Dopo l’approvazione della Legge di Bilancio 2018 sono presenti tutte le condizioni formali e sostanziali per sottoscrivere il contratto di lavoro del personale che lavora nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative.
Non comprendiamo per quali ragioni si stia accumulando tanto ritardo, quando nel caso del personale dei ministeri, degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali, l’ipotesi di contratto è stata sottoscritta da oltre un mese (23/12/2017) ed ancor prima dell’approvazione della legge di bilancio 2018.
Sollecitiamo le parti negoziali (ARAN e OO.SS.) a firmare velocemente il CCNL, con pieno riconoscimento dei diritti e delle retribuzioni di chi lavora nelle scuole.
Nel merito dei contenuti del nuovo CCNL per il triennio 2016/2018 ribadiamo le proposte già presentate - con specifici riferimenti al personale ATA - in oppositi documenti del 6/9/2017, 23/10/2017 e 3/1/2018.
In particolare chiediamo che:
- le risorse finanziarie destinate dalla riforma della “Buona Scuola” alla carta del docente e al bonus premiale dei docenti vengano utilizzate, in sede contrattuale, anche in favore del personale ATA (trattasi di 581mln di euro, non sono briciole);
- si proceda alla revisione di tutti i profili professionali del personale ATA per una adeguata valorizzazione degli stessi, coerente con le prestazioni che già rendono di fatto;
- per il Direttore SGA sia resa effettiva la condizione di “Capo” del Personale ATA, con chiara specificazione degli ambiti di esclusiva competenza e delle relazioni/rapporti con il Dirigente Scolastico. Sempre per il DSGA si deve risolvere la questione dell’inquadramento retributivo (ricostruzione e non temporizzazione) dal 1° settembre 2000. Occorre trovare una soluzione che sani l’ingiustizia patita da migliaia di Direttori SGA;
- si superi la regola delle scuole sottodimensionate alle quali non si può applicare in via esclusiva un DS e un DSGA. La reggenza per i DS e l’assegnazione ad una seconda scuola per i DSGA costituiscono una criticità per il corretto funzionamento delle scuole. Ove la condizione delle scuole sottodimensionate dovesse permanere, deve essere fissata in modo adeguato l’indennità mensile spettante ai DSGA nella misura di almeno 500,00 euro a valere come trattamento fondamentale. Si ricorda che alcune centinaia di Direttori SGA, che hanno lavorato e lavorano in una seconda scuola, non ricevono la prescritta indennità mensile dal 1° settembre 2015 (in alcuni dal 1° settembre 2014). Questo “maltrattamento” è inaccettabile;
- per gli Assistenti Amministrativi il profilo professionale va riscritto integralmente, rendendolo coerente con le sempre più complesse e delicate attività richieste agli uffici di segreteria. In sostanza all’Assistente Amministrativo va riconosciuta la condizione di “impiegato di concetto”. Le posizioni economiche conseguite (e quelle che lo saranno in futuro) debbono diventare anche “posizioni organizzative” e prevedere espressamente l’esercizio di ulteriori mansioni, ivi compresa quella di sostituzione del DSGA come condizione obbligata. Almeno una delle posizioni organizzative deve assumere la condizione che il vigente CCNL del comparto scuola riconosce all’area C (Coordinatore Amministrativo, profilo professionale previsto e mai effettivamente introdotto);
- per l’Assistente Amministrativo che sostituisce il DSGA deve essere ripristinata l’indennità di funzioni superiori in rapporto al differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del DSGA e la posizione stipendiale iniziale dell’AA, maggiorata (se esistente) del quantum della posizione economica, poiché quest’ultima costituisce elemento del trattamento economico fondamentale;
- per i restanti profili professionali del personale ATA, strettamente legati allo svolgimento delle attività didattiche, occorre prevedere che nei periodi di sospensione delle citate attività , gli stessi vengano utilizzati nell’ambito dei servizi amministrativi, per i quali non vi è mai riduzione dei carichi di lavoro;
- sia disciplinata e facilitata la mobilità all’interno del comparto nei diversi settori (Scuola, AFAM, Università, Enti Pubblici di Ricerca). Allo scopo, ma anche per la mobilità intercompartimentale, vanno riviste le tabelle di corrispondenza per le diverse categorie di personale. Quelle attuali definite dalla Funzione Pubblica non sono soddisfacenti;
- siano riviste tutte le tabelle relative al trattamento retributivo del personale ATA:
- per il compenso individuale accessorio (CIA) la misura mensile dovrebbe essere aumentata del 25%;
- per l’indennità di direzione dei DSGA la quota base va maggiorata almeno del 25%, così come vanno rivalutate – della stessa percentuale - le diverse voci della stessa indennità, parte variabile. Potrebbe essere utile una riscrittura delle voci attualmente previste dal vigente CCNL, per un adeguamento alle novità introdotte (vedi ad esempio l’obbligatorietà dell’alternanza scuola lavoro e l’introduzione dell’organico dell’autonomia per i docenti);
- per le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo (il lavoro straordinario) le attuali misure orarie dovrebbero essere rivalutate con un incremento almeno del 25%. Relativamente al Direttore SGA le prestazioni orarie aggiuntive dovrebbero essere equiparate alle ore aggiuntive di insegnamento dei docenti (euro 35/50 su base oraria);
- i servizi pre-ruolo siano tutti integralmente riconosciuti ai fini dell’inquadramento retributivo nelle posizioni stipendiali.
Il presente documento viene inviato al Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione (On. Marianna Madia), al Ministro dell’Economia e delle Finanze (Prof. Pier Carlo Padoan), al Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Sen. Valeria Fedeli), al Presidente dell’ARAN (Dr. Sergio Gasparrini) e alle OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca.
Lì, 02.02.2018
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani |