La Legge 107/2015, all’articolo 1 comma 37 prevedeva l’emanazione di una carta dei diritti e dei doveri degli studenti in Alternanza Scuola Lavoro; ebbene, a distanza di circa due anni e mezzo dalla sua entrata in vigore, il MIUR, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha emanato il Decreto n.195 del 3 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.297 del 21/12/2017. Tale Decreto contiene il Regolamento recante la Carta dei Diritti e dei Doveri degli studenti in Alternanza Scuola Lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di Asl.
La ratio della norma è contenuta nell’art.1 Comma 1 del Regolamento, laddove è esplicitamente evidenziato l’obiettivo di fornire agli studenti l’opportunità di conoscere ambiti professionali e contesti lavorativi e della ricerca che possano favorirli nel conseguimento delle competenze curriculari, e motivarli ed orientarli a scelte consapevoli, nell’ottica futura di un’eventuale prosecuzione degli studi, ovvero di un ingresso nel mondo del lavoro.
Il Secondo Comma definisce gli ambiti di applicazione della norma agli studenti impegnati nei percorsi di Asl con riferimento alle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; quest’ultimo aspetto appare decisamente rilevante (verrà ripreso in maniera più dettagliata dall’art.5 che successivamente analizzeremo), atteso che, negli ultimi mesi del 2017, si sono verificati due seri incidenti sul lavoro che hanno coinvolto altrettanti studenti in attività di stage. Il primo, accaduto nell’ ottobre 2017 a La Spezia presso una ditta specializzata in revisione e riparazione di motori nautici e industriali, ha riguardato un allievo di IV Indirizzo Meccanici dell’IPSIA Capellini Sauro che è rimasto schiacciato sotto un carrello elevatore improvvisamente capovoltosi probabilmente per una manovra azzardata o per un guasto improvviso del mezzo, riportando la frattura scomposta della tibia; il secondo incidente è avvenuto il 21 dicembre 2017 a Faenza e ha coinvolto uno studente ITIS che svolgeva uno stage presso un’azienda di impianti elettrici che stata effettuando lavori di manutenzione sull’impianto di illuminazione di un’altra azienda faentina. La dinamica del sinistro parrebbe essere stata il distacco di un cestello fissato al braccio di una gru e precipitato da un’altezza di circa 10 metri provocando lesioni e fratture alle gambe al ragazzo e, purtroppo il decesso di un operaio che era con il giovane a bordo della gru.
L’articolo 2 indica i destinatari del regolamento, ovvero tutti gli studenti degli istituti tecnici e professionali e dei licei impegnati nei percorsi di Asl negli ultimi tre anni del percorso di studi
L’articolo 3 della Carta disciplina le modalità di svolgimento dell’Asl, sottolineando quanto tali percorsi debbano necessariamente integrarsi con il percorso studi dei singoli allievi e rivestire un profilo di coerenza rispetto agli stessi. Le Convenzioni all’uopo stipulate dalla Istituzioni Scolastiche con le strutture ospitanti devono mirare a favorire l’accoglienza degli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa e non possono costituire rapporto individuale di lavoro. L’Asl è inserita nel PTOF e nel Patto Educativo di Corresponsabilità, può essere effettuata durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, in Italia o all’estero; infine, la durata delle attività giornaliere dovrà essere disciplinata dalle Convenzioni stipulate.
Con l’articolo 4 si entra nell’essenza della Carta in quanto l’argomento disciplinato afferisce ai diritti e ai doveri degli studenti impegnati nei percorsi di Asl. Il comma 1 dell’articolo definisce il Patto Educativo di Corresponsabilità nel quale, i diritti e i doveri degli alunni e dei soggetti con responsabilità genitoriale nei confronti della scuola sono estesi agli enti presso i quali si svolgono i percorsi di alternanza.
