Gazzetta Ufficiale

 

Mercoledì 25 ottobre

 

Decreto del Presidente della Repubblica Consiglio 9 agosto 2017

 

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2017-2018, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 259 dirigenti scolastici. (17A07185) (GU Serie Generale n.250 del 25-10-2017)

 

 

Art. 1

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e' autorizzato, per l'anno scolastico 2017/2018, ad assumere a tempo indeterminato un numero di unità pari a n. 259 dirigenti scolastici.

 

Art. 2

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2017, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2017

 

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2017-2018, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 6.260 unità di personale ATA. (17A07188) (GU Serie Generale n.250 del 25-10-2017)

 

Art. 1

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e' autorizzato, per l'anno scolastico 2017/2018, ad assumere a tempo indeterminato sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero di unità pari a n. 6.260 unità di personale ATA.

 

Art. 2

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2017, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Camera

Mercoledì 25 ottobre

 

Interrogazione

 

(5-12562) Cominelli, Patrizia Maestri e Gnecchi. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

In Italia esiste una grave disuguaglianza nel trattamento del rapporto di lavoro che riguarda un rilevante numero di lavoratori, soprattutto donne, spesso di classi sociali e socio-economiche disagiate; si tratta del personale in forza negli appalti delle scuole italiane per i lavori di pulizia, ristorazione e ausiliarato; in Italia tutti i lavoratori che incorrono in periodi di disoccupazione involontaria possono usufruire di misure di sostegno economico, anche i lavoratori stagionali; il sistema di welfare italiano tenta di venire in aiuto ai lavoratori che per cause indipendenti dalla loro volontà subiscono periodi di mancata occupazione e, quindi, di mancato reddito; fa eccezione il personale che garantisce nelle scuole sia i servizi di pulizie, ristorazione e ausiliariato assunti con contratti del turismo o dei multiservizi sia i servizi di supporto e assistenza alla persona assunti con contratti delle cooperative sociali; questi servizi sono ormai in grandissima parte appaltati ad aziende/cooperative le cui dipendenti sono assunte con contratto a tempo indeterminato con sospensione estiva; si tratta soprattutto di donne con contratti part time che difficilmente superano le 15 ore alla settimana. In alcuni casi per necessità operative delle scuole hanno orari anche inferiori ai minimi contrattuali (6/9 ore settimanali nelle medie); è analoga anche la situazione delle lavoratrici impegnate nei servizi di integrazione e assistenza ad personam nelle scuole; si sta parlando di lavoratrici che, nella loro maggioranza, non hanno neppure usufruito in questi anni del « bonus Renzi » introdotto dal decreto-legge n. 66 del 2014; nei periodi di sospensione estiva sono prive di qualsiasi reddito e non ricevono neppure gli assegni famigliari; inoltre, le lavoratrici sono penalizzate anche a livello pensionistico: per ogni anno di lavoro maturano solo 40/44 settimane e non 52 settimane ai fini dell’accesso alla pensione; questo avviene nonostante la direttiva 97/81/CE sulla non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale; il mancato adeguamento della legislazione italiana a quanto già disposto dalla direttiva su citata e dalla successiva sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea n. 396/2010, confermata dalla recente giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cassazione 24532/2015; Cassazione 24647/2015; Cassazione 29 aprile 2016 n. 8565, Cassazione 10 novembre 2016 n. 22936) espone l’Inps al riconoscimento dei periodi non considerati fini dell’accesso alla pensione dei lavoratori a tempo parziale ed anche alle spese legali; negli ultimi anni sono state numerose le sentenze su questo tema: ci sono voluti fatica e tempo per le lavoratrici per farsi riconoscere un diritto, ma si tratta anche di un costo per l’Inps che viene condannato regolarmente a rifondere le spese.

 

Si chiede di sapere se non ritenga il Ministro interrogato di promuovere un’iniziativa normativa per  adeguare la legislazione italiana alla direttiva europea, evitando così migliaia di ricorsi e cause da parte delle lavoratrici nei confronti dell’Inps e le conseguenti spese legali a carico dell’Inps medesimo; se non ritenga di assumere iniziative per estendere la possibilità di usufruire della « Naspi » o di altra misura di sostegno al reddito al personale degli appalti scolastici al fine di sanare questa ineguaglianza che riguarda sul territorio nazionale alcune decine di migliaia di persone, soprattutto donne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI Commissione Lavoro

 

Martedì 24 ottobre

 

Sede referente

 

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo.

