Camera

Assemblea

 

 

Lunedì 24 luglio

 

Interrogazioni

 

(3-03182) Romanini, Baruffi, Ghizzoni, Gandolfi, Iori, Marchi, Patrizia Maestri, Arlotti, Montroni, De Maria, Pagani, Fabbri e Zampa. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

È in fase di prossima emanazione il decreto ministeriale contenente la XVII revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali; tale elenco, aggiornato annualmente, viene pubblicato sulla base delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, di alcune circolari ministeriali, nonché, da pochi mesi, dell’articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238; le denominazioni inserite in elenco riguardano produzioni le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura sono praticate sul territorio regionale in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni; si ritiene altresì che le denominazioni inserite nell’elenco debbano essere compatibili con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, in particolare quelle che regolano l’uso delle denominazioni e la produzione ed etichettatura di determinati generi alimentari; tale XVII revisione dell’elenco conterrebbe, in seguito all’istruttoria eseguita per propria competenza dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la denominazione « aceto balsamico trentino »; attualmente sono registrate, ai sensi della normativa comunitaria sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, le seguenti dop e igp, elaborate nel territorio emiliano: aceto balsamico tradizionale di Modena dop, aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia dop, aceto balsamico di Modena igp; è noto inoltre che sono in corso varie vertenze con giudizio civile pendente sul corretto uso dei termini « aceto balsamico » e « balsamico » per prodotti comparabili alla Igp aceto balsamico di Modena. Tali vertenze incidono anche sulla protezione e tutela delle denominazioni di origine protette aceto balsamico tradizionale di Modena e aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia; sulla legittimità dell’uso dei singoli elementi di una denominazione composta, come stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è chiamato a decidere il giudice nazionale che applica la normativa comunitaria e, in ultima istanza, la stessa Corte di giustizia dell’Unione europea; inoltre, la legge 12 dicembre 2016, n. 238, all’articolo 49, stabilisce che la denominazione « aceto » sia seguita all’indicazione della materia prima da cui deriva. Ciò fa presumere che il prodotto che utilizza la parola « aceto » debba avere le caratteristiche indicate dal suddetto articolo di legge, e in quel caso debba essere seguito dall’indicazione della materia prima; considerazioni, in tal senso, sono state espresse dal Consorzio di tutela dell’aceto balsamico di Modena (Ctabm), chiamato a esprimere eventuali osservazioni nel corso dell’istruttoria ministeriale; sulla base di evenienze storiche e documentali, il Consorzio di tutela dell’aceto balsamico di Modena sostiene infatti che non sussistano elementi tali da comprovare che le metodiche di produzione del cosiddetto aceto trentino siano state praticate, ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 1999, « in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni ».

 

Si chiede di sapere se il Ministro interrogato, in attesa di decisioni in merito al corretto uso dei termini « aceto balsamico » e « balsamico » e nel dubbio sul possesso delle caratteristiche di « aceto » e sul corretto uso anche di tale termine in relazione al prodotto contraddistinto dalla denominazione « aceto balsamico trentino », non ritenga opportuno evitare che tale denominazione sia inserita nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, nelle more di una pronuncia definitiva dei giudici nazionali e, in ultima analisi, della Corte di giustizia dell’Unione europea.

 

(5-11946) RICCIATTI, FRANCO BORDO, STUMPO, SCOTTO, LACQUANITI, NICCHI, DURANTI, SANNICANDRO, PIRAS, QUARANTA e MELILLA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

La testata Il Corriere Adriatico (edizione di Pesaro, 22 luglio 2017) riporta la notizia della conclusione di una nuova indagine sul falso biologico che ha riguardato il territorio del Pesarese, insieme alla Lombardia; l’indagine ha portato al sequestro di 45 tonnellate di pasta, eseguito dal Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale, immesse sul mercato come prodotto biologico, senza averne però i requisiti; le prime verifiche con i relativi sequestri sono stati effettuati in alcuni punti vendita della provincia di Pesaro nei primi giorni di giugno, ma la maggior quantità di sequestri è stata effettuata in Lombardia. Le verifiche sono ancora in corso; dalle analisi effettuate sui campioni sequestrati è emerso, inoltre, che il contenuto proteico era inferiore ai limiti di legge; a quanto riferisce il capitano del gruppo dei carabinieri forestali competente sul territorio che ha diretto le indagini, l’azienda produttrice ha ritirato il prodotto dal commercio e, ad indagini concluse, ha fatto richiesta di poterla utilizzare come prodotto alimentare per animali;sono state comminate sanzioni per oltre 6 mila euro complessive.

