Monitoraggio legislativo 17 luglio - 21 luglio 2017

Camera

Assemblea

 

 

Lunedì 17 luglio

 

Interrogazione

 

(4-17344) D’Incà. — Al Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca.

 

Le problematiche relative al sottodimensionamento del personale in servizio presso l’ufficio scolastico regionale per il Veneto, ufficio IV, ambito territoriale di Belluno, già emerse a gennaio 2017, che hanno determinato la sospensione del servizio di ricevimento al pubblico nei settori organici, mobilità, ruolo del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la conseguente sospensione delle comunicazioni telefoniche, con i predetti uffici, continuano a persistere; la realtà del suddetto ufficio presenta ancora forti criticità. Infatti, le variazioni intervenute nell’organico dal 1o giugno 2015, per cessazioni dal servizio, sono state pari ad 8 unità di personale e un’altra cessazione è prevista dal mese di novembre 2017. Ad oggi la situazione dell’ufficio di ambito territoriale di Belluno è pertanto la seguente: su 20 unità in organico di diritto stabilite per il funzionamento regolare, ne operano solo 7 e dal 1o novembre 2017 saranno 6 per una ulteriore quiescenza. La scopertura è quindi di oltre il 60 per cento della pianta organica, a fronte di adempimenti immutati, necessari per garantire l’avvio dell’anno scolastico; inoltre, a causa di tale grave, persistente e cronica carenza degli organici del personale comparto ministeri, l’ufficio di ambito territoriale di Belluno da molti anni si avvale, in via provvisoria, di alcune unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che spesso ricopre, con competenza, posti che richiedono autonomia e responsabilità; per colmare almeno in parte, il vuoto di organico creatosi, l’ufficio di Belluno ha quindi presentato richiesta di trasferimento (su esplicita domanda di dette risorse) dal comparto scuola a quello del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ma tale richiesta è stata rigettata. A parere dell’interrogante, non definire una soluzione compensativa da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’immediato, comprometterebbe seriamente tutta l’attività di questo ufficio, con gravi ripercussioni sul servizio al territorio e sull’utenza; pertanto, risulta indispensabile, in prossimità dell’inizio dell’anno scolastico che venga ripristinata la pianta organica di diritto; le problematiche riguardanti l’ambito territoriale di Belluno, inoltre, non sarebbero un caso isolato, in quanto da fonti sindacali si apprende che tutto il Veneto soffrirebbe una scopertura di organico di oltre il 30 per cento sul totale e non sarebbe in grado di assicurare l’offerta didattica in termini qualitativi.

 

Si chiede di sapere se intenda intraprendere iniziative urgenti, anche di carattere normativo, per porre rimedio alla problematica su esposta, che vede coinvolti l’ufficio territoriale di Belluno e, in generale, quelli della regione Veneto.

 

Martedì 18 luglio

 

Interrogazioni

 

(3-03105) Centemero. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Il problema dell’abbigliamento consono delle studentesse e degli studenti nelle scuole è un problema sempre più di attualità e non riguarda una « moda », ma è inerente al comportamento e al rispetto che si devono avere a scuola; in quasi tutti gli istituti scolastici di primo e secondo grado vengono emanate circolari al fine di indicare un dress code cui gli studenti devono attenersi e nella maggior parte di questi è stato ormai adottato un regolamento di istituto che disciplina l’accesso alla scuola solo se adeguatamente vestiti; i concetti di « consono » e « decoroso » non attengono alla sfera interpretativa dei singoli, ma all’ambiente sociale e al luogo cui ci si riferisce e nelle circolari emanate i dirigenti scolastici sono soliti riportare un elenco degli indumenti non adatti; le stesse circolari e i regolamenti d’istituto prevedono le eventuali sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle regole indicate, che possono andare dalla non ammissione a scuola a semplici richiami; alla fine di ogni anno scolastico si ripropongono criticità in merito alla questione della sobrietà dell’abbigliamento, con i conseguenti diverbi tra organi di dirigenza dei singoli istituti scolastici e studenti – che in alcuni casi chiedono rispetto delle regole riguardanti anche le altre componenti scolastiche – nonché tra genitori e le scuole; l’abbigliamento indossato è spesso oggetto di confronto tra le studentesse e gli studenti e può comportare anche discriminazioni o, nei casi peggiori, forme di denigrazione e rilevare anche il diverso status socio-economico della famiglia.

 

Si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere la Ministra interrogata, per quanto di competenza, per stabilire in maniera definitiva e a livello nazionale, un codice di comportamento o adottare un abbigliamento scolastico, come avviene in altri Paesi, che riservi alla scuola nel suo complesso il giusto rispetto e l’adeguato comportamento da parte di tutte le componenti.

 

(5-11875) Ricciatti, Melilla, Zaratti, Scotto, Nicchi, Sannicandro, Piras, Quaranta, Duranti, Martelli e Franco Bordo. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Con una nota stampa del 22 giugno 2017 il Ministro interrogato annunciava una iniziativa del Ministero per fornire libri di testo gratuiti per l’anno scolastico 2017/2018 per gli studenti residenti nelle aree colpite dal sisma; l’iniziativa, che interessa 140 comuni, è prevista da una convenzione siglata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dall’Associazione italiana editori; alla comunicazione è seguita una circolare che definisce i dettagli dell’iniziativa e stabilisce i termini per poter accedere all’esenzione. Tra i criteri, ci sono quello della residenza in uno dei comuni colpiti dal sisma, della certificazione di inagibilità della casa, di un livello isee non superiore a 32 mila euro. Contribuiscono a definire il livello di priorità delle domande lo stato di disoccupazione e l’eventuale perdita dell’attività produttiva; la circolare solleva parecchie perplessità, considerato innanzitutto che nella nota ufficiale che presentava l’iniziativa non era esplicitata la necessaria presenza di specifici requisiti per accedere al beneficio, con ciò lasciando presumere che il provvedimento fosse rivolto a tutte le famiglie residenti nell’area del cratere; inoltre, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avrebbe precisato che il progetto è nato da una prima donazione messa a disposizione dall’Associazione italiana editori a seguito dei primi eventi sismici. Dopo i successivi eventi tellurici, tuttavia, il Ministero avrebbe deciso di includere nell’iniziativa anche gli altri comuni colpiti, per un totale di 140; la scelta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di estendere il beneficio ai 140 comuni dell’area non tiene tuttavia in adeguata considerazione l’oggettiva differenza delle situazioni tra comune e comune, con il rischio che il beneficio venga riconosciuto anche in contesti meno disagiati, a scapito di famiglie in maggior difficoltà, pur in presenza di un livello e superiore; il parametro isee dei 32 mila euro, infatti, rischia di non essere il più adeguato per determinare lo stato di bisogno reale delle famiglie; il criterio del reddito, considerato autonomamente rispetto alla gravità della situazione del singolo comune colpito dal sisma, rischia di essere fonte di, squilibrio nella applicazione della misura.

 

Si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato al fine di evitare che l’estensione del beneficio a tutti i comuni dell’area del sisma, in presenza di situazioni di gravità molto diverse, sia fonte di disuguaglianze; se non ritenga doveroso assumere iniziative per estendere la misura a tutti gli studenti residenti nei comuni del cratere o, in alternativa, rivedere i criteri per accedere al beneficio dei libri gratuiti, privilegiando i comuni maggiormente colpiti dal sisma, a prescindere dai livelli isee, o innalzando le soglie per i comuni maggiormente colpiti.

 

Mercoledì 19 luglio

 

(5-11886) Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni e Turco. — Al Ministro dell’economia e delle finanze.

 

La Consip s.p.a. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, in data 28 giugno 2017, ha indetto un di nuovo bando di gara avente ad oggetto un sistema dinamico di acquisizione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni; il valore dell’appalto totale è stimato in euro 900.000.000 e riguarda l’intero territorio nazionale.

 

Si chiede di sapere se il bando suddetto sia volto a fornire « servizi di pulizia ed altri servizi per le scuole ed i centri di formazione » anche agli istituti scolastici che hanno usufruito delle convenzioni Consip stipulate a seguito della gara dell’11 luglio del 2012, bandita dalla centrale unica di committenza pubblica, suddivisa in 13 lotti ed avente un importo totale di base d’asta pari a circa 1,63 miliardi di euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro

 

Martedì 18 luglio

 

Audizioni informali

 

Audizione di rappresentanti delle associazioni di dirigenti scolastici e di esperti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci, recanti Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

 

Roberta Fanfarillo, rappresentante della federazione lavoratori della conoscenza CGIL:

La FLC CGIL ha da sempre sostenuto le proposte di legge 3830 e 3963. L’attuale normativa, complessa e stratificata, attribuisce ai dirigenti scolastici la responsabilità di datori di lavoro ma senza autonomia d’intervento, che resta in capo all’ente locale. Nello specifico delle proposte, riteniamo che la presenza di due posizioni di garanzia all'interno degli edifici scolastici (il dirigente per gli aspetti relativi all'organizzazione e l'ente proprietario) costituisca un elemento di disfunzionalità del sistema, determinando incertezza rispetto alle responsabilità dell’uno e dell’altro soggetto. L’art. 2 comma 1 individua infatti il datore di lavoro nella pubblica amministrazione nel soggetto a cui spettano i poteri di gestione e che sia dotato anche di autonomi poteri di spesa. Nella scuola, invece, il dirigente scolastico assorbe soltanto il primo di questi due requisiti, dovendosi poi rapportare per la spesa con l’ente competente. In merito alla discussione, evidenziamo che nella legislazione attuale manca completamente un riferimento rispetto agli strumenti con cui si potrebbe avere un coordinamento e questa lacuna rischia di vanificare anche la portata innovativa dei due disegni di legge. Chiediamo che nelle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi venga effettuata in un unico documento congiunto che preveda la partecipazione di entrambi i soggetti che hanno responsabilità sulla sicurezza: il dirigente scolastico e il rappresentante dell’ente locale e che sia prevista anche la firma congiunta dei due responsabili del servizio di prevenzione e protezione della scuola e dell’ente locale. Chiediamo anche che l’individuazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione della scuola avvenga sotto la diretta responsabilità del dirigente scolastico.

 

Commissione XI Lavoro

 

Giovedì 20 luglio

 

Variazioni nella composizione della Commissione.

 

Cesare Damiano, presidente, comunica che sono entrati a far parte della Commissione i deputati Ivan Catalano (Misto) e Carmelo Lo Monte (Misto), ai quali rivolge, a nome di tutti i commissari, un cordiale augurio di buon lavoro.

 

Interrogazione

 

5-11739 Gnecchi: Circolari applicative delle disposizioni della legge di bilancio per il 2017 in materia di APE sociale e di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti di accesso al pensionamento di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

 

Risposta del sottosegretario Massimo Cassano:

Gli interroganti, con il presente atto parlamentare, richiamano l'attenzione del Governo sulle circolari dell'INPS in materia di APE sociale e ottava salvaguardia. L'APE sociale non è un trattamento pensionistico ma una prestazione assistenziale, e presenta elementi di novità e di peculiarità che non consentono di catalogarla tra le prestazioni classiche di sicurezza sociale. In virtù della particolare natura della prestazione, la stessa è da considerarsi fuori dal campo di applicazione dei regolamenti dell'Unione europea e, a maggior ragione, delle convenzioni internazionali, le quali hanno un campo di applicazione più limitato che, di regola, non si estende alle prestazioni assistenziali. In base a queste considerazioni, l'Inps ha adottato la circolare n. 100 del 2017 con la quale ha precisato che il requisito dell'anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l'accesso al beneficio non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi dell'Unione europea, Svizzera, Spazio economico europeo o extracomunitari convenzionati con l'Italia. Con riferimento, invece, al secondo quesito preciso che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di APE sociale predisposto dal Governo e inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere prevedeva, nella sua formulazione originaria, un ampliamento dei soggetti che potevano beneficiare dell'APE sociale. In particolare l'articolo 2 stabiliva che potessero beneficiare dell'APE anche coloro che non avevano diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti purché si trovassero da almeno tre mesi in condizione di disoccupazione. Il Consiglio di Stato, pur condividendo sul piano dell'opportunità tale ampliamento, ha ritenuto illegittima tale previsione ritenendola difforme rispetto alla formulazione della disposizione di rango primario dettata dal comma 179 della legge di Bilancio per il 2017. Il Governo per ottemperare a tale specifico rilievo mosso dal Consiglio di Stato ha conseguentemente modificato il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri escludendo di fatto l'ampliamento previsto nello schema originario. Relativamente all'ultimo quesito della presente interrogazione, in cui si fa riferimento alla problematica relativa ai lavoratori in mobilità che hanno presentato domanda di certificazione per l'ottava salvaguardia e non anche domanda di autorizzazione ai versamenti volontari si rappresenta quanto segue. Con circolare n. 11 del 2017 l'INPS specificava che la domanda di prosecuzione volontaria doveva essere inoltrata entro il 2 marzo 2017, ultimo giorno disponibile per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia. Tuttavia l'INPS, con successiva disposizione interna, ha precisato alle proprie sedi che, nelle ipotesi in cui il lavoratore ha presentato nei termini domanda di ammissione alla ottava salvaguardia ma non ha inoltrato domanda di prosecuzione volontaria, tale ultima domanda dovrà intendersi implicitamente presentata all'atto della demanda di certificazione del diritto alla salvaguardia.

 


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Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 21/07/2017
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 21/07/2017
Permalink: Monitoraggio legislativo 17 luglio - 21 luglio 2017 Tag: Monitoraggio legislativo 17 luglio - 21 luglio 2017
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