 

Comitato ristretto

 

Esame e rinvio

 

Giovedì 26 ottobre

 

Interrogazione

 

5-12272 Cominardi: Tutela del personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici.

5-12562 Cominelli: Tutela del personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici.

 

Risposta della sottosegretaria Franca Biondelli:

Le interrogazioni che passo ad illustrare riguardano la tutela del personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici, pertanto fornirò per esse una risposta congiunta. Preliminarmente, voglio chiarire che, in applicazione del principio di non discriminazione, durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza, dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi (articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2015). Ciò comporta che costui benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile per l'importo della retribuzione oraria e che riceva un trattamento economico riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, in particolare per quanto riguarda l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Tuttavia, voglio ricordare che per poter beneficiare dell'indennità di sostegno al reddito della NASpI, occorrono i seguenti requisiti: stato di disoccupazione; tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione; trenta giorni di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. Pertanto, per poter garantire il riconoscimento della Naspi ai lavoratori che non possiedono taluno dei requisiti, sarebbe necessario un intervento normativo che richiede opportune verifiche, in particolare per quanto concerne la relativa copertura finanziaria. Per quanto riguarda, invece, l'acquisizione del diritto alla pensione, a ben vedere, la questione riguarda la differenza di trattamento tra part-time orizzontale e verticale piuttosto che la differenza di trattamento tra full time e part-time. Al riguardo, segnalo, che nella situazione attuale del nostro ordinamento, per i lavoratori del pubblico impiego in regime di part time, non sussiste alcuna diversità di trattamento a seconda della modalità con la quale viene distribuita la prestazione lavorativa, ossia se di tipo orizzontale o verticale. Ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 554 del 1988: «Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'Amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero». Al contrario, per i lavoratori del settore privato, non è rinvenibile nel nostro ordinamento una disposizione della stessa portata, considerato che, solo l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015 stabilisce che: «... ai fini della determinazione del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all'orario effettivamente svolto, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale», rinviando, per la individuazione del diritto alla pensione, alla disciplina di carattere generale dettata dall'articolo 7 del decreto-legge n. 463 del 1983 alla luce del quale, i periodi in cui il lavoratore in part-time verticale non presta la propria attività lavorativa, non risultando coperti da contribuzione, non sono considerati utili ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione. Sul punto, evidenzio che il tema è stato oggetto di riflessione anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia che ha ampliato il diritto alla pensione per i lavoratori a tempo parziale verticale. Di recente, anche la Corte di Cassazione, è intervenuta riconoscendo al lavoratore con part-time verticale ciclico il diritto di vedersi riconosciuti i contributi riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono. In particolare, però, la Suprema Corte ha precisato che la questione del minimale contributivo è questione distinta dall'anzianità previdenziale tout court per la quale sembrerebbe necessario un apposito intervento normativo da adottare da parte del Parlamento. Pertanto, concludo manifestando l'interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valutare eventualmente la possibilità di sostenere iniziative anche di tipo normativo che possano rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati a tempo parziale, citati nel presente atto, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro

 

Mercoledì 25 ottobre

 

Sede referente

 

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.

 

Flavia Piccoli Nardelli, presidente, nel ricordare brevemente le tappe dell’iter sin qui seguìto, comprese le audizioni informali svolte dall'11 luglio al 21 settembre 2017, in mancanza di obiezioni da parte dei membri di entrambe le Commissioni, ritiene che si possa dichiarare senz'altro concluso l'esame preliminare. Propone che sia istituito un Comitato ristretto.

 

Esame e rinvio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senato

 

Assemblea

 

Mercoledì 25 ottobre

 

Interrogazione

 

(3-04075) Montevecchi, Paglini, Buccarella, Cappelletti, Giarrusso, Castaldi, Nugnes, Morra, Santangelo, Bertorotta - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

