XIª Commissione Lavoro
Martedì 14 novembre
Comitato ristretto
Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. Emendamenti C. 1041-A Di Salvo
Esame e rinvio
Mercoledì 15 novembre
Sede referente
Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo (seguito esame C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo - Rel. Di Salvo)
Proposte emendative presentate:
ART. 1.
Sopprimerlo.
1. 3. Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci, Oliaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente: «Art. 18. (Reintegrazione nel posto di lavoro). – 1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al comma 2 non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
4. Il giudice con la sentenza di cui al comma 1 condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.Pag. 141
5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al comma 4, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.
6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al comma 1 è provvisoriamente esecutiva.
7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile.
9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma 1 ovvero all'ordinanza di cui al comma 4, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore».
1. 1. Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Lombardi.
Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, o del considerando (3) della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, in materia di parità di trattamento;.
1. 2. Airaudo.
ART. 2.
Sopprimerlo.
2. 1. Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci, Oliaro.
ART. 3.
Sopprimerlo.
3. 2. Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci, Oliaro.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso 2, al primo periodo, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: a ciascun lavoratore e;
b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) al comma 12, l'ultimo periodo è soppresso.
3. 1. Dall'Osso, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi.
ART. 4.
Sopprimerlo.
4. 2. Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci, Oliaro.
Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 3, alinea, sopprimere le parole:, commi 2, 3, 4, 5.
4. 1. Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Lombardi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108). – 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, l'ultimo periodo è abrogato.
4. 01. Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Ciprini, Lombardi.
ART. 5.
Sopprimerlo.
5. 2. Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci, Oliaro.
Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci dipendenti con le seguenti: quindici dipendenti.
5. 1. Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Ciprini, Cominardi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 6. – (Abrogazioni). – 1. L'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e il decreto legislativo 4 marzo 2015, sono abrogati.
5. 01. Ciprini, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Cominardi, Lombardi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 6 – (Disposizioni di adeguamento). – 1. Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è abrogato.
5. 02. Airaudo.
Esame e rinvio
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