Gazzetta Ufficiale

 

Decreto presidenziale

 

Lunedì 11 dicembre

 

Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2017

 

Accettazione delle dimissioni rassegnate dalla sen. Angela D'ONGHIA dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'universita' e la ricerca. (17A08421) (GU Serie Generale n.288 del 11-12-2017)

 

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Ministero Economia e Finanze

 

Martedì 12 dicembre

 

Decreto 5 dicembre 2017

 

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. (17A08386) (GU Serie Generale n.289 del 12-12-2017)

 

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Camera

 

Assemblea

 

Martedì 12 dicembre

 

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente

 

VII Commissione (Cultura): Bechis e Artini: « Istituzione di un distretto sperimentale per l’innovazione scolastica nella città di Torino » (3641)

Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

Interrogazione

 

(4-18754) Scotto, Bossa. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

La cosiddetta « Buona scuola », ovvero la riforma della scuola voluta dal Governo Renzi, ha previsto tra le varie novità l’introduzione dell’alternanza scuola-lavoro nel percorso formativo degli studenti italiani; l’alternanza scuola-lavoro, ad avviso degli interroganti, consiste in nient’altro che in periodi di lavoro gratuito obbligatorio degli studenti in aziende private; tale sistema ha già fatto emergere enormi criticità, specie nella tutela dei diritti degli studenti-lavoratori e nel reale valore formativo dell’esperienza; una recentissima inchiesta di Fanpage, inoltre, ha svelato l’ennesimo aspetto paradossale della vicenda; da numerose segnalazioni è venuto fuori come gli studenti, oltre a lavorare gratuitamente presso privati, siano addirittura costretti a pagare di tasca propria una serie non indifferente di spese; le cifre sborsate dalle famiglie degli studenti arriverebbero anche fino a 500 euro per singolo stage; le aziende, infatti, non solo non retribuiscono il lavoro prestato dagli studenti, ma non forniscono in cambio neppure rimborsi per gli spostamenti o, dove necessario, per vitto e alloggio; finanche le divise e le strumentazioni di sicurezza (come scarpe specifiche o caschetti) vengono comprati direttamente dagli studenti; per quegli studenti che sono stati mandati a fare alternanza-lavoro sulle navi, il tutto è stato considerato anche come viaggio d’istruzione e quindi pagato fino a 400 euro da ogni studente; trattandosi di un periodo obbligatorio, per quegli studenti le cui famiglie non potevano permettersi spese così alte è stato necessario organizzare collette da parte della classe o far coprire la spesa dagli stessi insegnanti; persino studenti che hanno fatto alternanza-lavoro presso una capitaneria di porto sono stati costretti a pagare di tasca propria per la divisa; l’Unione degli studenti ha effettuato un’inchiesta in Campania da cui è risultato che nella maggior parte dei casi gli studenti devono pagare trasporti, materiali e pasti nel periodo di alternanza scuola-lavoro, con le aziende private coinvolte che invece nel 2018, secondo le proiezioni fatte, guadagneranno grazie all’alternanza agli sgravi fiscali previsti grazie ad essa circa 46 milioni di euro; una situazione del genere è una beffa insopportabile dopo i già tanti danni provocati dalla riforma della scuola e rischia di mettere in crisi migliaia di famiglie su tutto il territorio nazionale.

 

Si chiede di sapere se non ritengano urgente e necessario assumere iniziative, per quanto di competenza, al fine di garantire che nessuno studente venga più costretto ad acquistare divise e materiali per l’alternanza scuola lavoro, che tutto il necessario 100 venga gratuitamente fornito dalle aziende e che anche spostamenti, pasti ed eventuali pernottamenti vengano rimborsati; se non ritengano doveroso assumere iniziative per individuare modalità di rimborso per quanto finora ingiustamente speso dagli studenti.

V Commissione Bilancio

 

Lunedì 11 dicembre

 

Sede referente

 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/1 Governo, approvato dal Senato.

 

Francesco Boccia, presidente e relatore, con riferimento alle richieste di riesame delle valutazioni circa l'inammissibilità delle proposte emendative presentate, segnala preliminarmente che sono stati considerati ammissibili in questa sede gli emendamenti che recano proroghe di termini, in considerazione dell'inserimento nel provvedimento, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, di diverse disposizioni che recano proroghe di termini legislativi.

 

Possano considerarsi ammissibili i seguenti emendamenti:

 

- Buttiglione 22.84, che, a decorrere dal 2018, riconosce un incremento del trattamento pensionistico dei soggetti nati nel 1952 che hanno avuto accesso al pensionamento negli anni 2012-2014, in quanto riconducibile alla materia previdenziale tipica del disegno di legge di bilancio;

- Sandra Savino 40.69, che modifica la normativa dei rimborsi dei premi assicurativi INAIL versati in eccedenza, riconducibile alla materia contributiva e lavoristica, contenuto proprio della legge di bilancio;

-  Capodicasa 53.5, Pagano 53.42, Palmieri 53.28, Latronico 53.32, Centemero 53.44, gli identici Tancredi 53.45, Capone 53.48, Tartaglione 53.49 e Latronico 53.36, nonché Capone 53.50 e Rocchi 53.51, che prorogano i termini per la partecipazione di soggetti che hanno in corso un contenzioso ad un corso intensivo di formazione per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico;

- Cardinale 53.27 e gli identici Iacono 53.10 e Cardinale 53.25, che prevedono l'assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di soggetti che hanno superato la ricorrezione delle prove scritte a seguito della rinnovazione in Sicilia del corso-concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2004 ai sensi della legge n. 202 del 2010, che hanno poi partecipato al corso di formazione e che non abbiano ancora avuto alcuna sentenza definitiva;

- Rampelli 53.29, Rampelli 53.30 e Crivellari 53.33, che prorogano la validità delle graduatorie del concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011 al fine di includervi, all'esito di un corso intensivo, i soggetti che avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015;

- Misuraca 53.31, che proroga la validità delle graduatorie del concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011 per consentire l'immissione in ruolo dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione avviato ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015 e abbiano un contenzioso in corso;

- Pannarale 53.34, che prevede che tutti i docenti che svolgono le funzioni di Dirigenti scolastici incaricati sono confermati con contratto a tempo indeterminato, previa frequentazione di un corso di formazione;

- Cimbro 53.57 e 53.60, che prorogano la validità delle graduatorie del concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011, al fine di includervi soggetti che abbiano un contenzioso in corso;

- Bossa 53.52, che prevede l'assegnazione di posti di dirigente scolastico vacanti a soggetti che hanno superato almeno la prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011;

- Sgambato 53.54, che prevede che i partecipanti al concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011 che, ammessi alle prove di esame a seguito di pronunce giurisdizionali, le abbiano superate, conseguono comunque l'idoneità;

- Valiante 54.19, che prevede che i soggetti che hanno superato la prova preselettiva del concorso per Dirigente scolastico bandito nel 2011 e che hanno avviato un ricorso per il quale non è intervenuta una sentenza definitiva sono ammessi direttamente al tirocinio formativo per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico previsto dal decreto ministeriale n. 138 del 2017;

- Valiante 54.20, che prevede l'assegnazione di posti di Dirigente scolastico vacanti a soggetti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione in attuazione della legge n. 107 del 2015 e che abbiano in corso un contenzioso per il quale non sia intervenuta sentenza definitiva;

- Verini 55.25, volto ad inquadrare le collaborazioni giornalistiche tra i rapporti di lavoro subordinato, in quanto tale previsione può avere l'effetto di incrementare il gettito contributivo;

- gli identici Misiani 57.51 e Centemero 57.52, in quanto, modificando i criteri circa la facoltà di assunzione da parte delle università, intervengono sulla materia delle assunzioni nel comparto scuola, oggetto di alcune previsioni del disegno di legge;

