Gazzetta Ufficiale

 

Martedì 17 ottobre

 

Decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri 4 Settembre 2017, N. 150

 

Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). (17G00164) (GU Serie Generale n.243 del 17-10-2017). Note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/2017

 

LINK

 

Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2017

 

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2017-2018, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 51.773 unita' di personale docente, di cui n. 38.380 su posti comuni e n. 13.393 su posti di sostegno e n. 56 unita' di personale educativo. (17A07082) (GU Serie Generale n.243 del 17-10-2017)

 

Art. 1

Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, per l'anno scolastico 2017/2018, ad assumere a tempo indeterminato sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero di unita' pari a: a) n. 51.773 unita' di personale docente su posti vacanti e disponibili, di cui n. 38.380 su posti comuni e n. 13.393 su posti di sostegno; b) n. 56 unita' di personale educativo.

 

Art. 2

Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2017, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la Funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Dato a Roma, addi' 9 agosto 2017

 

Camera

Martedì 17 ottobre

 

Risoluzione

 

(7-01370) «Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Paglia, Pellegrino, Andrea Maestri»

 

La VII Commissione, premesso che la legge n. 107 del 2015, all’articolo 1, commi dal 33 al 43, dispone l’attivazione obbligatoria dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, da svolgersi in aziende, enti locali, musei, istituzioni pubbliche e private per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, di 400 ore negli istituti tecnici e professionali e di 200 ore nei licei, con l’obiettivo di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti; la suddetta previsione normativa, inserendo organicamente l’alternanza scuola-lavoro nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado quale strategia didattica, ha voluto rispondere alle indicazioni della Commissione europea per la quale la diffusione di forme di apprendimento basate sul lavoro di alta qualità è uno dei pilastri della strategia « Europa 2020 » per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e confermate nella « New skills agenda for Europe » del 2016; il soprarichiamato decreto legislativo n. 77 del 2005 definisce l’alternanza scuola-lavoro l’offerta formativa del secondo ciclo d’istruzione atta ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. La normativa ha previsto a tal fine l’istituzione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un Registro nazionale delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza, stipulando con le scuole interessate convenzioni e accordi; dal corrente anno scolastico 2017/ 2018 l’alternanza entra a regime, e secondo il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad essere coinvolti in esperienze di transizione tra scuola e lavoro saranno circa un milione e mezzo di studenti; nello spirito della legge, l’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente dovrebbe assumere il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso la par tecipazione diretta al contesto operativo, quindi, si dovrebbero realizzare la socializzazione e la permeabilità tra i diversi ambienti, nonché gli scambi reciproci delle esperienze che concorrono alla formazione della persona, al fine di favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. Ma la breve disamina che segue dimostra come, nel nostro Paese, per la totale assenza di regole etiche e di forme di condivisione tra scuola, territorio e mondo del lavoro – e soprattutto dovendo fare i conti con un mercato del lavoro che, chiedendo sempre più manodopera non qualificata e a basso costo, si allontana da ogni profilo formativo e da ogni terreno di crescita e di progresso –, tali obiettivi sono difficilmente perseguibili.

 

