Il Miur con la nota del 13 marzo 2013, prot. N. 2548, ha trasmesso l’ Ordinanza ministeriale n. 09 relativa alla mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2013/2014 e relativi allegati.
NOVITA PROCEDURALI
rispetto all’anno scolastico precedente:
1) possibilità di riaprire il confronto negoziale in relazione ad esigenze legate alla definizione degli organici, al dimensionamento della rete scolastica e alla definizione della mobilità del personale docente inidoneo o del personale appartenente alle classi di concorso C999 e C555 (art. 1);
2) obbligo, per il personale interessato, di presentare via web le domande oltre che per i docenti di ogni ordine e grado anche per il personale A.T.A., secondo la procedura POLIS descritta nella nota n. 9741 del 20.12.2012;
3) introduzione delle norme sulla mobilità dei docenti transitati dai ruoli comunali di Firenze, Genova e Ferrara nei ruoli statali, per la loro partecipazione alla mobilità territoriale e professionale (art. 3 bis). Al tal proposito si sottolinea che il servizio ed il relativo punteggio sulla continuità sono valutati ai fini della formulazione della graduatoria interna d'istituto ed in futuro ai fini della mobilità, tenuto conto anche del servizio prestato in qualità di docenti, maturato nei ruoli comunali antecedentemente al transito nei ruoli dello Stato;
4) precisazione del campo di applicazione del sistema delle precedenze (art. 7 comma 3);
5) puntualizzazioni su documentazioni e certificazioni mediche (art. 9). Al riguardo, si è provveduto ad inserire nel testo del CCNI le integrazioni derivanti dalla nuova normativa (art. 15 comma 1 della L. 183/2011 di modifica del D.P.R. 445/2000), in quanto non era stato possibile introdurle nell'Ipotesi di CCNI relativa all'a.s. 2012/13, sottoscritta antecedentemente alle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
6) chiarimento sull'attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica (art. 37 bis comma 8);
7) inserimento di alcune precisazioni relative all'individuazione del personale soprannumerario conseguente al dimensionamento della rete scolastica sia per quanto concerne il personale docente (art. 20) sia per quanto riguarda i direttori dei servizi generali (art. 47) ed il restante personale A.T.A. (art. 48);
8) specificazione inerente alla mobilità professionale del personale A.T.A. (art. 50).
TERMINI
I termini per la presentazione delle istanze sono i seguenti:
1) entro il 09 aprile le domande dei docenti e del personale educativo;
2) entro l’ 11 giugno le domande per gli Ata.
Nel dettaglio si ha il seguente prospetto:
1) il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente ed educativo è fissato al 13 marzo 2013 ed il termine ultimo è fissato al 9 aprile 2013.
2) Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A. è fissato al 13 maggio 2013 ed il termine ultimo è fissato all’ 11 giugno 2013.
I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti sono i seguenti:
PERSONALE DOCENTE
scuola dell’infanzia
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili......................... 30 aprile;
2 - pubblicazione dei movimenti............................... 5 giugno.
PERSONALE DOCENTE
scuola primaria
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande
di mobilità e dei posti disponibili..... ..................... 30 aprile;
2- pubblicazione dei movimenti......................…..…. 5 giugno.
PERSONALE DOCENTE
scuola secondaria di I grado
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande
di mobilità e dei posti disponibili..........................… 3 giugno;
2- pubblicazione dei movimenti .............................. 21 giugno.
PERSONALE DOCENTE
scuola secondaria di II grado
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili......................… 20 giugno;
2- pubblicazione dei movimenti...............................… 6 luglio.
PERSONALE EDUCATIVO
1 - termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande di mobilità dei posti disponibili…........................… 4 maggio;
2 - pubblicazione dei movimenti.........................….. 25 maggio.
PERSONALE A.T.A.
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili........................... 10 luglio;
2 - pubblicazione dei trasferimenti..................…..…... 30 luglio.
Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nella presente O.M.
Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci (10) giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili.
Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo disponibile nella rete INTRANET ed INTERNET o predisposto nell’area POLIS da utilizzare per la presentazione on line delle domande secondo le modalità di cui alla nota n. 9741 del 20.12.2012. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande.
A.T.A.
ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo. La segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare all’interessato la scheda contenente i dati inseriti. Dopodiché il dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio territorialmente competente le domande di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro 3 giorni dalla data ultima della trasmissione al sistema informativo delle domande stesse.
Per quanto concerne il personale A.T.A. le domande di mobilità devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Le istituzioni scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle certificazioni allegate in cartaceo ove necessarie, inviano le domande via web e trasmettono le certificazioni cartacee all’Ufficio territorialmente competente che,mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 12 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente, fermo restando che, in caso di mancata richiesta o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui all'art.24, 3° comma, delle presenti disposizioni. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
Le istituzioni scolastiche non devono procedere all’acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene effettuata dagli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del personale cui la domanda va inviata.
PREFERENZE
Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell'apposita sezione dei moduli domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
a) scuola;
b) distretto;
c) comune;
d) provincia;
e) centro territoriale.
INDICAZIONI DELLE PREFERENZE-MODALITÀ
1. Il personale A.T.A. di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è titolare) o congiuntamente per entrambe.
2. Qualora intenda avvalersi di entrambe le facoltà, deve presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
3. Le preferenze, sia a livello di singola scuola come a livello di comune, distretto, provincia o centro territoriale devono essere indicate trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, comprensive del codice meccanografico e sono prese in esame nell'ordine espresso dall'aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo reclamo.
Fonti: