La Preintesa CCNL consta di una PARTE COMUNE che riguarda tutto il nuovo comparto Istruzione e Ricerca
TITOLO PRIMO: Disposizioni Generali
Campo di applicazione e struttura del contratto (art. 1). Il comparto Istruzione e Ricerca comprende Scuola, Università e aziende ospedaliere universitarie, Ricerca e AFAM;
Per quanto non previsto nel contratto sottoscritto continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL di comparto e specifiche norme di settore in quanto compatibili con le disposizioni e le norme vigenti nei limiti del D.lgs 165/2001;
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto (art.2) decorrenza contratto: 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018
Interpretazione autentica del CCN (art. 3)
TITOLO SECONDO relazioni sindacali: Contiene tutti gli aspetti generali riguardanti l’intero comparto nello specifico:
Obiettivi e strumenti (art.4)
L’Informazione( art.5), quale presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali;
Il confronto (art. 6), dialogo approfondito sulle materie rimesse a livello di relazione, ha la finalità di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare;
La contrattazione integrativa (art. 7), linee generali
Clausole di raffreddamento (art. 8)aspetto fondamentale è contenuto al comma 3 di detto articolo ovvero” …durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all’art. 6 le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso”;
Organismo paritetico per l’innovazione (art. 9) detto organismo per il settore Scuola e AFAM affronta la tematica del “lavoro Agile e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” è composto da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della CIN nonché di una rappresentanza dell’amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale; si riunisce almeno 2 volte l’anno e comunque ogniqualvolta l’amministrazione manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione e sperimentale.
L’organismo paritetico tra le altre cose si interessa degli andamenti occupazionali, dei dati sui contratti a T.D. nonché dell’analisi dei dati sul trend delle assenze del personale anche in serie storica e ne valuta cause ed effetti.
TITOLO TERZO responsabilità disciplinare:
Art. 10 Destinatari: Le disposizioni in materia disciplinare si applicano solo al personale ATA dell’IISS ed Educative (Per i docenti l’ennesimo rinvio).
Art. 11 Obblighi del dipendente
Art. 12 Sanzioni disciplinari
Art. 13 Codice disciplinare
Art. 14 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 15 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art. 16 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art. 17 Determinazione concordata della sanzione
TITOLO QUARTO disposizioni particolari
Art. 18 Congedi per le donne vittime di violenza. Le lavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati , ai sensi dell’art. 24 del d.lgs n° 80/2015, hanno diritto ad astenersi per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni lavorativi (quindi escluse le domeniche e festivi) da fruire nell’arco temporale di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Il trattamento economico previsto per dette lavoratrici è quello previsto per il congedo di maternità, non riduce le ferie ed è utile ai fini della 13^ mensilità. Detti congedi sono fruibili su base giornaliera e cumulabili con l’aspettativa per motivi personali o familiari.
Art. 19 Unioni civili le disposizioni riferite al matrimonio si applicano anche ad ognuna delle parti delle unioni civili.
Art. 20 Differenziazione premi individuali. Per il personale delle Istituzioni Scolastiche ed educative resta fermo quanto previsto dall’art. 74, comma 4 del d.lgs 150/2009
Art. 21 Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale. Nei casi in cui in sede di analisi dei dati da parte dell’organismo paritetico di cui all’art. 9 siano rilevate assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti rispetto al benchmark di settore pubblicati a livello nazionale soprattutto concentrazioni di assenze in prossimità di giornate festive e riposo settimanale, tra le misure proposte saranno presi in considerazione i fondi destinati al trattamento accessorio che non possono essere incrementati rispetto al loro ammontare dell’anno precedente.
SEZIONE SCUOLA
TITOLO PRIMO RELAZIONI SINDACALI
ART. 22 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la sezione scuola. Ovviamente si descrivono i tre livelli di contrattazione, Nazionale, Regionale e dell’istituzione scolastica ed educativa.
A livello di istituzione scolastica ed educativa
-le materie oggetto di contrattazione sono le seguenti:
comma 4 lett. c
a livello di istituzione scolastica ed educativa:
c1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
c3) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;
c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c7) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
c9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica;
Resta invariata la data di avvio per la sessione negoziale per la contrattazione integrativa, entro il 15 settembre, e non potrà protrarsi oltre il 30 novembre.
-le materie oggetto di confronto sono le seguenti
b1) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;
b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
b4) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.
