Camera
Assemblea
Lunedì 25 settembre
Interrogazione
(5-12267) Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, D’uva, Chimienti, Simone Valente, Vacca e Brescia. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I bandi del concorso scuola 2016 (DD.DD.GG. 105, 106, 107) all’articolo 9, comma 1, prevedono che ai fini della formazione delle graduatorie di merito « La commissione giudicatrice, (...) procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10 per cento ai sensi dell’articolo 400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall’articolo 1, comma 113, lettera g), della Legge »; più precisamente, non è stato riconosciuto il diritto di tutti i candidati che hanno superato con successo le varie prove concorsuali a vedersi inseriti nelle graduatorie di merito, pur se in posizione immediatamente utile per essere dichiarati vincitori del concorso; di conseguenza, diverse migliaia di candidati che hanno superato tutte le prove previste per le rispettive classi di concorso, stante lo sbarramento del 10 per cento non hanno alcuna possibilità di partecipare alle immissioni in ruolo per i posti eventualmente disponibili; detto sbarramento appare agli interroganti illegittimo considerato che le modalità di assunzione del personale docente avvengono secondo quanto disposto dall’articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, ovvero mediante l’assegnazione del 50 per cento dei posti ai docenti inseriti nelle graduatorie di merito e del restante 50 per cento dei posti ai docenti inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (Gae); tra l’altro, il principio dello scorrimento delle graduatorie di merito viene enunciato a chiare lettere anche nel « decreto D’Alia », convertito dalla legge n. 125 del 2013, che all’articolo 4, dispone come non si possano indire nuove procedure concorsuali se non vengano prima assorbiti gli idonei delle tornate concorsuali precedenti e obbliga le amministrazioni pubbliche a procedere alla loro assunzione, ove intendano coprire nuovi posti in organico nel triennio di vigenza della graduatoria concorsuale; è stato fatto un parziale passo avanti con il decreto legislativo n. 59 del 2017 e la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 giugno 2017, n. 26145, che hanno sanato l’illegittimità del tetto del 10 per cento degli idonei ma solo nei confronti della scuola secondaria, prevedendone il « superamento » nella misura della pubblicazione di elenchi graduati e del relativo scorrimento delle graduatorie in base ai posti disponibili; purtroppo, lo stesso provvedimento non è stato disposto anche per la scuola primaria e dell’infanzia palesandosi in tal modo una vera discriminazione.
Si chiede di sapere se la Ministra interrogata intenda procedere alla pubblicazione delle graduatorie di merito regionali per ogni ordine e grado, complete con i nominativi, di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali, includendo gli idonei oltre il 10 per cento; se intenda assumere iniziative per superare il tetto del 10 per cento degli idonei della scuola dell’infanzia e primaria e consentire loro di poter ricevere la proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato, in virtù del naturale « scorrimento » delle suddette graduatorie; se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative per prolungare la decorrenza della validità delle suddette graduatorie di cui la legge n. 107 del 2015, che al comma 113 dell’articolo 1, ha disposto la validità triennale, sebbene per via di ritardi procedurali e ricorsi in alcuni casi le graduatorie siano state pubblicate solo nel mese di settembre 2017.
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XI Commissione Lavoro
Mercoledì 27 settembre
Sede referente
Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo.
Cesare Damiano, presidente, che nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo è stato stabilito che l'esame delle proposte di legge da parte dell'Assemblea abbia inizio il prossimo 30 ottobre.
Titti Di Salvo (PD), relatrice, illustrando succintamente la proposta di legge Atto Camera n. 4610, rileva preliminarmente che essa si compone di sei articoli, suddivisi in due Capi e, in particolare, che l'articolo 1, intervenendo sull'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, modifica la disciplina vigente in materia di licenziamento illegittimo applicabile ai lavoratori, che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Assumendo come riferimento il contenuto della proposta di legge Atto Camera n. 4388, di cui la proposta di legge Atto Camera n. 4610 ricalca il contenuto, fa presente che l'articolo 1 di tale ultima proposta precisa che la nuova disciplina si applica a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, inclusi quelli che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, alla pubblica amministrazione, ai soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro a tempo subordinato e ai dirigenti, limitatamente alla tutela contro il licenziamento illegittimo discriminatorio. Fa presente che un'ulteriore differenza tra i due testi riguarda l'estensione all'utilizzatore o al somministratore della disciplina che prevede, oltre alla condanna del datore di lavoro alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, anche il risarcimento al lavoratore del danno subito e l'obbligo dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Infine, segnala che, sulla base del comma 2, il nuovo regime di tutela contro il licenziamento illegittimo si applica anche ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento e a quelli per i quali non sono ancora decorsi i termini per l'impugnazione del licenziamento. Rileva, quindi, che gli articoli 2, 3, 4 e 5 hanno un contenuto analogo a quello dei medesimi articoli della proposta di legge Atto Camera n. 4388. In particolare, l'articolo 2 reca modifiche alla disciplina relativa ai licenziamenti individuali per motivi economici, di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966; l'articolo 3 modifica l'articolo 4 della legge n. 223 del 1991, riguardante le procedure per la dichiarazione di mobilità; l'articolo 4 introduce modifiche all'articolo 5 della medesima legge n. 223 del 1991, in particolare con riferimento alla disciplina dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e degli oneri a carico delle imprese che procedono al licenziamento collettivo. Fa presente, infine, che l'articolo 5 modifica, all'articolo 24 della richiamata legge n. 223 del 1991, la disciplina relativa alla riduzione del personale. Segnala, infine, che l'articolo 6 dispone, al comma 1, l'abrogazione dei commi da 47 a 69 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, applicabili alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti, nonché del decreto legislativo n. 23 del 2015, che disciplina il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, ai sensi della legge n. 83 del 2014. Il successivo comma 2, modificando l'articolo 2, comma 1, della legge n. 142 del 2001, estende ai soci di lavoratori di cooperativa l'applicazione dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in concomitanza della cessazione del rapporto associativo.
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Senato
Assemblea
Martedì 26 settembre
Interrogazione
(4-08101) Capacchione - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Sono centinaia i docenti casertani entrati in ruolo con la fase C dell'art. 1, comma 98, della legge n. 107 del 2015, che erano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e che continuano a lavorare nelle scuole del Nord e del Centro Italia e che, al pari dei colleghi originari del Settentrione, auspicano di vedersi assegnate, almeno per il prossimo anno scolastico, cattedre presso le provincie di provenienza; molti sono entrati in ruolo perché inseriti in graduatorie a esaurimento, essendo però annualmente destinati a sedi decisamente distanti dai comuni di provenienza; tale circostanza determina, ovviamente, un aggravio economico a carico di quanti sono costretti a trasferirsi per svolgere la propria attività professionale e che sono, dunque, obbligati anche a separarsi da coniugi e figli; inoltre, a prescindere dalla specializzazione in loro possesso, molti vengono assegnati a specifiche classi degli istituti scolastici quali insegnanti di sostegno, ai sensi della legge n. 104 del 1992; paradossalmente, infatti, nonostante vengano assegnati a istituti lontani dalla loro provincia di provenienza, nella maggior parte dei casi essi non possono neanche insegnare le materie per le quali sono abilitati a causa della mancanza di quelle determinate cattedre per i docenti provenienti da altra regione.
Si chiede di sapere se e attraverso quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda sanare l'annosa, nonché gravosa, questione esposta.
(3-03269) Russo, Occhiuto e Carfagna. – Al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.
Il divario tra Nord e Sud del Paese è particolarmente evidente se si osservano i dati relativi ai servizi offerti. I dati relativi al servizio mensa comunale della scuola primaria, ad esempio, mostrano come gli alunni che accedono al servizio siano a Torino l’81 per cento, e a Napoli il 36 per cento; a Piacenza il 95 per cento e a Salerno il 15 per cento; a Monza il 100 per cento e a Reggio Calabria lo 0,07 per cento; le carenze non sono dovute alla mancanze di strutture (tutte le scuole hanno un locale mensa dedicato); il tema è la scarsità delle risorse per garantire le prestazioni ed è una questione che coinvolge una serie di altri servizi, tra cui gli asili nido e il trasporto scolastico; nel comparto degli asili nido, la distribuzione del servizio mostra come le regioni del Centro-Nord siano caratterizzate da percentuali di copertura prossime o superiori al 15 per cento, mentre le regioni del Sud, ad eccezione dell’Abruzzo e della Basilicata, non superino mai il 5 per cento; la beffa ai danni dei diritti dei cittadini che vivono nel Mezzogiorno è dovuta alle modalità di riparto dei trasferimenti perequativi delle spese correnti, avviato nel 2015, nell’ambito del fondo di solidarietà comunale integralmente finanziato con le risorse proprie dei comuni (decreto legislativo n. 23 del 2001); per le modalità con cui è strutturato il meccanismo del fondo di solidarietà comunale, nella formula di determinazione di trasferimenti comunali, i fabbisogni standard e le capacità fiscali pesano soltanto per una quota minoritaria, mentre il peso preponderante, nei fatti, è attribuito ai trasferimenti storici; in questo modo, l’assenza di un servizio si traduce in uno zero a quel comune per il fabbisogno, lasciando indietro tutte quelle amministrazioni (principalmente al Sud) che non riescono a garantire le prestazioni non per assenza di richiesta, ma per mancanza di risorse.