L'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", prevedeva per l'anno scolastico 2015/2016 un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti; con il decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.767 del 17 luglio 2015 venivano fornite quindi le indicazioni per la presentazione della domanda di partecipazione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni, ma non la ripartizione dei posti residuati dalle fasi ordinarie; considerato che: subito dopo l'approvazione del decreto le sigle sindacali denunciavano che la diversa tempistica tra la fase B e la fase C, se non regolamentata ad hoc, avrebbe potuto generare situazioni assurde e incresciose. I sindacati e gli addetti ai lavori, infatti, ipotizzavano che, ad esempio, un docente inserito in una graduatoria a esaurimento di una certa provincia fosse costretto ad accettare una nomina in una provincia diversa durante la fase B del piano straordinario e che successivamente, durante la fase C, si liberasse un posto nella classe di concorso nella provincia del docente stesso che intanto aveva accettato la cattedra fuori dalla sua regione; tale previsione si sarebbe avverata in quanto i docenti meridionali con maggiori titoli e specializzazioni sono stati assunti in regioni distanti centinaia di chilometri dalla propria e su una tipologia di posto (comune o sostegno) non indicata come prioritaria; considerato inoltre che: benché la domanda di assunzione per le fasi B e C fosse unica, ai docenti rientrati nella fase B è stato impedito sia di accedere alla fase successiva (fase C) che ha assegnato posti di potenziamento, per la maggior parte curriculari, nelle loro province di appartenenza a colleghi con punteggio inferiore, sia di rifiutare la proposta di assunzione, pena la cancellazione da tutte le graduatorie (comma 102); i docenti collocati in graduatoria in posizione inferiore rispetto agli assunti in fase B hanno dunque beneficiato dell'assunzione a tempo indeterminato nella classe di concorso o tipologia di posto prescelta e nella provincia di residenza e nelle successive operazioni di mobilità sono stati riconfermati in loco nel 90 per cento dei casi in virtù di una nota ministeriale del 23 dicembre 2016, che nella determinazione dell'organico di potenziamento, invitava i vari Uffici scolastici regionali a considerare nelle richieste gli stessi posti assegnati in fase C; quindi, i docenti assunti dalle graduatorie a esaurimento in fase B, rimasti bloccati in tale situazione dal 2015, si sono mobilitati denunziando non solo le disparità di trattamento createsi con la legge n. 107 del 2015 in fase assunzionale e di mobilità, ma anche la violazione di diritti costituzionalmente garantiti.

 

Si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere tempestivamente iniziative volte a individuare una soluzione definitiva alla situazione dei docenti assunti dalle graduatorie a esaurimento in fase B.

 

5° Commissione Bilancio

 

Martedì 24 ottobre

 

Sede referente

 

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

 

Il relatore Lai (PD) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, osservando che, da un lato, è parte della manovra di bilancio per gli anni 2018-2020 e, dall'altro, interviene per contribuire alla correzione dei conti del 2017, con particolare riguardo alle minori entrate, rispetto a quanto preventivato, per la "collaborazione volontaria-bis". Le maggiori risorse che residuano dal provvedimento verranno utilizzate come contributo alla prossima manovra di bilancio in fase di emanazione. Il provvedimento si articola su 4 direttrici prioritarie: la prima consiste in un pacchetto di misure fiscali, tra le quali si evidenziano l'estensione della definizione agevolata dei carichi, la riapertura della cosiddetta "rottamazione" dei ruoli, l'estensione del meccanismo dello split payment, la sterilizzazione delle clausole IVA relative alle accise, l'estensione del credito d'imposta sulle campagne pubblicitarie e gli interventi fiscali in favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dello scorso mese di settembre; la seconda direttrice è data da misure rivolte al sostegno delle imprese, quali il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole medie imprese, a cui si affiancano interventi per la trasparenza societaria finalizzate a disciplinare le scalate ostili e misure per la difesa da minacce esterne di imprese strategiche per il Paese. Si modifica la disciplina del golden power con l'introduzione di soglie di possesso, superate le quali l'acquirente è tenuto a dichiarare le sue intenzioni in termini di ulteriore acquisizione di modifiche dei patti parasociali e degli organi di amministrazione; la terza priorità riguarda il rifinanziamento delle missioni internazionali e la rideterminazione dei piani di assunzione delle forze di polizia e del personale militare; infine, la quarta, riguarda le misure che affrontano varie esigenze indifferibili, fra le quali il rifinanziamento del Fondo occupazione e il monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica, la bonifica ambientale e rigenerazione urbana, la liquidazione della Croce Rossa italiana e il finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura, relativi al miglioramento dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza.