-le materie oggetto di informazione sono le seguenti
b1) proposta di formazione delle classi e degli organici;
b2) criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
Art. 23 assemblee sindacali. Nulla è cambiato rispetto al CCNL 29/11/2007, fatta eccezione per il riferimento contrattuale ovvero il CCNQ del 4/12/2017
TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 24 comunità educante. Si nota con favore che finalmente anche il DSGA e gli ATA, in uno con il DS, il Personale Docente ed Educativo, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti “appartengono alla comunità educante”.
TITOLO III DOCENTI
Art. 25 area docenti. Rientrano in tale area: i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.
Art. 26 Realizzazione del PTOF mediante l’organico dell’autonomia. Viene confermata l’appartenenza al relativo organico dell’autonomia di cui all’art. 1 comma 63 della legge 13 luglio 2015 n° 107 e concorre alla realizzazione del PTOF.
Art. 27 Profilo professionale docente. Viene adeguato il profilo delle competenze disciplinari “informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo- relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica”
Art. 28 Attività docenti. Sono confermate le attività di cui all’art. 28 all’art.43, del CCNL 29/11/2007
In aggiunta in detto articolo viene precisato che l’orario di servizio può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, ferma restando la prioritaria copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
Il potenziamento dell’offerta formativa comprende le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo.
Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 201.
Art. 29 Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo. Le parti hanno rinviato ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale, da tenersi entro luglio 2018 la definizione per il personale docente ed educativo delle II.SS. ed educative, nonché di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando
che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento.
Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498 comma 1 cui sono aggiunte le seguenti lettere:
“g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;
h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”.
Per quanto riguarda tutta la parte delle assenze del personale Docente ITI e ITD resta vigente quanto contenuto nel CCNL 29/11/2007 e norme successive tutt’ora vigenti
TITOLO IV PERSONALE ATA
Art. 30 Periodo di prova. Resta invariato il periodo di prova e le modalità per il personale ATA , 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super e 4 mesi per i restanti profili.
Art. 31 Permessi orario retribuiti per motivi personali o familiari. Per il personale ATA, a differenza del personale docente che è rimasto tutto invariato così come contenuto nell’art. 15 del CCNL 29/11/2007, l’art. 31 ha sostituito l’art. 15 comma 2 del CCNL 29/11/2007, mentre resta vigente il comma 1 dello stesso articolo per quanto riguarda gli 8 giorni per concorsi ed esami incluso viaggio e i 3 giorni per lutto.
1. Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazione di ora;
c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, ivi compresa l’indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
Art. 32 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge. Ha sostituito l’art. 15, comma 6 e 7 del CCNL 29/11/2007.
Il personale ATA che fruisce dei tre giorni di cui all’art. 33, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n°104 può utilizzare detti permessi anche in ore per un tetto max di 18 ore mensili; detti permessi sono utili ai fini della 13^ mensilità e delle ferie.
Viene disciplinata anche la modalità di richiesta di detti permessi : “Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso”.
Resta confermato il diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000; anche per detti permessi il dipendente che intende fruirne ne deve dare preavviso almeno 3 (tre) giorni prima, salve le ipotesi di comprovata urgenza in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
Art. 33 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
Si riportano di seguito integralmente i 15 commi di detto articolo che in termini di assenze costituiscono una novità assoluta disciplinando in modo sistematico l’utilizzo di detti istituti.
1. Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente
intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. a) e b).
13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9,10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo
cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto.
A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL del Comparto Scuola.
Per quanto riguarda tutte le assenze per malattia, comporto e tutto quanto ad esse collegate si fa riferimento al CCNL 29/11/2007 nonché alle norme vigenti non ultimo quanto contenuto nel decreto 17 ottobre 2017, n. 206, della Presidenza del Consiglio dei Ministri –dipartimento della funzione pubblica -, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29/12/2017 ed in vigore dal 13/1/2018, che riguarda il regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 34 Commissione per l’ordinamento professionale personale ATA.
Si rimanda ad una apposita commissione paritetica (MIUR/OO.SS.) il compito di elaborare una proposta sul sistema di classificazione, i profili professionali ed altro ancora entro luglio 2018.
Dopo tanti anni di vigenza di un pessimo sistema di classificazione e di altrettanti pessimi profili professionali, ARAN e OO.SS. non trovano di meglio che rinviare il tutto ad una Commissione.
TITOLO QUINTO Trattamento economico sezione Scuola
Art. 35 incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL Scuola 4/8/2011, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata Tabella B1.
3. A decorrere dal 1/4/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C1.
Tabella A1 - SCUOLA
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Anzianità di servizio dal 01.01.2016 rideterminato rideterminato
dal 01.01.2017 (1) dal 01.03.2018 (2)
Collaboratore scolastico
0 - 8
|
4,90
|
14,80
|
43,00
|
9 - 14
|
5,30
|
16,10
|
47,00
|
15 - 20
|
5,60
|
17,10
|
50,00
|
21 - 27
|
6,00
|
18,00
|
52,00
|
28 - 34
|
6,20
|
18,80
|
54,00
|
da 35
|
6,40
|
19,30
|
56,00
|
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie
0 - 8
|
5,00
|
15,20
|
44,00
|
9 - 14
|
5,40
|
16,50
|
48,00
|
15 - 20
|
5,80
|
17,40
|
51,00
|
21 - 27
|
6,10
|
18,40
|
54,00
|
28 - 34
|
6,30
|
19,10
|
56,00
|
da 35
|
6,50
|
19,70
|
57,00
|
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere
0 - 8
|
5,50
|
16,60
|
48,00
|
9 - 14
|
6,00
|
18,30
|
53,00
|
15 - 20
|
6,50
|
19,50
|
57,00
|
21 - 27
|
6,90
|
20,80
|
60,00
|
28 - 34
|
7,20
|
21,70
|
63,00
|
da 35
|
7,40
|
22,40
|
65,00
|
Coordinatore amministrativo e tecnico
0 - 8
|
6,30
|
18,90
|
55,00
|
9 - 14
|
7,00
|
21,00
|
61,00
|
15 - 20
|
7,60
|
22,90
|
67,00
|
21 - 27
|
8,20
|
24,70
|
72,00
|
28 - 34
|
8,70
|
26,40
|
77,00
|
da 35
|
9,20
|
27,70
|
81,00
|
Direttori dei servizi generali ed amm.vi
0 - 8
|
7,20
|
21,90
|
63,00
|
9 - 14
|
8,10
|
24,50
|
70,00
|
15 - 20
|
8,90
|
26,80
|
77,00
|
21 - 27
|
9,70
|
29,30
|
84,00
|
28 - 34
|
10,50
|
31,80
|
92,00
|
da 35
|
11,30
|
34,30
|
99,00
|
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2017 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2016.
(2) Il valore a decorrere dal 1.3.2018 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2017.
Tabella A1 - SCUOLA
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Anzianità di servizio dal 01.01.2016 rideterminato rideterminato
dal 01.01.2017 (1) dal 01.03.2018 (2)
Docente scuola dell'infanzia ed elementare
0 - 8
|
6,30
|
19,20
|
56,00
|
9 - 14
|
7,00
|
21,30
|
62,00
|
15 - 20
|
7,70
|
23,10
|
67,00
|
21 - 27
|
8,30
|
25,00
|
73,00
|
28 - 34
|
8,80
|
26,70
|
78,00
|
da 35
|
9,30
|
28,10
|
82,00
|
Docente diplomato istituti sec. II grado
0 - 8
|
6,30
|
19,20
|
56,00
|
9 - 14
|
7,00
|
21,30
|
62,00
|
15 - 20
|
7,70
|
23,10
|
67,00
|
21 - 27
|
8,50
|
25,80
|
75,00
|
28 - 34
|
9,10
|
27,60
|
80,00
|
da 35
|
9,60
|
29,00
|
84,00
|
Docente scuola media - Ins.educ.fis. sc. media
0 - 8
|
6,90
|
20,80
|
60,00
|
9 - 14
|
7,70
|
23,30
|
68,00
|
5 - 20
|
8,40
|
25,40
|
74,00
|
21 - 27
|
9,10
|
27,50
|
80,00
|
28 - 34
|
9,80
|
29,60
|
86,00
|
da 35
|
10,30
|
31,10
|
91,00
|
Docente laureato istituti sec. II grado
0 - 8
|
6,90
|
20,80
|
60,00
|
9 - 14
|
7,90
|
23,90
|
69,00
|
15 - 20
|
8,70
|
26,20
|
76,00
|
21 - 27
|
9,60
|
29,20
|
85,00
|
28 - 34
|
10,30
|
31,10
|
91,00
|
da 35
|
10,80
|
32,70
|
95,00
|
(3) Il valore a decorrere dal 1.1.2017 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2016.