Si chiede di sapere quali siano gli attuali criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale, e se il Governo ritenga di dover assumere iniziative volte a rimodulare tali criteri, partendo dai livelli essenziali delle prestazioni e dai fabbisogni standard, e non dalla spesa storica, come sollecitato più volte dal Parlamento.
Mercoledì 27 settembre
Interrogazione
(4-08125) Fasiolo - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Con l'autonomia delle istituzioni scolastiche si è ristrutturato l'assetto organizzativo e gestionale, all'interno del quale il personale ATA è stato chiamato ad assumere nuove competenze e responsabilità, sul piano sia personale che professionale, organizzativo e funzionale, con una progressiva e continua ridefinizione di competenze e mansioni. Mentre tutto questo avveniva, l'organico del personale ATA veniva continuamente tagliato anno dopo anno e contemporaneamente si produceva lo svuotamento delle competenze degli ex Provveditorati agli Studi, trasferendole alle scuole; per il suo funzionamento, la scuola necessita del personale ATA, delle figure professionali di direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e tecnici, dei collaboratori scolastici. Sulla base degli ultimi dati degli organici in Friuli-Venezia Giulia si prevede, in continuità con il passato anno scolastico, una forte precarietà per questo personale, destando particolare preoccupazione all'interno del mondo della scuola; in particolare, se si prende a riferimento un range temporale che va dall'anno scolastico 2008/2009 all'anno scolastico 2017/2018, si registra che in Friuli-Venezia Giulia sono stati tagliati ben 855 posti, abbassando la dotazione organica da 4.927 a 4.072 posti (quasi 18 punti percentuali in meno), in un contesto di popolazione studentesca che è, sì, diminuita, ma non nelle percentuali applicate ai tagli di organico effettuato; inoltre è fortemente aumentato il numero di studenti portatori di handicap ai quali il personale ATA fa da ausilio; a tutta questa situazione già di per sé gravosa, occorre aggiungere le ulteriori ristrettezze previste dalla legge di stabilità per il 2015, che ha vietato la sostituzione, sempre e comunque, di personale amministrativo e tecnico aumentando i carichi di lavoro, con l'entrata in vigore del divieto di sostituzione, anche per situazioni particolarmente delicate, come le malattie tumorali. Per i collaboratori scolastici il divieto di sostituire il personale assente a qualsiasi titolo fino ad assenze di 7 giorni aggrava la vigilanza, pregiudica la sicurezza degli alunni e di tutto il personale in servizio e contemporaneamente diminuisce l'ausilio agli alunni portatori di handicap; le segreterie delle scuole sono costrette ad utilizzare piattaforme e programmi web senza l'ausilio di una formazione adeguata e predisposta dal datore di lavoro, perciò obbligate ad autoformarsi e a dialogare con la piattaforma ministeriale (SIDI); le scuole in Friuli-Venezia Giulia, nello specifico, gli istituti comprensivi, sono composti da tanti plessi anche fuori dal Comune di residenza della scuola e ai quali occorre dare organico per garantire le turnazioni settimanalmente previste: si evidenzia, a tal proposito, che in molti plessi viene destinato un solo collaboratore scolastico, che fa orari fuori da quanto stabilisce il contratto di lavoro; su circa il 37 per cento delle istituzioni scolastiche del Friuli-Venezia Giulia manca la figura professionale del direttore dei servizi generali e amministrativi, sono 62 su 169, un numero impressionante che, sommato alle vacanze dei dirigenti scolastici, rende la gestione e l'organizzazione delle scuole molto difficile; infine, si sottolinea la mancata predisposizione di un piano organico per l'assunzione di personale ATA su tutti i posti vacanti e disponibili, che, se predisposto, restituirebbe alle scuole serenità e continuità nell'organizzazione dei servizi e diminuirebbe di molto il continuo ricorso alle supplenze.