 

Si chiede di sapere quali iniziative di competenza intenda adottare il Ministro interrogato al fine di intensificare il contrasto alle frodi alimentari, che interessano in particolare le filiere di prodotti commercializzati come biologici; se non intenda promuovere una campagna informativa, rivolta ai consumatori, al fine di migliorare il livello di attenzione degli stessi sui requisiti dei prodotti biologici e per incentivare acquisti più consapevoli.

 

Martedì 25 luglio

 

Interpellanza

 

(2-01900) « Centemero ». Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

La legge n. 169 del 2008 ha introdotto, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, una sperimentazione nazionale dell’insegnamento di « Cittadinanza e Costituzione », nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse, e ha previsto azioni di sensibilizzazione e formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle relative conoscenze e competenze; analoghe iniziative sono state assunte anche nella scuola dell’infanzia; l’insegnamento di « Cittadinanza e Costituzione », definita nella circolare ministeriale n. 86 del 2010 obiettivo irrinunciabile per tutte le scuole, deve trovare un tempo e uno spazio dedicati per essere conosciuto e gradualmente approfondito sia in una dimensione integrata all’area storico-geografico-sociale, sia in una dimensione trasversale a tutte le discipline; tale insegnamento non prevede un voto distinto, ma una valutazione che concorre al voto complessivo delle discipline di area storico-geografica e storicosociale, nonché alla definizione del voto di comportamento, « per le ricadute che determina sul piano delle condotte civicosociali espresse all’interno della scuola, così come durante esperienze formative al di fuori dell’ambiente scolastico »; le indicazioni nazionali per il secondo ciclo dispongono che, al termine del quinquennio liceale, lo studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo e precisano che « le attività e gli insegnamenti relativi a Cittadinanza e Costituzione coinvolgono gli ambiti disciplinari dell’istruzione tecnica e si sviluppano, in particolare in quelli storico-giuridico e giuridico-economico », interessando però anche le esperienze di vita e, nel triennio, le attività di alternanza scuola-lavoro; affinché quanto su indicato non rimanga nel campo delle nobili aspirazioni sarebbe forse auspicabile prevedere una verifica soprattutto in sede di esame finale; tra le finalità della scuola primaria, la legge n. 53 del 2003 ha indicato l’educazione ai princìpi fondamentali della convivenza civile, i cui obiettivi di apprendimento sono: educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all’affettività; obiettivi attraverso i quali il ragazzo diventa consapevole di essere soggetto di diritti così come di doveri per lo sviluppo qualitativo della convivenza civile; nel 2012 la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità sono stati indicati quali « obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza »; la legge n. 107 del 2015, all’articolo 1, comma 7, nell’ambito della disciplina dell’individuazione del fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia in relazione all’offerta formativa che le istituzioni scolastiche intendono realizzare, nonché a iniziative di potenziamento della stessa, individua come prioritari le attività progettuali volte al raggiungimento di alcuni obiettivi formativi tra i quali lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica da perseguire mediante la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità; lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; la legge n. 107 del 2015, all’articolo 1, comma 16, stabilisce che l’attuazione dei princìpi di pari opportunità sono assicurati prevedendo nel piano triennale dell’offerta formativa la promozione all’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; le scuole concorrono inoltre ad informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche di cui al Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013; sulla promozione all’educazione alla legalità ed alla convivenza civile, misure ribadite recentemente per fronteggiare l’intensificarsi di episodi di bullismo e cyberbullismo, sono intervenuti numerosi provvedimenti ministeriali.

 

Si chiede di sapere quali iniziative intenda mettere in atto la Ministra interpellata per verificare e monitorare se e come l’insegnamento di « Cittadinanza e Costituzione », nelle forme previste dalla normativa, sia stato, attuato in tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione di tutti gli ordini ed i gradi; quali iniziative intenda assumere per assicurare che la materia « Cittadinanza e Costituzione » venga insegnata in tutte le scuole di tutti gli ordini e gradi e per rendere pienamente applicabile da tutti gli istituti scolastici la normativa in materia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Commissione Cultura

 

Giovedì 27 luglio

 

Sede consultiva

 

DL 91/2017: Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. C. 4601 Governo, approvato dal Senato.