(4) Il valore a decorrere dal 1.3.2018 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2017.
Tabella B1 - SCUOLA
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Anzianità di servizio dal 01.01.2016 rideterminato rideterminato
dal 01.01.2017 dal 01.03.2018
__________
Collaboratore scolastico
0 - 8
|
14.962,74
|
15.081,54
|
15.419,94
|
9 - 14
|
16.306,39
|
16.435,99
|
16.806,79
|
15 - 20
|
17.289,12
|
17.427,12
|
17.821,92
|
21 - 27
|
18.258,09
|
18.402,09
|
18.810,09
|
28 - 34
|
18.987,71
|
19.138,91
|
19.561,31
|
da 35
|
19.499,89
|
19.654,69
|
20.095,09
|
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie
0 - 8
|
15.345,97
|
15.468,37
|
15.813,97
|
9 - 14
|
16.674,55
|
16.807,75
|
17.185,75
|
15 - 20
|
17.658,47
|
17.797,67
|
18.200,87
|
21 - 27
|
18.656,39
|
18.803,99
|
19.231,19
|
28 - 34
|
19.362,80
|
19.516,40
|
19.959,20
|
da 35
|
19.891,14
|
20.049,54
|
20.497,14
|
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere
0 - 8
|
16.762,06
|
16.895,26
|
17.272,06
|
9 - 14
|
18.483,10
|
18.630,70
|
19.047,10
|
15 - 20
|
19.758,15
|
19.914,15
|
20.364,15
|
21 - 27
|
21.039,60
|
21.206,40
|
21.676,80
|
28 - 34
|
21.952,36
|
22.126,36
|
22.621,96
|
da 35
|
22.651,43
|
22.831,43
|
23.342,63
|
Coordinatore amministrativo e tecnico
0 - 8
|
19.164,92
|
19.316,12
|
19.749,32
|
9 - 14
|
21.279,16
|
21.447,16
|
21.927,16
|
15 - 20
|
23.142,65
|
23.326,25
|
23.855,45
|
21 - 27
|
24.951,89
|
25.149,89
|
25.717,49
|
28 - 34
|
26.735,64
|
26.948,04
|
27.555,24
|
da 35
|
28.065,43
|
28.287,43
|
28.927,03
|
Direttori dei servizi generali ed amm.vi
0 - 8
|
22.159,50
|
22.335,90
|
22.829,10
|
9 - 14
|
24.804,37
|
25.001,17
|
25.547,17
|
15 - 20
|
27.137,97
|
27.352,77
|
27.955,17
|
21 - 27
|
29.633,74
|
29.868,94
|
30.525,34
|
28 - 34
|
32.197,98
|
32.453,58
|
33.175,98
|
da 35
|
34.692,43
|
34.968,43
|
35.744,83
|
Tabella B1 - SCUOLA
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Anzianità di servizio dal 01.01.2016 rideterminato rideterminato
dal 01.01.2017 dal 01.03.2018
________________
Docente scuola dell'infanzia ed elementare
0 - 8
|
19.399,87
|
19.554,67
|
19.996,27
|
9 - 14
|
21.538,06
|
21.709,66
|
22.198,06
|
15 - 20
|
23.424,46
|
23.609,26
|
24.136,06
|
21 - 27
|
25.254,26
|
25.454,66
|
26.030,66
|
28 - 34
|
27.058,49
|
27.273,29
|
27.888,89
|
da 35
|
28.403,59
|
28.629,19
|
29.275,99
|
Docente diplomato istituti sec. II grado
0 - 8
|
19.399,87
|
19.554,67
|
19.996,27
|
9 - 14
|
21.538,06
|
21.709,66
|
22.198,06
|
15 - 20
|
23.424,46
|
23.609,26
|
24.136,06
|
21 - 27
|
26.151,63
|
26.359,23
|
26.949,63
|
28 - 34
|
27.942,06
|
28.164,06
|
28.792,86
|
da 35
|
29.302,69
|
29.535,49
|
30.195,49
|
Docente scuola media - Ins.educ.fis. sc.media
0 - 8
|
21.056,02
|
21.222,82
|
21.693,22
|
9 - 14
|
23.537,15
|
23.724,35
|
24.260,75
|
15 - 20
|
25.724,09
|
25.928,09
|
26.511,29
|
21 - 27
|
27.848,07
|
28.068,87
|
28.698,87
|
28 - 34
|
29.931,65
|
30.169,25
|
30.846,05
|
da 35
|
31.475,67
|
31.725,27
|
32.444,07
|
Docente laureato istituti sec. II grado
0 - 8
|
21.056,02
|
21.222,82
|
21.693,22
|
9 - 14
|
24.157,31
|
24.349,31
|
24.890,51
|
15 - 20
|
26.512,09
|
26.722,09
|
27.319,69
|
21 - 27
|
29.510,15
|
29.745,35
|
30.414,95
|
28 - 34
|
31.475,67
|
31.725,27
|
32.444,07
|
da 35
|
33.041,77
|
33.304,57
|
34.052,17
|
Tabella C1 - SCUOLA