Impegna il Governo ad assumere iniziative volte ad eliminare l’obbligatorietà dei percorsi di didattica di cui ai commi da 33 a 43 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e per prevedere l’adesione volontaria a tali percorsi, consapevole e condivisa tra docenti e studenti, esclusivamente nell’ambito dell’orario curriculare e scolastico; ad assumere iniziative per garantire l’effettiva gratuità dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e la loro inerenza al percorso formativo degli studenti e delle studentesse; ad assumere iniziative per garantire il pieno diritto all’accesso all’alternanza scuola-lavoro degli studenti e delle studentesse con disabilità, prevedendo, a tal fine, strumenti di supporto e risorse certe per il trasporto di tali studenti; ad avviare un’indagine ministeriale, sui percorsi attivati fino ad oggi, al fine di valutarne la qualità, i loro esiti e la loro capacità di permettere agli studenti di approfondire la conoscenza del mondo del lavoro nella prospettiva di un accesso critico e consapevole assumendo altresì iniziative affinché, al termine dell’indagine, sia predisposta una relazione sui suoi esiti da presentare in Parlamento; a promuovere l’adozione di un « codice etico » che vincoli le aziende coinvolte nei percorsi di alternanza scuola-lavoro all’applicazione agli studenti che partecipano a tali progetti delle tutele dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché all’applicazione delle norme in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, alla formazione continua dei dipendenti che svolgono attività di tutor nell’ambito di tali percorsi, e all’osservanza di comportamenti rigorosi sul piano della trasparenza, dell’ecosostenibilità e dell’estraneità ad infiltrazioni mafiose e illecite; a promuovere l’istituzione di un apposito Registro delle aziende, degli enti e delle strutture ospitanti l’alternanza, che abbiano aderito al codice etico; a tenere conto delle richieste delle organizzazioni studentesche soprarichiamate, in particolare in merito all’adozione di uno « Statuto delle studentesse e degli studenti impegnati nell’alternanza scuolalavoro », al fine di garantire loro il diritto a poter decidere e co-organizzare il percorso di alternanza, sulla base dei diversi interessi, attitudini e motivazioni; a coinvolgere nell’ambito della « Cabina nazionale di regia sull’alternanza scuola-lavoro », quali componenti attive, le parti sociali e le rappresentanze studentesche.

 

Interrogazione

 

(3-03305) Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto e Totaro. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Negli ultimi mesi nella scuola italiana si stanno introducendo importanti cambiamenti; in primo luogo, nelle scuole elementari è stata disposta l’abolizione del voto in condotta, che dovrà essere sostituito da un più astratto « giudizio »; i docenti, inoltre, dovranno essere affiancati da tutor per la progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, rispetto ai quali, peraltro, gli studenti stanno manifestando proprio in questi giorni la loro insoddisfazione; il percorso di istruzione secondaria superiore, poi, sarà ridotto a quattro anni in luogo degli attuali cinque; nessuna nuova efficace iniziativa si registra, invece, sul fronte dell’edilizia scolastica; è di questi giorni la notizia di nuovi crolli in alcuni edifici scolastici e gli investimenti per le ristrutturazioni e la messa in sicurezza delle scuole, già insufficienti, marciano a rilento; in questo contesto si segnala che è stato insediato un gruppo di lavoro dal Ministro interrogato per rivedere le indicazioni relative all’utilizzo o meno di telefoni cellulari e tablet durante le lezioni, proibito da una circolare del 2007; una revisione di tale disciplina potrebbe produrre un risultato dirompente rispetto alla didattica seguita sinora negli istituti scolastici.

 

Si chiede di sapere se non ritenga che l’utilizzo dei citati dispositivi elettronici durante le lezioni da parte degli studenti possa disturbare il regolare svolgimento del percorso didattico.

 

(5-12471) Carocci, Iori, Narduolo e Crimì. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Nelle ultime settimane, decine di presidi hanno comunicato alle famiglie che da quest’anno i ragazzi iscritti alle scuole secondarie di primo grado non potranno uscire soli da scuola. Questo perché, si legge nella circolare identica in molti istituti, « nel codice penale è specificato che per i minori di 14 anni è prevista una presunzione assoluta di incapacità » e quindi « chiunque abbandona una persona minore di anni 14 della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni »; in tal senso, appare evidente che se un professore dovesse lasciare uscire da solo un ragazzo, rischierebbe una denuncia per mancato controllo; se un genitore lasciasse tornare il minore a casa da solo rischierebbe la denuncia per abbandono di minore; a determinare questo orientamento vi è anche la sentenza n. 21593 del 19 settembre della Corte di cassazione che ha riconosciuto la validità della decisione del tribunale di Firenze che, sette anni dopo la morte di uno studente undicenne fuori dalla scuola, attribuiva una parte di responsabilità anche al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; in tal senso, non è stato accolto il ricorso con cui il Ministero ha richiesto di essere sollevato dagli obblighi di vigilanza che incombono tra i suoi doveri, argomentando che il punto di raccolta dei ragazzi all’esterno dell’istituto non rientri sotto la giurisdizione della scuola; nella maggior parte delle scuole, le famiglie firmano un documento che autorizza l’uscita autonoma da scuola dei figli liberando la scuola da ogni responsabilità, ma esso non ha alcun valore ed, anzi, può aggravare la posizione della scuola; dubbi vengono espressi anche sulla legittimità della circolare stessa, come pure di eventuali norme contenute nel regolamento di istituto che consentano l’uscita autonoma dei ragazzi previa autorizzazione dei genitori; inoltre, appare evidente che la circolare sia dettata dalla legittima paura dovuta alla mancanza di una disciplina della responsabilità pedagogica nelle norme attualmente in vigore. In Italia solo il 30 per cento dei ragazzi torna a casa da solo. Nel resto d’Europa si arriva al 90 per cento. L’età 11-14 anni è quella dell’autonomia: così si preclude ai ragazzi ogni percorso di crescita.

 

Si chiede di sapere quali iniziative di competenza intenda mettere in campo per favorire il processo di autonomia dei ragazzi e dare informazioni chiare e uniformi ai dirigenti e a tutto il personale scolastico.

 

Mercoledì 18 ottobre

 

Interrogazione

 

(3-03315) Centemero. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Al comma 108 dell’articolo la legge n. 107 del 2015 ha previsto per l’anno scolastico 2016/17 l’avvio di un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti dell’organico dell’autonomia, indirizzato a docenti già assunti a tempo indeterminato e in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; con l’accordo sindacale siglato tra la Ministra e il sindacato di categoria, la mobilità straordinaria è stata estesa anche all’anno scolastico 2017/18, a giudizio dell’interrogante contravvenendo a quanto sancito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, che prevede che « una norma in materia di lavoro possa essere derogata da parte dei contratti solo se tale possibilità è espressamente prevista dalla norma stessa ».

 

Si chiede di sapere, a due anni dalla sua approvazione e nella fase iniziale del terzo anno scolastico regolato dalla legge n. 107 del 2015, quali iniziative intenda assumere la Ministra interrogata al fine di rendere pubblici e trasparenti i dati relativi all’applicazione della legge, indicando nello specifico, per quanto riguarda il piano di mobilità straordinario, in ciascuno degli anni 2015/16 e 2016/17: a) quanti docenti hanno presentato domanda di trasferimento e per quali regioni; b) quanti docenti hanno ottenuto il trasferimento e in quali regioni, province e ambiti territoriali; c) quanti docenti hanno chiesto le assegnazioni provvisorie nel complesso e divisi per « strumenti » utilizzati (legge n. 104, riavvicinamento a coniuge e figli, maternità e altro); d) quanti docenti hanno ottenuto le assegnazioni provvisorie; e) quanti docenti hanno fatto richiesta di utilizzo e quanti lo hanno ottenuto; f) quante cattedre sono rimaste scoperte e sono state assegnate in supplenza in seguito all’ottenimento di assegnazione provvisoria o di utilizzo e in quali province/ ambiti territoriali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI Commissione Lavoro

 

Martedì 17 e Giovedì 19 ottobre

 

Sede referente

 

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo.

 

Cesare Damiano, presidente, ricorda che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede che l'esame delle proposte di legge da parte dell'Assemblea abbia inizio il prossimo 30 ottobre.

Titti Di Salvo (PD), relatrice, propone che, ai fini della prosecuzione dell'istruttoria legislativa sulle medesime proposte, la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto.