Si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per far fronte nel Paese e nel Friuli-Venezia Giulia alle condizioni di disagio, in modo diffuso e in continuo aumento, che sta vivendo il personale ATA; quale sia l'orientamento del Ministero sulla possibilità di rivedere i parametri in senso migliorativo per il calcolo degli organici, così da avere nei plessi decentrati ove vi è erogazione del servizio la presenza di almeno due collaboratori scolastici, anche ricorrendo, ove possibile, ad un'autorizzazione per un contingente di organico aggiuntivo per soddisfare le richieste che pervengono dalle istituzioni scolastiche; se vi siano previsioni per evitare il licenziamento e la sola possibilità di virare su supplenze brevi e saltuarie del personale in applicazione, per l'anno scolastico 2019/2020, del comma 131 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, che sancisce: "A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi".
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7° Commissione Istruzione
Martedì 26 settembre
Interrogazione
(3-03712) Ricchiuti sulle iniziative in favore dei docenti che hanno partecipato al concorso per dirigenti scolastici nel 2011.
Risposta del sottosegretario Angela D'Onghia:
Osservando preliminarmente che i commi da 87 a 91 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 hanno inteso risolvere in maniera uniforme a livello nazionale specifiche situazioni legate a procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico tuttora irrisolte. Specifica infatti che la previsione di cui al comma 88, lettera a), è volta a definire la condizione di quei soggetti, già vincitori o utilmente collocati nelle graduatorie del concorso del 2011 di Lombardia e Toscana - alcuni dei quali addirittura già nominati nei ruoli da diversi anni - che, a seguito di annullamento in sede giurisdizionale e conseguente rinnovazione della procedura, sono stati rivalutati con esito negativo. Si tratta, pertanto, di situazioni giuridiche soggettive determinate e differenziate rispetto alla generalità dei ricorrenti avverso il concorso del 2011 che, semplicemente, non hanno superato una o più fasi della procedura concorsuale. A ciò aggiunge che, a seguito dell'annullamento delle procedure concorsuali di Lombardia e Toscana, i soggetti coinvolti, vantando una legittima aspettativa in forza della precedente inclusione nelle graduatorie di merito nonché, in molti casi, della già avvenuta immissione in ruolo, hanno dato adito ad un cospicuo contenzioso, il cui esito avrebbe senza dubbio creato pesanti ripercussioni sul sistema scolastico delle rispettive regioni. Chiarisce dunque che la previsione di cui al comma 88, lettera b), è volta, invece, a dirimere un numero limitato di contenziosi che, sebbene risalenti al 2004 e 2006, non hanno trovato definizione in sede giurisdizionale. Per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, la disposizione in questione ha quindi inteso risolvere a livello normativo quei casi di vecchia data rimasti ad oggi insoluti, a differenza del resto del contenzioso relativo alle procedure del 2004 e del 2006, ormai definito da tempo. Sottolinea dunque che, mentre la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 può considerarsi evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali, nelle fattispecie rientranti nella citata lettera b) la mancanza di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti è un'ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso. Evidenzia perciò che l'estensione della disciplina di cui ai citati commi 87 e seguenti ai ricorrenti partecipanti al concorso del 2011 presupporrebbe l'approvazione di un'apposita previsione a livello legislativo. Ricorda, per di più, che la vicenda ha subito una successiva evoluzione con il rinvio alla Corte costituzionale. Infatti, con l'ordinanza n. 3008 del 2017 e altre analoghe, il Consiglio di Stato ha sollevato, in via principale, la questione di legittimità costituzionale dei richiamati commi da 87 a 90 della legge n. 107, per presunta violazione degli articoli 3, 51 e 97, ultimo comma, della Costituzione. Conseguentemente, considerata la sospensione del giudizio di appello e la contestuale rimessione della suddetta questione di legittimità costituzionale, il Ministero non può che attendere l'esito del vaglio di costituzionalità della suddetta procedura straordinaria per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui alla legge n. 107, rinviando, solo all'esito del giudizio, ogni valutazione circa eventuali opportune misure da adottare. Concludendo, in merito all'annosa questione delle reggenze, comunica che il 20 settembre 2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017 recante il regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica. Informa pertanto che sta per essere bandito il prossimo corso-concorso a posti di dirigente scolastico, mediante il quale sarà possibile limitare - se non addirittura risolvere pressoché definitivamente - il fenomeno delle reggenze.
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