Con circolare INPS 28/2018, applicativa dei commi 166 e seguenti della legge 232/2016.sono state date le istruzioni per richiedere l’APE Volontaria.
Parte finalmente con più di un anno di ritardo, l’APe Volontaria (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica): dal 13 febbraio è possibile presentare la domanda, la procedura è disponibile sul sito INPS. Il beneficio è finanziato dal sistema bancario, il lavoratore restituirà poi quanto percepito con rate ventennali sulla pensione. La misura, introdotta in via sperimentale con la Legge di Stabilità 2017, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 dalla manovra 2018.
Quindi si può presentare online la domanda di certificazione del diritto direttamente accedendo al sito INPS. Ottenuta la risposta positiva dall’ente previdenziale, si potrà richiedere l’anticipo pensionistico: l’iter completo richiede però oltre due mesi, visto che l’INPS ha 60 giorni di tempo per rispondere alla prima istanza.
La domanda può essere presentata dall’interessato o da intermediari autorizzati (CAF) attraverso credenziali riservate: identità digitale SPID o PIN INPS.
L’INPS ha, come detto, 60 giorni di tempo per valutare la domanda di certificazione e fornire la risposta, che deve contenere anche la prima data utile di presentazione per la domanda di APE, e l’importo minimo e massimo di trattamento che si può richiedere. Nel caso in cui la richiesta di certificazione del diritto venga respinta, per il lavoratore, ci sono 30 giorni di tempo per presentare ricorso.
Nel momento in cui si effettua questo primo adempimento (domanda di certificazione), bisogna comunque possedere tutti i seguenti requisiti:
- età minima di 63 anni;
- maturazione della pensione di vecchiaia compresa tra un massimo di tre anni e sette mesi ed un minimo di sei mesi;
- 20 anni di contributi (valgono anche quelli da ricongiunzione e riscatto purché già versati al momento della domanda, eventuali rate non ancora versate non si considerano);
- importo pensione già maturata pari ad almeno 1,4 volte il minimo, cioè 501,89 per il 2017 (pensione minima maturata di 702 euro lordi), se però il primo accredito contributivo è successivo al primo gennaio 1996, l’importo della pensione maturata (alla data della domanda) non può essere inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, che è di 448,07 euro per il 2017 (672 euro). E’ una novità introdotta dalla circolare l’INPS, visto che sia la legge (comma 167 legge 232/2016) sia il decreto ministeriale attuativo (Dpcm 150/2017) indicano solo la necessità di aver maturato una pensione pari a 1,4 volte il minimo.
L’APe volontaria è compatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa (lo possono chiedere lavoratori ancora attivi senza bisogno di dare le dimissioni) e con tutte le prestazioni di sostegno al reddito (ad esempio la NASPI). E’ compatibile anche con l’APe Sociale: in pratica un lavoratore che ha ottenuto l’accesso all’APe sociale può anche chiedere l’APe volontaria, incrementando così il proprio reddito nell’attesa della pensione (che però verrà decurtata della rata di restituzione). Non possono invece presentare domanda di APe coloro che sono già titolari di pensione.
Una volta ottenuta la riposta positiva dell’INPS, si può presentare la domanda di APE. Per la presentazione telematica è necessaria l’identità digitale SPID di secondo livello. Anche questo domanda, poi girata all’istituto finanziatore, si presenta all’INPS che resta sempre il referente per il lavoratore.
Questa domanda contiene infatti la richiesta di finanziamento, comportando la scelta dell’istituto bancario a cui chiedere il prestito (tra le anticipazioni si parla di BNL e Unicredit) e della compagnia assicurativa che copre il rischio di premorienza, nonché la scelta sul finanziamento supplementare dovuto per gli scatti delle aspettative di vita (che allunga la durata del finanziamento). Bisogna anche decidere, in base all’APE minima e massima a cui si ha diritto, in che misura richiedere il trattamento.
Attenzione: coloro che avevamo già maturato i requisiti per l’APE fra il primo maggio 2017 e il 18 ottobre 2017, possono chiedere la retroattività spettante. Devono però presentare la domanda di APE entro il 18 aprile. Significa che hanno tempo molto stretti, visto che come detto possono passare 60 giorni dal momento della richiesta di certificazione alla risposta INPS.
Ricordiamo che la legge di Stabilità 2018 ha prorogato l’APe volontaria fino al 31 dicembre 2019. La domanda definitiva va quindi presentata entro questa data (non basta aver terminato la sola pratica per la certificazione del diritto). Se invece quest’ultimo passaggio avviene dopo il termine indicato nella certificazione (che segnala la prima data utile per effettuare l’adempimento), deve verificare che continui a sussistere il requisito minimo dei mesi di distanza dalla pensione di vecchiaia.
Per quanto concerne i tassi del prestito erogato dall’istituto di credito sono fissati, per il primo bimestre di applicazione, al 2,838% in fase di erogazione, e al 2,938% sul periodo di ammortamento.