Conglobamento dell'IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare
Valori in Euro per 12 mensilit à cui aggiungere la 13^ mensilit à
Anzianità di servizio retribuzione tabellare IVC retribuzione tabellare
Dal 01.03.2018 dal 01.01.2017 dal 01.04.2018
________________
Collaboratore scolastico
0 - 8
|
15.419,94
|
111,78
|
15.531,72
|
9 - 14
|
16.806,79
|
111,78
|
16.918,57
|
15 - 20
|
17.821,92
|
111,78
|
17.933,70
|
21 - 27
|
18.810,09
|
111,78
|
18.921,87
|
28 - 34
|
19.561,31
|
111,78
|
19.673,09
|
da 35
|
20.095,09
|
111,78
|
20.206,87
|
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie
0 - 8
|
15.813,97
|
114,64
|
15.928,61
|
9 - 14
|
17.185,75
|
114,64
|
17.300,39
|
15 - 20
|
18.200,87
|
114,64
|
18.315,51
|
21 - 27
|
19.231,19
|
114,64
|
19.345,83
|
28 - 34
|
19.959,20
|
114,64
|
20.073,84
|
da 35
|
20.497,14
|
14,64
|
20.611,78
|
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere
0 - 8
|
17.272,06
|
125,22
|
17.397,28
|
9 - 14
|
19.047,10
|
125,22
|
19.172,32
|
15 - 20
|
20.364,15
|
125,22
|
20.489,37
|
21 - 27
|
21.676,80
|
125,22
|
21.802,02
|
28 - 34
|
22.621,96
|
125,22
|
22.747,18
|
da 35
|
23.342,63
|
125,22
|
23.467,85
|
Coordinatore amministrativo e tecnico
0 - 8
|
19.749,32
|
143,17
|
19.892,49
|
9 - 14
|
21.927,16
|
143,17
|
22.070,33
|
15 - 20
|
23.855,45
|
143,17
|
23.998,62
|
21 - 27
|
25.717,49
|
143,17
|
25.860,66
|
28 - 34
|
27.555,24
|
143,17
|
27.698,41
|
da 35
|
28.927,03
|
143,17
|
29.070,20
|
Direttori dei servizi generali ed amm.vi
0 - 8
|
22.829,10
|
165,55
|
22.994,65
|
9 - 14
|
25.547,17
|
165,55
|
25.712,72
|
15 - 20
|
27.955,17
|
165,55
|
28.120,72
|
21 - 27
|
30.525,34
|
165,55
|
30.690,89
|
28 - 34
|
33.175,98
|
165,55
|
33.341,53
|
da 35
|
35.744,83
|
165,55
|
35.910,38
|
Tabella C1 - SCUOLA
Conglobamento dell'IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilit à
Anzianità di servizio retribuzione tabellare IVC retribuzione tabellare
Dal 01.03.2018 dal 01.01.2017 dal 01.04.2018
________________
Docente scuola dell'infanzia ed elementare
0 - 8
|
19.996,27
|
144,93
|
20.141,20
|
9 - 14
|
22.198,06
|
144,93
|
22.342,99
|
15 - 20
|
24.136,06
|
144,93
|
24.280,99
|
21 - 27
|
26.030,66
|
144,93
|
26.175,59
|
28 - 34
|
27.888,89
|
144,93
|
28.033,82
|
da 35
|
29.275,99
|
144,93
|
29.420,92
|
Docente diplomato istituti sec. II grado
0 - 8
|
19.996,27
|
144,93
|
20.141,20
|
9 - 14
|
22.198,06
|
144,93
|
22.342,99
|
15 - 20
|
24.136,06
|
144,93
|
24.280,99
|
21 - 27
|
26.949,63
|
144,93
|
27.094,56
|
28 - 34
|
28.792,86
|
144,93
|
28.937,79
|
da 35
|
30.195,49
|
144,93
|
30.340,42
|
Docente scuola media - Ins.educ.fis. sc.media
0 - 8
|
21.693,22
|
157,30
|
21.850,52
|
9 - 14
|
24.260,75
|
157,30
|
24.418,05
|
15 - 20
|
26.511,29
|
157,30
|
26.668,59
|
21 - 27
|
28.698,87
|
157,30
|
28.856,17
|
28 - 34
|
30.846,05
|
157,30
|
31.003,35
|
da 35
|
32.444,07
|
157,30
|
32.601,37
|
Docente laureato istituti sec. II grado
0 - 8
|
21.693,22
|
157,30
|
21.850,52
|
9 - 14
|
24.890,51
|
157,30
|
25.047,81
|
15 - 20
|
27.319,69
|
157,30
|
27.476,99
|
21 - 27
|
30.414,95
|
157,30
|
30.572,25
|
28 - 34
|
32.444,07
|
157,30
|
32.601,37
|
da 35
|
34.052,17
|
157,30
|
34.209,47
|
Art. 36 Effetti dei nuovi stipendi
1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