 

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

 

 Senato

 

Assemblea

 

Mercoledì 18 ottobre

 

Interrogazione

 

(4-08266) Romano, Buemi - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

All'interno del mondo scolastico, i docenti di terza fascia d'istituto sono dei possessori di titoli validi allo svolgimento della professione docente, professione per la quale è fatto obbligo il possesso dell'abilitazione; i docenti di terza fascia, seppur precari, sono insegnanti nelle scuole italiane e quotidianamente firmano registri, interrogano, valutano alunni e sono inoltre membri delle commissioni degli esami di Stato; ad oggi, in terza fascia, non ci sono soltanto giovani neolaureati, bensì alcune migliaia di insegnanti, compresi docenti con pluriennale esperienza di servizio; il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta buona scuola) disciplina le modalità per il reclutamento e la formazione degli insegnanti; per i precari di terza fascia con almeno 3 anni di servizio il decreto legislativo stabilisce che le graduatorie saranno costruite grazie ad appositi concorsi riservati. I vincitori saranno avviati ad un percorso di formazione-tirocinio, cosiddetto FIT, che durerà 2 anni; considerato che; durante questi anni di formazione-tirocinio e prima di essere immesso in ruolo, l'insegnante percepisce una retribuzione minima (al lordo 600 euro); la ratio del FIT è quella di garantire una maggiore qualificazione professionale dei docenti. I docenti di terza fascia che abbiano almeno 3 anni di esperienza all'insegnamento hanno già ipso fatto maturato un periodo di formazione e si ritiene ingiusto che debbano essere costretti, in seguito alla vittoria di concorso, a seguire un periodo di formazione, sottopagato, senza un ruolo, continuando così a versare in una situazione di precariato e senza percepire uno stipendio pieno; con questo sistema di reclutamento molti lavoratori di terza fascia saranno costretti a rinunciare alla supplenza a stipendio pieno per seguire tale corso di formazione in una regione diversa da quella dove sono inseriti nelle graduatorie d'istituto. La prima ed inevitabile conseguenza è che questi insegnanti non potranno più spostarsi da scuole del sud al nord e, viceversa, in assenza di una retribuzione sufficiente a garantire loro la possibilità di pagare l'affitto e avere di che vivere; tenuto conto che: la direttiva 2005/36/CE afferma che è abilitato alla professione chiunque abbia un titolo valido allo svolgimento della stessa e almeno 3 anni di esperienza lavorativa maturata. Dunque, per l'Europa, chi ha almeno tre annualità di servizio, non solo deve essere abilitato, ma deve essere assunto; nel 2013, gli insegnanti di terza fascia non abilitati con tre anni di servizio ebbero la possibilità di accedere ad un percorso abilitante speciale (PAS) senza barriere all'accesso, in base alla sola esperienza di tre anni di insegnamento; questi stessi docenti abilitati tramite PAS oggi si trovano proiettati verso un percorso di stabilizzazione, mediante l'inserimento in graduatorie di merito regionali, cui accederanno attraverso un solo colloquio a valore non selettivo in ragione dell'abilitazione conseguita attraverso il riconoscimento del servizio prestato; alla luce della normativa vigente, non si capisce la ratio della discriminazione. A distanza di pochi anni, infatti, per la medesima situazione si è usato un criterio diverso di immissione in ruolo con prove selettive di accesso e dopo un ulteriore periodo di precariato.

 

Si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, con tutti gli atti necessari, affinché agli insegnanti di terza fascia con almeno tre anni di servizio sia data la possibilità, al pari dei colleghi del 2013, di accedere al percorso FIT senza prove di sbarramento e di conseguire l'abilitazione in itinere per poi avere accesso alle immissioni in ruolo, mediante graduatoria di merito regionale, riconoscendo cosi le competenze acquisite.



» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI il monitoraggio legislativo


 
Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 20/10/2017
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 20/10/2017
Permalink: Monitoraggio legislativo 9 ottobre - 13 ottobre 2017 Tag: Monitoraggio legislativo 9 ottobre - 13 ottobre 2017
Autore: Pagina letta 928 volte

  Feed RSS Stampa la pagina ...