Il trattamento minimo è pari a 150 euro per sei mesi, mentre i tetti massimi dipendono dalla durata del prestito che viene chiesto:
- 75% se l’APe richiesto è superiore a tre anni (36 mesi);
- 80% fra due o tre anni (24 e 36 mesi);
- 85% se l’APe è fra uno e due anni (12 e 24 mesi);
- 90% per chi richiede l’APe per un periodo inferiore a 12 mesi.
L’INPS ha pubblicato anche il simulatore che consente di calcolare il trattamento a cui si ha diritto, oltre ad aver aperto la procedura di domanda online per il riconoscimento dell’APE Volontario - Anticipo finanziario a garanzia pensionistica.
Il simulatore online è aperto a tutti: consente di calcolare importo mensile, durata del trattamento e rata del rimborso (decurtata dalla pensione futura). La domanda di certificazione può essere presentata anche tramite intermediari autorizzati attraverso SPID o PIN INPS. Dopo la verifica dei requisiti, si comunica al richiedente l’importo minimo e massimo ottenibile.
Problemi, ed era ovvio prevederli, per l’armonizzazione regole tra APe Sociale e Pensione Scuola: chi ha presentato domanda nel 2017 lascia il lavoro il primo settembre 2018, perdendo l diritto sui mesi precedenti.
Infatti i dipendenti della Scuola che hanno chiesto e ottenuto l’APe sociale nel 2017, continueranno a lavorare fino al 31 agosto 2018: è la soluzione indicata dal Ministero dell’Istruzione, che armonizza le regole dell’anticipo pensionistico con quelle sui pensionamenti del settore. Era un chiarimento atteso, vista la difficoltà di interpretazione delle diverse regole.
Il punto è che il personale della Scuola, come si sa, ha una sola finestra di uscita annuale, il primo settembre. Non era chiaro come questo potesse conciliarsi con l’APe sociale: coloro a cui è stato certificato il diritto, avrebbero già diritto a percepire il trattamento. In pratica, la soluzione scelta prevede che si perdano automaticamente tutti i mesi di APe che intercorrono fra il momento in cui viene maturato il diritto e il primo settembre 2018.
La circolare del MIUR, n. 7673 del 8.2.2018, spiega che il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliari e dirigente ai quali l’INPS ha certificato il diritto all’APe, possono presentare la domanda di cessazione dal servizio, specificando di essere in possesso del diritto all’APe. Scatterà il primo settembre 2018, in modo che sia garantita la continuità didattica dell’anno scolastico. La domanda si presenta in forma cartacea al proprio UST di riferimento.
Non è chiaro cosa succederà a coloro che presentano la domanda nel 2018. La situazione è la seguente: la richiesta di APe sociale 2018 va presentata entro il 31 marzo o, in subordine (proroga concessa dalla Legge di Stabilità), entro il 15 luglio. L’INPS entro il 30 giugno risponderà a coloro che presentano la richiesta entro il 31 marzo. Non si sa entro quando dovrà rispondere a coloro che, invece, fanno domanda fra il primo aprile e il 15 luglio. La norma prevede infatti che solo le domande presentate dopo il 15 luglio vengano elaborato solo nel caso in cui ci siano ancora risorse disponibili.
Quelle presentate fra il primo aprile e il 15 luglio, invece, vengono comunque lavorate, al pari di quelle che arriveranno entro il 31 marzo. Resta il fatto che non ci sono termini precisi su quando dovranno arrivare le certificazioni del diritto in questo caso. Per il personale della Scuola, vista la finestra unica di pensionamento (il 31 agosto), c’è il rischio di non riuscire a terminare la pratica in tempo per cessare il servizio entro il 31 agosto.
Ricordiamo infine le regole per insegnanti della scuola d’infanzia e asilo nido che risultano inseriti fra gli addetti a mansioni gravose, caregiver e lavoratori con disabilità al 74%.
Per gli addetti a mansioni gravose, il requisito contributivo è pari a 36 anni. Chi ha fatto domanda nel 2017 doveva aver svolto le mansioni per almeno sei anni negli ultimi sette anni. Chi invece presenta domanda nel 2018 deve aver svolto le mansioni gravose o per sei anni negli ultimi sette oppure per sette anni negli ultimi dieci.
Per coloro che assistono il parente da almeno sei mesi, nel 2017 dovevano essere parenti di primo grado, nel 2018 l’accesso è consentito anche a parenti e affini entro il secondo grado, se il coniuge, o il partner in unione civile, o i genitori, hanno più di 70anni, oppure sono affetti da patologie invalidanti o siano mancanti. Sia per i caregiver sia per i lavoratori con disabilità pari al 74%, il requisito contributivo è pari a 30 anni. In tutti i casi, ci vogliono 63 anni di età, e non possono mancare più di tre anni e sette mesi all’età per la pensione di vecchiaia.
Lì, 19.02.2018
IL RESPONSABILE UFFICIO PREVIDENZA
Stefano Giorgini