Camera

Assemblea

 

 

Lunedì 10 luglio

 

Interrogazione

 

(3-03150) Ribaudo. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con decreto ministeriale n. 104 del 10 novembre 2011 istituiva le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale amministrativo, tecnico ausiliario; ai fini dell’inserimento in graduatoria veniva riconosciuto valido il servizio prestato in scuole statali di ogni ordine e grado, scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute; con decreto ministeriale n. 374 del 2017 del 1o giugno 2017 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha riaperto le graduatorie d’istituto del personale docente ed educativo per l’aggiornamento della seconda e della terza fascia considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo formativo; la legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato « nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale » (articolo 2, comma 1, lettera d)); i due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che: a) entrambi concorrono all’adempimento dell’obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall’uno all’altro; c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l’accesso all’esame di Stato; i percorsi IeFP sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87), in regime di sussidiarietà, se previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell’intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l’acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi; sfugge all’interrogante come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto ai fini del punteggio il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario venga negato, considerato che anche quest’ultimi svolgono un servizio parificato a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate e legalmente riconosciute.

 

 Si chiede di sapere se e quali iniziative di competenza il Governo intenda urgentemente adottare in merito a quanto esposto in premessa, per porre fine a questa palese discriminazione. 

 

Giovedì 13 luglio

 

Interpellanza

 

(2-01886) « Fantinati » Si chiede di interpellare il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il mercato del public procurement che potrebbe rappresentare una delle principali leve di politica industriale nel nostro Paese versa in uno stato di enorme confusione ed appare sostanzialmente paralizzato; in data 11 luglio 2012 Consip s.p.a, ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della pubblica amministrazione. Tale gara è nota come progetto « Scuole belle » e aveva come primo scopo il reimpiego degli ex lavoratori socialmente utili della regione Lazio; al termine della gara, Ati 1 (di cui faceva parte il Consorzio nazionale servizi) e Manutencoop sono risultati vincitori di quattro lotti ciascuno, che corrispondono alla totalità dell’Italia centro-settentrionale. Infatti, dove ha vinto Cns, Manutencoop non ha presentato offerta, mentre negli unici due lotti dove c’è stata sovrapposizione Cns ha presentato « un ribasso decisamente meno aggressivo a quello formulato altrove ». Né l’ATI1 né Manutencoop hanno, invece, partecipato alle procedure per l’aggiudicazione dei rimanenti cinque lotti, riferiti alle regioni dell’Italia meridionale. Questi ultimi lotti sono stati aggiudicati ad altri soggetti; nel luglio 2014 Consip ha trasmesso all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, su richiesta di quest’ultima, una documentazione descrittiva dell’esito della suddetta gara dalla cui analisi sono emerse alcune anomalie che lasciavano ipotizzare una violazione della normativa a tutela della concorrenza; l’Antitrust ha sanzionato duramente le suddette società e quest’ultime hanno presentato ricorso sia al Tar del Lazio sia al Consiglio di Stato, entrambi rigettati; il Consiglio di Stato il 26 gennaio 2017 ha confermato in via definitiva la condanna per la cooperativa nazionale servizi di Bologna e respinto l’appello principale; sempre Cns è il consorzio che, nel marzo del 2016, si ritira dalla gara Fm4 dopo la seconda richiesta di confermare l’interesse da parte di Consip. Tale decisione è apparsa ad alcuni singolare. In particolare, secondo alcuni osservatori, ci potrebbe essere una relazione tra la sanzione subita da Cns in relazione alla gara su scuole belle e la scelta di non confermare l’offerta per la gara di Fm4. « Improvvisamente », come scrive uno di tali osservatori, Amorosi, in merito alla vicenda « Cns si ritira da tutti i lotti vinti e viene sostituita da altri player » si voleva forse evitare che emergesse in maniera palese anche sul bando Fm4 lo stesso cartello emerso « scuole belle » ? bisogna, infatti, anche tenere in considerazione che nel suo intervento, relativo alla gara Fm4, del 21 marzo 2017, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto necessario intervenire perché i principali operatori attivi nel settore del facility management potrebbero aver coordinato le proprie strategie partecipative, in violazione della normativa a tutela della concorrenza; si fa presente che sempre il Consorzio nazionale servizi, iscritto alla Legacoop, è l’aggiudicatario di un altro bando Consip quello relativo agli alloggi provvisori dei terremotati della regione Umbria, la cui presidente è Catiuscia Marini a sua volta già dipendente della Legacoop; serve maggiore partecipazione e un campo di gara certo e trasparente più aperto agli operatori economici; se davvero si vuole sostenere l’economia reale del Paese e le sue piccole e medie imprese, è fondamentale che le stazioni appaltanti, ad iniziare da Consip, procedano ad indire gare con una costante, corretta e ragionevole suddivisioni in lotti; è questo lo strumento principale cui si può davvero sostenere la partecipazione delle piccole e medie imprese; parimenti le stazioni appaltanti devono porre la massima attenzione alla limitazione ogni tipo di aggregazione strumentale dei lotti, così come dovrebbero evitare la possibilità che un solo offerente possa aggiudicarsi tutti i lotti messi a bando; le stazioni appaltanti dovrebbero procedere ad evitare la definizione di bandi di gara di importo troppo elevato, che impediscono la partecipazione di tanti operatori e molto spesso non creano opere, lavori e servizi coerenti con la necessità dei committenti; il modello dei grandissimi appalti, riservati a pochissime imprese, è del tutto estraneo alla natura imprenditoriale del nostro Paese.

