REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE VISITE FISCALI E FASCE ORARIE DI REPERIBILITA'

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale del 29 dicembre 2017 è stato pubblicato il decreto 17 ottobre 2017, n. 206, della Presidenza del Consiglio dei Ministri –dipartimento della funzione pubblica -,  che riguarda il regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Data di entrata in vigore  13 gennaio 2018.

La visita fiscale potrà essere richiesta fin dal primo giorno di assenza, dal datore di lavoro o dall'Inps, che gestirà tutto l’apparato e la disciplina delle visite . Sarà quindi un apposito canale telematico ad assegnare i medici da inviare per la visita domiciliare.

Se la malattia si prolunga le visite fiscali potranno essere fatte con scadenza sistematica e ripetitiva anche nelle giornate festive e in quelle di riposo settimanale (art. 2) fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L’art.3 fissa le fasce orarie che, è utile ricordare non sono state modificate; le fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. 

Non c’è stata l’armonizzazione del settore pubblico con quello privato, restano di 7 ore per i dipendenti pubblici e di 4 per i privati. L'equiparazione tra i settori non c'è nel decreto pubblicato in Gazzetta.

All’articolo 4 del Decreto 206/2017 è specificato che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  • tati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

È utile ricordare che ai sensi dell’art. 8 del DM 206/2017, ovvero della mancata accettazione dell’esito della visita, qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.

Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.

Il verbale dovrà essere redatto seduta stante e deve contenere  la valutazione relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata, che verrà poi trasmessa telematicamente all'Inps. Il verbale sarà a disposizione sia del dipendente che del datore di lavoro.

Se il dipendente vuole rientrare al lavoro prima della scadenza perché è guarito e si sente meglio potrà richiedere un certificato sostitutivo che deve essere rilasciato dallo stesso medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

 

Lì, 08/01/2018                                                                                   

Sabato Simonetti

Ufficio Studi e consulenza del Personale ANQUAP

 


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Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 08/01/2018
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 08/01/2018 09:00:51
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