Gazzetta Ufficiale

 

Lunedì 4 dicembre

 

Decreti presidenziali

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017

 

Riparto del contributo di 75 milioni di euro, per l'anno 2017, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali. (17A08113) (GU Serie Generale n.283 del 04-12-2017)

 

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Martedì 5 dicembre

 

Decreti presidenziali

 

Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017

 

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato n. 103 unita' di personale ATA per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). (17A08112) (GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017)

 

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Camera

 

Assemblea

 

Mercoledì 6 dicembre

 

Interrogazione

 

(5-12888) Tripiedi, Cominardi e Alberti. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

La categoria del lavoratori precoci comprende tutti coloro i quali hanno iniziato a lavorare in giovane età, cumulando oltre 40 anni di contributi versati, ma con un’età anagrafica non sufficiente al raggiungimento dei requisiti pensionistici; per i lavoratori precoci, l’ordinamento previdenziale pubblico obbligatorio consente il pensionamento a prescindere dall’età anagrafica, in quanto valuta preponderante, rispetto alla data di nascita, la quantità di contributi versati nell’arco dell’intera vita lavorativa; tuttavia, il decreto-legge n. 201 del 2011 ha innalzato i requisiti contributivi portandoli, nel triennio 2016-2018 per i lavoratori uomini da 40 a 42 anni e 10 mesi di contributi e per le lavoratrici donne a 41 anni e 10 mesi di contributi, aumentando l’età lavorativa a quasi tre anni in più rispetto al passato.

 

Si chiede di sapere se il Ministro interrogato intenda fornire dati aggiornati al dicembre 2017 circa: a) il numero complessivo ed attuale dei lavoratori precoci presenti nella regione Lombardia, suddivisi per ogni provincia, con distinzione tra le anzianità contributive dei 40 anni, 41 anni e 42 anni; b) numero complessivo ed attuale dei lavoratori precoci presenti nelle province lombarde, suddivisi per ogni singolo comune, con distinzione tra le anzianità contributive dei 40 anni, 41 anni e 42 anni; c) il numero di lavoratori che hanno maturato più di 40 anni di contributi suddivisi in maschi femmine, lavoratori autonomi e dipendenti privati, lavoratori del settore pubblico e privato, con riferimento alle singole province della regione Lombardia; se i Ministri interrogati dispongano di tabelle con il dettaglio dei dati sopra indicati e, in caso affermativo, se si intendano renderli disponibili.

V Commissione Bilancio

 

Martedì 5 e mercoledì 6 dicembre

 

Sede referente

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/1 Governo, approvato dal Senato.

 

Francesco Boccia, presidente e relatore, ricorda che, come convenuto nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 30 novembre, il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo è stabilito alle ore 16 di giovedì 7 dicembre 2017.

 

Relazione sul provvedimento da parte del relatore: IN ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Commissione Cultura

 

Martedì 5 e mercoledì 6 dicembre

 

Sede consultiva

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/1 Governo, approvato dal Senato.

 

Emendamenti approvati: IN ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI Commissione Lavoro

 

Martedì 5 e mercoledì 6 dicembre

 

Sede consultiva

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/1 Governo, approvato dal Senato.

 

Marialuisa Gnecchi (PD), relatrice, preannuncia che nella sua esposizione si soffermerà essenzialmente sulle numerose disposizioni di competenza o di interesse della XI Commissione contenute nell'articolo 1 del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Nell'ambito delle misure di carattere fiscale, che prevedono, tra l'altro, la sterilizzazione totale, per il 2018, dell'aumento delle aliquote IVA, previsto, a titolo di clausola di salvaguardia, dalla legge n. 190 del 2014, a completamento di quanto già disposto, da ultimo, dall'articolo 5 del decreto-legge n. 148 del 2017, approvato definitivamente dalla Camera, nonché, per il 2019, la sterilizzazione parziale dell'incremento delle aliquote della medesima imposta sul valore aggiunto e il blocco dell'aumento dell'accisa sui carburanti, anch'esso previsto dalla legge n. 190 del 2014, segnala, per quanto di interesse della Commissione, il comma 13, lettera b), che prevede l'esclusione dall'imponibile relativo ai redditi da lavoro dipendente delle somme rimborsate dal datore di lavoro o delle spese direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari, analogamente a quanto previsto dalla legislazione vigente per i «buoni pasto».

Il comma 75 innalza i limiti di reddito dei lavoratori dipendenti e taluni assimilati per il riconoscimento del cosiddetto «bonus 80 euro». A fronte della vigente soglia di 24.000 euro, con le modifiche in esame il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro.

Il comma 96 introduce disposizioni che riguardano il trattamento fiscale delle azioni corrisposte al dipendente in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme a titolo di premio di risultato o di produttività.

Il comma 228 eleva da 7.500 a 10.000 euro l'importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. A tale riguardo, segnala che la riduzione della base imponibile potrebbe comportare, in prospettiva, una riduzione del trattamento pensionistico che sarà percepito.

Con riferimento ai temi della formazione, segnala che i commi 36 e 37 dispongono, a decorrere dal 2018, un incremento delle risorse destinate al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS), al fine di incrementare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0. Il successivo comma 38 prevede l'integrazione degli standard organizzativi e di percorso degli Istituti Tecnici Superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento correlato anche al processo Industria 4.0, attraverso l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, del Ministero dello sviluppo economico nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Venendo alle disposizioni che intervengono più direttamente sulla materia del lavoro e dell'occupazione, segnala che i commi da 50 a 58 e da 60 a 64 prevedono una riduzione dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con riferimento a specifiche assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Il comma 59 dispone la destinazione, a decorrere dal 2018, di una quota complessiva di 289,1 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione per finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato.

Il comma 78, introducendo l'articolo 24-bis nel decreto legislativo n. 148 del 2015, estende l'istituto dell'assegno individuale di ricollocazione ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale. Si prevede, altresì, l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione, per il lavoratore che accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, che non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere. Invece, al datore di lavoro che assume il lavoratore, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, e a dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.

Il comma 80, introdotto dal Senato, dispone il trasferimento a favore di ANPAL Servizi Spa di un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, al fine di concorrere al finanziamento delle spese di implementazione dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale.

I commi da 82 a 89, introdotti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento mediante un emendamento governativo, presentato al termine del confronto con le organizzazioni sindacali, intervengono sull'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita rilevati dall'ISTAT.

Il comma 90 prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori. Con tale previsione, il disegno di legge di bilancio appare dare seguito ad un'istanza, più volte avanzata dalla Commissione lavoro, di approfondimento scientifico delle evidenze che dimostrano che ad attività diverse corrispondono aspettative di vita diverse.

I commi 91 e 92 intervengono sulla disciplina della previdenza complementare dei dipendenti pubblici.

Il comma 93 prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello comunitario e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali.

 Il comma 94, modificando il comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, dispone l'innalzamento, da quattro volte a dieci l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro, del limite finanziario di erogabilità delle prestazioni a carico del Fondo di integrazione salariale, che eroga ammortizzatori sociali in favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro non rientranti nella disciplina generale in materia di trattamenti di integrazione salariale né in fondi bilaterali.

Il comma 95, limitatamente al periodo 2018-2020, eleva da quattro a sette anni il periodo intercorrente al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, in relazione al quale il datore di lavoro può impegnarsi, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, a corrispondere ai propri dipendenti una prestazione di importo pari al trattamento di pensione (cosiddetta isopensione) che spetterebbe in base alle regole vigenti e a corrispondere all'INPS la contribuzione corrispondente, come previsto dall'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012.

Il comma 97, in primo luogo, proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine finale della sperimentazione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontario), di cui ai commi da 166 a 178 della legge di bilancio 2017. La proroga, motivata, in sostanza, dal ritardo con cui le disposizioni sono entrate a regime, comporta, pertanto, l'estensione della disciplina ai soggetti che matureranno nel 2019 i requisiti per usufruire della misura. La norma, in secondo luogo, amplia per l'anno 2018 la platea dei beneficiari della cosiddetta APE sociale, intervenendo sul requisito dello stato di disoccupazione richiesto per l'accesso al beneficio, prevedendo che esso si configuri anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi. Infine, il medesimo comma dispone la riduzione dei requisiti contributivi per l'accesso all'APE sociale, limitatamente alle lavoratrici madri, di sei mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

I commi 98 e 99 rendono permanente la disciplina della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), introdotta in via sperimentale per il periodo 1o maggio 2017 – 31 dicembre 2018 dalla legge n. 232 del 2016. La nuova disciplina a regime della RITA viene introdotta all'interno del decreto legislativo n. 252 del 2005, che regola le forme pensionistiche complementari. In particolare, si prevede la possibilità che le prestazioni delle forme pensionistiche, ad esclusione di quelle a prestazione definita, siano erogate totalmente o parzialmente sotto forma di RITA ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, nonché abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza. L'erogazione avviene, su richiesta dell'aderente, dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. La RITA consiste nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto. La RITA è riconosciuta anche ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro Pag. 270 i 10 anni successivi. Ribadendo quanto già previsto dalla legge di bilancio 2017, si prevede che la parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, venga assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1o gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Inoltre, è riconosciuta, al percettore della rendita, la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva richiamata in precedenza, mediante evidenziazione di tale scelta nella dichiarazione dei redditi, nel qual caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1o gennaio 2007. In linea con quanto già previsto dalla legge di bilancio per il 2017, le disposizioni si applicano anche nei confronti dei dipendenti pubblici che aderiscano alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

I commi da 100 a 102 recano disposizioni in materia di previdenza complementare.

I commi da 107 a 111 sono volti al potenziamento del contrasto alla povertà, mediante l'introduzione di modifiche al decreto legislativo n. 147 del 2017.

I commi da 145 a 147 dispongono l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Per quanto riguarda l'istruzione e l'università, il comma 333, con riferimento ai dirigenti scolastici, dispone l'istituzione, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un'apposita sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per il 2018, 41 milioni di euro per il 2019 e 96 milioni di euro dal 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca.

Il comma 334 reintroduce la possibilità di sostituire gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici nelle scuole, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga al divieto di conferimento di supplenze brevi, previsto all'articolo 1, comma 332, lettere a) e b), della legge n. 190 del 2014. La possibilità è consentita nell'ambito del limite di spesa previsto per le supplenze brevi del personale docente e ATA, a tal fine incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Il comma 335 prevede, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, che entro il 2018 è bandito un concorso per l'assunzione di Direttori dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA), al quale possono partecipare anche gli assistenti amministrativi che, pur in mancanza dello specifico titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale di DSGA, hanno maturato, alla data di entrata in vigore della legge, almeno 3 interi anni di servizio negli ultimi 8 anni, esercitando le mansioni di DSGA.

Il comma 336 posticipa ulteriormente dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2020/2021 la soppressione delle disposizioni che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.

Il comma 337 dispone la continuità, sino al 31 agosto 2018, degli effetti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici nelle segreterie scolastiche, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018.La relazione tecnica al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato evidenzia che si tratta di 772 unità ex LSU (addetti a lavori socialmente utili) – titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati all'inizio dell'anno scolastico 2017/2018.

I commi da 338 a 343 introducono norme per la stabilizzazione del personale a contratto a tempo determinato, prorogati ininterrottamente, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici. Le assunzioni, anche a tempo parziale, sono autorizzate nei limiti di spesa di 3,5 milioni di euro nel 2018 e di 8,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore in mancanza di risorse certe e stabili. Il personale che non rientra nelle assunzioni è iscritto in apposito albo, dal quale gli enti territoriali possono attingere per nuove assunzioni di personale. Nelle more dell'espletamento della selezione per le assunzioni in esame, sono prorogati i contratti in essere nel limite di spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2018.

