Camera

Assemblea

 

 

Martedì 3 ottobre

 

Interpellanza

 

(2-01964) « Centemero » chiede di interpellare il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

 

Il 13 luglio 2015 è stata approvata la legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione anche detta « Buona scuola »; la legge ha previsto un piano straordinario di assunzioni del personale docente, per tutti gli ordini e gradi, ad eccezione della scuola dell’infanzia, su posti comuni e di sostegno, finalizzato nelle intenzioni del Governo a « coprire i posti vacanti e disponibili e a creare il nuovo organico dell’autonomia » per dotare ogni scuola di maggiori risorse professionali « per proporre così un’offerta formativa più ricca e flessibile ai propri studenti »; il piano straordinario è stato preceduto da una fase 0 destinata all’assunzione di docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso per titoli ed esami bandito nel 2012 e o inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento; il piano straordinario di assunzioni ha previsto tre fasi: la fase A destinata all’assunzione degli aspiranti docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie del concorso 2012; la fase B finalizzata alla copertura dei posti di organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo la fase A; la fase C destinata alla copertura dei posti per l’organico del potenziamento; i soggetti interessati dalle fasi B e C hanno dovuto esprimere la preferenza di una sede tra tutte le province, a livello nazionale e la sede è stata poi assegnata attraverso un algoritmo su cui è in corso un contenzioso amministrativo; sulla base di quanto previsto dalla legge, i posti del potenziamento avrebbero dovuto essere ripartiti fra le diverse classi di concorso sulla base delle esigenze che le scuole hanno indicato in merito al loro fabbisogno; in seguito al contenzioso su citato, nel primo anno di applicazione (anno scolastico 2015/16) della legge, è stata data facoltà ai soggetti destinatari della fase B e della fase C di mantenere la supplenza annuale in atto e, dunque, per coprire i posti oggetto di immissioni in ruolo sono state attribuite supplenze; a due anni dall’approvazione della legge, la situazione si conferma confusa e approssimativa anche all’inizio di questo anno scolastico 2017-2018, anche in seguito alle deroghe che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha previsto alla normativa in materia di vincolo triennale della mobilità; in considerazione del fatto che, all’inizio di questo anno scolastico, si registrano cattedre ancora non assegnate, graduatorie vuote con conseguente impossibilità di immissioni in ruolo su alcune classi di concorso, il ricorso alle supplenze per più di 80 mila posti, sarebbe auspicabile fare il punto di cosa abbia realmente prodotto l’applicazione della suddetta legge e valutare lo stato dell’arte, acquisendo tutti i dati relativi all’implementazione della buona scuola, in modo chiaro e trasparente.

 

Si chiede di sapere se il Ministro interpellato intenda fornire dati, per ciascuno degli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18, in merito a:

quanti docenti siano stati immessi in ruolo da graduatoria di merito del concorso bandito nel 2012 e quanti da graduatorie ad esaurimento, complessivamente e distinti per ordini e gradi di scuola e per classi di concorso;

quanti posti comuni fossero destinati ai docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedre del 2012 e quanti ne siano stati effettivamente assegnati e per quali classi di concorso;

quanti posti comuni siano stati assegnati ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;

quanti docenti rimangano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, per quali classi di concorso e per i diversi ordini e gradi di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I e II grado);

quanti docenti rimangano inseriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012, regione per regione, per quali classi di concorso e per i diversi ordini e gradi di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I e II grado);

quante supplenze provvisorie siano state assegnate e quanti supplenti siano impiegati nel complesso ed in regioni diverse da quelle in cui gli interessati sarebbero oggetto di assunzione in ruolo;

quanti posti di sostegno siano stati assegnati e coperti effettivamente da immissioni in ruolo e quante supplenze annuali o da graduatoria di istituto per tali posti siano state assegnate;

quali criteri siano stati adottati per la ripartizione degli organici del personale docente, dei posti comuni e di sostegno, regione per regione;

quanti docenti abbiano superato l’anno di prova, quanti lo abbiano rimandato e quanti lo abbiano superato in seconda istanza;

inoltre, per l’anno scolastico 2015/16: quanti docenti abbiano preso effettivamente servizio nella sede assegnata, e quanti supplenti invece siano stati nominati per coprire i posti assegnati a tali docenti e con quali costi per lo Stato;

quante supplenze brevi in attesa dei docenti di ruolo assunti nelle fasi B e C siano state assegnate e con quali costi per lo Stato; per gli anni scolastici 2015/16 e 2016/ 17: quanti docenti senza titolo di specializzazione siano stati assegnati per la copertura di posti di sostegno ed in quali regioni.

 

Mercoledì 4 ottobre

 

Interrogazione

 

(5-12354) Pannarale. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Con l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto del Presi dente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del « Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento », si sono aggiunte 11 nuove classi di concorso, tra cui anche la classe A65 « teoria e tecnica della comunicazione »; tuttavia, così come è stato approvato, il regolamento alla tabella A presenta, a parere dell’interrogante, delle incongruenze che pregiudicano il percorso professionale dei titolari della classe di concorso A65; infatti, i titolari della classe di concorso A65 possono insegnare esclusivamente la materia « teoria della comunicazione » presso gli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo grafica e comunicazione (secondo biennio), ma non possono insegnare « tecnica della comunicazione » negli istituti professionali settore servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, articolazione « accoglienza turistica » (secondo anno del secondo biennio e quinto anno) e negli istituti professionali settore servizi commerciali (secondo biennio e quinto anno); di fatto, i posti in organico attivati dai dirigenti scolastici nelle diverse province per la classe di concorso A65 risultano essere pochissimi e sono in larga parte affidati a docenti titolari della classe di concorso A18, anche in conseguenza di quanto contenuto nella tabella A « note », lettera a) che recita: « Ha titolo di accesso in opzione il titolare della classe di concorso A18; l’opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione nel periodo dal 1° settembre 2010 alla data del presente provvedimento per almeno un intero anno scolastico ».

 

Si chiede di sapere se non ritenga di dover assumere iniziative per apportare delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016 tabella A, relativamente alla classe di concorso A65 e all’accesso in opzione, al fine di superare le disparità di trattamento determinate dalla attuale normativa e di garantire la dignità professionale dei titolari della classe di concorso A65 e, nelle more, se non ritenga opportuno emanare una nota ministeriale che indichi ai dirigenti scolastici l’interpretazione corretta ed univoca dell’opzione di cui alla tabella A del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Commissione Bilancio

 

Mercoledì 5 ottobre

 

Sede referente

 

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.

 

Simonetta Rubinato (PD), relatrice, nel premettere che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 non c’è nessun aspetto trionfalistico, ma la presa d'atto della crescita più rapida dell'economia rispetto alle precedenti stime e dell'inversione di tendenza del debito pubblico, fa presente che bisogna ancora affrontare la sfida del recupero della competitività e della qualità della spesa pubblica. Ritiene che oggi ci siano le condizioni affinché il processo di riqualificazione della spesa pubblica possa essere attivato. Rileva inoltre come la prossima sfida sarà monitorare l'attuazione amministrativa delle decisioni prese con la manovra di bilancio, puntare quindi a tal fine ad un miglioramento del funzionamento della pubblica amministrazione. Nel rilevare infine che il referendum consultivo sulla maggiore autonomia indetto nelle regioni Lombardia e Veneto è una questione istituzionale, evidenzia la necessità di mettere mano con decisione ai temi dell'autonomia differenziata, del regionalismo a geometria variabile e del federalismo fiscale, riavviando per tale via la discussione sul tema delle riforme istituzionali in Italia.

 

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, deputata Rubinato, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul documento in esame.

 

 

Commissione Lavoro

 

Mercoledì 4 ottobre

 

Sede consultiva

 

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.

 

La VII Commissione considerato che, per le parti di competenza, la Nota dà atto degli interventi legislativi e di conseguente programmazione e attuazione amministrativa compiuti nell'anno trascorso, anche in vista dell'impostazione della prossima manovra di finanza pubblica. Da questo punto di vista, la Commissione prende atto degli stanziamenti per l'edilizia scolastica, i cui dati sono aggiornati al decreto-legge n. 50 del 2017; ritenuto, altresì, che la Nota registra le conseguenze finanziarie di razionalizzazione e, per certi aspetti, di nuovi investimenti nei vari settori interessati dai decreti legislativi di attuazione della legge n. 107 del 2015; preso atto, inoltre, degli stanziamenti previsti per l'attuazione del Piano Nazionale della Scuola digitale, anche sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale sulla digitalizzazione della scuola; osservato, infine, che occorrerà – pur non essendo esplicitato nella Nota – prevedere nella prossima manovra adeguate risorse per garantire la continuità degli investimenti culturali e che, per esempio, sotto tale profilo, è auspicabile che il Governo dia seguito all'intenzione di assumere gli idonei della recente procedura concorsuale di reclutamento del personale del MIBACT (come, del resto, manifestato nella risposta all'interrogazione 5-12301 Coscia ed altri, resa nella seduta della Commissione Cultura del 28 settembre 2017).