Art. 37 Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata Tabella D1 e nelle misure ivi indicate, un elemento perequativo mensile, in relazione ai mesi di servizio nel periodo 1/3/2018 – 31/12/2018. La frazione di mese superiore a quindici giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’articolo 36 (Effetti dei nuovi stipendi) comma 2, secondo periodo ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1/3/2018-31/12/2018.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
4. Il personale destinatario di incarichi per supplenze brevi e saltuarie percepisce l’elemento perequativo una tantum di cui al presente articolo, in un’unica soluzione, nell’ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna Istituzione Scolastica, in relazione all’effettiva durata del servizio nel periodo indicato al comma 2, non applicando quanto previsto dal comma 1, relativamente alle frazioni di mese inferiori o superiori ai quindici giorni.
Tabella D1 – SCUOLA Elemento perequativo
Valori in Euro mensili da corrispondere nell'anno 2018 per 10 mensilità dal 1 marzo al 31 dicembre 2018.
Anzianità di servizio dal 1.3.2018
Collaboratore scolastico
0 - 8
|
29,00
|
9 - 14
|
27,00
|
15 - 20
|
25,00
|
21 - 27
|
25,00
|
28 - 34
|
24,00
|
da 35
|
24,00
|
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie
0 - 8
|
28,00
|
9 - 14
|
25,00
|
15 - 20
|
24,00
|
21 - 27
|
22,00
|
28 - 34
|
22,00
|
da 35
|
23,00
|
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobi
0 - 8
|
24,00
|
9 - 14
|
20,00
|
15 - 20
|
18,00
|
21 - 27
|
16,00
|
28 - 34
|
15,00
|
da 35
|
15,00
|
Coordinatore amministrativo e tecnico
0 - 8
|
17,00
|
9 - 14
|
12,00
|
15 - 20
|
8,00
|
21 - 27
|
4,00
|
28 - 34
|
—
|
da 35
|
—
|
Direttori dei servizi generali ed amm.vi
0 - 8
|
9,00
|
9 - 14
|
6,00
|
15 - 20
|
3,00
|
21 - 27
|
—
|
8 - 34
|
—
|
da 35
|
—
|
Tabella D1 - SCUOLA
Elemento perequativo
Valori in Euro mensili da corrispondere nell'anno 2018 per 10 mensilità dal 1 marzo al 31 dicembre 2018.
Anzianità di servizio dal 1.3.2018
Docente scuola dell'infanzia ed elementare
0 - 8
|
19,00
|
9 - 14
|
14,00
|
15 - 20
|
8,00
|
21 - 27
|
3,00
|
28 - 34
|
—
|
da 35
|
—
|
Docente diplomato istituti sec. II grado
0 - 8
|
19,00
|
9 - 14
|
14,00
|
15 - 20
|
9,00
|
21 - 27
|
4,00
|
28 - 34
|
—
|
da 35
|
—
|
Docente scuola media - Ins.educ.fis. sc.media
0 - 8
|
15,00
|
9 - 14
|
9,00
|
15 - 20
|
3,00
|
21 - 27
|
—
|
28 - 34
|
—
|
da 35
|
—
|
Docente laureato istituti sec. II grado
0 - 8
|
15,00
|
9 - 14
|
9,00
|
15 -20
|
3,00
|
21 - 27
|
—
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28 - 34
|
—
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da 35
|
—
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Art. 38 Incrementi delle indennità fisse
1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo le discipline previste nei precedenti CCNL e sono incrementate come di seguito indicato:
a) la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 83 del CCNL Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata tabella E1.1;
b) la parte fissa dell’indennità di direzione dei DSGA di cui all’art. 56, comma 2 del CCNL Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e dell’importo lordo annuo indicato nell’allegata tabella E1.2;
c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all’art. 82 del CCNL Scuola del 29/11/2007, è incrementato con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata tabella E1.