 

In sintesi, si tratta di un provvedimento articolato, che interviene con disposizioni urgenti per esigenze indifferibili, come quelle legate alle alluvioni di settembre e ottobre e per anticipare alcuni interventi della legge di bilancio. Indica, peraltro, risposte a nodi emersi in questi anni per iniziativa parlamentare e sui quali occorrerà un confronto politico per valutarne la adeguatezza.

 

Esame e rinvio

 

7° Commissione Istruzione pubblica

 

Mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre

 

Sede consultiva

 

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

 

Il presidente relatore Conte (AP-CpE-NCD) riferisce che l'articolo 20 impatta sulla copertura finanziaria, in quanto impone riduzioni delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri. Riepiloga in sintesi le riduzioni per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari a 40 milioni di euro, nonchè per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pari a 19 milioni di euro. Andando in dettaglio, segnala per che il Dicastero dell'istruzione le riduzioni riguardano 3 missioni: Istruzione scolastica, con una riduzione di 5 milioni; Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, con una riduzione di 30 milioni di euro; Ricerca e innovazione, con una riduzione di 5 milioni di euro. Nell'ambito dei Beni culturali, le riduzioni riguardano 3 missioni: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, per 16,5 milioni di euro; Turismo, per 2 milioni di euro; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche per 500.000 euro.

 

La Commissione esprime per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 

1. in ordine all'articolo 4, comma 2, si segnala che il riferimento corretto è alla legge 14 novembre 2016, n. 220, non alla legge 12 novembre 2016, n. 220;

2. riguardo all'articolo 19, comma 2, si invita a valutare l'opportunità di un coordinamento con quanto già previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 35 del 2017, atteso che esso già prevede la verifica dei requisiti degli organismi di gestione collettiva da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

3. si reputa necessario ripristinare, già nella imminente legge di bilancio, le risorse decurtate dall'articolo 20 nei confronti dei Dicasteri dell'Istruzione e dei Beni culturali, onde non pregiudicare l'attività oggetto delle missioni soggette a decrementi;

4. considerato che durante l'esame in Assemblea del disegno di legge di riforma dello spettacolo (A.S. n. 2287-bis), il Governo ha accolto l'ordine del giorno G5.0.200 in materia di interpretazione autentica della disciplina sulle aliquote IVA per le prestazioni rese dagli intermediari aventi ad oggetto i contratti di scrittura connessi con spettacoli e concerti, si invita ad affrontare quanto prima la questione, eventualmente anche nella imminente legge di bilancio.

 

11° Commissione Lavoro

 

Mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre

 

Sede consultiva

 

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

 

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che all'articolo 8 si dispone un incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione e si provvede alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della cosiddetta ottava salvaguardia,

 

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sulla proposta del relatore Ichino (PD) con le seguenti osservazioni:

 

 In merito al citato articolo 8, si suggerisce alla Commissione di merito di valutare l’opportunità di destinare in tutto o in parte le risorse resesi disponibili, invece che soltanto a un aumento del finanziamento delle politiche passive del lavoro - in considerazione dei ben noti problemi contingenti nel settore siderurgico - anche al potenziamento delle politiche attive, e quindi a un incremento del Fondo per le Politiche attive, nonché per l'istituzione del Fondo permanente per il sostegno ai caregivers, ovvero alle persone impegnate nell'assistenza a familiari gravemente disabili. Si suggerisce inoltre alla Commissione di merito di affrontare i temi della gestione adeguata delle risorse stanziate per l'indennità cosiddetta Ape Sociale e per la revisione dei requisiti contributivi per i lavoratori precoci introdotti dalla legge n. 232 del 2016 nell’articolo 1, commi 179 e 199, per valutare l'ipotesi che, data la novità e sperimentalità degli istituti ivi previsti e considerato che la concreta applicazione amministrativa delle norme sta dando luogo ad una notevole riduzione delle erogazioni effettive rispetto alle previsioni, si possano riutilizzare le somme stanziate per l’adeguamento dei benefici previsti dalla misura, mediante la destinazione delle economie accertate in sede di monitoraggio anche prospettico ad un fondo di apposita costituzione.

 


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI il monitoraggio legislativo


 
Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 27/10/2017
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 27/10/2017
Permalink: Monitoraggio legislativo 23 ottobre - 27 ottobre 2017 Tag: Monitoraggio legislativo 23 ottobre - 27 ottobre 2017
Autore: Pagina letta 1210 volte

  Feed RSS Stampa la pagina ...