Sulla base dei successivi commi 372 e 373, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari, nonché quelli relativi al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale sono posti a carico dei bilanci delle rispettive amministrazioni. Il comma 374, con una disposizione di natura contabile, prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno in cui ne è prevista l'erogazione, delle somme iscritte nei residui passivi destinate alla contrattazione collettiva e ai miglioramenti economici per il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato e dalle amministrazioni statali di diritto pubblico, per essere reiscritte allo stato di previsione del Ministero interessato per il pagamento degli arretrati contrattuali. Segnala che il comma 375 reca la proroga, dal 31 dicembre 2017 al 30 giugno 2019, nelle regioni ove sia stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia mai stata attivata la convenzione quadro Consip ovvero siano scaduti i relativi contratti attuativi, del termine ultimo per la prosecuzione dell'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili (nell'ambito del progetto «Scuole belle»), dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti. La norma, inoltre, introduce modifiche alla disciplina attualmente prevista per le modalità di aggiudicazione degli appalti di tali servizi sulla base della convenzione quadro Consip, sulla base di fabbisogni, che tengano conto anche delle finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti. La proroga è consentita nei limiti di spesa ulteriori di 192 milioni di euro nel 2018 e 96 milioni di euro nel 2019. Ricorda che l'ultima proroga dell'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici ed educativi statali, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura era stata autorizzata dal decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017. Segnala che il comma 378 dispone un incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da destinarsi interamente ai lavori socialmente utili ulteriori rispetto a quelli già compresi tra le finalità cui il suddetto fondo è destinato, lasciando inalterata la dotazione a regime, pari a 100 milioni di euro, prevista ora a decorrere dal 2020 e non più dal 2018. Il disegno di legge richiama quindi al comma 379 le misure di razionalizzazione della spesa pubblica, richiamandosi esplicitamente agli obiettivi di spending dei Ministeri, di cui all'articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009. Tale articolo prevede che, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel medesimo documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, vengono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero per il successivo triennio – in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire – in relazione ai quali i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi anche legislativi da adottare con il disegno di legge di bilancio. Con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020, l'obiettivo di razionalizzazione della spesa a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato è stato determinato dal Documento di economia e finanza 2017 in 1 miliardo per ciascun anno a decorrere dal 2017 in termini di indebitamento netto. In conseguenza di ciò, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017 ha ripartito tale importo tra i Ministeri. Ricorda che la riduzione della spesa a carico del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è pari a 90 milioni di euro nel 2018, 87 milioni di euro nel 2019 e 82 milioni di euro nel 2020. Come si apprende dalla relazione tecnica, tali obiettivi saranno raggiunti con i definanziamenti di spesa, indicati nella sezione II del disegno di legge di bilancio in esame. Il comma 381 prevede, dal 2018, la riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi. Più precisamente, si prevede una riduzione dal 2018 dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato, stabilendo che, a decorrere dal 2018, venga corrisposto nel limite del 45,07 per cento. Un'analoga disposizione è contenuta nell'articolo 1, comma 431, della legge di bilancio per il 2017, che, ultima di una serie di interventi in materia, ha disposto la riduzione del richiamato sgravio, per l'anno in corso, nella misura 48,7 per cento. I commi da 389 a 392, modificando la normativa vigente, introducono disposizioni volte a garantire la corresponsione di rimborsi spese al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri del CNEL e di indennità agli esperti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. I commi 413 e 414, disponendo ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, prevedono, tra l'altro, la possibilità per i comuni lombardi di assumere, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, unità di personale con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici, fino al limite di spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni. I commi da 421 a 424 dispongono l'assegnazione di un contributo, la cui definizione è rinviata ad un successivo decreto ministeriale, a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Nell'ambito delle misure relative alla finanza degli enti territoriali, segnala in particolare le disposizioni in materia di personale dei centri per l'impiego e dell'ANPAL e le norme in materia di mercato del lavoro contenute nei commi da 441 a 448, nonché 451 e 452 dell'articolo 1. In particolare, il comma 441, allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2015, prevede il trasferimento del personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero, alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. A tale scopo, il comma 442 dispone l'incremento di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario, con una riduzione, nella misura di 15 milioni annui, delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione preordinate ad agevolazioni contributive inerenti a progetti di riduzione dell'orario di lavoro. Il suddetto importo di 235 milioni non viene computato nella spesa per il personale, nell’àmbito della verifica del rispetto delle norme sul patto di stabilità interno. Contestualmente, come previsto dal comma 443, le regioni e le agenzie o gli enti regionali che gestiscono i servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere. Ai sensi del comma 444 le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'ANPAL possono procedere alla stabilizzazione del personale a contratto a tempo determinato, secondo le procedure di carattere generale regolate dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Nelle more della conclusione di tali procedure, la norma consente la proroga di tali contratti. La copertura delle spese è finanziata, al comma 445, con l'aumento di 16 milioni di euro annui dal 2018 dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario e con l'aumento dei trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL, di 2,81 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. I trasferimenti di personale alle regioni o alle agenzie, sulla base del comma 451, sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali e a essi di provvede, come disposto dal comma 452, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. I commi da 446 a 448 prevedono lo scambio di dati, attraverso il sistema informativo unitario, tra l'ANPAL, i soggetti iscritti all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro, i soggetti iscritti all'Albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e l'INPS, allo scopo di favorire la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e allo scopo di consentire l'avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di inclusione (ReI). Nel quadro degli interventi per il Mezzogiorno, i commi 496 e 497 prevedono la possibilità di prevedere, all'interno dei programmi operativi nazionali ed i Programmi operativi Complementari per l'anno 2018, misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero soggetti di superiore a 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Con riferimento a tali assunzioni, l'esonero introdotto dal comma 50 dell'articolo in esame è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di 8.060 euro annui, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, L'esonero contributivo, in deroga a quanto previsto dal comma 63, secondo periodo, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione.