Tabella E1.1 - SCUOLA
Retribuzione Professionale Docenti (RPD)
Valori in Euro mensile da corrispondere per 12 mensilità
Anzianità di servizio incrementi dal 1.3.2018
Da 0 a 14 anni
|
|
10,50
|
Da 15 a 27 anni
|
12,80
|
Da 28 anni
|
15,70
|
Tabella E1.2 - SCUOLA
Indennità di direzione
Valori in euro annui
€ 6,50 al mese, il più basso di tutti gli incrementi
Tabella E1.3 - SCUOLA
Compenso Individuale Accessorio (CIA)
Valori in Euro mensile da corrispondere per 12 mensilità
AREE INCREMENTI dal 1.3.2018
Art. 39 Indennità per DSGA che copra posti comuni a più istituzioni scolastiche
1. In attuazione dell'art. 2, comma 4 del CCNL relativo ai direttori dei servizi generali ed amministrativi delle scuole (DSGA) sottoscritto il 10/11/2014, gli effetti del predetto CCNL sono prorogati fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo in sede di conferenza unificata di cui all'art. 19, comma 5-ter del D.L. 6-7-2011 n. 98.
Di seguito l’art. 2 del CCNL 10/11/2014, che mantiene inalterata l’indennità mensile ad € 214,00 (importo assolutamente inadeguato per l’entità dei carichi di lavoro e conseguenti responsabilità).

Art. 39Bis Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa
Dall’anno Scolastico 2018/2109, le risorse finanziarie per il FIS, le ore eccedenti del personale docente e di Ed. Fisica per l’avviamento alla pratica sportiva, le FF.SS. gli II.SS. le misure incentivanti per le aree a rischio, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, valorizzazione dei docenti, confluiranno in un unico fondo denominato “Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa” e sarà ripartito alle II.SS. ed educative a livello nazionale tra le diverse finalità in sede di contrattazione triennale tenendo conto dei seguenti parametri:
1)numero di punti di erogazione del servizio;
2)dotazione organica;
3)dotazione organica dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, in relazione al criterio di cui al comma 4, lettera b);
4)aree soggette a maggiore rischio educativo;
5)ulteriori parametri dimensionali e di struttura utili per tenere conto della specificità e della complessità di particolari tipologie di istituzioni scolastiche ed educative.
Sarà ripartito nei limiti e nelle specificazioni di seguito indicate:
a) un finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento per la sostituzione dei colleghi assenti atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo;
b) un finanziamento delle attività di recupero presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo ai sensi del CCNL 7/8/2014;
c) un finanziamento della valorizzazione dei docenti in misura pari alle risorse residue dell’art. 1, comma 126 della legge n. 107/2015, secondo quanto previsto dal comma 3;
d) un finanziamento degli incarichi specifici del personale ATA, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo.
TIOTOLO SESTO Disposizioni particolari
Art. 40 Disposizioni speciali per la sezione scuola
1. I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di
nuove graduatorie.
2. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito:
“15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”
3. Con riferimento all’art. 53, comma 1, del CCNL del 29/11/2007( Modalità di prestazione dell’orario) , il primo capoverso è così sostituito:
“All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017”.
Questa nuova formulazione può determinare nuovi carichi di lavoro al personale ATA senza alcun ritorno economico.
Per diventare definitiva, con firma successiva, l’ipotesi del 9/2/2018 deve ora ottenere il via libera del Governo e della Corte dei Conti (art. 47 D. Lgs. 165/2001).
Si ricorda che l’Anquap con specifica nota del 12/2/2018 ha avanzato al Governo una motivata richiesta di riapertura delle trattative.
Lì, 16.02.2018
Sabato Simonetti
Ufficio Consulenza e studi del Personale –ANQUAP
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.
Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.