Nel ribadire al comma 2 la durata dei corsi ( 400 ore per ITIS e Istituti Professionali e 200 ore per Licei), al comma 3 viene specificato il diritto degli allievi a fruire di ambienti di apprendimento favorevoli alla crescita delle persone attraverso una formazione qualificata e coerente con il percorso di studi intrapreso nel rispetto dell’identità di ciascun allievo. In virtù di tale obiettivo, il comma 4 evidenzia la necessità di fornire agli studenti e a coloro che hanno responsabilità genitoriale ampia e dettagliata informazione relativamente al progetto e alle sue finalità. Di particolare rilievo il comma 5 che, riferito agli allievi con disabilità, stabilisce che i percorsi di Asl dovranno essere realizzati in maniera tale da promuovere l’autonomia nell’inserimento nel mondo del lavoro. Il comma 6 riconosce agli studenti il diritto di prendere visione e sottoscrivere le relazioni elaborate dal tutor della scuola e da quello della struttura ospitante; al comma 7 è riconosciuto agli studenti il diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti al termine del percorso, e l’obbligo in capo ai tutor di fornire indicazioni ai consigli di classe utili alla valutazioni periodiche e finali, fermo restando la certificazione formale delle competenze prerogativa dell’Istituzione Scolastica.
Il comma 8 garantisce agli studenti il diritto ad esprimere una valutazione sui percorsi effettuati, sia in itinere che alla conclusione degli stessi; tale valutazione sarà riportata su appositi strumenti di rilevazione all’uopo strutturati dalle singole istituzioni scolastiche.
I commi dal 9 al 14 dell’articolo 4, regolamentano i doveri degli alunni e quindi:
a) Effettiva frequenza delle attività formative erogate dalla struttura ospitante;
b) Rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) Obbligo di riservatezza in ordine a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del percorso di Alternanza.
Gli allievi dovranno, inoltre, rispettare le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante, nonché il Regolamento degli studenti della scuola di appartenenza.
Il comma 11 ribadisce l’obbligo, ai fini della validità del percorso, di una frequenza pari almeno a 3/4 del monte ore previsto dal progetto; il comma 12 impone agli studenti l’obbligo della relazione finale; il comma 13 riconosce alla scuola il potere di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli allievi che hanno commesso infrazioni alle regole, provvedimenti verso i quali i destinatari possono proporre reclamo entro 30 giorni alla scuola.
L’articolo 5, già anticipato nella prima parte del presente contributo, è intitolato “Salute e Sicurezza” e disciplina analiticamente questi due fondamentali aspetti nell’Asl. L’articolo 1 riconosce agli studenti il diritto a ricevere preventivamente una formazione generale certificata a carico dell’Istituzione Scolastica in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che dovrà integrarsi con la formazione specifica che gli studenti dovranno ricevere all’ingresso nella struttura ospitante. L’organizzazione, quindi, di tali percorsi di formazione obbligatoria è a carico dei Dirigenti Scolastici (Comma 2). Al comma 3, al fine di una riduzione dei costi da parte delle strutture ospitanti per la realizzazione dei percorsi di formazione su tali materie, è possibile stipulare dagli Usr appositi accordi territoriali con enti competenti ad erogare tale formazione, quali l’INAIL, è consentito svolgere tali percorsi in modalità e.learning, infine possono essere promosse forme di collaborazione, integrazione e compartecipazione tra le scuole e le strutture ospitanti da definire in sede di Convenzione.
Il comma 4 stabilisce che il numero di studenti ammessi in una struttura dipende dalle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della stessa, nonché dalla propria tipologia di rischio in ordine alle attività lavorative espletate; pertanto la proporzione numerica studenti / tutor non potrà essere superiore al rapporto 5 a 1 per attività a rischio alto, al rapporto 8 a 1 per attività a rischio medio, e al rapporto 12 a 1 per attività a rischio basso.
Agli studenti occorre garantire la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’articolo 41 del Decreto L.gvo n.81 del 9 aprile 2008, a cura delle aziende sanitarie locali, con oneri da definire in convenzione (Comma 5).
Infine, il comma 6 prevede l’assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni su lavoro e le malattie professionali per tutti gli studenti impegnati in percorsi di Asl, nonché una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi con relativi oneri a carico della Scuola, da estendere anche ad attività eventualmente svolte al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo di Alternanza.
L’articolo 6 della Carta istituisce, presso gli USR, la Commissione territoriale per l’Asl, in carica per due anni scolastici, presieduta dal Dirigente preposto dell’USR o da altro dirigente delegato, e composta da tre studenti del coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da due docenti, un dirigente scolastico, un rappresentante della Regione di riferimento dell’USR e un genitore, al fine di garantire e attuare le disposizioni contenute nel Regolamento su tutto il territorio regionale.
Lì, 15.01.2018
IL DIRIGENTE NAZIONALE
Antonio Grande