 

Parere approvato

 

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 4601, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno; udita la relazione della deputata Ghizzoni, nella seduta del 27 luglio 2017, alla quale ci si richiama integralmente; considerato che l'articolo 12 ridefinisce il criterio del costo standard per studente in corso, per dare esecuzione a quanto stabilito nella sentenza n. 104 del 2017 della Corte costituzionale, la quale ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 e di una parte dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, in quanto non è stata adeguatamente esercitata la delega conferita al Governo dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale legge delega attribuiva ad un decreto legislativo il compito di individuare gli indici da utilizzare per il calcolo del costo standard di formazione per studente in corso e la percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) da distribuire tra le università in base a tale costo; ritenuto che il costo standard supera con oggettività i precedenti criteri di distribuzione di parte del FFO; ritenuto altresì che il costo standard deve essere accompagnato dalla rimozione dei limiti al turn over dei docenti, che provocano distorsioni nelle politiche di reclutamento e di offerta didattica dei singoli atenei e non contribuiscono al miglioramento della qualità del sistema. In tale direzione, dovrebbe essere superata anche la disposizione di riparto dei punti organico a livello nazionale; valutato che il costo standard per studente costituisce un criterio oggettivo per determinare il fabbisogno di un ateneo e che la somma di tutti i fabbisogni consente di stimare quello dell'intero sistema universitario, che peraltro sarà individuato con un atto formale. Data questa premessa, si ritiene che il finanziamento debba corrispondere al fabbisogno così determinato, onde rendere confrontabili nel tempo le risorse corrisposte a ciascun ateneo; considerato che con riferimento agli importi di natura perequativa, si condivide il principio per cui nel finanziamento statale debbano essere previste significative forme di riequilibrio degli svantaggi territoriali. Si rileva tuttavia che essi sono riferiti a condizioni esterne al sistema universitario, mentre sarebbe preferibile correlarli a parametri interni al sistema, per realizzare un migliore riequilibrio socio-economico; considerata la necessità che il Governo sottoponga al Parlamento i decreti attuativi sul costo standard.

 

Esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

 

valuti la Commissione di merito di inserire una disposizione che prescriva il parere parlamentare sul decreto ministeriale di definizione del costo standard.

 Senato

 

Assemblea

 

Mercoledì 26 luglio

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (2860) (Nuovo titolo)

 

Emendamento 1.800 (testo corretto), su cui il governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

 

Votazioni:

154 sì,

117 no

nessun astenuto

 

Il Senato approva

 

MIUR

 

 

Mercoledì 26 luglio

 

Il Miur ha pubblicato il Decreto Ministeriale 522 del 26 luglio 2017 con il quale si definiscono i contingenti per le 51.773 assunzioni a tempo indeterminato del personale docente.

 

51.773 posti, di cui 13.393 sono posti di sostegno. I posti sono 4.050 per la scuola dell’infanzia (di cui 1.317 di sostegno), 11.521 per la primaria (di cui 4.836 di sostegno), 19.936 per la scuola secondaria di I grado (di cui 5.920 di sostegno), 15.548 per la secondaria di II grado (di cui 1.320 di sostegno), 718 per gli insegnamenti specifici dei licei musicali. Il cronoprogramma di avvicinamento al nuovo anno scolastico procede, ora, con le immissioni in ruolo del personale docente che saranno completate, compresa la fase della individuazione per competenze, entro il prossimo 14 agosto. Mentre entro il 31 agosto saranno effettuate le assegnazioni provvisorie. A seguire, le supplenze, saranno assegnate entro l’avvio delle lezioni secondo i calendari territoriali.

 

Il decreto della Ministra

La circolare sulle immissioni in ruolo

 


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI il monitoraggio legislativo
   Documento allegato ... QUI il DDL conversione DL 91


 
Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 28/07/2017
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 28/07/2017
Permalink: Monitoraggio legislativo 24 luglio - 28 luglio 2017 Tag: Monitoraggio legislativo 24 luglio - 28 luglio 2017
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