Tra le misure volte al reperimento delle risorse destinare a finanziare gli interventi contenuti nel provvedimento segnala che il comma 628 ridetermina l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 74, comma 1, della legge n. 388 del 2000, destinata alla copertura degli oneri gravanti sui datori di lavoro pubblici per la costituzione dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, riducendola di 7 milioni per il 2018, 18,2 milioni di euro per il 2019, di 30 milioni di euro per il 2020, di 28 milioni di euro per il 2021, di 26 milioni di euro per il 2022, di 24 milioni di euro per il 2023, di 22 milioni di euro per il 2024, di 20 milioni di euro per il 2025, di 18 milioni di euro per il 2026 e di 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

 

Senato

Assemblea

 

Mercoledì 6 dicembre

 

Interrogazione

 

(4-08499) Bonfrisco - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

Ad oggi è ancora inattuata la prima parte dell'art. 5 (che recita: "Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19 del 14 febbraio 2016") del decreto ministeriale n. 259 del 2017 per l'attivazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo in conformità al precedente decreto ministeriale n. 249 del 2010; con il decreto ministeriale n. 259, pubblicato con nota del 19 maggio 2017, n. 5499, il direttore generale ha evidenziato che quanto espresso si è attuato in parte col decreto ministeriale n. 374 del 2017, che prevede l'aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; la mancata attuazione della prima parte dell'art. 5 penalizza coloro i quali hanno intrapreso un percorso altamente qualificante, quali i "congelati" delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e coloro che hanno frequentato i tirocini formativi attivi, che per qualunque motivazione non hanno potuto completare il loro ciclo di studi. Difatti, i "congelati SSIS" IX ciclo, i quali non hanno potuto frequentare i corsi "congelando" la propria iscrizione, hanno diritto attraverso l'ultimo ciclo del tirocinio formativo attivo (TFA) di completare il loro percorso di studi, in qualità di soprannumerari, oltre ai "tieffini" che per qualsivoglia motivazione hanno sospeso il corso ed hanno pieno diritto di completare il loro percorso di studi, attraverso l'ultimo ciclo di TFA, di cui al decreto n. 249 del 2010, e contemplato nel decreto ministeriale n. 259 del 2017; la disciplina transitoria della FIT (formazione iniziale e tirocinio), che entrerà in vigore a partire dal febbraio 2018, penalizza fortemente i diritti soggettivi di questa categoria di docenti e palesa incostituzionalità, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, perché preclude la conclusione degli studi, a differenza di coloro i quali, frequentando il terzo ciclo per il TFA sostegno, hanno diritto di accesso, seppur con riserva, alla disciplina transitoria del primo bando di concorso FIT.

 

Si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, a tutela degli interessi legittimi della suddetta categoria, di bandire nell'immediatezza l'ultimo ciclo del TFA, così come indicato nel decreto ministeriale n. 259 del 2017 e richiamato nel precedente decreto ministeriale n. 249 del 2010.

 

 


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Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 11/12/2017
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 11/12/2017 09:06:04
Permalink: Monitoraggio legislativo 4 dicembre - 7 dicembre 2017 Tag: Monitoraggio legislativo 4 dicembre - 7 dicembre 2017
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