 

Si chiede di sapere se non ritenga di assumere iniziative affinché la Consip provveda a sviluppare il suo ruolo nell’ottica di un reale sostegno alla politica industriale del Paese, in particolare con un concreto sostegno alle piccole e medie imprese; se non ritenga necessario adottare ogni iniziativa utile affinché la Consip sia governata con l’obiettivo di fare della domanda pubblica una leva di politica industriale nel nostro Paese secondo chiare linee d’azione nella predisposizione dei bandi di gara, ossia l’effettiva tutela e salvaguardia del processo competitivo tra gli operatori, la certezza circa i tempi di programmazione, svolgimento e conclusione delle procedure di aggiudicazione di contratti, una ragionevole diminuzione del contenzioso, l’effettiva applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una ragionevole costante suddivisione in lotti degli appalti, l’esclusione dell’aggiudicazione ad unico partecipante di tutti i lotti messi a bando.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro

 

Martedì 11 luglio

 

Audizioni informali

 

Audizione di rappresentanti delle associazioni di dirigenti scolastici e di esperti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci, recanti Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

 

Antonietta di Martino, esperta di sicurezza presso l'ufficio scolastico regionale di Torino:

Un fattore di criticità normativa è l'assegnazione al dirigente scolastico del ruolo di datore di lavoro nella scuola, per via dei limiti oggettivi in ordine ai poteri decisionali e di spesa. A ciò si aggiungono le difficoltà di distinzione di competenze e responsabilità con l'ente proprietario, comune o provincia. Tale distinzione di per sé sarebbe chiara e lineare. Da un parte le strutture fisiche, edifici, impianti e condizioni igieniche di cui è titolare l'ente proprietario e dall'altra le condizioni di esercizio di cui è titolare il dirigente scolastico. Nella realtà però, l’attuazione della legge 23 del 1996 che regola quando detto, si rivela piena di insidie perché si scontra con l’articolo 17 comma 1 lettera a del decreto legislativo n.81 del 2008 che pone a carica del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi e quindi anche di quelli strutturali. La soluzione di questa ambiguità potrebbe essere il riconoscimento del dirigente scolastico come datore di lavoro atipico. A nostro avviso le due proposte di legge in discussione vanno in questa giusta direzione. Nel suo complesso, si ritiene che la proposta di legge Pellegrino sia positiva ma che non interviene nella valutazione dei rischi strutturali compresa all’interno dell’art 17 già citato. La proposta Pellegrino dovrebbe essere implementata proprio dalla Proposta Carocci che riporta con chiarezza e in modo esclusivo l’ambito di azione del dirigente scolastico e dell’ente proprietario.

 


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Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 14/07/2017
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 14/07/2017
Permalink: Monitoraggio legislativo 10 luglio - 14 luglio 2017 Tag: Monitoraggio legislativo 10 luglio - 14 luglio 2017
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