 

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice Simona Flavia Malpezzi (PD)

 

 

 

 

Giovedì 5 ottobre

 

Interrogazione

5-12008 Marzana: Sull'aggiornamento delle graduatorie di II e III fascia per il triennio scolastico 2017/2020

 

Risposta del sottosegretario Vito De Filippo:

Con l'interrogazione ora in discussione si chiedono chiarimenti in merito alla posizione dei docenti inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento che, non essendo stati inclusi automaticamente nella prima fascia delle graduatorie di istituto, nel tentativo di cambiare la scuola di riferimento, si sono trovati nell'impossibilità, provocata dal sistema informatico, di aggiornare la propria posizione in graduatoria per le supplenze del triennio 2017/2020. In particolare, si sollecita una proroga dei termini per la presentazione delle istanze relative all'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2020, in ragione delle suddette difficoltà connesse al sistema informatico impiegato. A riguardo, si rappresenta che il M.I.U.R., ben consapevole delle esigenze e delle problematiche indicate dall'On.le interrogante, è intervenuto fornendo agli uffici operativi apposite indicazioni. Nel dettaglio, si informa che con avviso pubblicato sul portale SIDI in data 30 giugno 2017 ha provveduto a comunicare la proroga delle funzioni di trasmissione da parte delle scuole al sistema informativo dal 30 giugno al 13 luglio 2017. Pertanto, le funzioni POLIS di presentazione, in modalità telematica, del modello B di scelta delle sedi sono state rese disponibili dal 14 luglio al 25 luglio 2017. Successivamente, con nota del 20 luglio 2017 (prot. 31285), è stata data comunicazione agli uffici scolastici regionali che gli aspiranti presenti nella prima fascia delle graduatorie di istituto per effetto dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento sono vincolati a mantenere le sedi del precedente triennio anche nel caso in cui, per diversi motivi, queste sedi fossero presenti solo sulle posizioni di seconda e terza fascia. È stato, inoltre, precisato che si sono verificati casi di alcuni aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento tardivamente per effetto di pronunce giurisdizionali e anche nelle graduatorie di istituto di seconda e/o terza fascia del triennio 2014/2017, ma non nella prima fascia, che per il triennio 2017/2020 hanno cambiato la scuola di riferimento rispetto al triennio precedente. Pertanto, al fine di ripristinare l'esatta posizione dell'aspirante nel precedente triennio, è stato comunicato un blocco nelle funzioni del portale POLIS di inserimento del modello B, invitando l'aspirante a recarsi presso la scuola di riferimento per regolarizzare la propria posizione. A tal fine sarebbe stata effettuata, a cura del sistema informativo, la cancellazione della domanda che l'aspirante ha presentato per il triennio 2017/2020, in modo da consentire alla scuola competente del precedente triennio di acquisire la domanda dalla scuola a cui era stata erroneamente presentata. Infine, con nota del 25 luglio 2017 (prot. 32120) è stata data comunicazione agli uffici scolastici regionali che, in ragione dell'elevato numero di aspiranti, le funzioni del portale POLIS di presentazione, in modalità telematica, del modello B di scelta delle sedi sono state rese disponibili fino alle ore 20.00 del giorno 26 luglio 2017. Con la medesima nota è stato, altresì, precisato che gli aspiranti che, per Pag. 52 cause a loro non imputabili, non fossero riusciti ad inoltrare il modello B entro la suddetta data, avrebbero potuto presentarlo in modalità cartacea alle scuole capofila, le quali avrebbero poi provveduto alla trasmissione al portale SIDI. Tutto ciò posto, è evidente che il MIUR si è adoperato nel senso indicato dall'On.le interrogante, fornendo, altresì, precise indicazioni in merito alla posizione dei docenti inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento rispetto alle graduatorie di istituto. Con l'occasione, si evidenzia che non ricorrevano le condizioni per la concessione di ulteriori proroghe rispetto a quelle sopra indicate in ragione della necessità di disporre di graduatorie definitive entro tempi utili per il corretto avvio dell'anno scolastico.