- Capodicasa 53.5, Pagano 53.42, Palmieri 53.28, Latronico 53.32, Centemero 53.44, gli identici Tancredi 53.45, Capone 53.48, Tartaglione 53.49 e Latronico 53.36, nonché Capone 53.50 e Rocchi 53.51, che prorogano i termini per la partecipazione di soggetti che hanno in corso un contenzioso ad un corso intensivo di formazione per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico;

- Cardinale 53.27 e gli identici Iacono 53.10 e Cardinale 53.25, che prevedono l'assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di soggetti che hanno superato la ricorrezione delle prove scritte a seguito della rinnovazione in Sicilia del corso-concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2004 ai sensi della legge n. 202 del 2010, che hanno poi partecipato al corso di formazione e che non abbiano ancora avuto alcuna sentenza definitiva;

- Rampelli 53.29, Rampelli 53.30 e Crivellari 53.33, che prorogano la validità delle graduatorie del concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011 al fine di includervi, all'esito di un corso intensivo, i soggetti che avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015;

- Misuraca 53.31, che proroga la validità delle graduatorie del concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011 per consentire l'immissione in ruolo dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione avviato ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015 e abbiano un contenzioso in corso;

- Pannarale 53.34, che prevede che tutti i docenti che svolgono le funzioni di Dirigenti scolastici incaricati sono confermati con contratto a tempo indeterminato, previa frequentazione di un corso di formazione;

- Cimbro 53.57 e 53.60, che prorogano la validità delle graduatorie del concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011, al fine di includervi soggetti che abbiano un contenzioso in corso;

- Bossa 53.52, che prevede l'assegnazione di posti di dirigente scolastico vacanti a soggetti che hanno superato almeno la prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011;

- Sgambato 53.54, che prevede che i partecipanti al concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2011 che, ammessi alle prove di esame a seguito di pronunce giurisdizionali, le abbiano superate, conseguono comunque l'idoneità;

- Valiante 54.19, che prevede che i soggetti che hanno superato la prova preselettiva del concorso per Dirigente scolastico bandito nel 2011 e che hanno avviato un ricorso per il quale non è intervenuta una sentenza definitiva sono ammessi direttamente al tirocinio formativo per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico previsto dal decreto ministeriale n. 138 del 2017;

- Valiante 54.20, che prevede l'assegnazione di posti di Dirigente scolastico vacanti a soggetti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione in attuazione della legge n. 107 del 2015 e che abbiano in corso un contenzioso per il quale non sia intervenuta sentenza definitiva;

- gli identici Misiani 57.51 e Centemero 57.52, in quanto, modificando i criteri circa la facoltà di assunzione da parte delle università, intervengono sulla materia delle assunzioni nel comparto scuola, oggetto di alcune previsioni del disegno di legge;

Commissioni riunite VIIª Cultura e XIª Lavoro

 

Mercoledì 13 dicembre

 

Sede referente

 

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.

 

Flavia Piccoli Nardelli , presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Comunica che il Comitato ristretto ha elaborato il seguente testo unificato:

 

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-ter. I dirigenti delle istituzioni scolastiche rispondono dei rischi connessi alle attività che si svolgono in presenza di alunne e alunni o del personale scolastico o, comunque, sono inserite nel piano triennale dell'offerta formativa. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici, tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. I dirigenti delle istituzioni scolastiche, qualora, sulla base di una valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al precedente periodo, non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale»;

b) all'articolo 28, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3.1. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici».

 

 Maria Grazia Rocchi (PD), relatrice per la VII Commissione, ne illustra il contenuto. Propone che le Commissioni lo adottino come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

Antonio Boccuzzi (PD), relatore per la XI Commissione, si associa.

 

Flavia Piccoli Nardelli, presidente, avverte che il testo unificato verrà inviato alle Commissioni consultive.

 

Esame e rinvio

 

 

 

 


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Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 15/12/2017
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 15/12/2017
Permalink: Monitoraggio legislativo 11 dicembre - 15 dicembre 2017 Tag: Monitoraggio legislativo 11 dicembre - 15 dicembre 2017
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