappresenta l'amministrazione in giudizio sia incompatibile o meno con l'esercizio della libera professione di avvocato, considerando che, in caso incompatibilità, si potrebbe configurare un difetto di legittimità di tutti gli atti prodotti in giudizio, con conseguente grave e irreparabile danno erariale; se l'utilizzo dei direttori dei servizi generali e amministrativi presso l'ATP di Cosenza possa dar luogo a perplessità in merito all'assolvimento dei compiti inerenti alla loro funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi; se il Ministro in indirizzo intenda convocare un tavolo di confronto con le parti interessate, al fine di affrontare la situazione negli aspetti descritti e fornire ogni eventuale contributo utile ad individuare le opportune soluzioni.
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I Commissione Affari costituzionali
Martedì 4 luglio
Sede referente
(2059) Maurizio Romani ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di false attestazioni o certificazioni e controlli sulle assenze
Il relatore Mancuso (AP-CpE-NCD) riferisce sul disegno di legge in titolo, che intende modificare alcune disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In particolare, il provvedimento apporta dei correttivi agli articoli 55-quinquies e 55-septies, finalizzati a semplificare la normativa vigente in materia di false attestazioni del lavoratore e del medico curante nei casi di assenza dal lavoro per malattia. L'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 400 a 1.600 euro il lavoratore che attesti falsamente la propria presenza in servizio ovvero giustifichi l’assenza mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. Alla medesima pena soggiace anche il medico. La modifica al comma 3 del medesimo articolo, introdotta dal provvedimento in esame, prevede che la falsa attestazione dello stato di malattia da parte del medico sia sanzionata disciplinarmente da parte dell’ordine a cui appartiene e da parte della struttura sanitaria pubblica dalla quale dipende o con la quale è convenzionato. Attualmente, invece, alla sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena consegue automaticamente la radiazione dall’albo, il licenziamento per giusta causa, se il medico è dipendente di una struttura sanitaria pubblica, o la decadenza dalla convenzione, se egli è convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Tale previsione non appare coerente con l’articolo 4, comma 1, del protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il quale sancisce che nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva. Ulteriori modifiche si riferiscono all’articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165. Tale articolo dispone che, in tutti i casi di assenza per malattia, la certificazione medica sia inviata, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’INPS, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e che dal predetto istituto sia immediatamente inoltrata all’amministrazione interessata. La norma specifica inoltre che l’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei medici costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione. Le novelle introdotte dal disegno di legge in esame sono volte a riferire l'obbligo di trasmissione per via telematica ai casi di assenze per malattia superiori a tre giorni. In tutti i casi di assenza per malattia protratta per un periodo inferiore a tre giorni, invece, si prevede che il lavoratore comunichi il proprio stato di salute al medico curante, il quale provvede ad inoltrare apposita comunicazione telematica all'INPS, nonché al datore di lavoro. Le regole tecniche concernenti i dati e le modalità di trasmissione saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Esame e rinvio
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XI Commissione Lavoro
Audizione
Audizione della Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli sull'affare assegnato sull'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale (n. 974)
La tecnologia e internet stanno rivoluzionando lo stesso approccio cognitivo e percettivo del mondo. Secondo la Banca Mondiale, nei prossimi 10 anni un miliardo di giovani entrerà nel mercato del lavoro. Di questi, solamente il 40% svolgerà professioni che oggi esistono. Occorre preparare una generazione di studenti che siano in grado di entrare in un mercato del lavoro in rapidissima trasformazione. Industria 4.0 e le trasformazioni dell’industria manifatturiera richiedono a tutto il sistema formativo una profonda trasformazione. L’Ocse ha stimato che nel nostro Paese circa il 9% dei posti di lavoro prevede attività che possono essere quasi totalmente automatizzate e circa il 45% sarà profondamente trasformato nei modi in cui viene realizzato. In questo contesto, istruzione, università e ricerca giocano un ruolo fondamentale. Per non subire i cambiamenti ma per poterli governare dobbiamo investire in termini strategici e finanziari e su questo ci stiamo impegnando. Negli ultimi due anni abbiamo finalmente determinato un cambio di tendenza sostanziale e radicale. La scuola è diventata strategica per la crescita del Paese e ha ricevuto finanziamenti per avviare tutte quelle azioni necessarie a costruire, con una visione di lungo periodo, il processo di innovazione e trasformazione dei modelli educativi. Alla scuola di oggi si richiede uno sforzo di ammodernamento non solo formale. Diversi studi osservano che gli studenti di oggi apprendono a scuola non più del 30% delle loro conoscenze. Arrivano con una sviluppata abilità e si trovano di fronte a modelli di apprendimento e metodi didattici che in larga misura sono identici a quelli delle precedenti generazioni. Stiamo lavorando affinché il mondo digitale, per loro familiare, si trasformi nel principale alleato della scuola. Il piano industria 4.0 del governo nasce dalla consapevolezza della portata di questo cambiamento. Il piano è stato sviluppato nell’estate del 2016 e avviato lo scorso 21 settembre. Alle risorse già stanziate nel piano nazionale scuola digitale, nel piano nazionale docenti e nel programma nazionale della ricerca 2015-2016, la legge di bilancio ha aggiunto risorse per oltre 7 miliardi in più in 3 anni per sgravi fiscali e altri incentivi. La riforma della scuola investe sullo sviluppo di competenze necessarie per il futuro in tre settori chiave: lingue, scuola-lavoro, competenze digitali. In quest’ultimo campo, che si lega a Industria 4.0, il ministero sta investendo 1,5 miliardi. Le principali misure sono gli atelier creativi, i laboratori territoriali per l’occupabilità, i curricula digitali e gli interventi per lo sviluppo del pensiero computazionale. Oltre 4.000 istituti sono a lavoro per rendere strutturali le competenze digitali grazie ad un investimento da 80 milioni di euro. Per quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro, abbiamo previsto percorsi di alternanza a tema manifatturiero 4.0 per 250.000 studenti in 4 anni con numerose imprese di primo piano. Abbiamo previsto 240 milioni, quindi 140 in più, per l’alternanza scuola-lavoro. È stata anche avviata la revisione dei percorsi di istruzione professionale per riavvicinare domanda e offerta con due nuovi indirizzi: industria e artigianato per il made in Italy e manutenzione e assistenza tecnica. Gli ITS collaboreranno con le imprese fin dall’inizio del percorso formativo dello studente.
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