  

XI Commissione Lavoro

 

Mercoledì 4 ottobre

 

Sede referente

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita. C. 4600 Simonetti.

 

Anna Giacobbe (PD), relatrice, ricorda che il meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è stato originariamente introdotto dal comma 2 dell'articolo 22-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, il quale prevedeva che, a decorrere dal 1o gennaio 2015, i requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico italiano dovessero essere adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT e convalidato dall'EUROSTAT, con riferimento ai cinque anni precedenti, con modalità tecniche demandate ad un apposito regolamento di delegificazione, da emanare entro il 31 dicembre 2014. Successivamente la normativa è stata interessata, in un breve periodo temporale, da numerosi interventi di modifica, introdotti, da ultimo, dall'articolo 24, commi 12 e 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Quanto al funzionamento del meccanismo, evidenzia che si sono riscontrate negli ultimi anni oscillazioni nell'andamento della speranza di vita, testimoniate dalla riduzione registrata nell'anno 2015, e che numerosi autorevoli studi sottolineano come sussistano difformità nelle speranze di vita delle diverse categorie di lavoratrici e di lavoratori. Per queste ragioni, la Commissione ha inserito nel parere sulla Nota di aggiornamento del DEF approvato oggi una osservazione nella quale si indica la necessità di adottare iniziative volte a rinviare al 30 giugno 2018 il termine per l'emanazione del decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, al fine di valutare eventuali interventi che ricalibrino il meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Venendo al contenuto del provvedimento, osserva che il comma 1 prevede che il provvedimento di adeguamento sia adottato con decreto ministeriale, anziché, come previsto a legislazione vigente dal comma 12-bis dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si sopprime, conseguentemente, la disposizione in base alla quale la mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Fa presente, poi, che il successivo comma 2 dispone, in deroga alla normativa vigente, la sospensione, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e fino al 31 dicembre 2022, del procedimento di adeguamento dei requisiti pensionistici, come disciplinato dal comma 12-ter dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010. La norma non incide sulla disciplina che regola l'adeguamento con cadenza triennale dei coefficienti di trasformazione del trattamento pensionistico, anch'esso legato alle variazioni della speranza di vita. Il successivo articolo 2 reca la copertura finanziaria dell'onere, quantificato in 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Essa è reperita, quanto a 1,4 miliardi di euro, a valere sulle risorse destinate alla missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» nello stato di previsione del Ministero dell'interno nel bilancio triennale 2017-2019; per 120 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2017, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti del Ministero dell'economia, pari a 45 milioni di euro, del Ministero della giustizia, pari a 6 milioni di euro, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pari a 57 milioni di euro, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pari a 4 milioni di euro, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari a 8 milioni di euro; per 120 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili; per 120 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione e per 250 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Osserva che la riduzione del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno comporta un quasi integrale definanziamento del programma, i cui stanziamenti nel bilancio 2017-2019 sono pari a 2.094 milioni per il 2017, a 1.735 milioni per il 2018 e a 1.732 per il 2019. In proposito, ricorda che, come osservato dal presidente dell'INPS nella Relazione annuale presentata lo scorso 4 luglio, il lavoro regolare delle persone immigrate, frutto di accoglienza e garanzia dei diritti, è uno dei fattori di stabilità del sistema pensionistico italiano. Il Presidente Boeri ha sottolineato in quella occasione il fatto che «oggi gli immigrati offrono un contributo molto importante al finanziamento del nostro sistema di protezione sociale e questa loro funzione è destinata a crescere nei prossimi decenni, man mano che le generazioni di lavoratori autoctoni che entrano nel mercato del lavoro diventeranno più piccole.»

 

Esame e rinvio

 

Senato

 

Assemblea

 

Mercoledì 4 ottobre

 

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

 

 Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà, senatore Mario Ferrara, ha comunicato che il Gruppo parlamentare da lui presieduto assume la seguente nuova denominazione: "Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia)".

 


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Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 06/10/2017
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 06/10/2017 12:07:27
Permalink: Monitoraggio legislativo 2 ottobre - 6 ottobre 2017 Tag: Monitoraggio legislativo 2 ottobre - 6 ottobre 2017
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